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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 17.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 445 bis comma 6° cpc n.RG 43755/2024
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Mirabello n. 36 Parte_1 presso lo studio dell' Avv. Andrea Occhione che la rappresenta e difende giusta delega allegata in busta telematica al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato CP_1 in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del 22/03/2024, Persona_1 rep. n.37875 e Racc. n.7313
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 28.11.2024 e successivamente iscritto a ruolo la ricorrente in epigrafe nominato deduceva: di avere presentato ricorso per ATP al fine dell'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 L. n. 222/1984 ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 1 L. 222/84 dalla data della domanda amministrativa del 23.11.2021; che il ctu nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari previsti per la prestazioni richiesta;
che il ctu nominato ha valutato negativamente il quadro patologico di cui è risultata affetta l'assicurata, non riconoscendo la sussistenza di infermità tali da determinare un riduzione “a meno di un terzo” della capacità di lavoro come previsto dall'art. 1 della legge n.222/1984, anche per una errata interpretazione, della normativa di riferimento, che prevede una valutazione della riduzione della capacità di lavoro con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; che la Corte di Cassazione in merito alla capacità di lavoro
“in occupazioni confacenti” ha affermato che ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità disciplinato dalla L. n.222/1984 si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre;
che secondo la Cassazione ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n.
222, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo;
che il ctu della fase di atp Dott. nel valutare il quadro patologico Per_2 da cui risulta affetta la ricorrente (Pregresso (2021) K mammella sx trattato con mastectomia bilaterale, contemporaneo impianto di protesi mammaria bilaterale e ormonoterapia) ha sottovalutato i gravi effetti invalidanti della patologia oncologica sofferta dalla ricorrente incidente in termini di riduzione “a meno di un terzo” della capacità di lavoro “in occupazioni confacenti” a quelle cui è addetta la richiedente.
Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere:” 1) accertata l'invalidità di cui all' art. 1, L. 222/84, affermi che è nelle condizioni sanitarie previste per Parte_1
l'assegno di invalidità a decorrere dal 23.11.2021 data della domanda amministrativa, o da quella diversa data che verrà accertata in corso di causa;
2) conseguentemente all'avvenuto accertamento, condanni l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi, oltre interessi, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”. L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “ rigettare l'avverso ricorso in quanto CP_1 inammissibile e, in ogni caso, nel merito, infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, per tutto quanto esposto nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 445 comma 6 cpc “Nel caso di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione deve essere concepito come una sorta di appello, imponendo la legge, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto in quella sede dall'art. 434 cpc); non è sufficiente, quindi, semplicemente enunciare le patologie da cui è affetta la parte ricorrente, ma occorre specificare le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico non sia corretta;
in difetto il giudizio terminerà con un giudizio di inammissibilità.
Nella fattispecie il ricorso è inammissibile.
Invero, parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio, in violazione dell'art. 445 bis comma
6°c.p.c., non ha specificato i motivi della contestazione avverso la ctu espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo. Infatti parte ricorrente si è limitata a dedurre genericamente che il ctu della fase di atp ha fondato le proprie conclusioni sulla base di una interpretazione restrittiva della normativa di riferimento.
Si osserva che il ctu della fase di atp, dott. all'esito di adeguati accertamenti e con Persona_3 motivazione immune da vizi, ha così concluso:
“Considerazioni:
Ci troviamo di fronte ad un soggetto di sesso femminile attualmente di anni 51 affetto dalle seguenti infermità:
Pregresso (2021) K mammella sx trattato con mastectomia bilaterale, contemporaneo impianto di protesi mammaria bilaterale e ormonoterapia.
Dal 2008 a tutt'oggi funzionario presso l'azienda di trasporto Atac, con mansione di coordinatrice, gestione del personale e dello staff tecnico.
Le infermità di cui è portatrice: pregresso (2021) K mammella, incidono in minima parte sulla capacità lavorativa in occupazione confacenti alle sue attitudini che sono quelle di funzionario, perché trattasi di un lavoro sedentario che non richiede uno sforzo fisico eccessivo.
Si deve ritenere che il concetto di “capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini”, presupponga tanto la validità psico-fisica del richiedente l'assegno ordinario di invalidità, quanto la preparazione professionale raggiunta come anche l'attitudine ad impiegare le qualità personali in occupazioni remunerative: pertanto è definibile quale idoneità ad utilizzare con profitto le energie lavorative indipendentemente dalla influenza di fattori economico-sociali- ambientali.
Ciò premesso, le “occupazioni confacenti alle sue attitudini” si possono definire come tutte quelle occupazioni che il periziato ha esercitato, in maniera non occasionale ma continuativa, nell'arco della sua vita lavorativa e le attività a questa analoghe. Le infermità che presenta la Sig.ra non comportano gravi limitazioni nell'attività lavorativa svolta, non riducono la Parte_1 di Lei capacità lavorativa in modo permanente a meno di 1/3.
Risposta ai quesiti:
Alla luce della visita effettuata, della visione degli accertamenti presenti in atti, si può rispondere, secondo scienza e coscienza, ai quesiti posto dall'Ill.mo G. I. nei seguenti termini:
La Sig.ra non presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa a Parte_1 meno di un terzo in occupazione confacenti alle sue attitudini.
Non si trova, quindi, nelle condizioni di cui all'art. 1 Legge 222/84 (assegno ordinario di invalidità)”. Assume parte ricorrente che “ Ben più estesa è invece l'interpretazione della normativa di riferimento che prevede una valutazione della riduzione della capacità di lavoro con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato considerando, cioè, i fattori soggettivi che servono a determinare le attitudini della richiedente alla pensione e del lavoro precedentemente svolto, dal quale deve svilupparsi l'indagine riguardante i lavori affini espletabili” (cfr. pag. 3 del ricorso).
L'istante richiama a sostegno l'ordinanza n. 10424 del 20.5.2015 della Corte di Cassazione, che ha affermato “il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute”. Occorre rammentare che ai sensi dell'art. 1 L. 222/1984 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall Controparte_1
, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia
[...] ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Si deve evidenziare che la Cassazione più recente ha stabilito che “La capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della l. n. 222 del 1984 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali - di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini” (Cass. sez. lav. ordin. n. 16599 del 23/05/2022).
Pertanto nel caso di specie il ctu della fase di atp, avendo accertato “ Le infermità di cui è portatrice: pregresso (2021) K mammella, incidono in minima parte sulla capacità lavorativa in occupazione confacenti alle sue attitudini che sono quelle di funzionario”, ed avendo accertato che la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica) risulta ridotta
“in minima parte”, senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, non aveva alcun obbligo di “accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini” (cfr. ordin. cit. 16599/2022).
Né la ricorrente ha allegato alcune documentazione medica successiva alla ctu a riprova di un eventuale aggravamento.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Dalla documentazione versata in atti non emerge la sussistenza del requisito reddituale ai fini dell'esonero dalle spese ex art. 152 disp. att. cpc, che vanno liquidate come da dispositivo in calce. Occorre precisare che “Agli avvocati dell non vanno liquidate I.V.A. e C.P.A.: la prima non CP_1
è dovuta in quanto essi sono dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, rilevanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla Cassa previdenza” (Cass. sez. lav. ordin.
n. 6346 del 02/03/2023).
P.Q.M
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) ) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500,00, oltre spese generali al 15%.
Roma, 17.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi