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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/11/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3318/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, quale erede di , elettivamente domiciliata in Parte_1 Persona_1
Cosenza, Via Pio La Torre n. 30, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Spadafora che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in Cosenza, viale degli
Alimena n. 8, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Cumino e Daniela Aceti
- resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Accertare e dichiarare il diritto di Persona_1
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]H (CF
a percepire ex art. 52 D.lgs. 165/2001 le differenze di trattamento C.F._1
economico (differenze retributive) per aver svolto, nell'interesse ed in favore dell
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore con sede Controparte_1
legale in via degli Alimena n. 8 (CF , durante il periodo dal gennaio 2011 ad P.IVA_1
oggi mansioni superiori riferibili alla categoria B Amministrativo (dal 2019 Assistente
Amministrativo) in luogo delle mansioni riferite al profilo per il quale la stessa era stata
1 assunta, ovvero categoria A Ausiliario Specializzato del CCNL del personale del comparto
Servizio Sanitario Nazionale;
Condannare di conseguenza ed in ragione di ciò altresì
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
con sede legale in via degli Alimena n. 8 (CF ) al pagamento della somma P.IVA_1
pari ad euro 41.128,71, o in quella ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive, TFS
e importi a debito calcolati sulle differenze retributive in favore di nata Persona_1
a Cosenza lo 02.03.1957 ed ivi residente a[...]H (CF
Con condanna alle spese di lite in favore del sottoscritto legale C.F._1
antistatario e con ogni altro conseguenziale effetto di legge. Il tutto, essendo la ricorrente
deceduta nell'interesse ed in favore dell'erede nata a [...] lo Parte_1
04.11.1982 e residente in [...] Località Taverna (CF:
…”. C.F._2
Conclusioni di parte resistente: “… a) accertare e dichiarare che, in forza del termine
prescrizionale quinquennale applicabile in relazione all'oggetto del giudizio o in base al
diverso termine che il Giudice riterrà dovuto, il diritto azionato risulta prescritto e dunque
estinto, con conseguente rigetto del ricorso presentato b) nell'ipotesi in cui rigetti l'eccezione
di prescrizione e/o qualora la ritenga non assorbente rispetto al periodo al quale afferiscono
le differenze retributive pretese, (di) rigettare il ricorso introduttivo in quanto illegittimo e/o
infondato, in fatto e/o in diritto;
C) condannare controparte al pagamento delle spese e
competenze di giudizio…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Sig.ra ha agito in giudizio assumendo di essere stata assunta dalla Persona_1
parte resistente il 30.10.2008; che era stata inquadrata come ausiliaria specializzata cat. A
CCNL comparto del Servizio Sanitario Nazionale;
che era stata trasferita presso l'U.O
Medicina di base il 24.1.2011, dove aveva svolto mansioni inquadrabili nella superiore cat.
B Amministrativo;
che, in particolare, era stata adibita allo sportello a contatto con il pubblico e si era occupata di rilascio di tessere sanitarie, di esenzione ticket ed esenzione odontoiatrica, di maneggio denaro;
che aveva lavorato dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle
2 14,00, con due rientri pomeridiani il martedì ed il giovedì dalle 15,00 alle 18,00; che spettavano dunque le differenze retributive ex art. 52, comma 5, D. Lgs. 165/2001 per le mansioni superiori espletata. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte come precisate in corso di giudizio a seguito della riassunzione della causa.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che il diritto era prescritto;
che la Sig.ra era stata Per_1
sempre adibita alle mansioni corrispondenti al profilo di assunzione e, nel corso del rapporto di lavoro, a quelle di coadiutore amministrativo, inquadrato nell'area del personale di supporto;
che vi era stato passaggio orizzontale all'interno della stessa categoria A di inquadramento dal ruolo tecnico al ruolo amministrativo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 21.3.2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c.
a seguito del decesso della ricorrente.
A seguito di riassunzione del giudizio da parte della Sig.ra e della prova per testi Pt_1
espletata, la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il diritto azionato in giudizio è prescritto per il periodo fino al 17.4.2018, considerandosi l'atto interruttivo del 17.4.2023 e richiamato il principio per cui, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo decorre dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile un metus del cittadino verso la Pubblica Amministrazione (cfr. Cass. SS.UU. 36197/2023).
Per il resto, la domanda si mostra infondata.
3 Secondo le declaratorie contrattuali (occorre evidenziare, in merito, che la parte ricorrente,
anche a chiarimenti, ha specificato che ha posto a base della domanda la classificazione del personale del CCNL 2019/2021, come evincibile anche dalle dichiarazioni a verbale del
7.10.2025 e dalle note scritte depositate il 24.10.2025, con cui ha affermato che la precedente cat. B era ricompresa nell'area degli assistenti amministrativi, con successiva indicazione per cui le mansioni svolte dalla Sig.ra rientravano in tale area), il Per_1
coadiutore amministrativo, inquadrato nell'area personale di supporto, svolge attività
amministrative quali classificazione, archiviazione e protocollo degli atti, compilazione di documenti e modulistica con applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, stesura di testi mediante l'utilizzo di tecnologie dell'informazione, attività
di sportello.
L'assistente amministrativo svolge attività di lavoro che richiede conoscenze teoriche specialistiche di base, buona conoscenza informatica, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, con assunzione di responsabilità
dei risultati conseguiti, svolgendo mansioni amministrativo-contabili complesse, anche mediante l'ausilio di tecnologia elettronica e informatica, quali ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Nel caso in esame, la parte ricorrente assume l'inquadramento delle mansioni espletate nell'ambito delle mansioni dell'assistente amministrativo in maniera incompiuta, atteso che lo svolgimento di attività di sportello a contatto con il pubblico, le attività di esenzione ticket o il rilascio delle tessere sanitarie debbono qualificarsi quali attività prive di reale autonomia e rientranti nel profilo di appartenenza (anche la cat. B CCNL1998/2001, si aggiunge,
prevedeva autonomia e responsabilità delle mansioni nell'ambito di prescrizioni di massima,
dovendosi peraltro tener conto, in riferimento a tale declaratoria contrattuale, del passaggio di ruolo e di profilo conseguente alla deliberazione n. 784 del 2.10.2019).
4 La prova per testi, in merito, ha di fatto confermato lo svolgimento di attività lavorativa nell'ambito del profilo di inquadramento, atteso che l'autonomia affermata consisteva in realtà nello svolgimento di attività esecutive nell'ambito di procedure prestabilite basate su specifici ordini di servizio.
La stessa documentazione allegata da parte ricorrente, in merito, conferma di fatto lo svolgimento di attività meramente esecutiva.
In relazione alla nota prot. n. 524 del 13.7.2011 del Dirigente medico dell , Parte_2
secondo cui la ricorrente non svolgeva mansioni proprie del profilo di appartenenza, la questione è più propriamente da ricondursi nell'ambito del passaggio orizzontale dal ruolo tecnico al ruolo amministrativo (come affermato e dimostrato dalla parte resistente con la produzione della deliberazione n. 784 del 2.10.2019), senza che possa configurarsi lo svolgimento di mansioni inquadrabili nel profilo chiesto in ricorso.
La domanda deve essere dunque rigettata.
La peculiarità delle questioni affrontate, anche in riferimento alla successione dei CCNL nel periodo oggetto di giudizio ed al passaggio di profilo e ruolo dell'ottobre 2019, determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 26.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3318/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, quale erede di , elettivamente domiciliata in Parte_1 Persona_1
Cosenza, Via Pio La Torre n. 30, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Spadafora che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in Cosenza, viale degli
Alimena n. 8, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Cumino e Daniela Aceti
- resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Accertare e dichiarare il diritto di Persona_1
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]H (CF
a percepire ex art. 52 D.lgs. 165/2001 le differenze di trattamento C.F._1
economico (differenze retributive) per aver svolto, nell'interesse ed in favore dell
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore con sede Controparte_1
legale in via degli Alimena n. 8 (CF , durante il periodo dal gennaio 2011 ad P.IVA_1
oggi mansioni superiori riferibili alla categoria B Amministrativo (dal 2019 Assistente
Amministrativo) in luogo delle mansioni riferite al profilo per il quale la stessa era stata
1 assunta, ovvero categoria A Ausiliario Specializzato del CCNL del personale del comparto
Servizio Sanitario Nazionale;
Condannare di conseguenza ed in ragione di ciò altresì
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
con sede legale in via degli Alimena n. 8 (CF ) al pagamento della somma P.IVA_1
pari ad euro 41.128,71, o in quella ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive, TFS
e importi a debito calcolati sulle differenze retributive in favore di nata Persona_1
a Cosenza lo 02.03.1957 ed ivi residente a[...]H (CF
Con condanna alle spese di lite in favore del sottoscritto legale C.F._1
antistatario e con ogni altro conseguenziale effetto di legge. Il tutto, essendo la ricorrente
deceduta nell'interesse ed in favore dell'erede nata a [...] lo Parte_1
04.11.1982 e residente in [...] Località Taverna (CF:
…”. C.F._2
Conclusioni di parte resistente: “… a) accertare e dichiarare che, in forza del termine
prescrizionale quinquennale applicabile in relazione all'oggetto del giudizio o in base al
diverso termine che il Giudice riterrà dovuto, il diritto azionato risulta prescritto e dunque
estinto, con conseguente rigetto del ricorso presentato b) nell'ipotesi in cui rigetti l'eccezione
di prescrizione e/o qualora la ritenga non assorbente rispetto al periodo al quale afferiscono
le differenze retributive pretese, (di) rigettare il ricorso introduttivo in quanto illegittimo e/o
infondato, in fatto e/o in diritto;
C) condannare controparte al pagamento delle spese e
competenze di giudizio…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Sig.ra ha agito in giudizio assumendo di essere stata assunta dalla Persona_1
parte resistente il 30.10.2008; che era stata inquadrata come ausiliaria specializzata cat. A
CCNL comparto del Servizio Sanitario Nazionale;
che era stata trasferita presso l'U.O
Medicina di base il 24.1.2011, dove aveva svolto mansioni inquadrabili nella superiore cat.
B Amministrativo;
che, in particolare, era stata adibita allo sportello a contatto con il pubblico e si era occupata di rilascio di tessere sanitarie, di esenzione ticket ed esenzione odontoiatrica, di maneggio denaro;
che aveva lavorato dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle
2 14,00, con due rientri pomeridiani il martedì ed il giovedì dalle 15,00 alle 18,00; che spettavano dunque le differenze retributive ex art. 52, comma 5, D. Lgs. 165/2001 per le mansioni superiori espletata. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte come precisate in corso di giudizio a seguito della riassunzione della causa.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che il diritto era prescritto;
che la Sig.ra era stata Per_1
sempre adibita alle mansioni corrispondenti al profilo di assunzione e, nel corso del rapporto di lavoro, a quelle di coadiutore amministrativo, inquadrato nell'area del personale di supporto;
che vi era stato passaggio orizzontale all'interno della stessa categoria A di inquadramento dal ruolo tecnico al ruolo amministrativo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 21.3.2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c.
a seguito del decesso della ricorrente.
A seguito di riassunzione del giudizio da parte della Sig.ra e della prova per testi Pt_1
espletata, la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il diritto azionato in giudizio è prescritto per il periodo fino al 17.4.2018, considerandosi l'atto interruttivo del 17.4.2023 e richiamato il principio per cui, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo decorre dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile un metus del cittadino verso la Pubblica Amministrazione (cfr. Cass. SS.UU. 36197/2023).
Per il resto, la domanda si mostra infondata.
3 Secondo le declaratorie contrattuali (occorre evidenziare, in merito, che la parte ricorrente,
anche a chiarimenti, ha specificato che ha posto a base della domanda la classificazione del personale del CCNL 2019/2021, come evincibile anche dalle dichiarazioni a verbale del
7.10.2025 e dalle note scritte depositate il 24.10.2025, con cui ha affermato che la precedente cat. B era ricompresa nell'area degli assistenti amministrativi, con successiva indicazione per cui le mansioni svolte dalla Sig.ra rientravano in tale area), il Per_1
coadiutore amministrativo, inquadrato nell'area personale di supporto, svolge attività
amministrative quali classificazione, archiviazione e protocollo degli atti, compilazione di documenti e modulistica con applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, stesura di testi mediante l'utilizzo di tecnologie dell'informazione, attività
di sportello.
L'assistente amministrativo svolge attività di lavoro che richiede conoscenze teoriche specialistiche di base, buona conoscenza informatica, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, con assunzione di responsabilità
dei risultati conseguiti, svolgendo mansioni amministrativo-contabili complesse, anche mediante l'ausilio di tecnologia elettronica e informatica, quali ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Nel caso in esame, la parte ricorrente assume l'inquadramento delle mansioni espletate nell'ambito delle mansioni dell'assistente amministrativo in maniera incompiuta, atteso che lo svolgimento di attività di sportello a contatto con il pubblico, le attività di esenzione ticket o il rilascio delle tessere sanitarie debbono qualificarsi quali attività prive di reale autonomia e rientranti nel profilo di appartenenza (anche la cat. B CCNL1998/2001, si aggiunge,
prevedeva autonomia e responsabilità delle mansioni nell'ambito di prescrizioni di massima,
dovendosi peraltro tener conto, in riferimento a tale declaratoria contrattuale, del passaggio di ruolo e di profilo conseguente alla deliberazione n. 784 del 2.10.2019).
4 La prova per testi, in merito, ha di fatto confermato lo svolgimento di attività lavorativa nell'ambito del profilo di inquadramento, atteso che l'autonomia affermata consisteva in realtà nello svolgimento di attività esecutive nell'ambito di procedure prestabilite basate su specifici ordini di servizio.
La stessa documentazione allegata da parte ricorrente, in merito, conferma di fatto lo svolgimento di attività meramente esecutiva.
In relazione alla nota prot. n. 524 del 13.7.2011 del Dirigente medico dell , Parte_2
secondo cui la ricorrente non svolgeva mansioni proprie del profilo di appartenenza, la questione è più propriamente da ricondursi nell'ambito del passaggio orizzontale dal ruolo tecnico al ruolo amministrativo (come affermato e dimostrato dalla parte resistente con la produzione della deliberazione n. 784 del 2.10.2019), senza che possa configurarsi lo svolgimento di mansioni inquadrabili nel profilo chiesto in ricorso.
La domanda deve essere dunque rigettata.
La peculiarità delle questioni affrontate, anche in riferimento alla successione dei CCNL nel periodo oggetto di giudizio ed al passaggio di profilo e ruolo dell'ottobre 2019, determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 26.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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