TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 6373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6373 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel.-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3550 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
TRA
La sig.ra , (C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. NOTARO FRANCESCO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
Il sig. , (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.DE GIOVANNI VALENTINA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/02/2024 , premesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio con il resistente a NAPOLI, in data 04/10/2019; che le parti, prima di contrarre matrimonio, avevano intrapreso una convivenza dalla quale erano nate due figlie: il 07/12/2013, ed il 28/08/2017; Per_1 Per_2
1 che la figlia era affetta da spina bifida occulta, patologia per la quale era stata Per_2
operata una prima volta nel mese di ottobre 2017 e poi nel mese di marzo 2019; che l'unione sentimentale si era progressivamente disgregata per colpa del marito: nel mese di marzo 2019 aveva scoperto che il resistente intratteneva una relazione;
che da tempo, a causa della condotta del coniuge, l'unione matrimoniale era andata deteriorandosi sino a rendere insopportabile la prosecuzione della convivenza;
chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 600,00 e la previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore di € 300,00.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva il resistente il quale, non opponendosi alla pronuncia sullo status, deduceva quanto segue: che l'unione tra le parti era stata sempre serena e caratterizzata da una grande complicità
e che la crisi coniugale era riconducibile al comportamento della ricorrente;
che la ricorrente, infatti, “pur godendo di un'ottima capacità reddituale”, non aveva mai voluto contribuire, neppure in minima parte alle spese familiari ed ai bisogni della famiglia e che le sue asserite ristrettezze economiche erano una conseguenza del suo tenore di vita e di una logica di “dissipazione quotidiana”; che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, era sempre stato un genitore molto presente e attento alla sensibilità di entrambe le figlie e che i rapporti padre-figlie erano caratterizzati da un legame affettivo profondo;
che la condizione reddituale effettiva della ricorrente non corrispondeva a quella dalla stessa descritta;
che, infatti, la stessa continuava a svolgere “assiduamente e con profitto la libera professione di avvocato” e da circa due anni era socia occulta di un'impresa individuale di importanza primaria nel settore del servizio di recapito lavanderia;
che la ricostruzione fornita dalla ricorrente in ordine alla propria condizione reddituale non corrispondeva al vero avendo lo stesso risentito “della nota e progressiva crisi della libera professione di avvocato” che, peraltro, lo aveva costretto ad accettare la nomina di amministratore di condominio di n. 3 condomini per un'entrata mensile fissa di €1.010,00 al mese;
che lo stesso non era proprietario di alcun immobile essendo titolare della sola nuda proprietà di un “modestissimo appartamento” di cui i suoi genitori erano usufruttuari;
2 che, viceversa, la ricorrente era comproprietaria al 50% con sua sorella di due
“prestigiosi appartamenti” e che nel 2014, insieme a sua madre e a sua sorella, aveva alienato un terzo immobile ricevendo a titolo di corrispettivo la somma di € 80.000,00; tutto ciò premesso, concludeva per l'emissione della sentenza non definitiva sullo status e chiedeva:
“- in via principale: disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ed con modalità Per_1 Per_2
paritetiche, prevedendo che i genitori si alterneranno nella casa familiare con la seguente modalità: le prime due settimane del mese il sig. nella casa familiare Parte_2
con le figlie e la sig.ra le incontrerà per tre pomeriggi a settimana, dalle h 16,30 alle Pt_1
ore 20,30; le ultime due settimane del mese le minori permarranno con la madre presso la casa familiare ed il sig. incontrerà le minori per tre pomeriggi a settimana dalle h CP_1
16,30 alle ore 20,30. Nell'auspicata ipotesi di accoglimento della predetta richiesta, prevedere che i coniugi contribuiranno in via diretta al mantenimento delle figlie minori durante il periodo di permanenza presso ciascuno di loro, ripartendo tra loro al 50% le spese straordinarie occorrenti per le stesse come da Protocollo di Intesa sottoscritto dal Tribunale di
Napoli in data 07.03.2018, prevedendo altresì che i coniugi sosterranno al 50% ciascuno le spese relative al canone di locazione dell'immobile familiare nonché quelle per le utenze;
- Solo in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra e di collocazione delle figlie minori presso di lei Pt_1 con la modalità dell'affidamento condiviso, si chiede la previsione del più ampio possibile calendario di visite padre-figlie come da piano genitoriale allegato;
solo in tale ipotesi, disporre che il sig. versi in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni CP_1 Pt_1 mese a mezzo bonifico bancario, un assegno pari ad € 700,00 mensili quale contributo al mantenimento delle figlie minori, oltre adeguamento ISTAT come per legge;
disporre che le spese straordinarie occorrenti per le figlie siano ripartite nella misura del 50% tra i genitori, facendo riferimento per l'individuazione e concertazione delle stesse al Protocollo di intesa sottoscritto da Magistrati e COA Napoli in data 07.03.2018;
- In ogni caso rigettare la temeraria richiesta ex adverso formulata di attribuzione in via esclusiva alla sig.ra dell'Assegno Unico, che andrà suddiviso al 50% tra i genitori Pt_1
come per legge, nonché rigettare la richiesta di porre a carico esclusivo del resistente il pagamento del canone di locazione della casa coniugale, nonché delle spese condominiali ordinarie del detto immobile”
3 Chiedeva, inoltre, che “l'Ill.mo Giudice Delegato, completata l'istruttoria o se ritenuta la causa già matura per la decisione, [volesse] così provvedere in via definitiva e riconvenzionale nell'emananda sentenza, contrariis reiectis:
- Pronunciare ex art. 151, II comma, c.c. la separazione dei coniugi Parte_3
, con declaratoria di addebito in capo alla moglie, per avere, con i suoi
[...]
comportamenti, dato causa al fallimento del matrimonio, ordinandone la trascrizione nei registri dello stato civile di Napoli all'Ufficiale competente;
- in via principale: disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ed Per_1
con modalità paritetiche, prevedendo che i genitori si alterneranno nella casa familiare Per_2
con la seguente modalità: le prime due settimane del mese il sig. nella Parte_2
casa familiare con le figlie e la sig.ra le incontrerà per tre pomeriggi a settimana, dalle Pt_1
h 16,30 alle ore 20,30; le ultime due settimane del mese le minori permarranno con la madre presso la casa familiare ed il sig. incontrerà le minori per tre pomeriggi a CP_1 settimana dalle h 16,30 alle ore 20,30. Nell'auspicata ipotesi di accoglimento della predetta richiesta, prevedere che i coniugi contribuiranno in via diretta al mantenimento delle figlie minori durante il periodo di permanenza presso ciascuno di loro, ripartendo tra loro al 50% le spese straordinarie occorrenti per le stesse come da Protocollo di Intesa sottoscritto dal
Tribunale di Napoli in data 07.3.2018, prevedendo altresì che i coniugi sosterranno al 50% ciascuno le spese relative al canone di locazione dell'immobile familiare nonché quelle per le utenze;
- Solo in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra e di collocazione delle figlie minori presso di lei Pt_1 con la modalità dell'affidamento condiviso, si chiede la previsione del più ampio possibile calendario di visite padre-figlie come da piano genitoriale allegato;
solo in tale ipotesi, disporre che il sig. versi in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni CP_1 Pt_1 mese a mezzo bonifico bancario, un assegno pari ad € 700,00 mensili quale contributo al mantenimento delle figlie minori, oltre adeguamento ISTAT come per legge;
disporre che le spese straordinarie occorrenti per le figlie siano ripartite nella misura del 50% tra i genitori, facendo riferimento per l'individuazione e concertazione delle stesse al Protocollo di intesa sottoscritto da Magistrati e COA Napoli in data 07.3.2018;
- in ogni caso rigettare la temeraria richiesta ex adverso formulata di attribuzione in via esclusiva alla sig.ra dell'Assegno Unico, che andrà suddiviso al 50% tra i genitori Pt_1
come per legge, nonché rigettare la richiesta di porre a carico esclusivo del resistente il
4 pagamento del canone di locazione della casa coniugale, nonché delle spese condominiali ordinarie del detto immobile;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis e ss c.p.c.
Con memoria ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c., l'attrice allegava un episodio di violenza commesso in suo danno dal marito (cfr. denunzia querela); a sua volta, il convenuto versava in atti una contro querela con un'opposta versione dei fatti (cfr. contro querela).
All'udienza del 04/06/2024 era celebrata l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., comparivano le parti che erano liberamente interrogate;
fallita ogni possibilità di una soluzione conciliativa, il giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta in udienza, adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.:
“rilevato, in particolare, che dal matrimonio sono nate due figlie, , nel 2013, e Per_1
, nel 2017; Per_2
osserva: nel corso dei termini di scambio delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. l'attrice ha allegato un episodio di violenza commesso in suo danno dal marito (cfr. denunzia querela); a sua volta, il convenuto ha versato in atti una contro querela con un'opposta versione dei fatti
(cfr. contro querela). Tuttavia, entrambe le parti insistono nell'originaria richiesta di affido condiviso: in particolare, la moglie durante il libero interrogatorio ha affermato che il marito non è mai stato violento con le figlie e che, cessata l'attuale convivenza, non dovrebbero esserci problemi nella gestione delle bambine.
Reputa, pertanto, questo giudice che, allo stato e in via provvisoria, l'allegazione di violenza domestica sia stata “depotenziata” nei suoi effetti dalle dichiarazioni delle parti;
se, però, allo stato l'accertamento della verità di quanto è accaduto può essere postergato rispetto all'adozione dei provvedimenti provvisori, qualora emergano altri elementi a conferma o smentita se ne trarranno le inevitabili conseguenze.
Le considerazioni sin qui svolte se permettono di evitare l'adozione del regime di affido esclusivo, tuttavia escludono decisamente la possibilità di un affido paritario alternato in cui i genitori dovrebbero alternarsi nella stessa abitazione.
Tale modalità propugnata dalla difesa del convenuto, se in astratto è quella che meglio concretizza lo spirito dell'affido condiviso, è in concreto inattuabile per l'elevata conflittualità tra i coniugi, chiaramente emersa anche in udienza, che sarebbe esacerbata dalla
“condivisione” di spazi comuni.
5 Non resta, dunque, che, ferma la collocazione prevalente delle minori presso la madre, prevedere come richiesto dal convenuto un ampio calendario dei tempi di permanenza con il padre (cfr. piano genitoriale del convenuto).
La casa familiare in locazione va assegnata alla madre che l'abiterà unitamente alle figlie e va concesso un congruo termine al convenuto per il rilascio.
In ordine alla situazione economica le parti si sono reciprocamente accusate di dichiarazioni infedeli;
tuttavia, va osservato che molte delle asserzioni fatte non solo non sono provate, ma sono mere illazioni.
Ciò nonostante, l'importo dichiarato dal convenuto (il cui reddito è composto dai proventi dell'attività libero professionale di avvocato e da quelli di amministratore di condominio) nell'anno 2023 (relativo al 2022), così come quello dichiarato in precedenza, è logicamente incompatibile con il tenore di vita della famiglia (che asseritamente si fondava sul reddito del marito) e, in particolare, con l'entità del canone di locazione della casa familiare (€
1100,00 mensili ai quali aggiungere gli oneri condominiali). In assenza di adeguate giustificazioni non resta che presumere un reddito maggiore del dichiarato. Non diversamente, se pure il convenuto abbia potuto contare, come si accerterà, su una contribuzione costante del padre la conclusione sarebbe la stessa atteso che la stessa andrebbe valutata ai fini del reddito disponibile.
Anche in direzione della sig.ra , comproprietaria di due immobili (uno di notevole Pt_1 valore nello stesso edificio ove è ubicata la casa familiare) e l'altro a , andrebbero Persona_3
svolti degli approfondimenti perché il marito ha dedotto in via specifica che lavorerebbe (o si occuperebbe) di una lavanderia (oltre ad esercitare la professione di avvocato). La questione però non è così significativa poiché la stessa non ha avanzato alcuna richiesta economica;
quanto all'assegno di mantenimento delle figlie minori si è tenuto soprattutto conto del reddito del genitore non collocatario (come è noto il genitore collocatario provvede in via diretta), nonché delle presumibili esigenze delle figlie in relazione all' età ed all'ambiente sociale al quale appartengono (medio borghese) e del tenore di vita da loro goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori (almeno discreto); si è altresì tenuto conto della necessità per il padre di reperire un nuovo alloggio non potendo contare su alcuna abitazione;
al contrario, in una prospettiva futura (che non incide sulla attuale disciplina provvisoria) una volta aperta la successione con la madre e trovato un accordo con la sorella, l'attrice potrebbe, previ lavori di ammodernamento, contare sull'abitazione della madre (trasferimento che non modificherebbe le abitudini di vita delle figlie).
6 Non va accolta la richiesta dell'attrice di condannare il marito a pagare, oltre all'assegno, anche il canone di locazione della casa familiare perché eccederebbe le sue possibilità; né va accolta la richiesta di “attribuzione” dell'intero assegno Unico in quanto la percezione al 50% è coerente con il regime di affido prescelto.
[…]
P.Q.M.
- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- affida le figlie minori ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno entrambi la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie;
- dispone che le minori abbiano la residenza privilegiata presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla madre e concede termine sino al 20 agosto al resistente per il rilascio della casa;
- stabilisce che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre debba tenere con sé le figlie minori il martedì dalle ore 17,00 al mattino del giorno dopo, con pernottamento, e il giovedì dalle 17,00 alle 20,00 e, a settimane alterne, dal venerdì sera sino al lunedì mattina con pernottamento;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua oppure dal Lunedì in Albis sino al Mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagna dei figli il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico dei figli;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'assegno mensile di € 1.000,00 (€ 500,00 per figlia) da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- rigetta le altre istanze […]. il Giudice, inoltre, ammetteva le richieste istruttorie nei termini di cui al provvedimento del 11.06.2024 fissando nuova udienza per l'escussione dei testi ammessi.
All'udienza del 27.03.2025, innanzi al giudice istruttore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo che recepivano.
Raccolte le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
7 Il P.M. chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti come da accordi sottoscritti dalle parti.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti, pertanto, hanno raggiunto il seguente accordo:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi per intollerabilità della prosecuzione della convivenza, autorizzando gli stessi a vivere separati ed a fissare la propria residenza o domicilio dove crederanno più opportuno, con l'obbligo di reciproco rispetto, con rinuncia alle domande di addebito;
2) ordinare la trasmissione della sentenza di separazione in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale dello Stato civile competente per le annotazioni e le trascrizioni previste dalla legge (atto n. 51 – p. I – sez. AR – anno 2019);
3) affidare le figlie minori, ed , ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie;
4) stabilire che le minori abbiano la residenza privilegiata presso la madre;
5) assegnare la casa coniugale condotta in locazione, sita in Napoli alla piazza degli
Artisti n. 7/C, int. 4, alla sig.ra e prendere atto che il sig. ha rilasciato Pt_1 CP_1
tale abitazione, dando atto nel contempo che le parti concordano che, dal mese di maggio 2025, la sig.ra e le due figlie minori lasceranno la detta casa condotta in locazione e si Pt_1 trasferiranno nell'abitazione di Napoli alla via Arenella n. 92, immobile di proprietà della nel quale le minori fisseranno la loro residenza stabile ed abituale;
il sig. Pt_1 CP_1
8 presta sin d'ora il suo consenso al trasferimento delle due figlie nella nuova CP_1
abitazione;
6) stabilire che, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente con le condizioni di salute del padre, attualmente sulla sedie a rotelle in fase di riabilitazione post aneurisma, il padre debba tenere con sé le figlie minori il martedì dalle ore 17,00 al mattino del giorno dopo, con pernottamento, e il giovedì dalle 17,00 alle 20,00 e, a settimane alterne, dal venerdì sera sino al lunedì mattina con pernottamento;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì
Santo alla Domenica di Pasqua oppure dal Lunedì in Albis sino al Mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagnia delle figlie il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico delle figlie;
7) per quanto riguarda il contributo al mantenimento per le due figlie minori, il sig.
[...]
, alla luce delle sue attuali condizioni di salute, si obbliga a corrispondere in favore CP_1 della sig.ra l'importo di € 512,00 mensili oltre alla sua quota parte di assegno unico – o Pt_1
altra misura di sostegno equipollente – allo stato attuale consistente in € 238,00 mensili, garantendo una contribuzione al mantenimento delle figlie pari ad € 750,00 complessivi mensili entro il giorno 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN:
[...], con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici
ISTAT. Si precisa che tale importo sarà versato dal mediante l'accredito mensile CP_1
in favore della sig.ra della quota del 50% di assegno unico per le figlie da lui percepita Pt_1
e, per la restante parte, con il versamento di una somma di denaro mediante bonifico bancario, fino alla concorrenza della somma complessiva di € 750,00; nell'ipotesi in cui le parti non dovessero più godere dell'assegno unico o tale emolumento dovesse essere sospeso, aumentato o ridotto, resta fermo l'obbligo a carico del sig. di versare la somma totale di € CP_1
750,00 a titolo di contributo al mantenimento per le figlie;
8) porre a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50% le spese straordinarie riguardanti le figlie, spese meglio individuate nel Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Napoli;
9) compensare le spese del presente giudizio fra le parti, con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale;
9 10) autorizzare sin da ora il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per le figlie minori, fermo l'obbligo di preventiva autorizzazione per eventuali viaggi all'estero delle figlie;
11) per quant'altro, le parti richiamano esplicitamente la normativa vigente in materia”.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi delle minori.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto delle minori, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di cui all'accordo delle parti;
Controparte_1
• prende atto delle ulteriori pattuizioni
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 51, parte
I, s. sez. AR, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2019). così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/03/2025
Il Presidente rel.
Raffaele Sdino
10