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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Aosta, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Aosta |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AOSTA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PAOLA PAOLO, Presidente
SURINI DIEGO, RE
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 74/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da xxxx Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Aosta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Aosta - Viale Federico Chabod N. 46 11100 Aosta AO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta - Piazza Manzetti N. 2 11100 Aosta AO
elettivamente domiciliato presso dr.Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00520250001492954000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiararsi la cessazione del contendere, e, per l'effetto, l'estinzione del processo con vittoria di spese e loro distrazione in favore del difensore antistatario.
Resistente/Appellato: dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.74/2025 del 17/11/'25 il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 00520250001492954000 notificata in data 17 settembre 2025 inerente il versamento dell'IRPEF 2021 sull'indennità di fine rapporto per lavoro dipendente. Nell'atto impugnato, si richiedeva il pagamento di complessivi euro 10.506,79, di cui: a) euro 7.869,97 a titolo di IRPEF 2021 sull'indennità di fine rapporto per lavoro dipendente;
b) Euro 2.360,99 a titolo di sanzione intera;
c) Euro 269,95 per interessi;
d) Euro
5,88 per diritti di notifica.
Lamenta il ricorrente che la notifica della cartella di pagamento n. 00520250001492954000 non fu preceduta dall'invio della prodromica comunicazione di tassazione separata / irregolarità, prevista dall'art. 1, comma 412 della L. n. 311/2004 e dall'art. 36-bis, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973.
In data 18 settembre 2025, attraverso la piattaforma CIVIS il contribuente richiedeva la trasmissione della comunicazione di irregolarità e il conseguente sgravio della cartella impugnata. In data 25 settembre
2025, l'Ufficio territoriale di Châtillon dell'Agenzia delle Entrate forniva la comunicazione di irregolarità al contribuente e rigettava l'istanza di sgravio e invitava il contribuente, come da prassi, a trasmettere una nuova istanza di autotutela non appena fosse stata disponibile la quietanza di pagamento.
Parte ricorrente il 29 settembre 2025 provvedeva a pagare, mediante F24, la somma richiesta pari a Euro
7.869,97 e inviava un'istanza di autotutela all'Agenzia delle Entrate, richiedendo lo sgravio della cartella di pagamento impugnata e producendo in allegato la quietanza di pagamento F24.
In data 26 novembre 2025 l'Ufficio Territoriale di Aosta emetteva il provvedimento di sgravio a favore del contribuente riconoscendo l'avvenuto pagamento con conseguente cessazione della materia del contendere, con richiesta di compensazione delle spese.
L'Erario con atto di controdeduzioni dichiara che a causa della residenza estera del sig. Ricorrente_1 appare plausibile che la comunicazione di irregolarità, prevista dall'art. 1, comma 412 della L. n. 311/2004 e dall'art. 36-bis, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 non sia mai pervenuta al Ricorrente_1. L'Ufficio considera corretto il proprio operato, dimostrato dal versamento effettuato dal ricorrente della somma richiesta con comunicazione di irregolarità, pari a euro 7.869,97. Per l'Ufficio se il contribuente si fosse attenuto alle prescrizioni di legge sin dall'origine, tale condotta avrebbe impedito il dispiegamento di energie e l'impiego di tempo. Conclude chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese. Con memoria del 12 febbraio '25, parte ricorrente lamenta che la cartella di pagamento impugnata non fu preceduta dall'invio della prodromica comunicazione di tassazione separata. Prosegue il ricorrente accogliendo lo sgravio della cartella con conseguente cessazione della materia del contendere. Prosegue non condividendo la compensazione delle spese richiesta dall'Erario, in quanto con la presentazione di due istanze di autotutela ha tentato di evitare il contenzioso: 1) In data 18/09/'25 attraverso un istanza
CIVIS di sgravio della cartella.; 2) in data 29/09/'25 seguendo le istruzione dell'A.E. Di Chatillon, allegando la quietanza F24, depositando istanza di autotutela, in seguito sollecitata il 21/10/'25. Infine evidenzia che l'ultimo giorno utile per presentare ricorso ( il 17/11/'25), in assenza di un riscontro dell'Ufficio, presentò ricorso. Conclude il ricorrente chiedendo le spese di giudizio a carico dell'Erario da liquidarsi a suo favore , dichiarandosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La definizione stragiudiziale della causa e l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, giustificano la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolazione delle spese processuali, va applicato il criterio della soccombenza virtuale. Tale soccombenza a giudizio del Collegio è reciproca, in quanto dalla documentazione prodotta agli atti risulta che parte ricorrente dopo pochi giorni dalla notifica della cartella esattoriale, ha provveduto al versamento dell'imposta pretesa dall'Erario, sull'indennità di fine rapporto. Tale versamento è avvenuto in seguito alle informazioni fornite dall'Ufficio, che invitava il contribuente a trasmettere una seconda istanza di autotutela (la prima peraltro rigettata in quanto priva dell'attestato di pagamento), corredata dalla quietanza di versamento. Prassi che il contribuente eseguiva in data 29/09/'25. E' pur vero che in data
17/11/'25 parte ricorrente per mero scrupolo ha impugnato l'atto oggetto del contendere. Ma va dato riscontro che successivamente alla proposizione del ricorso (il 26/11/'25) l'Agenzia delle Entrate, avrebbe comunque emesso formale provvedimento di sgravio totale delle somme iscritte a ruolo, con annullamento integrale degli importi relativi all'Irpef 2020, nonché delle connesse sanzioni ed interessi, per complessivi euro 10.506,79.
Si dichiara quindi cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio, come richiesto. Le Spese vanno invece compensate tra le parti per l'evidenziata reciproca soccombenza virtuale.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo;
2) compensa integralmente le spese processuali.
Aosta, li 24 febbraio 2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AOSTA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PAOLA PAOLO, Presidente
SURINI DIEGO, RE
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 74/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da xxxx Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Aosta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Aosta - Viale Federico Chabod N. 46 11100 Aosta AO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta - Piazza Manzetti N. 2 11100 Aosta AO
elettivamente domiciliato presso dr.Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00520250001492954000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiararsi la cessazione del contendere, e, per l'effetto, l'estinzione del processo con vittoria di spese e loro distrazione in favore del difensore antistatario.
Resistente/Appellato: dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.74/2025 del 17/11/'25 il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 00520250001492954000 notificata in data 17 settembre 2025 inerente il versamento dell'IRPEF 2021 sull'indennità di fine rapporto per lavoro dipendente. Nell'atto impugnato, si richiedeva il pagamento di complessivi euro 10.506,79, di cui: a) euro 7.869,97 a titolo di IRPEF 2021 sull'indennità di fine rapporto per lavoro dipendente;
b) Euro 2.360,99 a titolo di sanzione intera;
c) Euro 269,95 per interessi;
d) Euro
5,88 per diritti di notifica.
Lamenta il ricorrente che la notifica della cartella di pagamento n. 00520250001492954000 non fu preceduta dall'invio della prodromica comunicazione di tassazione separata / irregolarità, prevista dall'art. 1, comma 412 della L. n. 311/2004 e dall'art. 36-bis, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973.
In data 18 settembre 2025, attraverso la piattaforma CIVIS il contribuente richiedeva la trasmissione della comunicazione di irregolarità e il conseguente sgravio della cartella impugnata. In data 25 settembre
2025, l'Ufficio territoriale di Châtillon dell'Agenzia delle Entrate forniva la comunicazione di irregolarità al contribuente e rigettava l'istanza di sgravio e invitava il contribuente, come da prassi, a trasmettere una nuova istanza di autotutela non appena fosse stata disponibile la quietanza di pagamento.
Parte ricorrente il 29 settembre 2025 provvedeva a pagare, mediante F24, la somma richiesta pari a Euro
7.869,97 e inviava un'istanza di autotutela all'Agenzia delle Entrate, richiedendo lo sgravio della cartella di pagamento impugnata e producendo in allegato la quietanza di pagamento F24.
In data 26 novembre 2025 l'Ufficio Territoriale di Aosta emetteva il provvedimento di sgravio a favore del contribuente riconoscendo l'avvenuto pagamento con conseguente cessazione della materia del contendere, con richiesta di compensazione delle spese.
L'Erario con atto di controdeduzioni dichiara che a causa della residenza estera del sig. Ricorrente_1 appare plausibile che la comunicazione di irregolarità, prevista dall'art. 1, comma 412 della L. n. 311/2004 e dall'art. 36-bis, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 non sia mai pervenuta al Ricorrente_1. L'Ufficio considera corretto il proprio operato, dimostrato dal versamento effettuato dal ricorrente della somma richiesta con comunicazione di irregolarità, pari a euro 7.869,97. Per l'Ufficio se il contribuente si fosse attenuto alle prescrizioni di legge sin dall'origine, tale condotta avrebbe impedito il dispiegamento di energie e l'impiego di tempo. Conclude chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese. Con memoria del 12 febbraio '25, parte ricorrente lamenta che la cartella di pagamento impugnata non fu preceduta dall'invio della prodromica comunicazione di tassazione separata. Prosegue il ricorrente accogliendo lo sgravio della cartella con conseguente cessazione della materia del contendere. Prosegue non condividendo la compensazione delle spese richiesta dall'Erario, in quanto con la presentazione di due istanze di autotutela ha tentato di evitare il contenzioso: 1) In data 18/09/'25 attraverso un istanza
CIVIS di sgravio della cartella.; 2) in data 29/09/'25 seguendo le istruzione dell'A.E. Di Chatillon, allegando la quietanza F24, depositando istanza di autotutela, in seguito sollecitata il 21/10/'25. Infine evidenzia che l'ultimo giorno utile per presentare ricorso ( il 17/11/'25), in assenza di un riscontro dell'Ufficio, presentò ricorso. Conclude il ricorrente chiedendo le spese di giudizio a carico dell'Erario da liquidarsi a suo favore , dichiarandosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La definizione stragiudiziale della causa e l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, giustificano la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolazione delle spese processuali, va applicato il criterio della soccombenza virtuale. Tale soccombenza a giudizio del Collegio è reciproca, in quanto dalla documentazione prodotta agli atti risulta che parte ricorrente dopo pochi giorni dalla notifica della cartella esattoriale, ha provveduto al versamento dell'imposta pretesa dall'Erario, sull'indennità di fine rapporto. Tale versamento è avvenuto in seguito alle informazioni fornite dall'Ufficio, che invitava il contribuente a trasmettere una seconda istanza di autotutela (la prima peraltro rigettata in quanto priva dell'attestato di pagamento), corredata dalla quietanza di versamento. Prassi che il contribuente eseguiva in data 29/09/'25. E' pur vero che in data
17/11/'25 parte ricorrente per mero scrupolo ha impugnato l'atto oggetto del contendere. Ma va dato riscontro che successivamente alla proposizione del ricorso (il 26/11/'25) l'Agenzia delle Entrate, avrebbe comunque emesso formale provvedimento di sgravio totale delle somme iscritte a ruolo, con annullamento integrale degli importi relativi all'Irpef 2020, nonché delle connesse sanzioni ed interessi, per complessivi euro 10.506,79.
Si dichiara quindi cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio, come richiesto. Le Spese vanno invece compensate tra le parti per l'evidenziata reciproca soccombenza virtuale.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo;
2) compensa integralmente le spese processuali.
Aosta, li 24 febbraio 2026