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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di II grado iscritto al n. 11460/2017 R.G., avente ad oggetto “opposizione a sanzione amministrativa ex art. 7 D. lgs n. 150/2011”, promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Lara Caldarola,
Appellante principale ed appellato incidentale contro
, con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Claudio Dipalo, Controparte_1
Appellato principale ed appellante incidentale
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 4.6.2025 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso in appello depositato il 4.7.2017 il ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 71/2017 del Giudice di Pace di depositata il 13.1.2017 e non notificata, resa a Pt_1
definizione del giudizio n. 6552/2016 R.G., con cui è stato accolto il ricorso proposto da CP_1 avverso il verbale di accertamento n. 673 dell'11.6.2016, notificato il 24.6.2016, emesso
[...] dalla Polizia municipale di avente ad oggetto l'irrogazione di sanzione Parte_1
amministrativa ex art. 142 c. 8 del D. lgs. 285/1992 in combinato disposto con gli artt. 142 c. 2 e 126 bis del predetto decreto legislativo, per eccesso di velocità commesso il 9.5.2016 sulla S.P. 236 km
15+600 direzione Cassano delle Murge.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza di I grado, contestando l'omessa valutazione delle prove da parte del Giudice di Pace, per aver quest'ultimo erroneamente considerato non provata la
Pag. 1 a 6 taratura del dispositivo di autovelox, sulla base della sola certificazione emessa dal produttore dello stesso, omettendo di valutare il Certificato di Taratura S.I.T. numero LAT N. 105 RL UOD_FR 2016 del 04.05.2016 per l'apparecchiatura Velomatic 512D – matricola rilevatore 4289 + CPU 2662, prodotto agli atti.
Sulla scorta di tale rilievo, l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare non meritevole di accoglimento l'opposizione avverso il predetto verbale di accertamento.
In data 18.12.2017 si è costituito in giudizio deducendo l'inammissibilità Controparte_1 dell'atto d'appello, poiché relativo ad un diverso procedimento nel quale il non è mai CP_1 stato parte, oltre alla tardività dello stesso, ed ha concluso chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza resa all'udienza del 20.12.2017 il precedente giudicante, rilevata la notifica di un errato atto di appello all'appellato e preso atto della costituzione in giudizio di quest'ultimo, ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso in appello, eseguita dall'appellante in data
15.1.2018.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.8.2018 ha dedotto, Controparte_1 in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello stante la nullità insanabile dell'atto di appello precedentemente notificato, in quanto redatto in violazione ed in carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha contestato il motivo di riforma articolato dall'appellante, alla luce della mancanza di valore probatorio del certificato di taratura prodotto, poiché esibito in fotocopia e privo di sottoscrizione del responsabile dell'ente certificatore, riproponendo tutte le censure già avanzate in primo grado.
Ciò esposto, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, proponendo, altresì, appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese disposta nel giudizio di primo grado, con conseguente vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di I grado, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 429 c.p.c. da ultimo all'udienza del 4.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 13.5.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal dovendosi ritenere che la notificazione di un errato atto di appello, il cui corretto originale CP_1
risulti tempestivamente depositato, costituisca un vizio della notifica sanabile mediante nuova notifica dell'esatto atto di appello, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dal
Giudice, ovvero per effetto della costituzione dell'appellato (nella specie avvenuta), salva la possibile
Pag. 2 a 6 concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese. D'altra parte, a seguito della rinnovazione della notificazione dell'atto di appello, l'appellato ha avuto modo di argomentare le proprie difese in merito all'atto di impugnazione e di contestare compiutamente le censure mosse alla sentenza di I grado, dimostrando di avere ben compreso le questioni di fatto e di diritto sollevate con l'impugnazione.
Quanto al merito del gravame, va rilevato che l'appello principale non è fondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Invero, dall'esame della sentenza impugnata, si ravvisa che sia stato fatto buon governo delle risultanze processuali ed è dato, altresì, evincere l'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione, ancorché le concise motivazioni ivi rese richiedano di essere approfondite ed integrate in questa sede.
Innanzitutto, giova ricordare il consolidato principio giurisprudenziale per cui, poiché a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del C.d.S. (cfr. Corte Cost. n.
113/2015) tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (cfr., ex multis, Cass. n.
6579/2023).
Detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (cfr. Cass. n. 18022/2018); né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio è ricavabile dal verbale di accertamento, il quale «... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato» (cfr. Cass. n. 32369/2018, richiamata da Cass n.
3335/2024).
Tanto precisato, nel caso de quo a fronte della contestazione mossa dall'opponente in primo grado, relativa alla mancata taratura periodica del sistema Velomatic 512D, l'ente locale ha depositato il
Certificato di Taratura LAT 105 UOD_FR 275_16 (cfr. all n. 7, fasc. I grado Parte_1
, oggetto di tempestivo disconoscimento da parte dell'odierno appellato principale, poiché
[...]
prodotto solo in copia fotostatica e privo di alcuna valida attestazione di autenticità (cfr. verbale di udienza del 27.9.2016, fascicolo di I grado).
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito il consolidato principio in materia probatoria civile sancito dall'art. 2719 c.c., secondo il quale la copia fotostatica o fotografica di un documento ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, quando non sia formalmente disconosciuta dalla parte contro la quale è prodotta (cfr. Cass. n. 23474/2024).
Pag. 3 a 6 Inoltre, come precisato nella giurisprudenza di legittimità, la regola posta dall'art. 2719 c.c. -per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia espressamente disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata- trova applicazione generalizzata per tutti i documenti (cfr. Cass. n. 21003/2017).
Più in particolare, la norma dell'art. 2719 c.c. trova applicazione con riferimento a tutte le copie prodotte, anche quelle non formate dalla parte nei cui confronti sono prodotte, rilevando al più la circostanza che la parte sia terza rispetto alla formazione del documento solo ai fini del grado di specificità del disconoscimento richiesto per privare il documento dell'efficacia ex art. 2719 c.c. (cfr.
Cass n. 935/2004).
Ebbene in applicazione di tali consolidati principi giurisprudenziali, a fronte del disconoscimento della fotocopia del certificato di taratura prodotta dall'ente opposto in I grado, quest'ultimo, per avvalersene, avrebbe dovuto produrre l'originale o, quantomeno, fornire prova dell'autenticità dello stesso, circostanza, invero, non verificatasi.
D'altra parte, tale soluzione s'impone giacché, non solo, come eccepito da parte appellata, il documento depositato è di provenienza incerta in quanto non sottoscritto, ma risulta essere anche incompleto, essendo state prodotte due delle tre pagine di cui questo è composto.
Alla luce di siffatte considerazioni, correttamente il Giudice di prime cure, sebbene senza fornire specifica motivazione, ha omesso di considerare il certificato prodotto quale valida prova attestante l'avvenuta taratura del dispositivo di autovelox de quo.
Né, come rilevato dal Giudice di Pace, tale prova può essere ricavata dalla “Dichiarazione di verifica
e taratura” - prodotta in fotocopia e per la quale valgono le considerazioni sopra esposte - fornita dalla società produttrice “Eltraff s.r.l.”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che dalla circolare del Ministero dell'interno 26 giugno 2015 (prot. 300/A4745/15/144/5/20/5), già prima della sentenza della Corte costituzionale 113 del 2015, era prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura, con cadenza almeno annuale, delle apparecchiature di controllo da remoto o per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocità; tale verifica doveva, e deve, essere effettuata presso un centro accreditato AC (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione dell'art. 4 L. n. 99 del 2009), ovvero presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000; diversamente, per gli apparecchi destinati ad essere impiegati esclusivamente con la presenza o sotto il controllo di un operatore della polizia stradale, la verifica periodica di funzionalità non era prescritta, e quindi, dopo
Pag. 4 a 6 la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015, in attesa di individuare le procedure di verifica, il ne ha sospeso l'utilizzo con la circolare richiamata. Successivamente, il decreto del CP_2
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017 ha previsto che «Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da AC o da altri organismi di
Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento» (cfr. Cass.
n. 1608/2021).
Nel caso in rassegna, l'infrazione è stata rilevata il 9.5.2016 a mezzo di Velomatic 512 D, dispositivo abilitato ad “un utilizzo in modalità automatica, senza la presenza degli organi di polizia” (cfr. all. n.
6 fasc. I grado e, pertanto, soggetto anche prima della sentenza della Parte_1
Corte costituzionale n. 113 del 2015, alla prescritta verifica periodica di funzionalità e taratura.
Inoltre, la dichiarazione del 3.5.2016, fornita dalla società costruttrice, recante un generico riferimento a verifiche eseguite “per mezzo di strumentazione sottoposta a regolari controlli interni definiti nel Sistema di Qualità interno” non consente di accertare se questa fosse abilitata alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000, richiesta dalle disposizioni di settore applicabili ratione temporis e, pertanto, come tale non può ritenersi satisfattiva dell'onere probatorio inerente all'avvenuta taratura del dispositivo utilizzato.
Alla luce di tanto, l'appello principale deve essere rigettato, con conseguente assorbimento delle doglianze già avanzate in I grado dall'odierno appellato principale e riproposte in questa sede.
In considerazione del rigetto dell'appello principale (e della conseguente conferma dell'annullamento del verbale di accertamento opposto, come disposto dal Giudice di prime cure), deve essere accolto l'appello incidentale avanzato dal ed avente ad oggetto l'erronea CP_1
compensazione delle spese processuali disposta con la sentenza impugnata, atteso che, in virtù della soccombenza del effettivamente non sussistevano i requisiti di cui Parte_1 all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese: pertanto, in parziale riforma della sentenza di I grado, le spese di tale grado devono seguire la soccombenza del venendo liquidate come Pt_1
da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 1; valori medi dello scaglione n. 1, in considerazione del valore della controversia, pari ad euro 184,00; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della vicinanza del valore della controversia al valore minimo dello scaglione di riferimento).
In considerazione del rigetto del gravame principale e dell'accoglimento dell'appello incidentale, le spese processuali del presente giudizio di appello seguono la soccombenza del
[...]
e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. Parte_1
Pag. 5 a 6 (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 1, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della vicinanza del valore della controversia al valore minimo dello scaglione di riferimento).
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione principale, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante principale
è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza n. 71/2017 del Giudice di Pace di Bari, condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere Parte_1
in favore di le spese processuali del giudizio di I grado, liquidate in euro 173,00 Controparte_1
per compensi professionali ed in euro 43,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere in Parte_1
favore di le spese processuali del giudizio di appello, liquidate in euro 331,00 Parte_2
per compensi professionali ed in euro 91,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale il è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 4.6.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di II grado iscritto al n. 11460/2017 R.G., avente ad oggetto “opposizione a sanzione amministrativa ex art. 7 D. lgs n. 150/2011”, promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Lara Caldarola,
Appellante principale ed appellato incidentale contro
, con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Claudio Dipalo, Controparte_1
Appellato principale ed appellante incidentale
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 4.6.2025 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso in appello depositato il 4.7.2017 il ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 71/2017 del Giudice di Pace di depositata il 13.1.2017 e non notificata, resa a Pt_1
definizione del giudizio n. 6552/2016 R.G., con cui è stato accolto il ricorso proposto da CP_1 avverso il verbale di accertamento n. 673 dell'11.6.2016, notificato il 24.6.2016, emesso
[...] dalla Polizia municipale di avente ad oggetto l'irrogazione di sanzione Parte_1
amministrativa ex art. 142 c. 8 del D. lgs. 285/1992 in combinato disposto con gli artt. 142 c. 2 e 126 bis del predetto decreto legislativo, per eccesso di velocità commesso il 9.5.2016 sulla S.P. 236 km
15+600 direzione Cassano delle Murge.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza di I grado, contestando l'omessa valutazione delle prove da parte del Giudice di Pace, per aver quest'ultimo erroneamente considerato non provata la
Pag. 1 a 6 taratura del dispositivo di autovelox, sulla base della sola certificazione emessa dal produttore dello stesso, omettendo di valutare il Certificato di Taratura S.I.T. numero LAT N. 105 RL UOD_FR 2016 del 04.05.2016 per l'apparecchiatura Velomatic 512D – matricola rilevatore 4289 + CPU 2662, prodotto agli atti.
Sulla scorta di tale rilievo, l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare non meritevole di accoglimento l'opposizione avverso il predetto verbale di accertamento.
In data 18.12.2017 si è costituito in giudizio deducendo l'inammissibilità Controparte_1 dell'atto d'appello, poiché relativo ad un diverso procedimento nel quale il non è mai CP_1 stato parte, oltre alla tardività dello stesso, ed ha concluso chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza resa all'udienza del 20.12.2017 il precedente giudicante, rilevata la notifica di un errato atto di appello all'appellato e preso atto della costituzione in giudizio di quest'ultimo, ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso in appello, eseguita dall'appellante in data
15.1.2018.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.8.2018 ha dedotto, Controparte_1 in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello stante la nullità insanabile dell'atto di appello precedentemente notificato, in quanto redatto in violazione ed in carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha contestato il motivo di riforma articolato dall'appellante, alla luce della mancanza di valore probatorio del certificato di taratura prodotto, poiché esibito in fotocopia e privo di sottoscrizione del responsabile dell'ente certificatore, riproponendo tutte le censure già avanzate in primo grado.
Ciò esposto, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, proponendo, altresì, appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese disposta nel giudizio di primo grado, con conseguente vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di I grado, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 429 c.p.c. da ultimo all'udienza del 4.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 13.5.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal dovendosi ritenere che la notificazione di un errato atto di appello, il cui corretto originale CP_1
risulti tempestivamente depositato, costituisca un vizio della notifica sanabile mediante nuova notifica dell'esatto atto di appello, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dal
Giudice, ovvero per effetto della costituzione dell'appellato (nella specie avvenuta), salva la possibile
Pag. 2 a 6 concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese. D'altra parte, a seguito della rinnovazione della notificazione dell'atto di appello, l'appellato ha avuto modo di argomentare le proprie difese in merito all'atto di impugnazione e di contestare compiutamente le censure mosse alla sentenza di I grado, dimostrando di avere ben compreso le questioni di fatto e di diritto sollevate con l'impugnazione.
Quanto al merito del gravame, va rilevato che l'appello principale non è fondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Invero, dall'esame della sentenza impugnata, si ravvisa che sia stato fatto buon governo delle risultanze processuali ed è dato, altresì, evincere l'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione, ancorché le concise motivazioni ivi rese richiedano di essere approfondite ed integrate in questa sede.
Innanzitutto, giova ricordare il consolidato principio giurisprudenziale per cui, poiché a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del C.d.S. (cfr. Corte Cost. n.
113/2015) tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (cfr., ex multis, Cass. n.
6579/2023).
Detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (cfr. Cass. n. 18022/2018); né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio è ricavabile dal verbale di accertamento, il quale «... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato» (cfr. Cass. n. 32369/2018, richiamata da Cass n.
3335/2024).
Tanto precisato, nel caso de quo a fronte della contestazione mossa dall'opponente in primo grado, relativa alla mancata taratura periodica del sistema Velomatic 512D, l'ente locale ha depositato il
Certificato di Taratura LAT 105 UOD_FR 275_16 (cfr. all n. 7, fasc. I grado Parte_1
, oggetto di tempestivo disconoscimento da parte dell'odierno appellato principale, poiché
[...]
prodotto solo in copia fotostatica e privo di alcuna valida attestazione di autenticità (cfr. verbale di udienza del 27.9.2016, fascicolo di I grado).
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito il consolidato principio in materia probatoria civile sancito dall'art. 2719 c.c., secondo il quale la copia fotostatica o fotografica di un documento ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, quando non sia formalmente disconosciuta dalla parte contro la quale è prodotta (cfr. Cass. n. 23474/2024).
Pag. 3 a 6 Inoltre, come precisato nella giurisprudenza di legittimità, la regola posta dall'art. 2719 c.c. -per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia espressamente disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata- trova applicazione generalizzata per tutti i documenti (cfr. Cass. n. 21003/2017).
Più in particolare, la norma dell'art. 2719 c.c. trova applicazione con riferimento a tutte le copie prodotte, anche quelle non formate dalla parte nei cui confronti sono prodotte, rilevando al più la circostanza che la parte sia terza rispetto alla formazione del documento solo ai fini del grado di specificità del disconoscimento richiesto per privare il documento dell'efficacia ex art. 2719 c.c. (cfr.
Cass n. 935/2004).
Ebbene in applicazione di tali consolidati principi giurisprudenziali, a fronte del disconoscimento della fotocopia del certificato di taratura prodotta dall'ente opposto in I grado, quest'ultimo, per avvalersene, avrebbe dovuto produrre l'originale o, quantomeno, fornire prova dell'autenticità dello stesso, circostanza, invero, non verificatasi.
D'altra parte, tale soluzione s'impone giacché, non solo, come eccepito da parte appellata, il documento depositato è di provenienza incerta in quanto non sottoscritto, ma risulta essere anche incompleto, essendo state prodotte due delle tre pagine di cui questo è composto.
Alla luce di siffatte considerazioni, correttamente il Giudice di prime cure, sebbene senza fornire specifica motivazione, ha omesso di considerare il certificato prodotto quale valida prova attestante l'avvenuta taratura del dispositivo di autovelox de quo.
Né, come rilevato dal Giudice di Pace, tale prova può essere ricavata dalla “Dichiarazione di verifica
e taratura” - prodotta in fotocopia e per la quale valgono le considerazioni sopra esposte - fornita dalla società produttrice “Eltraff s.r.l.”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che dalla circolare del Ministero dell'interno 26 giugno 2015 (prot. 300/A4745/15/144/5/20/5), già prima della sentenza della Corte costituzionale 113 del 2015, era prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura, con cadenza almeno annuale, delle apparecchiature di controllo da remoto o per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocità; tale verifica doveva, e deve, essere effettuata presso un centro accreditato AC (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione dell'art. 4 L. n. 99 del 2009), ovvero presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000; diversamente, per gli apparecchi destinati ad essere impiegati esclusivamente con la presenza o sotto il controllo di un operatore della polizia stradale, la verifica periodica di funzionalità non era prescritta, e quindi, dopo
Pag. 4 a 6 la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015, in attesa di individuare le procedure di verifica, il ne ha sospeso l'utilizzo con la circolare richiamata. Successivamente, il decreto del CP_2
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017 ha previsto che «Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da AC o da altri organismi di
Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento» (cfr. Cass.
n. 1608/2021).
Nel caso in rassegna, l'infrazione è stata rilevata il 9.5.2016 a mezzo di Velomatic 512 D, dispositivo abilitato ad “un utilizzo in modalità automatica, senza la presenza degli organi di polizia” (cfr. all. n.
6 fasc. I grado e, pertanto, soggetto anche prima della sentenza della Parte_1
Corte costituzionale n. 113 del 2015, alla prescritta verifica periodica di funzionalità e taratura.
Inoltre, la dichiarazione del 3.5.2016, fornita dalla società costruttrice, recante un generico riferimento a verifiche eseguite “per mezzo di strumentazione sottoposta a regolari controlli interni definiti nel Sistema di Qualità interno” non consente di accertare se questa fosse abilitata alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000, richiesta dalle disposizioni di settore applicabili ratione temporis e, pertanto, come tale non può ritenersi satisfattiva dell'onere probatorio inerente all'avvenuta taratura del dispositivo utilizzato.
Alla luce di tanto, l'appello principale deve essere rigettato, con conseguente assorbimento delle doglianze già avanzate in I grado dall'odierno appellato principale e riproposte in questa sede.
In considerazione del rigetto dell'appello principale (e della conseguente conferma dell'annullamento del verbale di accertamento opposto, come disposto dal Giudice di prime cure), deve essere accolto l'appello incidentale avanzato dal ed avente ad oggetto l'erronea CP_1
compensazione delle spese processuali disposta con la sentenza impugnata, atteso che, in virtù della soccombenza del effettivamente non sussistevano i requisiti di cui Parte_1 all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese: pertanto, in parziale riforma della sentenza di I grado, le spese di tale grado devono seguire la soccombenza del venendo liquidate come Pt_1
da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 1; valori medi dello scaglione n. 1, in considerazione del valore della controversia, pari ad euro 184,00; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della vicinanza del valore della controversia al valore minimo dello scaglione di riferimento).
In considerazione del rigetto del gravame principale e dell'accoglimento dell'appello incidentale, le spese processuali del presente giudizio di appello seguono la soccombenza del
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e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. Parte_1
Pag. 5 a 6 (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 1, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della vicinanza del valore della controversia al valore minimo dello scaglione di riferimento).
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione principale, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante principale
è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza n. 71/2017 del Giudice di Pace di Bari, condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere Parte_1
in favore di le spese processuali del giudizio di I grado, liquidate in euro 173,00 Controparte_1
per compensi professionali ed in euro 43,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere in Parte_1
favore di le spese processuali del giudizio di appello, liquidate in euro 331,00 Parte_2
per compensi professionali ed in euro 91,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale il è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 4.6.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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