CA
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/10/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Messina
SECONDA
La Corte D'Appello di Messina, SECONDA, in persona dei magistrati:
1. dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2. dr. Antonino Zappalà Consigliere
3. dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. 681/2021 R. G., concernente l'impugnazione sentenza non definitiva n. 1382/19 del Tribunale di Messina, pubblicata il 26.6.19 e la sentenza definitiva n. 356/21 del Tribunale di Messina pubblicata 19.2.2021, avente ad oggetto: divisione beni caduti in successione;
vertente tra nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
e nata a [...] il nata a C.F._1 Parte_2
Messina il 21 agosto 1969, , entrambe elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliate in Messina via Lenzi n° 5 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Zanghì che li rappresenta e difende per procura in atti;
appellanti contro
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Messina, Corso Cavour 95, presso C.F._3
lo studio del avv. Roberta Cavatoi che lo rappresenta e difende, per procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 3092/2021 dell'Ordine degli avvocati di Messina;
appellato e appellante incidentale Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del 6.2.2025: “I procuratori precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto al N.R.G. 2907/2007
citava in giudizio le sorelle e Controparte_1 Parte_1
per chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria Parte_2 creatasi a seguito dell'apertura della successione, ab intestato, del padre
, deceduto il 9.2.2000. Persona_1
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto al n. 2908/2007 RG
citava in giudizio le sorelle e Controparte_1 Parte_2
per chiedere lo scioglimento della comunione Parte_1 ereditaria venutasi a creare a seguito dell'apertura della successione, ab intestato, della madre , deceduta in data 21.1.2007. Persona_2
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto al n. 7609/2010 RG
citava in giudizio le sorelle e Controparte_1 Parte_1
. Esponeva che la madre aveva donato Parte_2 Persona_2 alle figlie in maniera indivisa, con atto in Notar dell'1.10.1987, una Per_3
bottega sita in Villafranca Tirrena via Nazionale n. 180 ed alla sola figlia Pt_1
- con atto in Notar del 21.1.1988 - un terreno edificatorio sito
[...] Per_4
in Villafranca Tirrena.
Il padre , con atto dell'1.10.1987, aveva donato alla figlia Persona_1
l'immobile sito in Villafranca, località Divieto. Parte_2
Evidenziava che le donazioni effettuate da entrambi i genitori alle convenute erano lesive della quota di legittima e, pertanto, ne chiedeva la riduzione con attribuzione della quota di legittima spettante mediante attribuzione di beni in natura. Chiedeva, inoltre che stante la continenza, fosse disposta la riunione con i fascicoli nn. 2907/2007 RG e 2908/2007 RG.
Si costituivano le convenute contrastando e contestando le domande attoree, rilevando che non vi erano beni da dividere. Esponevano altresì che
, negli anni anteriori al decesso dei genitori, aveva maturato Controparte_1
pag. 2/11 una notevole esposizione debitoria che era stata ripianata dai genitori stessi e che, dunque, esisteva, in favore dei de cuius, un credito nei confronti dell'attore, del quale si sarebbe dovuto tenere conto. il Tribunale disponeva la riunione al giudizio n. 2907/2007 R.G. dei giudizi iscritti ai n. 2908/2007 e
7609/2010 R.G. Venivano escusse le prove orali, espletata ctu e con sentenza non definitiva n. 1382/2019 il Tribunale rigettava l'eccezione di compensazione dei debiti di nei confronti della massa ereditaria per difetto Controparte_1
di prova. Dichiarava inammissibile la domanda di divisione ereditaria con riferimento al giudizio R.G. 2908/2007 sull'eredità materna per mancanza di relictum. Accoglieva la domanda di riduzione delle donazioni effettuata con il giudizio R.G. 7609/2010 in ordine all'eredità materna, valorizzando alla data della successione i beni donati in € 133.598,00 quanto a due botteghe donate alle due figlie e in € 110.142,00 quanto a un terreno edificabile donato alla sola sommando 243.740,00, e individuando Parte_1 nell'importo di € 54.164,44 (pari ad 1/3 dei 2/3) la quota di legittima nella quale andava reintegrato , procedeva alla riduzione dell'ultima Controparte_1
donazione, ossia quella del terreno edificabile donato a Parte_1
che condannava a pagare all'attore € 54.164,44 rivalutati alla data
[...] della decisione in € 63.643,17 oltre interessi sino al soddisfo.
Rimessa la causa sul ruolo per la valorizzazione della eredità paterna, il
Tribunale, esperito supplemento di CTU, con la sentenza definitiva 356/2021 accoglieva la domanda di riduzione delle donazioni effettuate da Per_1
in ordine all'eredità paterna, e, valorizzando i beni donati in €
[...]
202.300,00 quanto a due appartamenti donati a e in € Parte_2
22.000,00 un terreno edificabile donato a , Parte_1 sommando 224.300,00 e individuando nell'importo di € 49.844,44 (pari a 1/3 dei
2/3) la quota di legittima in cui andava reintegrato , Controparte_1
procedeva alla riduzione della donazione degli appartamenti donati a
[...]
(posto che quanto alla donazione del terreno a Parte_2 Parte_1
non vi era lesione), condannando a pagare a Parte_2 CP_1
€ 49.844,44 da rivalutarsi alla data della decisione oltre interessi
[...]
pag. 3/11 sino al soddisfo. Condannava le convenute in solido al pagamento delle spese legali in favore dell'attore
Avverso la superiore pronuncia, con atto di citazione notificato in data
10.09.2021, e Parte_1 Parte_2 interponevano appello, affidandolo ai seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 542 comma 2 c.p.c - Erronea valutazione della quota a favore di CP_1
in ordine all'eredità paterna;
2) Violazione dell'art. 556 c.c. - Erronea
[...] valutazione del donatum con riferimento agli appartamenti oggetto dell'eredità paterna al tempo dell'apertura della successione oggetto di usufrutto in favore della moglie vivente 3) Violazione dell'art. 556 c.c., erronea valutazione del donatum con riferimento agli appartamenti oggetto dell'eredità paterna al tempo dell'apertura della successione. Erronea mancata detrazione di euro
120.000,00 quali debiti del de cuius;
4) Violazione dell'art. 556 per nullità di donazione del terreno e in subordine per omessa valutazione della vicenda contrattuale con . CP_2
Con comparsa del 20.12.2021, si costituiva in giudizio , Controparte_1
contestando le pretese avversarie e spiegando altresì appello incidentale per erronea distribuzione del relictum paterno - Mancata distribuzione degli arretrati della pensione paterna.
spiegava altresì appello incidentale condizionato Controparte_1 all'accoglimento del primo motivo di gravame principale chiedendo dichiararsi che la quota di ¼ , prevista dal 542 comma 2 c.c. e spettante a , Persona_2
moglie del de cuius, vada comunque distribuita tra i figli in 3 parti uguali.
Con ordinanza del 27.1.2022 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e precisate le conclusioni , all'udienza cartolare del
7.11.2024, assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per questioni di priorità logica viene esaminato l'appello incidentale con il quale lamenta errata determinazione del relictum paterno per Controparte_1
mancata affluenza dei ratei di pensione pag. 4/11 Il motivo di gravame è infondato
Seppur nell'atto di citazione del giudizio 2907/2007 RG, richiamato nell'atto introduttivo del giudizio n. 7609/2010 RG, aveva fatto Controparte_1
riferimento ad un credito del de cuius per arretrati di pensione (rispetto ai quali i contendenti avevano conferito delega alla madre per la riscossione), nessuna prova è stata fornita in giudizio della esistenza di detta somma, come tralaltro correttamente statuito in seno alla sentenza definitiva.
I – Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta violazione art. 542 2° comma. Erronea valutazione della quota di riserva a favore di CP_1
in ordine all'eredità paterna che è 1/3 della metà e non 1/3 dei due
[...]
terzi, come erroneamente statuito in sentenza . Detto motivo viene trattato in uno al secondo motivo di gravame concernente l'erronea valutazione del donatum con riferimento agli appartamenti, per omessa considerazione dell'usufrutto.
Il Tribunale ha ritenuto (pag. 3 sentenza 356/2021 del 19.02.2021) che il valore dell'asse ereditario del de cuius (costituito dal solo Persona_1
donatum) al momento della apertura della successione risultava essere pari ad
€ 224.300,00 e di detta somma la quota disponibile è pari ad € 74.766,66 mentre la quota spettante a ciascun legittimario è pari ad € 49.844,44 (pari ad
1/3 dei 2/3). è deceduto il 09.02.2000, allorchè era ancora Persona_1
in vita la moglie , deceduta il 21.01.2007. Per tale ragione a Persona_2 termini dell'art. 542 2° comma c.c. ai tre figli è riservata quale quota di
“legittima” la metà e non già i due terzi del compendio ereditario paterno, come invece erroneamente ritenuto dal Tribunale.
Entrambi i motivi di gravame sono fondati
Risulta dagli atti che ha donato con atto dell'1.10.1987, Persona_1
riservandosi il diritto di usufrutto per sé e per la moglie, alla figlia
[...]
, la nuda proprietà di un fabbricato sito a Villafranca Tirrena (Me), Parte_2
località Divieto, Via Nazionale, nel N.C.E.U. alla partita 870 foglio 2: part. 554, piano terra, part. 583, piano terra, sub. 1 e part. 583, sub. 2-3, piano primo. Con atto del 21.01.1988 ha donato alla figlia , un Parte_1
pag. 5/11 appezzamento di terreno edificatorio in Villafranca Tirrena, contrada Costa, della superficie catastale di mq 315 appartenente al foglio 1, part. 1759
Al riguardo la Corte di Cassazione, ha avuto modo di affermare che: “Qualora il donante abbia donato la nuda proprietà di un bene, riservandosi l'usufrutto per sè e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento
(c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sia morto prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà, mentre se il coniuge sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al momento dell'apertura della successione” (Cassazione sentenza n. 18211 del 02.09.2020).
è nato il [...] e deceduto il 09.02.2000 (quando la Persona_1
coniuge , nata il [...] e deceduta il 21.01.2007, aveva 63 Persona_2
anni)
La Corte procede dunque alla capitalizzazione dell'usufrutto.
Normativa di riferimento
Art. 46 DPR 131/1986 (TUR): valore dell'usufrutto vitalizio = rendita annua × coefficiente di capitalizzazione.
Tasso legale di interesse vigente per il 2025 (fermo restando il calcolo storico):
2,5 % (D.M. 27.12.2024).
Coefficienti per l'età (aggiornati al 2025): per 63 anni il coefficiente è 22 e le percentuali fisse sono:
– Usufrutto 55%
– Nuda proprietà 45 %
3. Svolgimento del calcolo
A. Metodo analitico (rendita × coefficiente)
Rendita annua = 202.300 × 2,5 % = € 5.057,50
Valore usufrutto = 5.057,50 × 22 = € 111.265
Valore nuda proprietà = 202.300 – 111.265 = € 91.035
B. Metodo percentuale (tabella ministeriale)
Usufrutto 55 % → 202.300 × 55 % = € 111.265
pag. 6/11 Nuda proprietà 45 % → 202.300 × 45 % = € 91.035
Entrambi i metodi coincidono.
Le percentuali (55 % / 45 %) restano le stesse anche per il 2025, poiché la tabella non è variata nonostante il nuovo tasso del 2,5 %
Il valore della nuda proprietà degli appartamenti è di euro 91.035,00, sommando 22.000,00 di valorizzazione del terreno abbiamo euro 113.035,00, la cui metà ossia 56.517,50 costituisce la quota di riserva dei figli legittimari, con una riserva in favore di pari a 1/3 ossia euro Controparte_1
18.839,16, pertanto la quota di legittima di , in relazione Controparte_1 all'eredità paterna, è euro 18.839,16.
III. Con il terzo motivo di gravame le appellanti lamentano violazione dell'art. 556 c.c. Erronea valutazione del valore del donatum con riferimento agli appartamenti oggetto dell'eredità paterna al tempo dell'apertura della successione -. Erronea mancata detrazione di euro 120.000 quale debito del de cuius
Sostengono le appellanti che alla data di apertura della successione paterna
(9.2.2000) gli immobili donati erano gravati iscrizioni pregiudizievoli, del tutto omese e non valutate né dal CTU né dal Tribunale.
Il motivo di gravame è infondato
Ai fini della ricostruzione della massa ereditaria (art. 536 c.c.) e quindi della determinazione del relictum si assume il valore venale del bene al momento dell'apertura della successione, quale risulta alla data del decesso, al netto solo dei pesi già esistenti alla data della donazione.
L'art. 561 c.c. stabilisce che: ”nel valutare l'effettiva lesione della quota di legittima si tiene conto del valore del bene donato alla data della donazione e, se il bene è gravato da ipoteche o altri pesi successivamente costituiti, tali oneri non diminuiscono il valore del donatum”
Pertanto il relictum si calcola con il valore attuale (al decesso) dei beni rimasti nel patrimonio, al netto dei debiti e degli oneri reali esistenti alla data del decesso, mentre il donatum si inserisce con il valore alla data della donazione,
pag. 7/11 al netto solo dei pesi già allora esistenti (es. ipoteca iscritta prima della donazione).
L'eventuale deprezzamento conseguente a pesi posteriori non incide sul calcolo della quota di legittima, ma può essere considerato solo nella fase di reintegrazione, ove il giudice disponga il risarcimento in denaro ex art. 561, III co., c.c. in favore del legittimario leso.
In senso sostanzialmente conforme: Cass. civ. Sez. II, 15-1-2020, n. 2665: «Il valore della donazione ai fini della riduzione si determina con riferimento al momento in cui il negozio è posto in essere, restando irrilevanti le successive vicessitudini del bene», ed ancora Cass. civ. Sez. II, 26-10-2018, n. 26830:
«Gli oneri gravanti sul bene donato successivamente alla donazione non incidono sul valore del donatum nella ricostruzione della massa, ma possono essere considerati nella fase esecutiva della reintegrazione, ove il legittimario opti per la prestazione in denaro».
In conclusione nella riunione fittizia (relictum + donatum) l'immobile donato entra con il suo valore al tempo della donazione, al netto esclusivamente dei pesi già allora esistenti, come correttamente statuito dal Tribunale .
Nel caso in specie la procedura esecutiva, estinta a seguito del pagamento effettuato da , vedeva quale esecutata solo Parte_2 [...]
, quindi non si tratta di debiti del de cuius , padre Per_2 Persona_1 dei contendenti. I € 120.000 non sono debiti ereditari del padre, per come statuito nella sentenza di primo grado, non fatta aggetto di impugnazione sul punto e dunque su detto capo di sentenza si è formato il giudicato interno
IV Con il quarto motivo di gravame le appellanti lamentano nullità della donazione ex art. 566 c.c. perché il valore attribuito al terreno donato da
[...]
a non tiene conto dell'antecedente Per_2 Parte_1
contratto preliminare stipulato dal de cuius con per la medesima CP_2
porzione; in subordine lamentano, errore di valutazione del donatum che, se fosse stato correttamente diminuito della somma prevista nel preliminare, avrebbe mostrato una porzione disponibile ancora sufficiente a evitare la riduzione.
pag. 8/11 Il motivo di gravame è infondato.
Dagli atti di causa risulta che la donazione del terreno risale all'anno 1998. Il contratto preliminare del 1987 tra , e Persona_1 Persona_2 CP_2
non è stato mai trascritto e il terreno resta nella disponibilità del de cuius
[...]
fino al decesso.
Il preliminare non ha efficacia reale né ha ridotto il valore patrimoniale del terreno al momento della donazione;
esso è del tutto ininfluente ai fini della determinazione del donatum ex art. 561 c.c. e non può essere invocato per dedurre una falsa valutazione o una nullità ex art. 566 c.c. L'eventuale inadempimento o risoluzione della trattativa con è questione obbligatoria CP_2
tra le parti del preliminare e non attiene alla ricostruzione della massa ereditaria, né l'azione di riduzione è preclusa dalla successiva vendita del bene donato.
Passando ad esaminare l'appello incidentale condizionato, l'appellante chiede che l'aumento di beni riconosciuto in favore di venga ripartito in Persona_2 parti uguali tra i tre figli L'incidentale, pur non impugnando un capo specifico, è ammissibile in quanto chiede di utilizzare l'incremento della quota coniugale per soddisfare integralmente la legittima.
Si procede nel seguente modo: la quota di ¼ prevista dall'art. 542 comma 2 spettante a sul valore dell'asse ereditario del de cuius Persona_2 Per_1
( di euro 202.300 attesa la piena proprietà degli immobili
[...] conseguente all'estinzione dell'usufrutto + euro 22.000,00 terreno ) è di euro
56.075, sottraendo la quota disponibile pari a 1/3 ( euro 16.941,00) si ottiene euro 37.383,33, da dividere in tre parti uguali, per un totale di euro 12.461,11
La Corte pertanto dichiara che l'aumento della quota spettante a Persona_2 derivante dall'accoglimento del primo motivo dell'appello, si considera attribuito ai tre figli in parti uguali in sede di divisione, fino alla concorrenza della legittima ancora insoddisfatta di , che è di ( 54.164,44 + Controparte_1
12.461,11 =) euro 66.625,55
pag. 9/11 Non essendo stato impugnato il capo di sentenza che dispone la rivalutazione al momento della decisione si procede in tal senso, per cui detto valore è
92.876,02
Conseguentemente la quota di legittima sull'eredità materna spettante a
, rivalutata alla data della decisione, è di euro Controparte_1
92.876,02
Stante il marginale accoglimento dell'appello principale e incidentale, sussisto giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 681/2022 R. G., concernente l'impugnazione sentenza non definitiva n.
1382/19 del Tribunale di Messina, pubblicata il 26.6.19 e la sentenza definitiva n. 356/21 del Tribunale di Messina pubblicata 19.2.2021, avente ad oggetto: divisione beni caduti in successione , così provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma del punto n. 1) del dispositivo della sentenza n. 356/2021 ridetermina in euro 18.839,16 la quota di legittima spettante a in Controparte_1
relazione alla successione del padre e condanna Persona_1
a corrispondere a la somma Parte_2 Controparte_1
di euro 18.839,16;
• conferma nel resto l'impugnata sentenza;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma del punto n. 3 della sentenza n. 1382/2019, ridetermina in euro 66.625,55 la quota di legittima spettante a in relazione alla successione della Controparte_1
madre e condanna a corrispondere Persona_2 Parte_1
la somma, rivalutata alla data della decisione, di euro Controparte_1
92.876,02;
• conferma nel resto l'impugnata sentenza;
• compensa interamene tra le parti le spese del presente grado.
pag. 10/11 Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Messina
SECONDA
La Corte D'Appello di Messina, SECONDA, in persona dei magistrati:
1. dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2. dr. Antonino Zappalà Consigliere
3. dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. 681/2021 R. G., concernente l'impugnazione sentenza non definitiva n. 1382/19 del Tribunale di Messina, pubblicata il 26.6.19 e la sentenza definitiva n. 356/21 del Tribunale di Messina pubblicata 19.2.2021, avente ad oggetto: divisione beni caduti in successione;
vertente tra nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
e nata a [...] il nata a C.F._1 Parte_2
Messina il 21 agosto 1969, , entrambe elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliate in Messina via Lenzi n° 5 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Zanghì che li rappresenta e difende per procura in atti;
appellanti contro
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Messina, Corso Cavour 95, presso C.F._3
lo studio del avv. Roberta Cavatoi che lo rappresenta e difende, per procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 3092/2021 dell'Ordine degli avvocati di Messina;
appellato e appellante incidentale Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del 6.2.2025: “I procuratori precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto al N.R.G. 2907/2007
citava in giudizio le sorelle e Controparte_1 Parte_1
per chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria Parte_2 creatasi a seguito dell'apertura della successione, ab intestato, del padre
, deceduto il 9.2.2000. Persona_1
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto al n. 2908/2007 RG
citava in giudizio le sorelle e Controparte_1 Parte_2
per chiedere lo scioglimento della comunione Parte_1 ereditaria venutasi a creare a seguito dell'apertura della successione, ab intestato, della madre , deceduta in data 21.1.2007. Persona_2
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto al n. 7609/2010 RG
citava in giudizio le sorelle e Controparte_1 Parte_1
. Esponeva che la madre aveva donato Parte_2 Persona_2 alle figlie in maniera indivisa, con atto in Notar dell'1.10.1987, una Per_3
bottega sita in Villafranca Tirrena via Nazionale n. 180 ed alla sola figlia Pt_1
- con atto in Notar del 21.1.1988 - un terreno edificatorio sito
[...] Per_4
in Villafranca Tirrena.
Il padre , con atto dell'1.10.1987, aveva donato alla figlia Persona_1
l'immobile sito in Villafranca, località Divieto. Parte_2
Evidenziava che le donazioni effettuate da entrambi i genitori alle convenute erano lesive della quota di legittima e, pertanto, ne chiedeva la riduzione con attribuzione della quota di legittima spettante mediante attribuzione di beni in natura. Chiedeva, inoltre che stante la continenza, fosse disposta la riunione con i fascicoli nn. 2907/2007 RG e 2908/2007 RG.
Si costituivano le convenute contrastando e contestando le domande attoree, rilevando che non vi erano beni da dividere. Esponevano altresì che
, negli anni anteriori al decesso dei genitori, aveva maturato Controparte_1
pag. 2/11 una notevole esposizione debitoria che era stata ripianata dai genitori stessi e che, dunque, esisteva, in favore dei de cuius, un credito nei confronti dell'attore, del quale si sarebbe dovuto tenere conto. il Tribunale disponeva la riunione al giudizio n. 2907/2007 R.G. dei giudizi iscritti ai n. 2908/2007 e
7609/2010 R.G. Venivano escusse le prove orali, espletata ctu e con sentenza non definitiva n. 1382/2019 il Tribunale rigettava l'eccezione di compensazione dei debiti di nei confronti della massa ereditaria per difetto Controparte_1
di prova. Dichiarava inammissibile la domanda di divisione ereditaria con riferimento al giudizio R.G. 2908/2007 sull'eredità materna per mancanza di relictum. Accoglieva la domanda di riduzione delle donazioni effettuata con il giudizio R.G. 7609/2010 in ordine all'eredità materna, valorizzando alla data della successione i beni donati in € 133.598,00 quanto a due botteghe donate alle due figlie e in € 110.142,00 quanto a un terreno edificabile donato alla sola sommando 243.740,00, e individuando Parte_1 nell'importo di € 54.164,44 (pari ad 1/3 dei 2/3) la quota di legittima nella quale andava reintegrato , procedeva alla riduzione dell'ultima Controparte_1
donazione, ossia quella del terreno edificabile donato a Parte_1
che condannava a pagare all'attore € 54.164,44 rivalutati alla data
[...] della decisione in € 63.643,17 oltre interessi sino al soddisfo.
Rimessa la causa sul ruolo per la valorizzazione della eredità paterna, il
Tribunale, esperito supplemento di CTU, con la sentenza definitiva 356/2021 accoglieva la domanda di riduzione delle donazioni effettuate da Per_1
in ordine all'eredità paterna, e, valorizzando i beni donati in €
[...]
202.300,00 quanto a due appartamenti donati a e in € Parte_2
22.000,00 un terreno edificabile donato a , Parte_1 sommando 224.300,00 e individuando nell'importo di € 49.844,44 (pari a 1/3 dei
2/3) la quota di legittima in cui andava reintegrato , Controparte_1
procedeva alla riduzione della donazione degli appartamenti donati a
[...]
(posto che quanto alla donazione del terreno a Parte_2 Parte_1
non vi era lesione), condannando a pagare a Parte_2 CP_1
€ 49.844,44 da rivalutarsi alla data della decisione oltre interessi
[...]
pag. 3/11 sino al soddisfo. Condannava le convenute in solido al pagamento delle spese legali in favore dell'attore
Avverso la superiore pronuncia, con atto di citazione notificato in data
10.09.2021, e Parte_1 Parte_2 interponevano appello, affidandolo ai seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 542 comma 2 c.p.c - Erronea valutazione della quota a favore di CP_1
in ordine all'eredità paterna;
2) Violazione dell'art. 556 c.c. - Erronea
[...] valutazione del donatum con riferimento agli appartamenti oggetto dell'eredità paterna al tempo dell'apertura della successione oggetto di usufrutto in favore della moglie vivente 3) Violazione dell'art. 556 c.c., erronea valutazione del donatum con riferimento agli appartamenti oggetto dell'eredità paterna al tempo dell'apertura della successione. Erronea mancata detrazione di euro
120.000,00 quali debiti del de cuius;
4) Violazione dell'art. 556 per nullità di donazione del terreno e in subordine per omessa valutazione della vicenda contrattuale con . CP_2
Con comparsa del 20.12.2021, si costituiva in giudizio , Controparte_1
contestando le pretese avversarie e spiegando altresì appello incidentale per erronea distribuzione del relictum paterno - Mancata distribuzione degli arretrati della pensione paterna.
spiegava altresì appello incidentale condizionato Controparte_1 all'accoglimento del primo motivo di gravame principale chiedendo dichiararsi che la quota di ¼ , prevista dal 542 comma 2 c.c. e spettante a , Persona_2
moglie del de cuius, vada comunque distribuita tra i figli in 3 parti uguali.
Con ordinanza del 27.1.2022 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e precisate le conclusioni , all'udienza cartolare del
7.11.2024, assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per questioni di priorità logica viene esaminato l'appello incidentale con il quale lamenta errata determinazione del relictum paterno per Controparte_1
mancata affluenza dei ratei di pensione pag. 4/11 Il motivo di gravame è infondato
Seppur nell'atto di citazione del giudizio 2907/2007 RG, richiamato nell'atto introduttivo del giudizio n. 7609/2010 RG, aveva fatto Controparte_1
riferimento ad un credito del de cuius per arretrati di pensione (rispetto ai quali i contendenti avevano conferito delega alla madre per la riscossione), nessuna prova è stata fornita in giudizio della esistenza di detta somma, come tralaltro correttamente statuito in seno alla sentenza definitiva.
I – Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta violazione art. 542 2° comma. Erronea valutazione della quota di riserva a favore di CP_1
in ordine all'eredità paterna che è 1/3 della metà e non 1/3 dei due
[...]
terzi, come erroneamente statuito in sentenza . Detto motivo viene trattato in uno al secondo motivo di gravame concernente l'erronea valutazione del donatum con riferimento agli appartamenti, per omessa considerazione dell'usufrutto.
Il Tribunale ha ritenuto (pag. 3 sentenza 356/2021 del 19.02.2021) che il valore dell'asse ereditario del de cuius (costituito dal solo Persona_1
donatum) al momento della apertura della successione risultava essere pari ad
€ 224.300,00 e di detta somma la quota disponibile è pari ad € 74.766,66 mentre la quota spettante a ciascun legittimario è pari ad € 49.844,44 (pari ad
1/3 dei 2/3). è deceduto il 09.02.2000, allorchè era ancora Persona_1
in vita la moglie , deceduta il 21.01.2007. Per tale ragione a Persona_2 termini dell'art. 542 2° comma c.c. ai tre figli è riservata quale quota di
“legittima” la metà e non già i due terzi del compendio ereditario paterno, come invece erroneamente ritenuto dal Tribunale.
Entrambi i motivi di gravame sono fondati
Risulta dagli atti che ha donato con atto dell'1.10.1987, Persona_1
riservandosi il diritto di usufrutto per sé e per la moglie, alla figlia
[...]
, la nuda proprietà di un fabbricato sito a Villafranca Tirrena (Me), Parte_2
località Divieto, Via Nazionale, nel N.C.E.U. alla partita 870 foglio 2: part. 554, piano terra, part. 583, piano terra, sub. 1 e part. 583, sub. 2-3, piano primo. Con atto del 21.01.1988 ha donato alla figlia , un Parte_1
pag. 5/11 appezzamento di terreno edificatorio in Villafranca Tirrena, contrada Costa, della superficie catastale di mq 315 appartenente al foglio 1, part. 1759
Al riguardo la Corte di Cassazione, ha avuto modo di affermare che: “Qualora il donante abbia donato la nuda proprietà di un bene, riservandosi l'usufrutto per sè e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento
(c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sia morto prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà, mentre se il coniuge sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al momento dell'apertura della successione” (Cassazione sentenza n. 18211 del 02.09.2020).
è nato il [...] e deceduto il 09.02.2000 (quando la Persona_1
coniuge , nata il [...] e deceduta il 21.01.2007, aveva 63 Persona_2
anni)
La Corte procede dunque alla capitalizzazione dell'usufrutto.
Normativa di riferimento
Art. 46 DPR 131/1986 (TUR): valore dell'usufrutto vitalizio = rendita annua × coefficiente di capitalizzazione.
Tasso legale di interesse vigente per il 2025 (fermo restando il calcolo storico):
2,5 % (D.M. 27.12.2024).
Coefficienti per l'età (aggiornati al 2025): per 63 anni il coefficiente è 22 e le percentuali fisse sono:
– Usufrutto 55%
– Nuda proprietà 45 %
3. Svolgimento del calcolo
A. Metodo analitico (rendita × coefficiente)
Rendita annua = 202.300 × 2,5 % = € 5.057,50
Valore usufrutto = 5.057,50 × 22 = € 111.265
Valore nuda proprietà = 202.300 – 111.265 = € 91.035
B. Metodo percentuale (tabella ministeriale)
Usufrutto 55 % → 202.300 × 55 % = € 111.265
pag. 6/11 Nuda proprietà 45 % → 202.300 × 45 % = € 91.035
Entrambi i metodi coincidono.
Le percentuali (55 % / 45 %) restano le stesse anche per il 2025, poiché la tabella non è variata nonostante il nuovo tasso del 2,5 %
Il valore della nuda proprietà degli appartamenti è di euro 91.035,00, sommando 22.000,00 di valorizzazione del terreno abbiamo euro 113.035,00, la cui metà ossia 56.517,50 costituisce la quota di riserva dei figli legittimari, con una riserva in favore di pari a 1/3 ossia euro Controparte_1
18.839,16, pertanto la quota di legittima di , in relazione Controparte_1 all'eredità paterna, è euro 18.839,16.
III. Con il terzo motivo di gravame le appellanti lamentano violazione dell'art. 556 c.c. Erronea valutazione del valore del donatum con riferimento agli appartamenti oggetto dell'eredità paterna al tempo dell'apertura della successione -. Erronea mancata detrazione di euro 120.000 quale debito del de cuius
Sostengono le appellanti che alla data di apertura della successione paterna
(9.2.2000) gli immobili donati erano gravati iscrizioni pregiudizievoli, del tutto omese e non valutate né dal CTU né dal Tribunale.
Il motivo di gravame è infondato
Ai fini della ricostruzione della massa ereditaria (art. 536 c.c.) e quindi della determinazione del relictum si assume il valore venale del bene al momento dell'apertura della successione, quale risulta alla data del decesso, al netto solo dei pesi già esistenti alla data della donazione.
L'art. 561 c.c. stabilisce che: ”nel valutare l'effettiva lesione della quota di legittima si tiene conto del valore del bene donato alla data della donazione e, se il bene è gravato da ipoteche o altri pesi successivamente costituiti, tali oneri non diminuiscono il valore del donatum”
Pertanto il relictum si calcola con il valore attuale (al decesso) dei beni rimasti nel patrimonio, al netto dei debiti e degli oneri reali esistenti alla data del decesso, mentre il donatum si inserisce con il valore alla data della donazione,
pag. 7/11 al netto solo dei pesi già allora esistenti (es. ipoteca iscritta prima della donazione).
L'eventuale deprezzamento conseguente a pesi posteriori non incide sul calcolo della quota di legittima, ma può essere considerato solo nella fase di reintegrazione, ove il giudice disponga il risarcimento in denaro ex art. 561, III co., c.c. in favore del legittimario leso.
In senso sostanzialmente conforme: Cass. civ. Sez. II, 15-1-2020, n. 2665: «Il valore della donazione ai fini della riduzione si determina con riferimento al momento in cui il negozio è posto in essere, restando irrilevanti le successive vicessitudini del bene», ed ancora Cass. civ. Sez. II, 26-10-2018, n. 26830:
«Gli oneri gravanti sul bene donato successivamente alla donazione non incidono sul valore del donatum nella ricostruzione della massa, ma possono essere considerati nella fase esecutiva della reintegrazione, ove il legittimario opti per la prestazione in denaro».
In conclusione nella riunione fittizia (relictum + donatum) l'immobile donato entra con il suo valore al tempo della donazione, al netto esclusivamente dei pesi già allora esistenti, come correttamente statuito dal Tribunale .
Nel caso in specie la procedura esecutiva, estinta a seguito del pagamento effettuato da , vedeva quale esecutata solo Parte_2 [...]
, quindi non si tratta di debiti del de cuius , padre Per_2 Persona_1 dei contendenti. I € 120.000 non sono debiti ereditari del padre, per come statuito nella sentenza di primo grado, non fatta aggetto di impugnazione sul punto e dunque su detto capo di sentenza si è formato il giudicato interno
IV Con il quarto motivo di gravame le appellanti lamentano nullità della donazione ex art. 566 c.c. perché il valore attribuito al terreno donato da
[...]
a non tiene conto dell'antecedente Per_2 Parte_1
contratto preliminare stipulato dal de cuius con per la medesima CP_2
porzione; in subordine lamentano, errore di valutazione del donatum che, se fosse stato correttamente diminuito della somma prevista nel preliminare, avrebbe mostrato una porzione disponibile ancora sufficiente a evitare la riduzione.
pag. 8/11 Il motivo di gravame è infondato.
Dagli atti di causa risulta che la donazione del terreno risale all'anno 1998. Il contratto preliminare del 1987 tra , e Persona_1 Persona_2 CP_2
non è stato mai trascritto e il terreno resta nella disponibilità del de cuius
[...]
fino al decesso.
Il preliminare non ha efficacia reale né ha ridotto il valore patrimoniale del terreno al momento della donazione;
esso è del tutto ininfluente ai fini della determinazione del donatum ex art. 561 c.c. e non può essere invocato per dedurre una falsa valutazione o una nullità ex art. 566 c.c. L'eventuale inadempimento o risoluzione della trattativa con è questione obbligatoria CP_2
tra le parti del preliminare e non attiene alla ricostruzione della massa ereditaria, né l'azione di riduzione è preclusa dalla successiva vendita del bene donato.
Passando ad esaminare l'appello incidentale condizionato, l'appellante chiede che l'aumento di beni riconosciuto in favore di venga ripartito in Persona_2 parti uguali tra i tre figli L'incidentale, pur non impugnando un capo specifico, è ammissibile in quanto chiede di utilizzare l'incremento della quota coniugale per soddisfare integralmente la legittima.
Si procede nel seguente modo: la quota di ¼ prevista dall'art. 542 comma 2 spettante a sul valore dell'asse ereditario del de cuius Persona_2 Per_1
( di euro 202.300 attesa la piena proprietà degli immobili
[...] conseguente all'estinzione dell'usufrutto + euro 22.000,00 terreno ) è di euro
56.075, sottraendo la quota disponibile pari a 1/3 ( euro 16.941,00) si ottiene euro 37.383,33, da dividere in tre parti uguali, per un totale di euro 12.461,11
La Corte pertanto dichiara che l'aumento della quota spettante a Persona_2 derivante dall'accoglimento del primo motivo dell'appello, si considera attribuito ai tre figli in parti uguali in sede di divisione, fino alla concorrenza della legittima ancora insoddisfatta di , che è di ( 54.164,44 + Controparte_1
12.461,11 =) euro 66.625,55
pag. 9/11 Non essendo stato impugnato il capo di sentenza che dispone la rivalutazione al momento della decisione si procede in tal senso, per cui detto valore è
92.876,02
Conseguentemente la quota di legittima sull'eredità materna spettante a
, rivalutata alla data della decisione, è di euro Controparte_1
92.876,02
Stante il marginale accoglimento dell'appello principale e incidentale, sussisto giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 681/2022 R. G., concernente l'impugnazione sentenza non definitiva n.
1382/19 del Tribunale di Messina, pubblicata il 26.6.19 e la sentenza definitiva n. 356/21 del Tribunale di Messina pubblicata 19.2.2021, avente ad oggetto: divisione beni caduti in successione , così provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma del punto n. 1) del dispositivo della sentenza n. 356/2021 ridetermina in euro 18.839,16 la quota di legittima spettante a in Controparte_1
relazione alla successione del padre e condanna Persona_1
a corrispondere a la somma Parte_2 Controparte_1
di euro 18.839,16;
• conferma nel resto l'impugnata sentenza;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma del punto n. 3 della sentenza n. 1382/2019, ridetermina in euro 66.625,55 la quota di legittima spettante a in relazione alla successione della Controparte_1
madre e condanna a corrispondere Persona_2 Parte_1
la somma, rivalutata alla data della decisione, di euro Controparte_1
92.876,02;
• conferma nel resto l'impugnata sentenza;
• compensa interamene tra le parti le spese del presente grado.
pag. 10/11 Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
pag. 11/11