Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 6.500.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale Regina Elena e per le relative opere di sbarramento sul Ticino.
La spesa di cui al precedente comma sara' stanziata sul bilancio della spesa del Ministero delle finanze in ragione di lire 700.000.000 per l'esercizio 1951-52, di lire 2.200.000.000 per l'esercizio 1952-53, di lire 2 miliardi per l'esercizio 1953-54, e di lire 1.600.000.000 per l'esercizio 1954-55.
E' autorizzata la spesa di lire 6.500.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale Regina Elena e per le relative opere di sbarramento sul Ticino.
La spesa di cui al precedente comma sara' stanziata sul bilancio della spesa del Ministero delle finanze in ragione di lire 700.000.000 per l'esercizio 1951-52, di lire 2.200.000.000 per l'esercizio 1952-53, di lire 2 miliardi per l'esercizio 1953-54, e di lire 1.600.000.000 per l'esercizio 1954-55.