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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
06/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
RI NT, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 126/2021 depositato il 03/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Nazario Sauro 23 09100 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_2 - CF Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 548/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 09/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14L-5886 IMU 2014
- sull'appello n. 267/2021 depositato il 20/05/2021 proposto da
Ricorrente_1 C/o Studio Difensore.
1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Nazario Sauro 23 09100 Cagliari CA
Difeso da
Difensore.
3 - CF Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 139/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 15/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13L-7697 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 548/2020 la CTP di Cagliari, rigettava il ricorso del contribuente Ricorrente_1 C. F. CF_Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento del Comune di Cagliari 14L-5886, relativo all'imposta Municipale Unica (IMU), anno 2014 Importo: € 2429,00, di cui € 1834,83 a titolo di maggiore imposta, relativamente a 2 fabbricati ubicati in Cagliari, in Indirizzo_1 e in Indirizzo_2. L'Appellante contesta la sentenza impugnata per decadenza del potere impositivo e prescrizione del credito tributario, chiedendo la dichiarazione di nullità della stessa sentenza e condanna dell'Ente impositore al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, previa sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il comune di Cagliari, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Con sentenza 139/2021, avverso avviso di accertamento 13L/7697, notificato dal Comune di Cagliari e inerente all'Imposta Municipale Unica (IMU), anno 2013- Importo: € 2434, di cui € 1834,83 a titolo di maggiore imposta, Imponibile: 2 fabbricati ubicati in Cagliari, in Indirizzo_1 e in Indirizzo_2. Con distinti atti d'appello, l'Appellante contesta le sentenze con la seguente eccezione:
1. decadenza dal potere accertativo;
2. prescrizione del credito.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in entrambi i giudizi il Comune di Cagliari, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma delle sentenze impugnate, con vittoria di spese.
La Corte, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva, dispone la riunione del ricorso in appello RGR
267/2021 al RGR 126/2021.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello è infondato e deve essere respinto per i seguenti motivi che rappresentano la ragione più liquida per la decisione che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531; Cass 2019 nr 271).
I motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono infondati.
La notificazione degli avvisi di accertamento IMU è disciplinata dall'art. 1, comma 161, della legge 296/2006, che stabilisce che “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
L'articolo 37, comma 27, lettera f), del D.L. n. 223/2006, modificando l'art. 60 del D.P.R. 600/1973, ha stabilito che "Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto".
Il Comune di Cagliari ha effettuato la notifica dell'atti di accertamento impugnati, rispettivamente, in data
30/12/2019 (RGR 126/2021), mediante servizio postale (come da distinta di presa in carico da parte di Poste Italiane datata 29/01/2020, in atti di primo grado) e (RGR 267/2021) in data 29/12/2018 perfezionata nei confronti del Contribuente in data 03.01.2019.
Applicandosi il principio della scissione degli effetti della notifica (Cassazione civile, SSUU - 17/12/2021, n.
40543), la notifica si è perfettamente compiuta.
La sentenza del Giudice di primo grado, ha, dunque, ben motivato le ragioni della decisione, in virtù dell'applicazione dei principi di diritto consolidati.
Da tutto ciò consegue che i ricorsi in appello riuniti sono infondati e devono essere respinti e le sentenze di primo grado confermate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese a favore del
Comune di Cagliari che liquida in € 600,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
06/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
RI NT, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 126/2021 depositato il 03/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Nazario Sauro 23 09100 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_2 - CF Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 548/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 09/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14L-5886 IMU 2014
- sull'appello n. 267/2021 depositato il 20/05/2021 proposto da
Ricorrente_1 C/o Studio Difensore.
1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Nazario Sauro 23 09100 Cagliari CA
Difeso da
Difensore.
3 - CF Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 139/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 15/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13L-7697 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 548/2020 la CTP di Cagliari, rigettava il ricorso del contribuente Ricorrente_1 C. F. CF_Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento del Comune di Cagliari 14L-5886, relativo all'imposta Municipale Unica (IMU), anno 2014 Importo: € 2429,00, di cui € 1834,83 a titolo di maggiore imposta, relativamente a 2 fabbricati ubicati in Cagliari, in Indirizzo_1 e in Indirizzo_2. L'Appellante contesta la sentenza impugnata per decadenza del potere impositivo e prescrizione del credito tributario, chiedendo la dichiarazione di nullità della stessa sentenza e condanna dell'Ente impositore al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, previa sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il comune di Cagliari, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Con sentenza 139/2021, avverso avviso di accertamento 13L/7697, notificato dal Comune di Cagliari e inerente all'Imposta Municipale Unica (IMU), anno 2013- Importo: € 2434, di cui € 1834,83 a titolo di maggiore imposta, Imponibile: 2 fabbricati ubicati in Cagliari, in Indirizzo_1 e in Indirizzo_2. Con distinti atti d'appello, l'Appellante contesta le sentenze con la seguente eccezione:
1. decadenza dal potere accertativo;
2. prescrizione del credito.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in entrambi i giudizi il Comune di Cagliari, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma delle sentenze impugnate, con vittoria di spese.
La Corte, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva, dispone la riunione del ricorso in appello RGR
267/2021 al RGR 126/2021.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello è infondato e deve essere respinto per i seguenti motivi che rappresentano la ragione più liquida per la decisione che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531; Cass 2019 nr 271).
I motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono infondati.
La notificazione degli avvisi di accertamento IMU è disciplinata dall'art. 1, comma 161, della legge 296/2006, che stabilisce che “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
L'articolo 37, comma 27, lettera f), del D.L. n. 223/2006, modificando l'art. 60 del D.P.R. 600/1973, ha stabilito che "Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto".
Il Comune di Cagliari ha effettuato la notifica dell'atti di accertamento impugnati, rispettivamente, in data
30/12/2019 (RGR 126/2021), mediante servizio postale (come da distinta di presa in carico da parte di Poste Italiane datata 29/01/2020, in atti di primo grado) e (RGR 267/2021) in data 29/12/2018 perfezionata nei confronti del Contribuente in data 03.01.2019.
Applicandosi il principio della scissione degli effetti della notifica (Cassazione civile, SSUU - 17/12/2021, n.
40543), la notifica si è perfettamente compiuta.
La sentenza del Giudice di primo grado, ha, dunque, ben motivato le ragioni della decisione, in virtù dell'applicazione dei principi di diritto consolidati.
Da tutto ciò consegue che i ricorsi in appello riuniti sono infondati e devono essere respinti e le sentenze di primo grado confermate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese a favore del
Comune di Cagliari che liquida in € 600,00 oltre accessori se dovuti.