TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/03/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5203/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. US Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5203/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORE MARIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LIBERATORE EMILIO
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. RICCI MARIA ROSA P.IVA_1
CHIESA HI E (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. RUGLIO BARBARA P.IVA_2
CHIESA HI E Controparte_3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGLIO BARBARA P.IVA_3
GIUSEPPE CIAVARELLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGLIO C.F._2
BARBARA
ANGELO RENNA (C.F. ), C.F._3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._4
LOZUPONE FRANCESCO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
, ex Priore della del di ha introdotto il Parte_1 CP_5 CP_1 CP_1 presente giudizio chiedendo la condanna dei convenuti – “ognuno di essi per quanto di competenza e spettanza”- al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 95.913,11 oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di rimborso delle spese asseritamente anticipate per conto della nel CP_5 periodo di esercizio delle funzioni di o, in via subordinata, a titolo di ingiustificato Pt_2 arricchimento. pagina 1 di 5 A sostegno della domanda il ha dedotto in fatto di aver ricoperto la carica di Priore della Pt_1
dal 2001 al 2006, per due trienni consecutivi;
di aver fatto eseguire nell'esercizio delle CP_5 sue funzioni di urgenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa di Pt_2 e della cappella funeraria e di aver altresì provveduto alla estumulazione delle salme dalla CP_6 cappella al cimitero ed all'esecuzione di ulteriori interventi manutentivi nella chiesa matrice di
[...]
e nella chiesa dello Spirito , per una spesa complessiva pari ad euro 388.270,96; di aver CP_2 CP_3 sostenuto “fiduciariamente”, “su richiesta dei rappresentanti ecclesiastici della diocesi”, ulteriori spese per complessivi euro 53.300,00, prive tuttavia di “riscontro documentale e fiscale” e pertanto non oggetto della domanda giudiziale di rimborso;
di aver maturato un credito di euro 95.913,11 a titolo di rimborso delle spese anticipate e documentate dalle fatture e dalle ricevute di pagamento allegate, importo ottenuto detraendo dall'ammontare complessivo delle spese documentate le entrate riscosse per le concessioni funerarie e per le alienazioni e locazioni di immobili gestiti dalla;
di CP_5 aver chiesto invano, al termine dell'incarico di , il rimborso delle spese anticipate, prima in via Pt_2 informale al delegato del ES e presentandosi personalmente presso la “magione” dello stesso ES, e poi con le lettere raccomandate ricevute dal ES in data 8 aprile 2008 e 10 aprile 2017; di essersi dimesso da confratello con dichiarazione del 23.4.2017, a seguito dell'incomprensibile comportamento tenuto nei suoi confronti dal ES e dagli altri organi ecclesiastici.
Su tali premesse di fatto il ha convenuto in giudizio il ES “emerito” della Diocesi e il Pt_1
ES ordinario, nonché, “in via sussidiaria”, le , la Controparte_7
e la quali “beneficiari diretti” delle erogazioni asseritamente CP_5 Controparte_8 effettuate.
Si è costituita in giudizio la , anche nella qualità di proprietaria della Controparte_9
eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito e chiedendo Controparte_8 nel merito il rigetto della domanda.
Le si sono costituite in giudizio Controparte_10 eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della editio actionis e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
, ES Ordinario della , si è costituito in Controparte_11 Controparte_12 giudizio eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della editio actionis e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
convenuto in giudizio nella qualità di rettore della ed Controparte_13 Controparte_8 assistente spirituale della , nonché e della CP_5 Controparte_14
, si è costituito eccependo in via preliminare la propria carenza di Controparte_15 legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della editio actionis e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
Orbene, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione va disattesa.
Invero, l'atto introduttivo contiene una sufficiente indicazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria avanzata: l'attore ha infatti dedotto e documentato di aver rivestito la carica di Priore della nel periodo 2001 – 2006; ha inoltre analiticamente elencato, con l'indicazione della CP_5
pagina 2 di 5 causale, le spese asseritamente anticipate per conto della ed ha allegato le relative fatture CP_5
e ricevute di pagamento.
Va altresì disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal ES e dalle Parrocchie.
Infatti, sul piano della titolarità astratta dal lato passivo, rispetto alle domande di rimborso e di ingiustificato arricchimento avanzate dal sussiste sia la legittimazione passiva del ES, Pt_1 titolare di un potere di direzione e di vigilanza sull'attività della Confraternita (la quale è sottoposta all'Ordinario Diocesano, cfr. art. 6 Statuto Diocesano paragrafo relativo alle Confraternite), sia delle Parrocchie indicate dall'attore come beneficiarie delle opere asseritamente realizzate con il suo personale contributo economico.
E'invece fondata, quanto alla posizione della e delle Parrocchie, l'eccezione preliminare CP_5 di prescrizione del credito.
Infatti, gli atti interruttivi della prescrizione indicati ed allegati dall'attore, vale a dire le lettere raccomandate ricevute in data 8 aprile 2008 e 10 aprile 2017, risultano indirizzate esclusivamente al
ES della Diocesi Mons. Renna e non anche alla ed alle CP_5 Controparte_7
, che sono soggetti giuridici distinti dotati di autonoma personalità giuridica (cfr.
[...] attestazione allegata). CP_16
Ad ogni modo, nel merito, la domanda principale di rimborso è infondata nei confronti di tutti i convenuti per carenza di prova.
Anzitutto, l'attore ha allegato a sostegno della domanda le fatture (delle quali solo alcune quietanzate) e le ricevute di pagamento intestate alla Confraternita, ma non ha in alcun modo documentato di aver anticipato le spese con denaro proprio.
Inoltre, non vi è prova della necessaria preventiva approvazione di quelle spese da parte degli organi direttivi della e della Diocesi. CP_5
Al riguardo vanno richiamati i seguenti articoli dello Statuto Diocesano allegato, che nel paragrafo relativo alle Confraternite disciplinano le spese di manutenzione e gli atti di straordinaria amministrazione:
l'Assemblea Generale della Confraternita, “massimo organo rappresentativo e di programmazione dell'attività della Confraternita”, elegge il Consiglio Direttivo (art. 16);
“Il Consiglio Direttivo è investito di ampi poteri per l'amministrazione della Confraternita: esso delibera, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nello scopo da perseguire, tenendo presenti le direttive dell'Ordinario. Compie, previo accordo con il Parroco e il Cappellano, tutte quelle azioni necessarie per la tutela e la valorizzazione della Chiesa, e con l'approvazione della Commissione diocesana per i Beni Culturali..” (art. 21);
“Le operazioni straordinarie di compravendita, alienazioni, permute, transazioni, accensioni di mutui, fitti di locali e restauri... su beni patrimoniali appartenenti alla Confraternita, sono di stretta competenza della Curia Vescovile, la quale decide in merito, visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della Confraternita circa la necessità e l'opportunità dell'operazione”; (art. 40)
“Ogni intervento di carattere economico, eccedente l'ordinaria amministrazione (ristrutturazioni edilizie, nuove costruzioni ecc.) può essere fatto solo dopo aver consultato per iscritto l'Ordinario del luogo e le Commissioni preposte e ottenuta la risposta scritta dei medesimi…” (art. 41).
pagina 3 di 5 Ora, nel caso di specie non vi è prova di deliberazioni autorizzative del Consiglio Direttivo della
Confraternita o delle Commissioni Diocesane preposte, né di una preventiva consultazione per iscritto dell'Ordinario Diocesano.
Ed ancora, l'esposizione dei fatti contenuta nell'atto di citazione risulta inconciliabile con le seguenti dichiarazioni riportate nel verbale di passaggio di consegne sottoscritto dal al momento della Pt_1 cessazione dell'incarico di : Pt_2
“..La più grande opera mai realizzata dalla confraternita di questi ultimi anni è stata senza dubbio il restauro ed il consolidamento del tetto. L'opera si presentò da subito faraonica sia dal punto di vista strutturale che per l'importo economico sproporzionato rispetto alle nostre disponibilità di cassa. Infatti la allora confraternita disponeva di soli tre appezzamenti di terreno del valore stimato di lire
45.000.000, peraltro affittati a cifre irrisorie. Per questo motivo dovendo far fronte ad una spesa lavori di circa 148.000.000 fui costretto a vendere tali terreni previa autorizzazione della curia vescovile nonché fui costretto a adire le vie legali per allontanare gli affittuari. Nonostante queste azioni il risultato economico si rivelò comunque inadeguato a far fronte alle esigenze di avanzamento dello stato dei lavori eseguiti magistralmente dall'impresa del confratello ES GI, diretti dall'Ing.
. Pertanto nei mesi a venire fui costretto a chiedere aiuto e sostegno economico a Persona_1 benefattori estranei al sodalizio che mi hanno sostenuto economicamente, permettendomi di far fronte al pagamento totale dell'opera di ristrutturazione del tetto che si concluse nel 2002…..Oltre al tetto in questi sei anni, grazie al sostegno morale datomi dai e che facevano Parte_3 Parte_4 parte dell'amministrazione e grazie all'aiuto economico di molti benefattori, sono stati realizzati tante altre opere che così come il tetto rimarranno a futura memoria di tutti quelli che seguiranno.”.
Il riferimento ivi espresso al contributo economico decisivo di “molti benefattori estranei al sodalizio” smentisce quanto ora dedotto dall'attore in ordine alle ingenti anticipazioni di spesa asseritamente sostenute per la realizzazione di dette opere.
Da quanto sin qui esposto discende il rigetto della domanda principale.
Anche la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento va rigettata, attesa la sopra evidenziata carenza di prova in ordine all'effettivo sostenimento delle spese ed al riconoscimento (esplicito od implicito) dell'utilità delle medesime spese da parte della e della Diocesi. CP_5
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
Non ricorre il requisito soggettivo di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande;
condanna la parte attrice a rimborsare alla Controparte_10 ed a US LA le spese di lite, che si liquidano in € 22.564,00 per onorari,
[...] oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pagina 4 di 5 condanna parte attrice a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_11
14.100,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
condanna parte attrice a rimborsare alla le spese di lite, Controparte_17 che si liquidano in € 14.100,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
Foggia, 12.3.2025
Il Giudice
dott. US Sciscioli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. US Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5203/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORE MARIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LIBERATORE EMILIO
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. RICCI MARIA ROSA P.IVA_1
CHIESA HI E (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. RUGLIO BARBARA P.IVA_2
CHIESA HI E Controparte_3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGLIO BARBARA P.IVA_3
GIUSEPPE CIAVARELLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGLIO C.F._2
BARBARA
ANGELO RENNA (C.F. ), C.F._3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._4
LOZUPONE FRANCESCO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
, ex Priore della del di ha introdotto il Parte_1 CP_5 CP_1 CP_1 presente giudizio chiedendo la condanna dei convenuti – “ognuno di essi per quanto di competenza e spettanza”- al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 95.913,11 oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di rimborso delle spese asseritamente anticipate per conto della nel CP_5 periodo di esercizio delle funzioni di o, in via subordinata, a titolo di ingiustificato Pt_2 arricchimento. pagina 1 di 5 A sostegno della domanda il ha dedotto in fatto di aver ricoperto la carica di Priore della Pt_1
dal 2001 al 2006, per due trienni consecutivi;
di aver fatto eseguire nell'esercizio delle CP_5 sue funzioni di urgenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa di Pt_2 e della cappella funeraria e di aver altresì provveduto alla estumulazione delle salme dalla CP_6 cappella al cimitero ed all'esecuzione di ulteriori interventi manutentivi nella chiesa matrice di
[...]
e nella chiesa dello Spirito , per una spesa complessiva pari ad euro 388.270,96; di aver CP_2 CP_3 sostenuto “fiduciariamente”, “su richiesta dei rappresentanti ecclesiastici della diocesi”, ulteriori spese per complessivi euro 53.300,00, prive tuttavia di “riscontro documentale e fiscale” e pertanto non oggetto della domanda giudiziale di rimborso;
di aver maturato un credito di euro 95.913,11 a titolo di rimborso delle spese anticipate e documentate dalle fatture e dalle ricevute di pagamento allegate, importo ottenuto detraendo dall'ammontare complessivo delle spese documentate le entrate riscosse per le concessioni funerarie e per le alienazioni e locazioni di immobili gestiti dalla;
di CP_5 aver chiesto invano, al termine dell'incarico di , il rimborso delle spese anticipate, prima in via Pt_2 informale al delegato del ES e presentandosi personalmente presso la “magione” dello stesso ES, e poi con le lettere raccomandate ricevute dal ES in data 8 aprile 2008 e 10 aprile 2017; di essersi dimesso da confratello con dichiarazione del 23.4.2017, a seguito dell'incomprensibile comportamento tenuto nei suoi confronti dal ES e dagli altri organi ecclesiastici.
Su tali premesse di fatto il ha convenuto in giudizio il ES “emerito” della Diocesi e il Pt_1
ES ordinario, nonché, “in via sussidiaria”, le , la Controparte_7
e la quali “beneficiari diretti” delle erogazioni asseritamente CP_5 Controparte_8 effettuate.
Si è costituita in giudizio la , anche nella qualità di proprietaria della Controparte_9
eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito e chiedendo Controparte_8 nel merito il rigetto della domanda.
Le si sono costituite in giudizio Controparte_10 eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della editio actionis e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
, ES Ordinario della , si è costituito in Controparte_11 Controparte_12 giudizio eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della editio actionis e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
convenuto in giudizio nella qualità di rettore della ed Controparte_13 Controparte_8 assistente spirituale della , nonché e della CP_5 Controparte_14
, si è costituito eccependo in via preliminare la propria carenza di Controparte_15 legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della editio actionis e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
Orbene, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione va disattesa.
Invero, l'atto introduttivo contiene una sufficiente indicazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria avanzata: l'attore ha infatti dedotto e documentato di aver rivestito la carica di Priore della nel periodo 2001 – 2006; ha inoltre analiticamente elencato, con l'indicazione della CP_5
pagina 2 di 5 causale, le spese asseritamente anticipate per conto della ed ha allegato le relative fatture CP_5
e ricevute di pagamento.
Va altresì disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal ES e dalle Parrocchie.
Infatti, sul piano della titolarità astratta dal lato passivo, rispetto alle domande di rimborso e di ingiustificato arricchimento avanzate dal sussiste sia la legittimazione passiva del ES, Pt_1 titolare di un potere di direzione e di vigilanza sull'attività della Confraternita (la quale è sottoposta all'Ordinario Diocesano, cfr. art. 6 Statuto Diocesano paragrafo relativo alle Confraternite), sia delle Parrocchie indicate dall'attore come beneficiarie delle opere asseritamente realizzate con il suo personale contributo economico.
E'invece fondata, quanto alla posizione della e delle Parrocchie, l'eccezione preliminare CP_5 di prescrizione del credito.
Infatti, gli atti interruttivi della prescrizione indicati ed allegati dall'attore, vale a dire le lettere raccomandate ricevute in data 8 aprile 2008 e 10 aprile 2017, risultano indirizzate esclusivamente al
ES della Diocesi Mons. Renna e non anche alla ed alle CP_5 Controparte_7
, che sono soggetti giuridici distinti dotati di autonoma personalità giuridica (cfr.
[...] attestazione allegata). CP_16
Ad ogni modo, nel merito, la domanda principale di rimborso è infondata nei confronti di tutti i convenuti per carenza di prova.
Anzitutto, l'attore ha allegato a sostegno della domanda le fatture (delle quali solo alcune quietanzate) e le ricevute di pagamento intestate alla Confraternita, ma non ha in alcun modo documentato di aver anticipato le spese con denaro proprio.
Inoltre, non vi è prova della necessaria preventiva approvazione di quelle spese da parte degli organi direttivi della e della Diocesi. CP_5
Al riguardo vanno richiamati i seguenti articoli dello Statuto Diocesano allegato, che nel paragrafo relativo alle Confraternite disciplinano le spese di manutenzione e gli atti di straordinaria amministrazione:
l'Assemblea Generale della Confraternita, “massimo organo rappresentativo e di programmazione dell'attività della Confraternita”, elegge il Consiglio Direttivo (art. 16);
“Il Consiglio Direttivo è investito di ampi poteri per l'amministrazione della Confraternita: esso delibera, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nello scopo da perseguire, tenendo presenti le direttive dell'Ordinario. Compie, previo accordo con il Parroco e il Cappellano, tutte quelle azioni necessarie per la tutela e la valorizzazione della Chiesa, e con l'approvazione della Commissione diocesana per i Beni Culturali..” (art. 21);
“Le operazioni straordinarie di compravendita, alienazioni, permute, transazioni, accensioni di mutui, fitti di locali e restauri... su beni patrimoniali appartenenti alla Confraternita, sono di stretta competenza della Curia Vescovile, la quale decide in merito, visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della Confraternita circa la necessità e l'opportunità dell'operazione”; (art. 40)
“Ogni intervento di carattere economico, eccedente l'ordinaria amministrazione (ristrutturazioni edilizie, nuove costruzioni ecc.) può essere fatto solo dopo aver consultato per iscritto l'Ordinario del luogo e le Commissioni preposte e ottenuta la risposta scritta dei medesimi…” (art. 41).
pagina 3 di 5 Ora, nel caso di specie non vi è prova di deliberazioni autorizzative del Consiglio Direttivo della
Confraternita o delle Commissioni Diocesane preposte, né di una preventiva consultazione per iscritto dell'Ordinario Diocesano.
Ed ancora, l'esposizione dei fatti contenuta nell'atto di citazione risulta inconciliabile con le seguenti dichiarazioni riportate nel verbale di passaggio di consegne sottoscritto dal al momento della Pt_1 cessazione dell'incarico di : Pt_2
“..La più grande opera mai realizzata dalla confraternita di questi ultimi anni è stata senza dubbio il restauro ed il consolidamento del tetto. L'opera si presentò da subito faraonica sia dal punto di vista strutturale che per l'importo economico sproporzionato rispetto alle nostre disponibilità di cassa. Infatti la allora confraternita disponeva di soli tre appezzamenti di terreno del valore stimato di lire
45.000.000, peraltro affittati a cifre irrisorie. Per questo motivo dovendo far fronte ad una spesa lavori di circa 148.000.000 fui costretto a vendere tali terreni previa autorizzazione della curia vescovile nonché fui costretto a adire le vie legali per allontanare gli affittuari. Nonostante queste azioni il risultato economico si rivelò comunque inadeguato a far fronte alle esigenze di avanzamento dello stato dei lavori eseguiti magistralmente dall'impresa del confratello ES GI, diretti dall'Ing.
. Pertanto nei mesi a venire fui costretto a chiedere aiuto e sostegno economico a Persona_1 benefattori estranei al sodalizio che mi hanno sostenuto economicamente, permettendomi di far fronte al pagamento totale dell'opera di ristrutturazione del tetto che si concluse nel 2002…..Oltre al tetto in questi sei anni, grazie al sostegno morale datomi dai e che facevano Parte_3 Parte_4 parte dell'amministrazione e grazie all'aiuto economico di molti benefattori, sono stati realizzati tante altre opere che così come il tetto rimarranno a futura memoria di tutti quelli che seguiranno.”.
Il riferimento ivi espresso al contributo economico decisivo di “molti benefattori estranei al sodalizio” smentisce quanto ora dedotto dall'attore in ordine alle ingenti anticipazioni di spesa asseritamente sostenute per la realizzazione di dette opere.
Da quanto sin qui esposto discende il rigetto della domanda principale.
Anche la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento va rigettata, attesa la sopra evidenziata carenza di prova in ordine all'effettivo sostenimento delle spese ed al riconoscimento (esplicito od implicito) dell'utilità delle medesime spese da parte della e della Diocesi. CP_5
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
Non ricorre il requisito soggettivo di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande;
condanna la parte attrice a rimborsare alla Controparte_10 ed a US LA le spese di lite, che si liquidano in € 22.564,00 per onorari,
[...] oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pagina 4 di 5 condanna parte attrice a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_11
14.100,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
condanna parte attrice a rimborsare alla le spese di lite, Controparte_17 che si liquidano in € 14.100,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
Foggia, 12.3.2025
Il Giudice
dott. US Sciscioli
pagina 5 di 5