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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/08/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2044/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Antonella Guerra Presidente dr. Massimo Vaccari Giudice dr. Claudia Dal Martello Giudice Rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2044/2025 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SEGANTINI EMANUELA FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Verona, Lungadige Campagnola n. 13
RICORRENTE
Contro
), con il patrocinio dell'avv. LONGHI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Bonifacio (VR) - Via
Camporosolo n. 53
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
pg. 1 di 5 In punto a: separazione personale.
CONCLUSIONI
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 21.07.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte per l'omologa della separazione:
“1. dichiarare la separazione tra i coniugi;
2. affidare i minori e a entrambi i genitori, con unica e stabile Per_1 Per_2 collocazione presso la madre e con diritto-dovere del padre di tenerli con sé; in particolare, ogni fine settimana alternato dal venerdì dopo scuola sino alla Per_2 domenica sera alle ore 21:00 (e recupero di tali giornate per i periodi in cui si trovi all'estero) con pernottamento presso l'abitazione paterna, il mercoledì di ogni settimana dall'uscita di scuola fino alla sera dopo cena alle ore 21.00. Per_2 trascorrerà con il padre e la madre, alternativamente, il periodo di Natale, dal 23 al 30 dicembre, Capodanno dal 31 dicembre al 06 gennaio, nonché Pasqua e Pasquetta;
alternando di anno in anno con la madre il periodo da Giovedì Santo aPasqua e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì, nonché il giorno del compleanno, cosicché il minore possa rimanere, ad anni alterni, il giorno di Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta e compleanno, prima con la madre e poi con il padre;
i genitori potranno tenere con sé il figlio minore per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare con la madre coaffidataria entro il 30 aprile di ogni anno;
anche la madre potrà tenere con sé il figlio per 20 giorni durante il periodo estivo (anche consecutivi), precisando che in tale periodo rimarrà inattuato l'esercizio settimanale di visita del padre. Le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate a seconda delle necessità del figlio minore e lavorative dei genitori, cercando, in ogni caso, di far sì che tra le parti vi sia la massima comunicazione per migliorare sempre più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per assicurare al figlio la crescita più sana e serena;
considerata l'età, concorderà direttamente con il Per_1 padre visite ed incontri;
3. assegnare alla IG.ra la casa familiare, con tutti gli arredi e Parte_1 corredi, fermo il pagamento del mutuo in capo al IG. , costituita dalla Controparte_1 seguente unità immobiliare: proprietà del IG. , situata in Monteforte Controparte_1
D'Alpone (VR), Via Fontana Nuova n. 80, individuata con relative pertinenze e diritti sulle parti comuni al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 6, mappale 735 sub. 2,
pg. 2 di 5 Cat. A/2, Cl. 2, vani 6, mq. 176, rendita catastale € 464,81= (appartamento, piano primo); foglio 6, mappale 735 sub. 3, Cat. C/6, Cl. 2, mq. 45, rendita catastale €
37,18= (garage); il IG. vivrà nell'abitazione sita al piano inferiore della CP_1 medesima palazzina;
4. porre a carico del IG. , dal corrente mese (luglio), a titolo di Controparte_1 contributo di mantenimento dei figli , e , la somma di € Per_3 Per_1 Per_2
1.200,00= mensili (€ 400,00= per figlio), rivalutabili annualmente in base agli indici
ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente personale della
IG.ra , oltre il 60% delle spese straordinarie e accessorie come da Parte_1 vigente Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona;
5. Le spese relative alle utenze (acqua, energia elettrica, gas) riferite ai due immobili - quello abitato dal IG. e quello in assegnazione alla IG.ra - serviti
CP_1 Parte_1 da impianti comuni, saranno sostenute integralmente dal IG. fino alla
CP_1 copertura dei consumi maturati sino al 30 giugno 2025 compreso. A decorrere dai consumi maturati dal 1° luglio 2025, le medesime spese saranno ripartite nella misura del 25% a carico del primo e del 75% a carico della seconda. Tale ripartizione si fonda sul presupposto che i consumi imputabili al IG. risultano ridotti a causa delle
CP_1 frequenti assenze dall'abitazione per motivi lavorativi. Resta espressamente convenuto che la suddetta percentuale si applicherà solo permanendo tale condizione (dovendosi diversamente i consumi ripartirsi al 50% tra le parti) all'effettivo fabbisogno delle parti. La IG.ra non sarà pertanto tenuta contribuire a consumi anomali, Parte_1 eccedenti la media storica dei consumi familiari o comunque sproporzionati rispetto all'effettivo utilizzo da parte del IG. restando in tal caso tali consumi
CP_1 integralmente a carico del medesimo;
allo stesso modo il sig. non sarà tenuto a
CP_1 contribuire a consumi anomali, eccedenti la media storica dei consumi familiari o comunque sproporzionati rispetto all'effettivo utilizzo da parte della IG.ra restando in tal caso tali consumi integralmente a carico della medesima;
Parte_1 essendo le utenze (acqua, energia elettrica, gas) intestate unicamente al sig. si CP_1 conviene che il medesimo esibirà entro il 30 di ogni mese le relative Fatture e la sig.ra provvederà entro i successivi 10 giorni a rimborsare al sig. il 75% Parte_1 CP_1 dell'importo complessivo sulle coordinate bancarie che verranno indicate dal medesimo;
pg. 3 di 5 6. il locale lavanderia, quale area comune di servizio, continuerà ad essere utilizzato da entrambe le parti, nel reciproco rispetto delle esigenze di ciascuno, con espresso divieto di porre in essere comportamenti o iniziative volte a ostacolare, limitare o impedire l'accesso o l'utilizzo del locale da parte dell'altro. Parimenti, sarà consentito ad entrambe le parti l'utilizzo del cortile antistante la palazzina quale area di parcheggio per le rispettive autovetture, con impegno a reciprocamente cooperare nella gestione degli spazi comuni conformemente a quanto avvenuto in costanza di convivenza;
7. disporre che l'assegno unico universale relativo ai figli e sia Per_1 Per_2 percepito in via esclusiva dalla IG.ra ; Parte_1
8. compensazione delle spese legali, con rinuncia alla solidarietà da parte dei rispettivi legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito negli atti difensivi e desumibile dalle dichiarazioni di entrambe parti, tra i coniugi si è senza dubbio già da tempo disgregata in modo irreversibile la comunione coniugale.
Sussistono altresì i presupposti per l'omologa della separazione alle condizioni indicate congiuntamente dalle parti.
Al riguardo va evidenziato che nell'ambito della prima udienza le parti hanno trovato un'intesa per trasformare la separazione da giudiziale in consensuale. In particolare le allegazioni di aggressività dell'altra parte, riportate in ricorso, al di là che in gran parte si riferivano a fatti di molto lontani nel tempo, peraltro contestati dal resistente, non hanno comunque impedito alla ricorrente di instare sin da subito per l'affido condiviso dei figli minori. Oltretutto consta anche che nell'ultimo periodo (le parti erano già di fatto separate, occupando unità abitative diverse del medesimo stabile) la situazione sia più serena e anche la relazione del padre con i figli.
Le condizioni di separazione sulle quali le parti concordano devono essere quindi recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, risultano congrue e legittime.
Per quanto riguarda i figli minori e (nati il 14.05.2008 e il Per_1 Persona_4
16.09.2013) deve essere confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i coniugi, in quanto regime idoneo, in assenza di elementi contrari, a garantire la bi-genitorialità ed un sostegno pg. 4 di 5 morale e materiale da parte di entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità economiche di ciascuna delle parti.
Possono essere recepite le condizioni concordate fra le parti in ordine al collocamento dei figli minori presso la madre e al regime di frequentazione padre-figli, nonché relativamente al contributo al mantenimento di entrambi i figli;
per dichiarazione di entrambe le parti anche la figlia maggiorenne non è economicamente autosufficiente. Per_3
Non pare opportuno procedersi alla audizione dei minori tenuto conto dell'accordo raggiunto fra i coniugi.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, come concordemente richiesto da entrambi nelle conclusioni congiunte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo nella causa pendente tra
[...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
PRONUNCIA l'omologa della separazione personale dei coniugi
[...]
alle condizioni fra le stesse parti concordate, come Parte_1 Controparte_1 riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente richiamate, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti;
DISPONE che le spese di lite siano integralmente compensate fra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile del (atto n. 16, Parte_2 parte II, serie A, Anno 2001) per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R.
396/2000.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 31 luglio 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pg. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Antonella Guerra Presidente dr. Massimo Vaccari Giudice dr. Claudia Dal Martello Giudice Rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2044/2025 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SEGANTINI EMANUELA FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Verona, Lungadige Campagnola n. 13
RICORRENTE
Contro
), con il patrocinio dell'avv. LONGHI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Bonifacio (VR) - Via
Camporosolo n. 53
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
pg. 1 di 5 In punto a: separazione personale.
CONCLUSIONI
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 21.07.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte per l'omologa della separazione:
“1. dichiarare la separazione tra i coniugi;
2. affidare i minori e a entrambi i genitori, con unica e stabile Per_1 Per_2 collocazione presso la madre e con diritto-dovere del padre di tenerli con sé; in particolare, ogni fine settimana alternato dal venerdì dopo scuola sino alla Per_2 domenica sera alle ore 21:00 (e recupero di tali giornate per i periodi in cui si trovi all'estero) con pernottamento presso l'abitazione paterna, il mercoledì di ogni settimana dall'uscita di scuola fino alla sera dopo cena alle ore 21.00. Per_2 trascorrerà con il padre e la madre, alternativamente, il periodo di Natale, dal 23 al 30 dicembre, Capodanno dal 31 dicembre al 06 gennaio, nonché Pasqua e Pasquetta;
alternando di anno in anno con la madre il periodo da Giovedì Santo aPasqua e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì, nonché il giorno del compleanno, cosicché il minore possa rimanere, ad anni alterni, il giorno di Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta e compleanno, prima con la madre e poi con il padre;
i genitori potranno tenere con sé il figlio minore per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare con la madre coaffidataria entro il 30 aprile di ogni anno;
anche la madre potrà tenere con sé il figlio per 20 giorni durante il periodo estivo (anche consecutivi), precisando che in tale periodo rimarrà inattuato l'esercizio settimanale di visita del padre. Le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate a seconda delle necessità del figlio minore e lavorative dei genitori, cercando, in ogni caso, di far sì che tra le parti vi sia la massima comunicazione per migliorare sempre più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per assicurare al figlio la crescita più sana e serena;
considerata l'età, concorderà direttamente con il Per_1 padre visite ed incontri;
3. assegnare alla IG.ra la casa familiare, con tutti gli arredi e Parte_1 corredi, fermo il pagamento del mutuo in capo al IG. , costituita dalla Controparte_1 seguente unità immobiliare: proprietà del IG. , situata in Monteforte Controparte_1
D'Alpone (VR), Via Fontana Nuova n. 80, individuata con relative pertinenze e diritti sulle parti comuni al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 6, mappale 735 sub. 2,
pg. 2 di 5 Cat. A/2, Cl. 2, vani 6, mq. 176, rendita catastale € 464,81= (appartamento, piano primo); foglio 6, mappale 735 sub. 3, Cat. C/6, Cl. 2, mq. 45, rendita catastale €
37,18= (garage); il IG. vivrà nell'abitazione sita al piano inferiore della CP_1 medesima palazzina;
4. porre a carico del IG. , dal corrente mese (luglio), a titolo di Controparte_1 contributo di mantenimento dei figli , e , la somma di € Per_3 Per_1 Per_2
1.200,00= mensili (€ 400,00= per figlio), rivalutabili annualmente in base agli indici
ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente personale della
IG.ra , oltre il 60% delle spese straordinarie e accessorie come da Parte_1 vigente Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona;
5. Le spese relative alle utenze (acqua, energia elettrica, gas) riferite ai due immobili - quello abitato dal IG. e quello in assegnazione alla IG.ra - serviti
CP_1 Parte_1 da impianti comuni, saranno sostenute integralmente dal IG. fino alla
CP_1 copertura dei consumi maturati sino al 30 giugno 2025 compreso. A decorrere dai consumi maturati dal 1° luglio 2025, le medesime spese saranno ripartite nella misura del 25% a carico del primo e del 75% a carico della seconda. Tale ripartizione si fonda sul presupposto che i consumi imputabili al IG. risultano ridotti a causa delle
CP_1 frequenti assenze dall'abitazione per motivi lavorativi. Resta espressamente convenuto che la suddetta percentuale si applicherà solo permanendo tale condizione (dovendosi diversamente i consumi ripartirsi al 50% tra le parti) all'effettivo fabbisogno delle parti. La IG.ra non sarà pertanto tenuta contribuire a consumi anomali, Parte_1 eccedenti la media storica dei consumi familiari o comunque sproporzionati rispetto all'effettivo utilizzo da parte del IG. restando in tal caso tali consumi
CP_1 integralmente a carico del medesimo;
allo stesso modo il sig. non sarà tenuto a
CP_1 contribuire a consumi anomali, eccedenti la media storica dei consumi familiari o comunque sproporzionati rispetto all'effettivo utilizzo da parte della IG.ra restando in tal caso tali consumi integralmente a carico della medesima;
Parte_1 essendo le utenze (acqua, energia elettrica, gas) intestate unicamente al sig. si CP_1 conviene che il medesimo esibirà entro il 30 di ogni mese le relative Fatture e la sig.ra provvederà entro i successivi 10 giorni a rimborsare al sig. il 75% Parte_1 CP_1 dell'importo complessivo sulle coordinate bancarie che verranno indicate dal medesimo;
pg. 3 di 5 6. il locale lavanderia, quale area comune di servizio, continuerà ad essere utilizzato da entrambe le parti, nel reciproco rispetto delle esigenze di ciascuno, con espresso divieto di porre in essere comportamenti o iniziative volte a ostacolare, limitare o impedire l'accesso o l'utilizzo del locale da parte dell'altro. Parimenti, sarà consentito ad entrambe le parti l'utilizzo del cortile antistante la palazzina quale area di parcheggio per le rispettive autovetture, con impegno a reciprocamente cooperare nella gestione degli spazi comuni conformemente a quanto avvenuto in costanza di convivenza;
7. disporre che l'assegno unico universale relativo ai figli e sia Per_1 Per_2 percepito in via esclusiva dalla IG.ra ; Parte_1
8. compensazione delle spese legali, con rinuncia alla solidarietà da parte dei rispettivi legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito negli atti difensivi e desumibile dalle dichiarazioni di entrambe parti, tra i coniugi si è senza dubbio già da tempo disgregata in modo irreversibile la comunione coniugale.
Sussistono altresì i presupposti per l'omologa della separazione alle condizioni indicate congiuntamente dalle parti.
Al riguardo va evidenziato che nell'ambito della prima udienza le parti hanno trovato un'intesa per trasformare la separazione da giudiziale in consensuale. In particolare le allegazioni di aggressività dell'altra parte, riportate in ricorso, al di là che in gran parte si riferivano a fatti di molto lontani nel tempo, peraltro contestati dal resistente, non hanno comunque impedito alla ricorrente di instare sin da subito per l'affido condiviso dei figli minori. Oltretutto consta anche che nell'ultimo periodo (le parti erano già di fatto separate, occupando unità abitative diverse del medesimo stabile) la situazione sia più serena e anche la relazione del padre con i figli.
Le condizioni di separazione sulle quali le parti concordano devono essere quindi recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, risultano congrue e legittime.
Per quanto riguarda i figli minori e (nati il 14.05.2008 e il Per_1 Persona_4
16.09.2013) deve essere confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i coniugi, in quanto regime idoneo, in assenza di elementi contrari, a garantire la bi-genitorialità ed un sostegno pg. 4 di 5 morale e materiale da parte di entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità economiche di ciascuna delle parti.
Possono essere recepite le condizioni concordate fra le parti in ordine al collocamento dei figli minori presso la madre e al regime di frequentazione padre-figli, nonché relativamente al contributo al mantenimento di entrambi i figli;
per dichiarazione di entrambe le parti anche la figlia maggiorenne non è economicamente autosufficiente. Per_3
Non pare opportuno procedersi alla audizione dei minori tenuto conto dell'accordo raggiunto fra i coniugi.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, come concordemente richiesto da entrambi nelle conclusioni congiunte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo nella causa pendente tra
[...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
PRONUNCIA l'omologa della separazione personale dei coniugi
[...]
alle condizioni fra le stesse parti concordate, come Parte_1 Controparte_1 riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente richiamate, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti;
DISPONE che le spese di lite siano integralmente compensate fra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile del (atto n. 16, Parte_2 parte II, serie A, Anno 2001) per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R.
396/2000.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 31 luglio 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pg. 5 di 5