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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 30/01/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 364/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1355/2020 depositato il 18/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Fiorelli N 18 71036 Lucera FG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 977/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 12/11/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320130012218667 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'ufficio illustrando i motivi dell'appello ne chiede l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1355/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 977/4/2019 della CTP di Foggia, depositata il 12/11/2019, di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese, proposto dal Dott. Resistente_1 avverso la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, relativa all'IRAP professionisti dell'anno 2010.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per la declaratoria di legittimità dell'impugnata cartella con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio aumentate del 50% per il procedimento di mediazione svolto.
Il contribuente Dott. Resistente_1 non si è costituito in appello.
All'udienza del 16/01/2026, sentito il Relatore e udito il Dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è infondato.
Dallo stesso ricorso d'appello emerge che il contribuente Dott. Resistente_1 esercita l'attività professionale di medico di medicina generale, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, in uno studio di 50 mq.
e in un locale destinato ad ambulatorio di appena 20 mq..
Già sulla base di questo essenziale dato logistico, incontestato fra le parti, emerge l'assenza di un'autonoma organizzazione di studio in capo al contribuente.
Peraltro, il fatto che il Dott. Resistente_1 si avvalga di due infermieri part-time dimostra che, in concreto, egli abbia un unico collaboratore con mansioni esecutive di cui si avvale per lo svolgimento della propria attività di medico di medicina generale.
In altre parole, i due collaboratori, essendo presenti in orari diversi nello studio, coprono uti singuli l'intero arco della giornata lavorativa.
Pertanto, la sentenza di prime cure è immune dalle censure dedotte dall'Ufficio non sussistendo, in concreto, il requisito dell'autonoma organizzazione di studio che costituisce pacificamente il presupposto di imposta relativamente all'IRAP.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia, è infondato e va, pertanto, rigettato dovendosi, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annullare l'impugnata cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia e, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnata cartella di pagamento, meglio in epigrafe indicata;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Foggia il 16/01/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1355/2020 depositato il 18/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Fiorelli N 18 71036 Lucera FG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 977/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 12/11/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320130012218667 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'ufficio illustrando i motivi dell'appello ne chiede l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1355/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 977/4/2019 della CTP di Foggia, depositata il 12/11/2019, di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese, proposto dal Dott. Resistente_1 avverso la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, relativa all'IRAP professionisti dell'anno 2010.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per la declaratoria di legittimità dell'impugnata cartella con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio aumentate del 50% per il procedimento di mediazione svolto.
Il contribuente Dott. Resistente_1 non si è costituito in appello.
All'udienza del 16/01/2026, sentito il Relatore e udito il Dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è infondato.
Dallo stesso ricorso d'appello emerge che il contribuente Dott. Resistente_1 esercita l'attività professionale di medico di medicina generale, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, in uno studio di 50 mq.
e in un locale destinato ad ambulatorio di appena 20 mq..
Già sulla base di questo essenziale dato logistico, incontestato fra le parti, emerge l'assenza di un'autonoma organizzazione di studio in capo al contribuente.
Peraltro, il fatto che il Dott. Resistente_1 si avvalga di due infermieri part-time dimostra che, in concreto, egli abbia un unico collaboratore con mansioni esecutive di cui si avvale per lo svolgimento della propria attività di medico di medicina generale.
In altre parole, i due collaboratori, essendo presenti in orari diversi nello studio, coprono uti singuli l'intero arco della giornata lavorativa.
Pertanto, la sentenza di prime cure è immune dalle censure dedotte dall'Ufficio non sussistendo, in concreto, il requisito dell'autonoma organizzazione di studio che costituisce pacificamente il presupposto di imposta relativamente all'IRAP.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia, è infondato e va, pertanto, rigettato dovendosi, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annullare l'impugnata cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia e, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnata cartella di pagamento, meglio in epigrafe indicata;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Foggia il 16/01/2026