Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 30/01/2026, n. 364
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Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità della cartella di pagamento IRAP 2010

    La Corte ha ritenuto infondato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha accertato l'assenza di un'autonoma organizzazione di studio in capo al contribuente, medico di medicina generale convenzionato con il SSN, poiché esercita l'attività in locali di modeste dimensioni e si avvale di due infermieri part-time, i quali coprono l'intero arco della giornata lavorativa. Pertanto, il presupposto impositivo dell'IRAP non sussiste.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 30/01/2026, n. 364
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 364
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo