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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 27/1/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 7342 dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1
Giglio, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 27/1/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/10/2023 la parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al CP_1
pagamento dei ratei di assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984, ai quali aveva diritto con decorrenza dalla domanda amministrativa di marzo 2020, a seguito di accertamento del requisito sanitario nel giudizio di ATP e successiva fase di merito conclusisi con sentenza del 22/12/2022.
Chiedeva dunque la condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati dall'aprile 2020 al CP_1 settembre 2023, quantificati in € 62.034,72.
Costituendosi in giudizio, l' contestava l'avverso ricorso e deduceva che in data 8/8/2023 la CP_1
prestazione era stata liquidata, con accreditamento del primo rateo il 7/9/2023, mentre gli arretrati erano stati corrisposti con il rateo di dicembre 2023.
Aggiungeva l' che la sentenza non era stata correttamente notificata ad esso istituto, in quanto CP_1
era stata inviata una pec dal patronato e non dal difensore, sicchè anche il termine di 120 giorni non
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poteva dirsi decorso;
inoltre argomentava che il ricorso era infondato anche nel quantum, poiché la prestazione in questione (assegno ordinario ex L. n. 222/1984) era liquidabile al massimo per un triennio, dall'aprile 2020 al marzo 2023 e comunque in misura inferiore rispetto a quella indicata dalla parte, tanto che era stata liquidata la somma lorda di € 55.497,33, da cui erano stati detratti i ratei riscossi per il periodo successivo a marzo 2023, considerato che il ricorrente era stato sottoposto a visita di revisione ed era stato revocato il requisito sanitario.
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Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Oggetto del giudizio è la liquidazione dei ratei di assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984, per il periodo da aprile 2020 in poi, spettanti al ricorrente a seguito di giudizio sul requisito sanitario conclusosi con sentenza a lui favorevole del 22/12/2022.
Ebbene, la liquidazione dei suddetti ratei è intervenuta nel corso del giudizio, con accredito delle somme a dicembre 2023.
Pertanto, al momento del deposito del ricorso, la materia del contendere non era ancora venuta meno. E ciò esclude che possa ritenersi infondato il ricorso.
Va detto peraltro che il ricorrente non ha contestato l'ammontare della liquidazione delle somme effettuata dall' e soprattutto l'ammontare delle somme effettivamente corrisposte, pari ad € CP_1
21.252,50, sicchè non vi è motivo per pronunciarsi in ordine al merito della domanda, avendo il procuratore di parte ricorrente insistito esclusivamente in ordine alla condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese processuali.
A tal proposito si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Ebbene, nel caso di specie sussistono i presupposti per una compensazione delle spese processuali nella misura di un mezzo, ponendo la restante parte a carico dell' , in considerazione del fatto CP_1
che gli arretrati spettanti al ricorrente sono risultati inferiori rispetto a quelli richiesti in ricorso, che il provvedimento di liquidazione è stato emesso ad agosto 2023, con liquidazione del rateo corrente a settembre 2023 (prima del giudizio) e che la sentenza emessa in data 22/12/2022 non è mai stata notificata in executivis dal procuratore della parte ricorrente, essendo stata trasmessa una pec da un patronato in data 27/4/2023.
Le spese processuali sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i..
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
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7/10/2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese processuali nella misura di un mezzo e condanna l' al pagamento CP_1
della restante parte delle spese processuali del ricorrente, che liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 932,50 (importo già ridotto al 50%) per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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