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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 5543/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 5543/2019
promossa da:
CF: , rappresentata dagli avv.ti GAIA DE Parte_1 P.IVA_1
STEFANO e FRANCESCO NAZZARO
APPELLANTE
Contro
CF: (incorporante mediante fusione per CP_1 P.IVA_2
incorporazione, con atto in data 8 novembre 2017, la
[...]
società già incorporante la Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 13 ), rappresentata dall'avv. FILIPPO DI MAIO, Controparte_4
dall'avv.to GIOVANNA DI MAIO e dall'avv.to STEFANIA SCOLERI
APPELLATA
C.F.: nella qualità di procuratrice speciale della CP_5 P.IVA_3
CF e di Parte_2 P.IVA_4 Controparte_6
C.F. cessionarie del credito, rappresentate e difese dall' avv.to P.IVA_5
Filippo Di Maio e dall'avv.to Giovanna Di Maio
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
La commercio e Finanza S.p.A. Leasing e Factoring (da ora in poi per brevità
) ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti Controparte_3
della presso il Tribunale di Napoli, premettendo di aver Parte_1
sottoscritto nel 2008 con la n. 4 contratti di locazione Parte_1
finanziaria ovvero i contratti 1) n. 2059807 avente ad oggetto imbarcazione
Casiota 43S con sigla con sigla NA1893/D mod. 3116 anno di Pt_3
costruzione 1995, con accessori;
2) n. 2069850 avente ad oggetto imbarcazione
Carpenter 38 motorizzata 2x440 HP Mercury matricola motori n. OL331544 completa di tutti gli accessori;
3) n. 2074361 avente ad oggetto imbarcazione
Baia 54' n. 311 motorizzata con due motori Volvo penta 715 - matricola n. Pt_4
1101061062 e n. 1101061071, completa di tuti gli accessori;
4) n. 2083646 avente ad oggetto imbarcazione Carpenter 38 Blue Shaft 38P1 con coppia motori n. OM962247 E OM962855 con dotazioni di navigazione. Riferiva la ricorrente che, a seguito del perfezionamento di tutti i contratti, era seguita la regolare consegna dei beni presso le sedi indicate dall'utilizzatore, ma che, mentre con riferimento al primo contratto al pagamento dei canoni non era pagina 2 di 13 seguita la corretta formalizzazione del diritto di opzione, per gli altri tre la ditta utilizzatrice si rendeva inadempiente non provvedendo più al pagamento dei canoni dal 2013.
Esercitata dunque dalla società di leasing la facoltà di ottenere la risoluzione del contratto con diffida ai sensi delle condizioni generali di contratto, nessuna delle imbarcazioni era stata tuttavia ad essa restituita dalla utilizzatrice Parte_1
[...]
Chiedeva, pertanto, in via monitoria, ed otteneva dal Tribunale, decreto ingiuntivo di immediata consegna dei natanti dati in locazione, con provvisoria esecuzione stante il grave pericolo nel ritardo.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 1381/2015 la proponeva Parte_1
formale opposizione contestando, per quanto ancora rileva in questa sede, che alcun inadempimento vi sarebbe stato da parte sua per il contratto n. 2059807 - che la stessa parte opposta aveva dichiarato come adempiuto - e che neanche per gli altri sussisteva un proprio inadempimento, avendo provveduto nel corso degli anni ad effettuare pagamenti privi di imputazione il cui importo aveva coperto l'intero debito residuo relativo ai canoni di leasing.
Eccepiva ancora che i contratti presentavano diversi profili di nullità, per avere stabilito la società concedente tassi corrispettivi e di mora usurari e con anatocismo, con conseguente necessità anche di imputare i pagamenti eseguiti non agli interessi (non dovuti) ma al capitale.
Quanto, poi, al recesso esercitato dalla opposta, deduceva che lo stesso non solo non rispettava le pattuizioni negoziali, ma non era di certo valido per il contratto n. 2059807 regolarmente adempiuto, visto che doveva dedursi la vessatorietà della clausola che prevedeva, nell'ipotesi (come quella di specie) di plurimi contratti, l'impossibilità per l'utilizzatrice di esercitare il diritto di riscatto in caso di morosità anche relativa ad uno solo di essi. Detta clausola a suo dire, pur se sottoscritta in via separata, non poteva essere considerata valida solo pagina 3 di 13 perché vi era stata una doppia sottoscrizione cumulativa che ne impediva una considerazione e valutazione puntuale.
Nel merito chiedeva dunque accogliersi l'opposizione previa declaratoria della nullità delle clausole indicate, e per l'effetto condannarsi l'opposta in via riconvenzionale all'intestazione delle imbarcazioni stante l'integrale pagamento dei canoni, al saldo attivo derivante dall'accertamento delle predette nullità (per tassi corrispettivi e di mora pretesamente usurari e per presunto anatocismo) nonché al risarcimento dei danni pure subiti per aver perso occasioni di lucro, stanti i contratti preliminari di compravendita conclusi e non onorati a causa della condotta di parte opposta.
Si costituiva la , contestando in primis l'inammissibilità Controparte_3
dell'opposizione per genericità, mentre nel merito sosteneva che, come neanche contestato dalla controparte, tre dei quattro contratti erano rimasti inadempiuti dal 2013 per cui, in forza della clausola correttamente sottoscritta separatamente e da un imprenditore, il diritto di riscatto non poteva più essere esercitato per alcuno dei quattro natanti.
Eccepiva inoltre che le doglianze mosse in ordine agli interessi applicati risultavano generiche e neanche provate, né risultava in alcun modo provato il pagamento di somme sufficiente ad estinguere le sue obbligazioni relative ai dovuti canoni di leasing. Chiedeva pertanto rigettarsi l'opposizione con vittoria delle spese di lite,
Il Tribunale di Napoli, esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione, con sentenza n. 6145/2019 resa in data 14.06.2019 ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della
. Controparte_3
Avverso la decisione del Tribunale di Napoli ha proposto gravame Parte_1
notificando ritualmente atto di citazione in appello.
[...]
pagina 4 di 13 L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure sulla base essenzialmente di tali motivi di doglianza.
Con un primo motivo di appello, impugnava il capo della sentenza nella parte in cui il giudice in prime cure ha ritenuto sussistere l'inadempimento della parte opponente ai contratti n. 2059807, n. 2069850 e n. 2083646 e la conseguente impossibilità per essa di esercitare l'opzione di riscatto del natante prevista per il contratto n. 2059807, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto di immediata consegna da parte dell'opponente di tutte le imbarcazioni oggetto dell'operazione di leasing.
Con un secondo motivo di appello, censurava la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado non avrebbe ritenuto necessario affrontare gli altri profili di invalidità (indeterminatezza del tasso di mora;
non chiara indicizzazione dei tassi;
erronea prospettazione del costo del finanziamento), ed in via subordinata chiedeva l'accertamento e la declaratoria di integrale pagamento dei contratti di leasing n. 2059807, n. 2069850 e n. 2083646 con ordine alla
NU IF (già Commercio & Finanza S.p.A.) di effettuare il passaggio di proprietà delle imbarcazioni integralmente pagate in favore della CP_7
(già .
[...] Parte_1
Chiedeva, quindi, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata confermativa dell'opposto decreto ingiuntivo, accogliersi le domande riconvenzionali di intestazione a suo nome delle imbarcazioni e di risarcimento del danno, patrimoniale e non, subito a causa del ritardo nell'intestazione in suo favore delle imbarcazioni identificate in premessa, riservandosi, altresì, di agire in separato giudizio per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni dovuto al deprezzamento delle imbarcazioni a causa della tardiva consegna.
Si costituiva in appello incorporante mediante fusione per Controparte_1
incorporazione la società già Controparte_2
incorporante mediante fusione la Commercio e Finanza Spa con atto in data 26
pagina 5 di 13 luglio 2016 e con decorrenza degli effetti giuridici dalla data del 1° agosto 2016, la quale, per le ragioni esposte nella propria comparsa di costituzione cui si rinvia in questa sede, chiedeva in primis dichiararsi la inammissibilità dell'appello ex artt. 342 cpc e 348 bis cpc, e nel merito il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza di primo grado.
Nel corso del procedimento si costituiva altresì quale interventrice la CP_5
nella qualità di procuratrice speciale del che
[...] Controparte_6
agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato , CP_8
titolare, in virtù di cessione per atto a rogito del Notaio Persona_1
del 20/06/2017, rep. 2979 ai sensi dell'art. 58 T.U.B, della proprietà dei beni oggetto di leasing e dei crediti derivanti dall'esercizio del diritto di opzione, equo compenso, indennizzi e penali relativi a contratti di leasing risolti ovvero sciolti ex art. 72 quater L.F. alla data del 30/04/2017 di titolarità della
[...]
, già incorporante a seguito di fusione la Controparte_9
. Controparte_10
Di seguito la si costituiva ed interveniva anche nella qualità di CP_5
procuratrice speciale della titolare, in virtù del medesimo atto Parte_2
di cessione del 20.06.2017 (ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge sulla
Cartolarizzazione), di tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, spese e altri accessori derivanti dai contratti di leasing risolti ovvero sciolti ex art. 72 quater del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, alla data del 30/04/2017 di titolarità della (cfr. Gazzetta Ufficiale n. Controparte_2
74/2017, cfr. doc. n. 3), società che con atto di fusione ha incorporato la
. Controparte_10
pagina 6 di 13 La predetta società riportava e faceva proprie le medesime conclusioni rassegnate dalla come da comparsa di risposta cui si rinvia Controparte_1
in questa sede, deducendo la inammissibilità o infondatezza dell'appello di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
In via preliminare va detto che l'appello principale, contrariamente a quanto eccepito dalle appellate e dalla è da Controparte_1 CP_5
considerarsi rispettoso del disposto dell'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione di primo grado.
pagina 7 di 13 Sempre in via preliminare, con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez. 3 sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Passando al merito, il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
Incontestata è la presenza nei quattro contatti di leasing di una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di inadempimento nel pagamento dei canoni di locazione (art. 18 di cui ai contratti nn. 2059807, 2069850, 2074361, 2083646); incontestato è il mancato pagamento da parte di di alcune Parte_1
rate dei contratti di leasing;
documentalmente provato è che, con comunicazioni del 10.02.2014, inoltrate a mezzo raccomandata a/r ricevuta il 18.02.2014, la concedente abbia invocato la clausola risolutiva espressa.
Le eccezioni sollevate da (già tese Controparte_7 Parte_1
esclusivamente ad inficiare l'efficacia della clausola risolutiva espressa, al fine di vedersi riconosciuto il diritto di riscatto e vedersi quindi intestate le imbarcazioni, sono infondate.
Occorre al riguardo esaminare il contenuto dei contratti sottoscritti dalle parti, ed in particolare la clausola di cui all'art. 18 delle condizioni generali di contratto in pagina 8 di 13 essi contenuta, approvata dalle stesse attraverso doppia sottoscrizione, in relazione al disposto dell'art. 16 dei contratti.
Dal combinato disposto di detti articoli risulta che la risoluzione contrattuale si verifichi per tutti i contratti di leasing nell'ipotesi di inadempimento di quanto dovuto dall'utilizzatrice anche relativamente ad un solo contratto, ragion per cui, essendo pacifico e non contestato il mancato pagamento da parte della
[...]
di alcune rate del finanziamento considerato nel suo complesso, Parte_1
ben può dirsi che tutti i contratti, data la unitarietà negoziale dell'operazione finanziaria come voluta dalle parti, si siano risolti di diritto a seguito della comunicazione di avvalersi della suddetta clausola risolutiva espressa da parte della concedente.
Le conseguenze della risoluzione vengono difatti precisate dal citato articolo 18 il quale prevede il diritto della Commercio e Finanza: a) di risolvere di diritto il contratto all'atto della comunicazione del Concedente (a norma del comma 2 dell'art. 1456 c.c.) oltreché nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata del canone di leasing, altresì in tutte le ipotesi previste al precedente art. 16, ovvero anche in caso di inadempimento dell'utilizzatore relativo agli altri rapporti contrattuali di leasing esistenti tra le parti, con esclusione quindi per ciascuno di essi del relativo diritto di opzione e riscatto del bene locato;
b) di trattenere le somme riscosse dall'utilizzatore; c) di farsi restituire il bene locato dallo stesso.
Proprio in base a quanto sopra esposto va pertanto respinta l'eccezione dell'appellante relativa alla imputazione dei pagamenti a partire dal debito più antico, tale da escludere quindi, secondo la sua prospettazione,
l'inadempimento quantomeno per i primi tre contratti nn. 2059807, 2069850,
2083646 e dunque da consentire di riscattare quanto meno le imbarcazioni oggetto di tali contratti. Difatti, si ripete, proprio dal combinato disposto degli artt.
18 e 16 delle condizioni generali di contratto si evince la facoltà per la società di pagina 9 di 13 leasing di avvalersi, per ciascun contratto, della clausola risolutiva espressa e dunque di poter sciogliere il vincolo contrattuale, con conseguente estinzione del diritto di opzione e riscatto dell'utilizzatore, non solo in caso di inadempimento di tale contratto, ma anche nel caso di inadempimento da parte dell'utilizzatore relativo ad altro contratto di leasing concluso dalle parti medesime.
Per quanto attiene, poi, all'eccezione di vessatorietà della clausola essa è infondata, non soltanto perché la fattispecie di cui sopra non rientra in una delle ipotesi tassative previste dall'art. 1341 comma 2 cc, ma soprattutto e preliminarmente in quanto detta clausola contrattuale risulta specificamente approvata per iscritto dal contraente/utilizzatore attraverso la doppia sottoscrizione apposta in calce ai contratti.
Ugualmente infondato e da rigettare è il secondo motivo di gravame fondato sulla dedotta mancata pattuizione di spese, oneri e commissioni varie e sulle asserite nullità riguardanti i tassi corrispettivi e di mora per indeterminatezza ed usurarietà degli stessi, nonché per presunto anatocismo.
Al di là, infatti, della questione della genericità sotto il profilo assertivo della eccezione così come sollevata in primo grado, la stessa risulta superflua e priva di rilevanza ai fini della decisione.
Difatti dall'esame di tutti i leasing e relativi piani di ammortamento emerge un montante complessivo per sola sorta capitale - corrispondente al valore stimato in contratto dei beni con esclusione delle ulteriori somme previste per interessi, oneri, commissioni e spese - di oltre un milione e trecentomila euro, a fronte dei quali soltanto ottocentomila euro circa risultano essere stati pagati dall'appellante.
Ne consegue che, anche senza calcolare gli interessi, le commissioni, oneri e spese stabiliti nei contratti, ed a prescindere dunque dalla loro debenza o meno, sussisterebbe in ogni caso un rilevante inadempimento della utilizzatrice Pt_1
pagina 10 di 13 per un ammontare (pari a circa cinquecentomila euro) di gran lunga Pt_1
superiore ad una rata di canone di leasing, e tale quindi da giustificare, per le anzidette ragioni, attraverso l'utilizzo della pattuita clausola risolutiva espressa, la risoluzione dei contratti di cui è causa, con conseguente estinzione del diritto dell'utilizzatore di opzione e riscatto dei beni concessi in godimento. Ne consegue, pertanto, anche la infondatezza ed il rigetto della domanda di trasferimento in proprietà delle imbarcazioni in favore della utilizzatrice
[...]
nonché della domanda di risarcimento del danno dalla medesima Pt_1
proposta essendo stata la risoluzione contrattuale determinata dal suo colpevole inadempimento
Rigettandosi l'appello, va pertanto integralmente confermata la sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come da dispositivo a suo Parte_1
carico ed in favore dell'appellata e dell'interventrice Controparte_1 CP_5
costituitasi prima nella qualità di procuratrice speciale del
[...] [...]
(a sua volta mandataria del Patrimonio Destinato “ Controparte_6 CP_8
divenuto titolare del credito), e poi quale procuratrice speciale della cessionaria del credito Detta liquidazione va effettuata in base al DM Parte_2
55/2014, come modificato e integrato dal DM 147/22, tenuto conto del valore della causa (causa di valore indeterminabile di rilevante complessità, scaglione da € 52.000 ad € 260.000, ex art. 5 comma 6 DM 55/2014), ed applicati, per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta in appello (con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi e, per la , anche di quella CP_5
introduttiva essendo essa intervenuta in corso di causa) i valori tabellari medi di cui al richiamato DM.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai pagina 11 di 13 procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto integralmente, l'appellante ha l'obbligo di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza di cui in epigrafe n. 6145/2019, pubblicata il 14.06.2019, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado ed il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata , delle spese del grado di appello che CP_1
liquida in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione agli avvocati Filippo Di Maio, Giovanna Di Maio e Stefania
Scoleri;
c) Condanna l'appellante al pagamento, in favore della Parte_1
nella spiegata qualità di procuratrice speciale di CP_5 [...]
e di delle spese del grado di appello Controparte_6 Parte_2
che liquida in € 8.080,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione agli avv.ti Filippo Di Maio e Giovanna Di Maio;
d) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante Parte_1
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...]
pagina 12 di 13 quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 30.01.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott. Aurelia D'Ambrosio
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 5543/2019
promossa da:
CF: , rappresentata dagli avv.ti GAIA DE Parte_1 P.IVA_1
STEFANO e FRANCESCO NAZZARO
APPELLANTE
Contro
CF: (incorporante mediante fusione per CP_1 P.IVA_2
incorporazione, con atto in data 8 novembre 2017, la
[...]
società già incorporante la Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 13 ), rappresentata dall'avv. FILIPPO DI MAIO, Controparte_4
dall'avv.to GIOVANNA DI MAIO e dall'avv.to STEFANIA SCOLERI
APPELLATA
C.F.: nella qualità di procuratrice speciale della CP_5 P.IVA_3
CF e di Parte_2 P.IVA_4 Controparte_6
C.F. cessionarie del credito, rappresentate e difese dall' avv.to P.IVA_5
Filippo Di Maio e dall'avv.to Giovanna Di Maio
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
La commercio e Finanza S.p.A. Leasing e Factoring (da ora in poi per brevità
) ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti Controparte_3
della presso il Tribunale di Napoli, premettendo di aver Parte_1
sottoscritto nel 2008 con la n. 4 contratti di locazione Parte_1
finanziaria ovvero i contratti 1) n. 2059807 avente ad oggetto imbarcazione
Casiota 43S con sigla con sigla NA1893/D mod. 3116 anno di Pt_3
costruzione 1995, con accessori;
2) n. 2069850 avente ad oggetto imbarcazione
Carpenter 38 motorizzata 2x440 HP Mercury matricola motori n. OL331544 completa di tutti gli accessori;
3) n. 2074361 avente ad oggetto imbarcazione
Baia 54' n. 311 motorizzata con due motori Volvo penta 715 - matricola n. Pt_4
1101061062 e n. 1101061071, completa di tuti gli accessori;
4) n. 2083646 avente ad oggetto imbarcazione Carpenter 38 Blue Shaft 38P1 con coppia motori n. OM962247 E OM962855 con dotazioni di navigazione. Riferiva la ricorrente che, a seguito del perfezionamento di tutti i contratti, era seguita la regolare consegna dei beni presso le sedi indicate dall'utilizzatore, ma che, mentre con riferimento al primo contratto al pagamento dei canoni non era pagina 2 di 13 seguita la corretta formalizzazione del diritto di opzione, per gli altri tre la ditta utilizzatrice si rendeva inadempiente non provvedendo più al pagamento dei canoni dal 2013.
Esercitata dunque dalla società di leasing la facoltà di ottenere la risoluzione del contratto con diffida ai sensi delle condizioni generali di contratto, nessuna delle imbarcazioni era stata tuttavia ad essa restituita dalla utilizzatrice Parte_1
[...]
Chiedeva, pertanto, in via monitoria, ed otteneva dal Tribunale, decreto ingiuntivo di immediata consegna dei natanti dati in locazione, con provvisoria esecuzione stante il grave pericolo nel ritardo.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 1381/2015 la proponeva Parte_1
formale opposizione contestando, per quanto ancora rileva in questa sede, che alcun inadempimento vi sarebbe stato da parte sua per il contratto n. 2059807 - che la stessa parte opposta aveva dichiarato come adempiuto - e che neanche per gli altri sussisteva un proprio inadempimento, avendo provveduto nel corso degli anni ad effettuare pagamenti privi di imputazione il cui importo aveva coperto l'intero debito residuo relativo ai canoni di leasing.
Eccepiva ancora che i contratti presentavano diversi profili di nullità, per avere stabilito la società concedente tassi corrispettivi e di mora usurari e con anatocismo, con conseguente necessità anche di imputare i pagamenti eseguiti non agli interessi (non dovuti) ma al capitale.
Quanto, poi, al recesso esercitato dalla opposta, deduceva che lo stesso non solo non rispettava le pattuizioni negoziali, ma non era di certo valido per il contratto n. 2059807 regolarmente adempiuto, visto che doveva dedursi la vessatorietà della clausola che prevedeva, nell'ipotesi (come quella di specie) di plurimi contratti, l'impossibilità per l'utilizzatrice di esercitare il diritto di riscatto in caso di morosità anche relativa ad uno solo di essi. Detta clausola a suo dire, pur se sottoscritta in via separata, non poteva essere considerata valida solo pagina 3 di 13 perché vi era stata una doppia sottoscrizione cumulativa che ne impediva una considerazione e valutazione puntuale.
Nel merito chiedeva dunque accogliersi l'opposizione previa declaratoria della nullità delle clausole indicate, e per l'effetto condannarsi l'opposta in via riconvenzionale all'intestazione delle imbarcazioni stante l'integrale pagamento dei canoni, al saldo attivo derivante dall'accertamento delle predette nullità (per tassi corrispettivi e di mora pretesamente usurari e per presunto anatocismo) nonché al risarcimento dei danni pure subiti per aver perso occasioni di lucro, stanti i contratti preliminari di compravendita conclusi e non onorati a causa della condotta di parte opposta.
Si costituiva la , contestando in primis l'inammissibilità Controparte_3
dell'opposizione per genericità, mentre nel merito sosteneva che, come neanche contestato dalla controparte, tre dei quattro contratti erano rimasti inadempiuti dal 2013 per cui, in forza della clausola correttamente sottoscritta separatamente e da un imprenditore, il diritto di riscatto non poteva più essere esercitato per alcuno dei quattro natanti.
Eccepiva inoltre che le doglianze mosse in ordine agli interessi applicati risultavano generiche e neanche provate, né risultava in alcun modo provato il pagamento di somme sufficiente ad estinguere le sue obbligazioni relative ai dovuti canoni di leasing. Chiedeva pertanto rigettarsi l'opposizione con vittoria delle spese di lite,
Il Tribunale di Napoli, esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione, con sentenza n. 6145/2019 resa in data 14.06.2019 ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della
. Controparte_3
Avverso la decisione del Tribunale di Napoli ha proposto gravame Parte_1
notificando ritualmente atto di citazione in appello.
[...]
pagina 4 di 13 L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure sulla base essenzialmente di tali motivi di doglianza.
Con un primo motivo di appello, impugnava il capo della sentenza nella parte in cui il giudice in prime cure ha ritenuto sussistere l'inadempimento della parte opponente ai contratti n. 2059807, n. 2069850 e n. 2083646 e la conseguente impossibilità per essa di esercitare l'opzione di riscatto del natante prevista per il contratto n. 2059807, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto di immediata consegna da parte dell'opponente di tutte le imbarcazioni oggetto dell'operazione di leasing.
Con un secondo motivo di appello, censurava la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado non avrebbe ritenuto necessario affrontare gli altri profili di invalidità (indeterminatezza del tasso di mora;
non chiara indicizzazione dei tassi;
erronea prospettazione del costo del finanziamento), ed in via subordinata chiedeva l'accertamento e la declaratoria di integrale pagamento dei contratti di leasing n. 2059807, n. 2069850 e n. 2083646 con ordine alla
NU IF (già Commercio & Finanza S.p.A.) di effettuare il passaggio di proprietà delle imbarcazioni integralmente pagate in favore della CP_7
(già .
[...] Parte_1
Chiedeva, quindi, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata confermativa dell'opposto decreto ingiuntivo, accogliersi le domande riconvenzionali di intestazione a suo nome delle imbarcazioni e di risarcimento del danno, patrimoniale e non, subito a causa del ritardo nell'intestazione in suo favore delle imbarcazioni identificate in premessa, riservandosi, altresì, di agire in separato giudizio per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni dovuto al deprezzamento delle imbarcazioni a causa della tardiva consegna.
Si costituiva in appello incorporante mediante fusione per Controparte_1
incorporazione la società già Controparte_2
incorporante mediante fusione la Commercio e Finanza Spa con atto in data 26
pagina 5 di 13 luglio 2016 e con decorrenza degli effetti giuridici dalla data del 1° agosto 2016, la quale, per le ragioni esposte nella propria comparsa di costituzione cui si rinvia in questa sede, chiedeva in primis dichiararsi la inammissibilità dell'appello ex artt. 342 cpc e 348 bis cpc, e nel merito il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza di primo grado.
Nel corso del procedimento si costituiva altresì quale interventrice la CP_5
nella qualità di procuratrice speciale del che
[...] Controparte_6
agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato , CP_8
titolare, in virtù di cessione per atto a rogito del Notaio Persona_1
del 20/06/2017, rep. 2979 ai sensi dell'art. 58 T.U.B, della proprietà dei beni oggetto di leasing e dei crediti derivanti dall'esercizio del diritto di opzione, equo compenso, indennizzi e penali relativi a contratti di leasing risolti ovvero sciolti ex art. 72 quater L.F. alla data del 30/04/2017 di titolarità della
[...]
, già incorporante a seguito di fusione la Controparte_9
. Controparte_10
Di seguito la si costituiva ed interveniva anche nella qualità di CP_5
procuratrice speciale della titolare, in virtù del medesimo atto Parte_2
di cessione del 20.06.2017 (ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge sulla
Cartolarizzazione), di tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, spese e altri accessori derivanti dai contratti di leasing risolti ovvero sciolti ex art. 72 quater del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, alla data del 30/04/2017 di titolarità della (cfr. Gazzetta Ufficiale n. Controparte_2
74/2017, cfr. doc. n. 3), società che con atto di fusione ha incorporato la
. Controparte_10
pagina 6 di 13 La predetta società riportava e faceva proprie le medesime conclusioni rassegnate dalla come da comparsa di risposta cui si rinvia Controparte_1
in questa sede, deducendo la inammissibilità o infondatezza dell'appello di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
In via preliminare va detto che l'appello principale, contrariamente a quanto eccepito dalle appellate e dalla è da Controparte_1 CP_5
considerarsi rispettoso del disposto dell'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione di primo grado.
pagina 7 di 13 Sempre in via preliminare, con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez. 3 sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Passando al merito, il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
Incontestata è la presenza nei quattro contatti di leasing di una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di inadempimento nel pagamento dei canoni di locazione (art. 18 di cui ai contratti nn. 2059807, 2069850, 2074361, 2083646); incontestato è il mancato pagamento da parte di di alcune Parte_1
rate dei contratti di leasing;
documentalmente provato è che, con comunicazioni del 10.02.2014, inoltrate a mezzo raccomandata a/r ricevuta il 18.02.2014, la concedente abbia invocato la clausola risolutiva espressa.
Le eccezioni sollevate da (già tese Controparte_7 Parte_1
esclusivamente ad inficiare l'efficacia della clausola risolutiva espressa, al fine di vedersi riconosciuto il diritto di riscatto e vedersi quindi intestate le imbarcazioni, sono infondate.
Occorre al riguardo esaminare il contenuto dei contratti sottoscritti dalle parti, ed in particolare la clausola di cui all'art. 18 delle condizioni generali di contratto in pagina 8 di 13 essi contenuta, approvata dalle stesse attraverso doppia sottoscrizione, in relazione al disposto dell'art. 16 dei contratti.
Dal combinato disposto di detti articoli risulta che la risoluzione contrattuale si verifichi per tutti i contratti di leasing nell'ipotesi di inadempimento di quanto dovuto dall'utilizzatrice anche relativamente ad un solo contratto, ragion per cui, essendo pacifico e non contestato il mancato pagamento da parte della
[...]
di alcune rate del finanziamento considerato nel suo complesso, Parte_1
ben può dirsi che tutti i contratti, data la unitarietà negoziale dell'operazione finanziaria come voluta dalle parti, si siano risolti di diritto a seguito della comunicazione di avvalersi della suddetta clausola risolutiva espressa da parte della concedente.
Le conseguenze della risoluzione vengono difatti precisate dal citato articolo 18 il quale prevede il diritto della Commercio e Finanza: a) di risolvere di diritto il contratto all'atto della comunicazione del Concedente (a norma del comma 2 dell'art. 1456 c.c.) oltreché nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata del canone di leasing, altresì in tutte le ipotesi previste al precedente art. 16, ovvero anche in caso di inadempimento dell'utilizzatore relativo agli altri rapporti contrattuali di leasing esistenti tra le parti, con esclusione quindi per ciascuno di essi del relativo diritto di opzione e riscatto del bene locato;
b) di trattenere le somme riscosse dall'utilizzatore; c) di farsi restituire il bene locato dallo stesso.
Proprio in base a quanto sopra esposto va pertanto respinta l'eccezione dell'appellante relativa alla imputazione dei pagamenti a partire dal debito più antico, tale da escludere quindi, secondo la sua prospettazione,
l'inadempimento quantomeno per i primi tre contratti nn. 2059807, 2069850,
2083646 e dunque da consentire di riscattare quanto meno le imbarcazioni oggetto di tali contratti. Difatti, si ripete, proprio dal combinato disposto degli artt.
18 e 16 delle condizioni generali di contratto si evince la facoltà per la società di pagina 9 di 13 leasing di avvalersi, per ciascun contratto, della clausola risolutiva espressa e dunque di poter sciogliere il vincolo contrattuale, con conseguente estinzione del diritto di opzione e riscatto dell'utilizzatore, non solo in caso di inadempimento di tale contratto, ma anche nel caso di inadempimento da parte dell'utilizzatore relativo ad altro contratto di leasing concluso dalle parti medesime.
Per quanto attiene, poi, all'eccezione di vessatorietà della clausola essa è infondata, non soltanto perché la fattispecie di cui sopra non rientra in una delle ipotesi tassative previste dall'art. 1341 comma 2 cc, ma soprattutto e preliminarmente in quanto detta clausola contrattuale risulta specificamente approvata per iscritto dal contraente/utilizzatore attraverso la doppia sottoscrizione apposta in calce ai contratti.
Ugualmente infondato e da rigettare è il secondo motivo di gravame fondato sulla dedotta mancata pattuizione di spese, oneri e commissioni varie e sulle asserite nullità riguardanti i tassi corrispettivi e di mora per indeterminatezza ed usurarietà degli stessi, nonché per presunto anatocismo.
Al di là, infatti, della questione della genericità sotto il profilo assertivo della eccezione così come sollevata in primo grado, la stessa risulta superflua e priva di rilevanza ai fini della decisione.
Difatti dall'esame di tutti i leasing e relativi piani di ammortamento emerge un montante complessivo per sola sorta capitale - corrispondente al valore stimato in contratto dei beni con esclusione delle ulteriori somme previste per interessi, oneri, commissioni e spese - di oltre un milione e trecentomila euro, a fronte dei quali soltanto ottocentomila euro circa risultano essere stati pagati dall'appellante.
Ne consegue che, anche senza calcolare gli interessi, le commissioni, oneri e spese stabiliti nei contratti, ed a prescindere dunque dalla loro debenza o meno, sussisterebbe in ogni caso un rilevante inadempimento della utilizzatrice Pt_1
pagina 10 di 13 per un ammontare (pari a circa cinquecentomila euro) di gran lunga Pt_1
superiore ad una rata di canone di leasing, e tale quindi da giustificare, per le anzidette ragioni, attraverso l'utilizzo della pattuita clausola risolutiva espressa, la risoluzione dei contratti di cui è causa, con conseguente estinzione del diritto dell'utilizzatore di opzione e riscatto dei beni concessi in godimento. Ne consegue, pertanto, anche la infondatezza ed il rigetto della domanda di trasferimento in proprietà delle imbarcazioni in favore della utilizzatrice
[...]
nonché della domanda di risarcimento del danno dalla medesima Pt_1
proposta essendo stata la risoluzione contrattuale determinata dal suo colpevole inadempimento
Rigettandosi l'appello, va pertanto integralmente confermata la sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come da dispositivo a suo Parte_1
carico ed in favore dell'appellata e dell'interventrice Controparte_1 CP_5
costituitasi prima nella qualità di procuratrice speciale del
[...] [...]
(a sua volta mandataria del Patrimonio Destinato “ Controparte_6 CP_8
divenuto titolare del credito), e poi quale procuratrice speciale della cessionaria del credito Detta liquidazione va effettuata in base al DM Parte_2
55/2014, come modificato e integrato dal DM 147/22, tenuto conto del valore della causa (causa di valore indeterminabile di rilevante complessità, scaglione da € 52.000 ad € 260.000, ex art. 5 comma 6 DM 55/2014), ed applicati, per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta in appello (con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi e, per la , anche di quella CP_5
introduttiva essendo essa intervenuta in corso di causa) i valori tabellari medi di cui al richiamato DM.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai pagina 11 di 13 procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto integralmente, l'appellante ha l'obbligo di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza di cui in epigrafe n. 6145/2019, pubblicata il 14.06.2019, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado ed il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata , delle spese del grado di appello che CP_1
liquida in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione agli avvocati Filippo Di Maio, Giovanna Di Maio e Stefania
Scoleri;
c) Condanna l'appellante al pagamento, in favore della Parte_1
nella spiegata qualità di procuratrice speciale di CP_5 [...]
e di delle spese del grado di appello Controparte_6 Parte_2
che liquida in € 8.080,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione agli avv.ti Filippo Di Maio e Giovanna Di Maio;
d) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante Parte_1
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...]
pagina 12 di 13 quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 30.01.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott. Aurelia D'Ambrosio
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