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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 25/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1908/2024
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale di Piacenza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 11.11.2024 da
C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 dell'Olio (PC), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lara Guglielmetti del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, via Campagna, n. 109, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F. , nato il [...] in [...], residente CP_1 C.F._2
in Carpaneto Piacentino (PC), frazione Travazzano Centro, n.121, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Malvicini del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, via Melchiorre Gioia, n. 16, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore su foglio separato.
- RESISTENTE -
Con nomina dell'Avv. Giorgina Agosti quale curatrice speciale della minore
Persona_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
Con ordinanza emessa in data 11.3.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.2.2025, la causa veniva posta in decisione alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER IL RESISTENTE e PER LA MINORE : come precisate Persona_1 all'udienza del 25.2.2025.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo sospendere la responsabilità genitoriale di con CP_1
contestuale nomina di tutore in favore della minore nella persona dell'attuale curatore speciale Avv. Giorgina Agosti”
Rilevato:
che con ricorso depositato in data 11.11.2024 chiedeva – oltre Parte_1 all'affidamento esclusivo della figlia minore nata il [...] - anche Persona_1
l'adozione di un provvedimento ablativo, sospensivo o limitativo della responsabilità genitoriale nei confronti del padre;
CP_1
che con decreto in data 14.11.2024 venivano emessi provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c. che prevedevano, tra l'altro, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, nelle forme dell'affidamento c.d. super esclusivo, con residenza della minore presso la madre e presa in carico da parte del Servizio Sociale territorialmente competente Unione Valnure Valchero, anche al fine di predisporre incontri in forma protetta padre-figlia, se non disturbanti per la minore, nonché ogni misura ritenuta utile nell'interesse della stessa, oltre ad attività di vigilanza e monitoraggio del nucleo, con nomina di curatore speciale della minore nella persona dell'Avv. Giorgina Agosti, provvedimenti che venivano confermati all'udienza del 17.12.2024;
che in seguito al decesso della ricorrente, avvenuto nel corso del giudizio, in data
2.1.2025, a seguito di istanza urgente in data 4.1.2025 del curatore speciale della minore, con ordinanza emessa l'8.1.2025, preso atto del decesso del genitore affidatario in via esclusiva della minore, ritenuto imprescindibile assicurare in via urgente l'effettiva tutela della stessa, veniva disposto l'affidamento della minore ai Servizi Sociali Persona_1
Unione Valnure Valchero “con mandato agli stessi Servizi di provvedere a mantenere collocata la minore presso un ambiente valutato idoneo e, anche in collaborazione con i
Servizi Sanitari, agli interventi di sostegno psicologico nell'interesse della stessa, confermando l'incarico agli stessi Servizi al fine di regolamentare la frequentazione padre-figlia e adottare le misure di sostegno, vigilanza e monitoraggio nell'interesse della minore come già disposto con decreto in data 14.11.2024”, disponendo altresì “la trasmissione di copia degli atti anche al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i
Minorenni di Bologna per quanto di competenza in ordine ad eventuali iniziative a tutela della minore , nonché comunicazione al P.M. ed al Giudice Tutelare in sede”; Persona_1
che il Servizio Sociale Unione Valnure e Valchero - affidatario della minore - Per_1
nella relazione da ultimo trasmessa in data 22.2.2025, evidenziava la sussistenza di gravi inadeguatezze genitoriali in capo al padre (unico genitore rimasto in vita), il quale non risulta in grado di provvedere alle esigenze della figlia minore, nonostante il lungo periodo di presa in carico del nucleo familiare da parte dello stesso Servizio Sociale, ravvisandosi dunque la necessità di emissione di “un Provvedimento a carattere prescrittivo che preveda la sospensione della responsabilità genitoriale del padre con la nomina di un
Tutore in favore della minore al fine di poter garantire alla stessa tutti gli opportuni Per_1 interventi di cui necessita, nel tempi opportuni […]”;
che all'udienza del 25.2.2025 l'Avv. Giorgina Agosti, in qualità di curatrice speciale della minore, aderiva alle richieste formulate dal Servizio Sociale affidatario, rappresentando l'assoluta urgenza di assumere provvedimenti, almeno in via provvisoria, nell'interesse della minore, in virtù della particolare delicatezza della situazione dedotta in giudizio e della necessità di intervenire nell'immediato a sua tutela sotto l'aspetto sanitario, scolastico nonché sulla residenza e collocazione della stessa, manifestando altresì la propria disponibilità a ricoprire la carica di tutore della minore;
che i Procuratori di entrambe le parti alla predetta udienza del 25.2.2025 si associavano alla richiesta formulata dalla curatrice speciale della minore e il Procuratore di parte resistente non si opponeva all'eventuale nomina dell'attuale curatrice speciale quale tutore provvisorio della minore, dando atto che il suo assistito s'impegnava ad aderire ai percorsi che sarebbero stati indicati dai Servizi ai fini del recupero della capacità genitoriale;
che la minore, stante l'attuale assenza ed inadeguatezza della figura paterna, risulta attualmente collocata presso la zia paterna a Fidenza, la quale, secondo quanto riportato dall'Ente affidatario, risulta in grado di provvedere adeguatamente al soddisfacimento dei bisogni della nipote, compresi quelli di ordine economico, potendo altresì contare sul sostegno degli zii materni;
Ritenuto:
che, in linea generale, è noto come, ai sensi dell'art. 333 c.c., “Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti …”;
che al riguardo rileva considerare che il disposto di cui all'art. 38 disp. att. c.c., così come modificato dal D.lgs. n. 149 del 2022, reca una disciplina attributiva della competenza in ordine ai procedimenti ablativi, limitativi o ripristinatori della responsabilità genitoriale, che deroga alla competenza ordinaria del Tribunale per i Minorenni e opera fino a quando il giudizio instaurato davanti al Tribunale ordinario, previsto da tale norma, sia ancora pendente davanti al giudice di merito;
che, a fronte di ciò, sebbene per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.p.c. la competenza sia attribuita in via generale al Tribunale per i Minorenni, quando è pendente un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c. e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, anche le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale pur proposte successivamente, determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva, spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel Tribunale ordinario presso cui il giudizio diretto a regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale risulta ancora pendente (sul punto, cfr. Cass. civ., sez. I, 25.12.2024, n. 34424; Cass. civ., sez. I, 30.5.2024, n. 15154);
che, nel caso in esame, pur a fronte del decesso nel corso del procedimento della ricorrente madre della minore – che pure già nel ricorso aveva chiesto di sentire dichiarare la decadenza o la sospensione della responsabilità genitoriale del resistente – in un quadro in cui deve evitarsi la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo al padre quale unico genitore superstite, si configurano ragioni di urgenza che appaiono giustificare, essendo ancora pendente il procedimento, in conformità alla richiesta del curatore speciale della minore, alla quale ha aderito la Difesa del resistente, su conformi conclusioni anche del Pubblico Ministero, la sospensione in via d'urgenza della responsabilità genitoriale del padre e la nomina di tutore della minore, al fine di evitare che la stessa rimanga priva di tutela, così definendo il presente procedimento, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di
Bologna per quanto di competenza in ordine ad ogni ulteriore iniziativa a tutela della minore;
che, ai fini di una pronuncia urgente di sospensione della responsabilità genitoriale del padre, l'attuale situazione di inadeguatezza genitoriale di si ricava da una CP_1
molteplicità di fattori, rilevando evidenziare la gravità delle condotte che risultano dallo stesso tenute in ambito familiare, quali emergono dagli allegati al ricorso ed in particolare dalla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Piacenza in data 6.2.2024 nei confronti del resistente alla pena di anni due di reclusione per maltrattamenti in famiglia dal 2018 al 2022;
che dalle valutazioni espresse dai Servizi Sociali nella relazione da ultimo trasmessa emerge come il padre abbia sistematicamente adottato un atteggiamento non collaborativo nei confronti dell'Ente affidatario, continuando a sminuire le problematiche connesse all'abuso di sostanze alcoliche e la gravità dei vissuti della figlia, atteggiamento che non
è mutato neppure in seguito alla morte della ricorrente, mostrandosi assente nonché incapace di individuare i bisogni della figlia e di garantire alla stessa un progetto di vita futuro, posto che, allo stato, il padre non risulta svolgere alcuna attività lavorativa e a breve perderà la disponibilità dell'alloggio popolare Acer per sfratto senza soluzioni abitative alternative;
che con ragionevole certezza sono ascrivibili al padre condotte omissive suscettibili di integrare violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale e tali da essere causa di pregiudizio per la minore, in virtù dell'assoluta delicatezza delle scelte che ineriscono alle migliori cure richieste dalla minore, tanto che, come si ricava dalla relazione da ultimo trasmessa dai Servizi Sociali, il padre si è reso irreperibile a fronte della necessità di provvedere alle esigenze scolastiche e sanitarie della minore nonché al rinnovo della sua carta d'identità;
che, come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte, “ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno” (Cass. civ., sez. I, 11.10.2021, n. 27553), laddove, per l'adozione del provvedimento di sospensione della potestà genitoriale, a norma dell'art. 333 c.c., deve ritenersi sufficiente una condotta del genitore che “appare comunque pregiudizievole al figlio”, pertanto non occorre che tale comportamento abbia già cagionato un danno al figlio minore, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale per essersi verificata una situazione di mero pericolo di un danno per lo stesso minore (Cass. civ., Sez. I, 23.11.2023, n. 32537);
che alla luce della valutazione complessiva di tutte siffatte risultanze emergono gravi profili di inadeguatezza della figura paterna, come ancora confermato dai Servizi Sociali affidatari nella relazione da ultimo trasmessa, con un'evidente difficoltà del padre nel saper riconoscere il punto di vista della figlia , in un quadro in cui il rapporto padre- Per_1
figlia risente inevitabilmente delle carenze genitoriali, della discontinuità e dell'assenza imputabili al resistente, da intendersi quale mancata assunzione di responsabilità rispetto al proprio ruolo genitoriale, ciò che fonda una valutazione di inadeguatezza ed inaffidabilità del padre al fine di garantire una presenza costante ed adeguata nella vita della figlia;
che nell'ottica di tutelare prima di ogni cosa l'interesse primario della minore e di garantire il suo pieno sviluppo e benessere psico-fisico, alla luce degli elementi sopra dedotti, che inducono a configurare una situazione di inadeguatezza ed incapacità genitoriale in capo al padre nei confronti della figlia minore (attualmente di anni 11), si giustifica disporre – in via d'urgenza – la sospensione della responsabilità genitoriale del padre così come suggerito dall'Ente affidatario e richiesto dal Curatore CP_1
speciale della minore senza alcuna opposizione di parte resistente;
che ai sensi dell'art. 473 bis. 7 c.p.c. “il giudice nomina il tutore del minore quando dispone, anche con provvedimento temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori”, di tal che, nel caso di specie, a fronte dell'intervenuto decesso della madre nel corso del giudizio e delle condizioni per disporre
– in via d'urgenza – la sospensione della responsabilità genitoriale in capo al padre, occorre procedere alla nomina di un tutore nell'interesse della minore, che appare opportuno individuare nella figura del curatore speciale già nominato Avv. Giorgina
Agosti del Foro di Piacenza, in virtù della disponibilità dalla stessa manifestata all'udienza del 25.2.2025 a ricoprire la carica di tutore e dell'assenso rappresentato dal Procuratore del resistente alla medesima udienza in ordine all'eventuale nomina della stessa in qualità di tutrice provvisoria della minore;
che il Servizio Sociale affidatario territorialmente competente debba proseguire nell'attività di sostegno della minore, anche in integrazione con i Servizi Sanitari, favorendo la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico della minore già avviato, valutando l'adeguatezza del contesto familiare della zia paterna e mantenendo collocata la minore presso un ambiente valutato idoneo;
che ai sensi dell'art. 337 c.c. “il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'amministrazione dei beni”, con conseguente necessità di trasmettere questo provvedimento al Giudice Tutelare per quanto di competenza;
che, quanto alle spese di giudizio, in ragione delle particolari circostanze e della peculiarità del caso oggetto della presente pronuncia, si giustifica la compensazione delle stesse;
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dichiara padre della minore sospeso dalla CP_1 Persona_1
responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore;
- quale tutore della minore l'Avv. Giorgina Agosti del Foro CP_2 Persona_1
di Piacenza, già nominato curatore speciale della minore in forza del decreto emesso in data 14.11.2024;
- Conferma l'affidamento della minore ai Servizi Sociali Persona_1
territorialmente competenti, demandando agli stessi Servizi di mantenere collocata la minore presso un ambiente valutato idoneo, di regolamentare la frequentazione padre- figlia e di proseguire nell'attività di sostegno della minore, in integrazione con i Servizi
Sanitari, adottando ogni misura di sostegno e vigilanza ritenuta opportuna nell'interesse della minore, favorendo la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico della minore già avviato e valutando l'adeguatezza del contesto familiare presso cui la minore risulta attualmente collocata;
-Spese compensate. - Dispone la trasmissione di copia degli atti al P.M. presso il Tribunale per i
Minorenni di Bologna per quanto di competenza in ordine ad eventuali iniziative a tutela della minore;
Persona_1
Si comunichi al P.M. ed al Giudice Tutelare in sede;
Si comunichi altresì al Servizio Sociale Unione Valnure e Valchero per quanto di competenza.
Piacenza, 25 marzo 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale di Piacenza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 11.11.2024 da
C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 dell'Olio (PC), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lara Guglielmetti del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, via Campagna, n. 109, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F. , nato il [...] in [...], residente CP_1 C.F._2
in Carpaneto Piacentino (PC), frazione Travazzano Centro, n.121, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Malvicini del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, via Melchiorre Gioia, n. 16, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore su foglio separato.
- RESISTENTE -
Con nomina dell'Avv. Giorgina Agosti quale curatrice speciale della minore
Persona_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
Con ordinanza emessa in data 11.3.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.2.2025, la causa veniva posta in decisione alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER IL RESISTENTE e PER LA MINORE : come precisate Persona_1 all'udienza del 25.2.2025.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo sospendere la responsabilità genitoriale di con CP_1
contestuale nomina di tutore in favore della minore nella persona dell'attuale curatore speciale Avv. Giorgina Agosti”
Rilevato:
che con ricorso depositato in data 11.11.2024 chiedeva – oltre Parte_1 all'affidamento esclusivo della figlia minore nata il [...] - anche Persona_1
l'adozione di un provvedimento ablativo, sospensivo o limitativo della responsabilità genitoriale nei confronti del padre;
CP_1
che con decreto in data 14.11.2024 venivano emessi provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c. che prevedevano, tra l'altro, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, nelle forme dell'affidamento c.d. super esclusivo, con residenza della minore presso la madre e presa in carico da parte del Servizio Sociale territorialmente competente Unione Valnure Valchero, anche al fine di predisporre incontri in forma protetta padre-figlia, se non disturbanti per la minore, nonché ogni misura ritenuta utile nell'interesse della stessa, oltre ad attività di vigilanza e monitoraggio del nucleo, con nomina di curatore speciale della minore nella persona dell'Avv. Giorgina Agosti, provvedimenti che venivano confermati all'udienza del 17.12.2024;
che in seguito al decesso della ricorrente, avvenuto nel corso del giudizio, in data
2.1.2025, a seguito di istanza urgente in data 4.1.2025 del curatore speciale della minore, con ordinanza emessa l'8.1.2025, preso atto del decesso del genitore affidatario in via esclusiva della minore, ritenuto imprescindibile assicurare in via urgente l'effettiva tutela della stessa, veniva disposto l'affidamento della minore ai Servizi Sociali Persona_1
Unione Valnure Valchero “con mandato agli stessi Servizi di provvedere a mantenere collocata la minore presso un ambiente valutato idoneo e, anche in collaborazione con i
Servizi Sanitari, agli interventi di sostegno psicologico nell'interesse della stessa, confermando l'incarico agli stessi Servizi al fine di regolamentare la frequentazione padre-figlia e adottare le misure di sostegno, vigilanza e monitoraggio nell'interesse della minore come già disposto con decreto in data 14.11.2024”, disponendo altresì “la trasmissione di copia degli atti anche al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i
Minorenni di Bologna per quanto di competenza in ordine ad eventuali iniziative a tutela della minore , nonché comunicazione al P.M. ed al Giudice Tutelare in sede”; Persona_1
che il Servizio Sociale Unione Valnure e Valchero - affidatario della minore - Per_1
nella relazione da ultimo trasmessa in data 22.2.2025, evidenziava la sussistenza di gravi inadeguatezze genitoriali in capo al padre (unico genitore rimasto in vita), il quale non risulta in grado di provvedere alle esigenze della figlia minore, nonostante il lungo periodo di presa in carico del nucleo familiare da parte dello stesso Servizio Sociale, ravvisandosi dunque la necessità di emissione di “un Provvedimento a carattere prescrittivo che preveda la sospensione della responsabilità genitoriale del padre con la nomina di un
Tutore in favore della minore al fine di poter garantire alla stessa tutti gli opportuni Per_1 interventi di cui necessita, nel tempi opportuni […]”;
che all'udienza del 25.2.2025 l'Avv. Giorgina Agosti, in qualità di curatrice speciale della minore, aderiva alle richieste formulate dal Servizio Sociale affidatario, rappresentando l'assoluta urgenza di assumere provvedimenti, almeno in via provvisoria, nell'interesse della minore, in virtù della particolare delicatezza della situazione dedotta in giudizio e della necessità di intervenire nell'immediato a sua tutela sotto l'aspetto sanitario, scolastico nonché sulla residenza e collocazione della stessa, manifestando altresì la propria disponibilità a ricoprire la carica di tutore della minore;
che i Procuratori di entrambe le parti alla predetta udienza del 25.2.2025 si associavano alla richiesta formulata dalla curatrice speciale della minore e il Procuratore di parte resistente non si opponeva all'eventuale nomina dell'attuale curatrice speciale quale tutore provvisorio della minore, dando atto che il suo assistito s'impegnava ad aderire ai percorsi che sarebbero stati indicati dai Servizi ai fini del recupero della capacità genitoriale;
che la minore, stante l'attuale assenza ed inadeguatezza della figura paterna, risulta attualmente collocata presso la zia paterna a Fidenza, la quale, secondo quanto riportato dall'Ente affidatario, risulta in grado di provvedere adeguatamente al soddisfacimento dei bisogni della nipote, compresi quelli di ordine economico, potendo altresì contare sul sostegno degli zii materni;
Ritenuto:
che, in linea generale, è noto come, ai sensi dell'art. 333 c.c., “Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti …”;
che al riguardo rileva considerare che il disposto di cui all'art. 38 disp. att. c.c., così come modificato dal D.lgs. n. 149 del 2022, reca una disciplina attributiva della competenza in ordine ai procedimenti ablativi, limitativi o ripristinatori della responsabilità genitoriale, che deroga alla competenza ordinaria del Tribunale per i Minorenni e opera fino a quando il giudizio instaurato davanti al Tribunale ordinario, previsto da tale norma, sia ancora pendente davanti al giudice di merito;
che, a fronte di ciò, sebbene per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.p.c. la competenza sia attribuita in via generale al Tribunale per i Minorenni, quando è pendente un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c. e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, anche le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale pur proposte successivamente, determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva, spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel Tribunale ordinario presso cui il giudizio diretto a regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale risulta ancora pendente (sul punto, cfr. Cass. civ., sez. I, 25.12.2024, n. 34424; Cass. civ., sez. I, 30.5.2024, n. 15154);
che, nel caso in esame, pur a fronte del decesso nel corso del procedimento della ricorrente madre della minore – che pure già nel ricorso aveva chiesto di sentire dichiarare la decadenza o la sospensione della responsabilità genitoriale del resistente – in un quadro in cui deve evitarsi la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo al padre quale unico genitore superstite, si configurano ragioni di urgenza che appaiono giustificare, essendo ancora pendente il procedimento, in conformità alla richiesta del curatore speciale della minore, alla quale ha aderito la Difesa del resistente, su conformi conclusioni anche del Pubblico Ministero, la sospensione in via d'urgenza della responsabilità genitoriale del padre e la nomina di tutore della minore, al fine di evitare che la stessa rimanga priva di tutela, così definendo il presente procedimento, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di
Bologna per quanto di competenza in ordine ad ogni ulteriore iniziativa a tutela della minore;
che, ai fini di una pronuncia urgente di sospensione della responsabilità genitoriale del padre, l'attuale situazione di inadeguatezza genitoriale di si ricava da una CP_1
molteplicità di fattori, rilevando evidenziare la gravità delle condotte che risultano dallo stesso tenute in ambito familiare, quali emergono dagli allegati al ricorso ed in particolare dalla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Piacenza in data 6.2.2024 nei confronti del resistente alla pena di anni due di reclusione per maltrattamenti in famiglia dal 2018 al 2022;
che dalle valutazioni espresse dai Servizi Sociali nella relazione da ultimo trasmessa emerge come il padre abbia sistematicamente adottato un atteggiamento non collaborativo nei confronti dell'Ente affidatario, continuando a sminuire le problematiche connesse all'abuso di sostanze alcoliche e la gravità dei vissuti della figlia, atteggiamento che non
è mutato neppure in seguito alla morte della ricorrente, mostrandosi assente nonché incapace di individuare i bisogni della figlia e di garantire alla stessa un progetto di vita futuro, posto che, allo stato, il padre non risulta svolgere alcuna attività lavorativa e a breve perderà la disponibilità dell'alloggio popolare Acer per sfratto senza soluzioni abitative alternative;
che con ragionevole certezza sono ascrivibili al padre condotte omissive suscettibili di integrare violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale e tali da essere causa di pregiudizio per la minore, in virtù dell'assoluta delicatezza delle scelte che ineriscono alle migliori cure richieste dalla minore, tanto che, come si ricava dalla relazione da ultimo trasmessa dai Servizi Sociali, il padre si è reso irreperibile a fronte della necessità di provvedere alle esigenze scolastiche e sanitarie della minore nonché al rinnovo della sua carta d'identità;
che, come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte, “ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno” (Cass. civ., sez. I, 11.10.2021, n. 27553), laddove, per l'adozione del provvedimento di sospensione della potestà genitoriale, a norma dell'art. 333 c.c., deve ritenersi sufficiente una condotta del genitore che “appare comunque pregiudizievole al figlio”, pertanto non occorre che tale comportamento abbia già cagionato un danno al figlio minore, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale per essersi verificata una situazione di mero pericolo di un danno per lo stesso minore (Cass. civ., Sez. I, 23.11.2023, n. 32537);
che alla luce della valutazione complessiva di tutte siffatte risultanze emergono gravi profili di inadeguatezza della figura paterna, come ancora confermato dai Servizi Sociali affidatari nella relazione da ultimo trasmessa, con un'evidente difficoltà del padre nel saper riconoscere il punto di vista della figlia , in un quadro in cui il rapporto padre- Per_1
figlia risente inevitabilmente delle carenze genitoriali, della discontinuità e dell'assenza imputabili al resistente, da intendersi quale mancata assunzione di responsabilità rispetto al proprio ruolo genitoriale, ciò che fonda una valutazione di inadeguatezza ed inaffidabilità del padre al fine di garantire una presenza costante ed adeguata nella vita della figlia;
che nell'ottica di tutelare prima di ogni cosa l'interesse primario della minore e di garantire il suo pieno sviluppo e benessere psico-fisico, alla luce degli elementi sopra dedotti, che inducono a configurare una situazione di inadeguatezza ed incapacità genitoriale in capo al padre nei confronti della figlia minore (attualmente di anni 11), si giustifica disporre – in via d'urgenza – la sospensione della responsabilità genitoriale del padre così come suggerito dall'Ente affidatario e richiesto dal Curatore CP_1
speciale della minore senza alcuna opposizione di parte resistente;
che ai sensi dell'art. 473 bis. 7 c.p.c. “il giudice nomina il tutore del minore quando dispone, anche con provvedimento temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori”, di tal che, nel caso di specie, a fronte dell'intervenuto decesso della madre nel corso del giudizio e delle condizioni per disporre
– in via d'urgenza – la sospensione della responsabilità genitoriale in capo al padre, occorre procedere alla nomina di un tutore nell'interesse della minore, che appare opportuno individuare nella figura del curatore speciale già nominato Avv. Giorgina
Agosti del Foro di Piacenza, in virtù della disponibilità dalla stessa manifestata all'udienza del 25.2.2025 a ricoprire la carica di tutore e dell'assenso rappresentato dal Procuratore del resistente alla medesima udienza in ordine all'eventuale nomina della stessa in qualità di tutrice provvisoria della minore;
che il Servizio Sociale affidatario territorialmente competente debba proseguire nell'attività di sostegno della minore, anche in integrazione con i Servizi Sanitari, favorendo la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico della minore già avviato, valutando l'adeguatezza del contesto familiare della zia paterna e mantenendo collocata la minore presso un ambiente valutato idoneo;
che ai sensi dell'art. 337 c.c. “il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'amministrazione dei beni”, con conseguente necessità di trasmettere questo provvedimento al Giudice Tutelare per quanto di competenza;
che, quanto alle spese di giudizio, in ragione delle particolari circostanze e della peculiarità del caso oggetto della presente pronuncia, si giustifica la compensazione delle stesse;
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dichiara padre della minore sospeso dalla CP_1 Persona_1
responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore;
- quale tutore della minore l'Avv. Giorgina Agosti del Foro CP_2 Persona_1
di Piacenza, già nominato curatore speciale della minore in forza del decreto emesso in data 14.11.2024;
- Conferma l'affidamento della minore ai Servizi Sociali Persona_1
territorialmente competenti, demandando agli stessi Servizi di mantenere collocata la minore presso un ambiente valutato idoneo, di regolamentare la frequentazione padre- figlia e di proseguire nell'attività di sostegno della minore, in integrazione con i Servizi
Sanitari, adottando ogni misura di sostegno e vigilanza ritenuta opportuna nell'interesse della minore, favorendo la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico della minore già avviato e valutando l'adeguatezza del contesto familiare presso cui la minore risulta attualmente collocata;
-Spese compensate. - Dispone la trasmissione di copia degli atti al P.M. presso il Tribunale per i
Minorenni di Bologna per quanto di competenza in ordine ad eventuali iniziative a tutela della minore;
Persona_1
Si comunichi al P.M. ed al Giudice Tutelare in sede;
Si comunichi altresì al Servizio Sociale Unione Valnure e Valchero per quanto di competenza.
Piacenza, 25 marzo 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti