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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 992/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 992/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Alma Marra Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Maurizio Colangelo (C.F. ), Giuseppe C.F._2 C.F._3
Trischitta (C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Muzio Clementi n. 18, Roma C.F._4
presso lo studio degli Avv.ti Maurizio Colangelo e Giuseppe Trischitta
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo P.IVA_1
Dell'Elce, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, Via G. Serbelloni, n.
1.
APPELLATO
OGGETTO: Responsabilità professionale pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“1) Ritenere e dichiarare l'appello fondato e conseguentemente riformare parzialmente la sentenza n.
1266/2024, emessa in data 01.02.2024, pubblicata in data 02.02.2024, dal Tribunale Ordinario di
Milano, Giudice Dott. Nicola Di Plotti, e notificata in data 04.03.2024;
2) Accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in
[...] ordine ai danni subiti dalla sig.ra e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento dei Pt_1
seguenti danni:
3) Per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni fisiche, così come specificati in narrativa e quantificati in complessivi euro €
101.987,24 ( 48.815,24 danno biologico e danno morale + 50.000,00 spese future + € 3.172,00 spese mediche e di mediazione ) o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e compensativi dalla data del sinistro a quella del soddisfo.
4) Condannarlo altresì al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, distraendoli in favore
e degli avv.ti Maurizio Colangelo e Giuseppe Trischitta, quali componenti dello Studio Legale Avv.
Andrea Prosperi S.r.l. Società tra Avvocati e dell'avv. Alma Marra”.
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, col favore delle spese, e sentenza come per legge provvisoriamente esecutiva:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art 342 c.p.c.;
- nel merito, respingere, siccome infondate, in fatto e in diritto, i motivi di censura/ appello alla sentenza di primo grado;
- sempre nel merito, confermare l'appellata sentenza, con vittorie di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
- in via subordinata accogliere le conclusioni formulate in primo grado qui da intendersi richiamate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24.01.2020 la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio l' per ivi Controparte_2
sentire condannare la citata struttura ospedaliera al risarcimento dei danni patrimoniali e non pagina 2 di 10 patrimoniali subiti in conseguenza dell'intervento chirurgico di dermolipectomia brachiale bilaterale eseguito presso l'U.O. di Chirurgia generale del predetto nosocomio in data 16.10.2008.
Esponeva la ricorrente di essersi sottoposta al suddetto intervento chirurgico in seguito alla considerevole e diffusa dermatocalasi causata dalla rilevante perdita di peso (circa 35 kg.), quale effetto del precedente intervento chirurgico di bendaggio gastrico, eseguito nel 2006 presso la medesima struttura ospedaliera.
Assumeva l'istante che a causa di un errore nell'esecuzione del secondo intervento erano residuati importanti postumi cicatriziali agli arti superiori con conseguente danno estetico.
Si costituiva in giudizio la , eccependo Controparte_1 preliminarmente la prescrizione e l'inammissibilità delle domande, nonché la loro infondatezza nel merito. La struttura ospedaliera convenuta eccepiva, altresì, l'inadeguatezza del rito prescelto, chiedendo il mutamento dello stesso in rito ordinario.
In data 26.11.2020 il Tribunale disponeva il mutamento del rito e, in via preliminare, rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, essendo intervenuta la diffida del 18.07.2018 ad interrompere il decorso del termine decennale.
Nel corso del giudizio veniva espletata una CTU medico-legale, dalla quale emergeva che l'intervento chirurgico di “dermolipectomia brachiale sx e dermolipectomia brachiale dx con innesto cutaneo” a cui era stata sottoposta la Sig.ra non era stato progettato nè eseguito “lege artis”, e che Pt_1
durante il suddetto intervento erano sopravvenute complicanze intraoperatorie.
In particolare, dalla cartella anestesiologica risultava che “h. 15.00 terminata la chiusura della dermolipectomia dx si è osservata cianosi della mano dx. per cui sono stati fatti saltare i punti di chiusura con precoce ricomparsa di normale colore, polso radiale e ulnare ... riprende l'intervento con la collaborazione del chirurgo plastico che esegue innesto cutaneo utilizzando dermolipectomia controlaterale”.
La CTU reputava, quindi, corretta l'indicazione all'intervento chirurgico, avente finalità sia funzionale che estetica, ma censurabile la progettazione e l'esecuzione del medesimo, pur essendo la complicanza intraoperatoria stata risolta in modo tempestivo e corretto.
Rilevava, inoltre, la CTU che la cicatrice al braccio sinistro era posizionata “in sede palesemente non corretta” (pag. 5 della CTU medico-legale), ossia in sede tricipitale e ben visibile, mentre il progetto operatorio dell'intervento doveva mirare a collocare la cicatrice definitiva al solco bicipitale, ossia in corrispondenza della faccia interna del braccio, per renderne minima la visibilità.
Osservavano, inoltre, i Consulenti medico-legali che anche la cicatrice al braccio destro era posizionata in modo scorretto, a causa di una “sconsiderata resezione di tessuto cutaneo e sottocutaneo” (pagine 5
pagina 3 di 10 e 6 della CTU medico-legale), e che i lembi della ferita erano stati suturati esercitando una pressione eccessiva sui tessuti sottostanti, tale da provocare il blocco del ritorno venoso dell'intero arto superiore destro e cianosi della mano destra, per cui, rimossi i punti di sutura e risolta la grave complicanza iatrogena, veniva eseguito autotrapianto cutaneo.
I CTU confermavano, quindi, l'inesatta esecuzione dell'intervento chirurgico da parte del personale medico in servizio presso la struttura sanitaria convenuta.
In merito alla quantificazione del danno, i CTU, ravvisando postumi permanenti, valutavano il danno biologico permanente nella misura del 12% e riconoscevano alla Sig.ra una inabilità Pt_1
temporanea nella misura di giorni 20 al 75%, giorni 20 al 50%, giorni 20 al 25%.
Il Tribunale, tenuto conto dell'età (28 anni) della danneggiata al momento del fatto, cioè al 16.10.2008,
e della percentuale di invalidità permanente riconosciuta, riteneva liquidabile la somma di € 32.601,00, sulla base delle tabelle ordinariamente in uso presso il Tribunale di Milano, nonché la somma complessiva di € 2.970,00 per il periodo di inabilità temporanea.
Non riconosceva il primo Giudice la personalizzazione del danno, in quanto né l'atto introduttivo, né la documentazione successivamente prodotta avevano evidenziato particolari pregiudizi.
Neppure riteneva di dover accogliere la richiesta risarcitoria in ordine al danno psichico, in quanto tale profilo di danno era stato escluso dai CTU, anche in assenza di idonea documentazione medica e di prescrizione di farmaci.
Pertanto, il Tribunale di Milano, pronunciava la sentenza n. 1266/2024 pubblicata in data 02/02/2024 con il seguente dispositivo:
“1) Condanna la al pagamento in Controparte_1
favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma di € Parte_1
35.571,00, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 16.10.2008 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
2) Condanna la alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali in favore di liquidate in € 634,00 per spese, € 7.616,00 per Parte_1
compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge;
delle spese per il procedimento di mediazione, pari a € 48,80.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_1
”.
[...]
Avverso tale sentenza proponeva appello la Sig.ra con citazione notificata in data Parte_1
03.04.2024 chiedendo la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
pagina 4 di 10 1. Erroneo mancato incremento del danno morale in relazione alla liquidazione del danno biologico da invalidità permanente;
erronea mancata rivalutazione del danno biologico dall'1.01.2021 alla data del deposito della sentenza.
2. Erroneo mancato riconoscimento delle spese future che l'appellante dovrà sostenere per emendare parzialmente il grave danno estetico;
erroneo mancato riconoscimento del rimborso delle spese mediche sostenute.
Si costituiva in data 19 giugno 2024 la Controparte_1 contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza.
Alla prima udienza del 09.07.2024 il Consigliere Istruttore dava atto della insussistenza di ipotesi conciliative, come dichiarato dalle parti, e, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sè
l'udienza del 17.12.2024 per la rimessione della causa in decisione innanzi al Collegio riunito in quella data, assegnando termini perentori di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica. Assegnava, altresì, alle parti termine perentorio sino alla data del
17.12.2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Le parti depositavano gli scritti nei termini previsti e la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 8.1.2025 dal collegio dell'udienza del 17.12.2024.
L'appello è parzialmente fondato nei limiti di seguito esposti.
1.1. Con il primo motivo l'appellante ha, in primo luogo, impugnato il capo della sentenza relativo alla quantificazione del danno, lamentando in particolare che il Tribunale, dopo aver calcolato il danno non patrimoniale da invalidità permanente nella misura del 12%, come riconosciuto dai consulenti medico-legali, ha poi erroneamente riconosciuto un incremento della sofferenza soggettiva nella misura fissa del 28%, così come previsto dalle Tabelle di Milano in relazione all'età di 28 anni della danneggiata (cfr. pag. 12 atto di appello).
Secondo l'appellante, il Tribunale, attesa nel caso di specie la necessaria personalizzazione del danno morale, avrebbe dovuto discostarsi motivatamente dai parametri tabellari, “...applicando un incremento del danno biologico permanente, rispetto a quello del 28% stabilito dalle Tabelle di Milano, di almeno
l'80% o di quello maggiore o minore che sarà ritenuto equo” (cfr. pag. 18 atto di appello), ai fini di un'integrale riparazione del pregiudizio subito.
Invece, il Tribunale ha ritenuto che le conseguenze dannose subite dalla Sig.ra siano da Pt_1 ritenersi normali secondo l'id quod plerumque accidit e, come tali, “non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado).
pagina 5 di 10 Risultano fondate le ragioni dell'appellante.
La CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, pur affermando che il danno patito dall'appellante sia quantificabile in un 12%, per inciso, non ha escluso “la inevitabile soggettività connessa alla valutazione di un danno esclusivamente estetico” (pag. 8, punto c della CTU medico- legale), facendo intendere chiaramente come potessero esserci margini per una valutazione diversa e più pesante, ricorrendone i presupposti soggettivi.
Posto che la medesima CTU ha escluso l'esistenza di un danno psichico, questa Corte ritiene che dalle risultanze in atti emergano circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza degli esiti cicatriziali in termini di sofferenza/turbamento, anche mediante lo strumento delle presunzioni, e dunque il maggior pregiudizio patito dalla Sig.ra da aggiungersi a quanto compensato con la Parte_1
liquidazione effettuata dal Giudice di primo grado.
In proposito, la giurisprudenza di Legittimità ha precisato che: “in tema di danno non patrimoniale, discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale […]”
(Cass. n. 6444/23).
Nel caso di specie, la gravità del danno estetico riportato dalla danneggiata avrebbe dovuto indurre il
Tribunale a discostarsi dalla percentuale standard prevista dalle Tabelle di Milano in base all'età della danneggiata e a riconoscere una misura percentuale maggiore che tenesse conto delle conseguenze effettivamente subite dall'appellante nella sua sfera personale sia dinamico relazionale che interiore, per effetto di un danno estetico talmente importante da incidere profondamente nella sua vita di relazione, proprio in considerazione del fatto che il danno accertato nella CTU è un danno di natura estetica.
La perizia medica redatta dalla Dott.ssa e allegata all'atto di citazione attesta la gravità del Persona_1 disagio sofferto dalla paziente negli anni trascorsi dall'intervento e il significativo deterioramento della qualità di vita, tanto più grave ove si pensi all'entità del danno estetico, alla sua visibilità e alla giovane età dell'appellante all'epoca dell'intervento.
Quindi correttamente il Tribunale ha riconosciuto la componente del danno da sofferenza soggettiva, ma, ritiene questa Corte, avrebbe dovuto riconoscere all'odierna appellante un incremento del danno biologico, nella misura ritenuta equa del 10%, a titolo di personalizzazione, qualificando quindi questo
Collegio la domanda come riconoscimento di personalizzazione in aumento del danno in pagina 6 di 10 considerazione della sussistenza di una particolare incidenza sulla sfera personale della danneggiata del grave e permanente danno estetico nelle sue componenti dinamico-relazionali .
Diversamente valutando, quindi, i criteri di valutazione equitativa del danno subito dalla Sig.ra
[...]
questa Corte ritiene che il valore per il 12% del danno biologico risarcibile di € 32.601,00 Pt_1
come accertato dal Tribunale secondo le note Tabelle del 2021, debba essere aumentato del 10% della componente dinamico relazionale di € 25.617 ossia di € 2.561,70 a titolo di personalizzazione del danno.
Il danno biologico risarcibile ammonta quindi ad € 35.162,70 cui deve aggiungersi il danno biologico temporaneo liquidato dal tribunale in complessivi euro 2.970,00 non oggetto di censura, e così per complessivi €.38.132,70
1.2. L'appellante ha chiesto, inoltre, con il primo motivo di appello la rivalutazione del danno biologico dall'1.01.2021 alla data del deposito della sentenza, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, erroneamente a suo dire, ha ritenuto che la somma liquidata fosse già rivalutata alla data della sentenza.
La censura è degna di pregio.
Infatti, l'importo liquidato dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale risulta dall'applicazione automatica delle Tabelle di Milano 2021, rivalutato, sulla base del coefficiente dell'1,38%, sino al 31.12.2020, anziché fino alla data della sentenza.
Il Tribunale, invece, avrebbe dovuto effettuare la rivalutazione fino alla data del deposito della sentenza impugnata. Sennonché, successivamente, in data 4.06.2024 sono state pubblicate le nuove tabelle di
Milano-Edizione 2024 e, in tale occasione, relativamente al danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica, l'Osservatorio della Giustizia civile di Milano nella riunione del 21 maggio 2024 ha previsto l'aggiornamento all'indice ISTAT, dall'1.1.2021 all'1.1.2024, di tutti gli importi delle tabelle Edizione 2021, nella misura pari al 16,2268% (coefficiente di rivalutazione =
1,162268).
Pertanto, in parziale riforma della sentenza censurata, il maggiore importo riconosciuto da questa Corte in favore della Sig.ra pari a complessivi € 38.132,70, deve essere rivalutato, sulla Parte_1 base dell'indice ISTAT su indicato, pari al 16,2268%, e deve riconoscersi all'appellante l'ulteriore importo di € 6.187,71 a titolo di rivalutazione del danno patrimoniale, dall'1.01.2021 al 02.02.2024.
2.1. Con il secondo motivo di gravame,
l'appellante lamenta, in primo luogo, relativamente al danno patrimoniale, il mancato riconoscimento delle spese future che dovrà sostenere per ridurre parzialmente il grave danno estetico.
pagina 7 di 10 Tale doglianza è priva di pregio.
Il Tribunale, infatti, correttamente, ha ritenuto non riconoscibili le spese future per l'intervento riparatorio, non essendo possibile risarcire contemporaneamente il danno biologico permanente e le suddette spese future relative ad un eventuale intervento chirurgico correttivo.
Diversamente, come giustamente ha osservato il primo Giudice, “si opererebbe una indebita moltiplicazione delle voci di danno, con conseguente locupletazione in favore dell'attrice” (pag. 5 della sentenza di primo grado).
2.2. Degna di pregio è, invece, la censura di cui al secondo punto del secondo motivo di gravame, con la quale l'appellante lamenta l'erroneo mancato riconoscimento del rimborso delle spese mediche sostenute.
Invero, la relazione dei consulenti medico-legali riferisce testualmente: “non sono versate in atti spese di cura ma per euro 2600+IVA a fini medico-legali, la cui rimborsabilità viene demandata al Giudice”
(pag. 8 della CTU medico-legale).
Dette spese, pertanto, già richiamate dalla CTU, risultano giustificate e documentate dalle relative fatture prodotte dall'appellante anche in questo grado ( allegato “Spese sostenute”) e prodotte già in primo grado.
La Suprema Corte ha ancora riaffermato nella recente Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024, che “ le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue “.
Questa Corte rileva come le spese richieste non siano né eccessive né superflue, trattandosi delle fatture pagate ai due consulenti di parte che hanno partecipato alle operazioni peritali di consulenza tecnica in primo grado, ossia i dottori e e delle spese della relazione medico legale di parte, Persona_2 Per_3
a cura della dottoressa di cui sopra si è già fatta menzione. Per_1
Quindi, escluse le spese di mediazione già liquidate dal Tribunale, tali spese devono quindi essere rimborsate all'appellata, nella misura di € 3030,00 comprensive di IVA come risulta dalle fatture su indicate, oltre interessi legali dall'esborso al saldo.
3. L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellato, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio in favore della controparte, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, tale per cui “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito
pagina 8 di 10 adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cassazione, Ordinanza n.
9064 del 12/04/2018).
Le spese sono liquidate per entrambi i gradi sulla base del D.M. n. 55/2014 attualmente vigente (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147), tenendo conto del valore della domanda accolta (scaglione da 52.000,00 a 260.000,00) , escludendosi, solo in relazione al presente grado, la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 1266/2024, così provvede in parziale accoglimento dell'appello:
1. in parziale riforma del capo 1) della sentenza, condanna
[...]
al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della maggior somma di € 44.320,41 in luogo della somma di euro 35.571,00 a Pt_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale liquidata dal Tribunale, e ferma la statuizione sugli interessi non impugnata.
2. Condanna Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 3.030,00 comprensive di Parte_1
IVA, a titolo di rimborso delle spese di consulenze di parte ed allegazioni difensive, oltre interessi legali dall'esborso al saldo.
3. Condanna alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore di Parte_1
liquidate:
- quanto al primo grado, in € 634,00 per spese, in complessivi € 14.103,00, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed
€ 4.253,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
in € 48,00 per spese del procedimento di mediazione;
- quanto al secondo grado, in complessivi € 9.991,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva e € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 8.1.2025
pagina 9 di 10 Il Consigliere estensore
Giovanna Ferrero
Il Presidente
Carlo Maddaloni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 992/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Alma Marra Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Maurizio Colangelo (C.F. ), Giuseppe C.F._2 C.F._3
Trischitta (C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Muzio Clementi n. 18, Roma C.F._4
presso lo studio degli Avv.ti Maurizio Colangelo e Giuseppe Trischitta
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo P.IVA_1
Dell'Elce, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, Via G. Serbelloni, n.
1.
APPELLATO
OGGETTO: Responsabilità professionale pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“1) Ritenere e dichiarare l'appello fondato e conseguentemente riformare parzialmente la sentenza n.
1266/2024, emessa in data 01.02.2024, pubblicata in data 02.02.2024, dal Tribunale Ordinario di
Milano, Giudice Dott. Nicola Di Plotti, e notificata in data 04.03.2024;
2) Accertare e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in
[...] ordine ai danni subiti dalla sig.ra e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento dei Pt_1
seguenti danni:
3) Per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni fisiche, così come specificati in narrativa e quantificati in complessivi euro €
101.987,24 ( 48.815,24 danno biologico e danno morale + 50.000,00 spese future + € 3.172,00 spese mediche e di mediazione ) o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e compensativi dalla data del sinistro a quella del soddisfo.
4) Condannarlo altresì al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, distraendoli in favore
e degli avv.ti Maurizio Colangelo e Giuseppe Trischitta, quali componenti dello Studio Legale Avv.
Andrea Prosperi S.r.l. Società tra Avvocati e dell'avv. Alma Marra”.
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, col favore delle spese, e sentenza come per legge provvisoriamente esecutiva:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art 342 c.p.c.;
- nel merito, respingere, siccome infondate, in fatto e in diritto, i motivi di censura/ appello alla sentenza di primo grado;
- sempre nel merito, confermare l'appellata sentenza, con vittorie di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
- in via subordinata accogliere le conclusioni formulate in primo grado qui da intendersi richiamate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24.01.2020 la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio l' per ivi Controparte_2
sentire condannare la citata struttura ospedaliera al risarcimento dei danni patrimoniali e non pagina 2 di 10 patrimoniali subiti in conseguenza dell'intervento chirurgico di dermolipectomia brachiale bilaterale eseguito presso l'U.O. di Chirurgia generale del predetto nosocomio in data 16.10.2008.
Esponeva la ricorrente di essersi sottoposta al suddetto intervento chirurgico in seguito alla considerevole e diffusa dermatocalasi causata dalla rilevante perdita di peso (circa 35 kg.), quale effetto del precedente intervento chirurgico di bendaggio gastrico, eseguito nel 2006 presso la medesima struttura ospedaliera.
Assumeva l'istante che a causa di un errore nell'esecuzione del secondo intervento erano residuati importanti postumi cicatriziali agli arti superiori con conseguente danno estetico.
Si costituiva in giudizio la , eccependo Controparte_1 preliminarmente la prescrizione e l'inammissibilità delle domande, nonché la loro infondatezza nel merito. La struttura ospedaliera convenuta eccepiva, altresì, l'inadeguatezza del rito prescelto, chiedendo il mutamento dello stesso in rito ordinario.
In data 26.11.2020 il Tribunale disponeva il mutamento del rito e, in via preliminare, rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, essendo intervenuta la diffida del 18.07.2018 ad interrompere il decorso del termine decennale.
Nel corso del giudizio veniva espletata una CTU medico-legale, dalla quale emergeva che l'intervento chirurgico di “dermolipectomia brachiale sx e dermolipectomia brachiale dx con innesto cutaneo” a cui era stata sottoposta la Sig.ra non era stato progettato nè eseguito “lege artis”, e che Pt_1
durante il suddetto intervento erano sopravvenute complicanze intraoperatorie.
In particolare, dalla cartella anestesiologica risultava che “h. 15.00 terminata la chiusura della dermolipectomia dx si è osservata cianosi della mano dx. per cui sono stati fatti saltare i punti di chiusura con precoce ricomparsa di normale colore, polso radiale e ulnare ... riprende l'intervento con la collaborazione del chirurgo plastico che esegue innesto cutaneo utilizzando dermolipectomia controlaterale”.
La CTU reputava, quindi, corretta l'indicazione all'intervento chirurgico, avente finalità sia funzionale che estetica, ma censurabile la progettazione e l'esecuzione del medesimo, pur essendo la complicanza intraoperatoria stata risolta in modo tempestivo e corretto.
Rilevava, inoltre, la CTU che la cicatrice al braccio sinistro era posizionata “in sede palesemente non corretta” (pag. 5 della CTU medico-legale), ossia in sede tricipitale e ben visibile, mentre il progetto operatorio dell'intervento doveva mirare a collocare la cicatrice definitiva al solco bicipitale, ossia in corrispondenza della faccia interna del braccio, per renderne minima la visibilità.
Osservavano, inoltre, i Consulenti medico-legali che anche la cicatrice al braccio destro era posizionata in modo scorretto, a causa di una “sconsiderata resezione di tessuto cutaneo e sottocutaneo” (pagine 5
pagina 3 di 10 e 6 della CTU medico-legale), e che i lembi della ferita erano stati suturati esercitando una pressione eccessiva sui tessuti sottostanti, tale da provocare il blocco del ritorno venoso dell'intero arto superiore destro e cianosi della mano destra, per cui, rimossi i punti di sutura e risolta la grave complicanza iatrogena, veniva eseguito autotrapianto cutaneo.
I CTU confermavano, quindi, l'inesatta esecuzione dell'intervento chirurgico da parte del personale medico in servizio presso la struttura sanitaria convenuta.
In merito alla quantificazione del danno, i CTU, ravvisando postumi permanenti, valutavano il danno biologico permanente nella misura del 12% e riconoscevano alla Sig.ra una inabilità Pt_1
temporanea nella misura di giorni 20 al 75%, giorni 20 al 50%, giorni 20 al 25%.
Il Tribunale, tenuto conto dell'età (28 anni) della danneggiata al momento del fatto, cioè al 16.10.2008,
e della percentuale di invalidità permanente riconosciuta, riteneva liquidabile la somma di € 32.601,00, sulla base delle tabelle ordinariamente in uso presso il Tribunale di Milano, nonché la somma complessiva di € 2.970,00 per il periodo di inabilità temporanea.
Non riconosceva il primo Giudice la personalizzazione del danno, in quanto né l'atto introduttivo, né la documentazione successivamente prodotta avevano evidenziato particolari pregiudizi.
Neppure riteneva di dover accogliere la richiesta risarcitoria in ordine al danno psichico, in quanto tale profilo di danno era stato escluso dai CTU, anche in assenza di idonea documentazione medica e di prescrizione di farmaci.
Pertanto, il Tribunale di Milano, pronunciava la sentenza n. 1266/2024 pubblicata in data 02/02/2024 con il seguente dispositivo:
“1) Condanna la al pagamento in Controparte_1
favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma di € Parte_1
35.571,00, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 16.10.2008 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
2) Condanna la alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali in favore di liquidate in € 634,00 per spese, € 7.616,00 per Parte_1
compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge;
delle spese per il procedimento di mediazione, pari a € 48,80.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_1
”.
[...]
Avverso tale sentenza proponeva appello la Sig.ra con citazione notificata in data Parte_1
03.04.2024 chiedendo la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
pagina 4 di 10 1. Erroneo mancato incremento del danno morale in relazione alla liquidazione del danno biologico da invalidità permanente;
erronea mancata rivalutazione del danno biologico dall'1.01.2021 alla data del deposito della sentenza.
2. Erroneo mancato riconoscimento delle spese future che l'appellante dovrà sostenere per emendare parzialmente il grave danno estetico;
erroneo mancato riconoscimento del rimborso delle spese mediche sostenute.
Si costituiva in data 19 giugno 2024 la Controparte_1 contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza.
Alla prima udienza del 09.07.2024 il Consigliere Istruttore dava atto della insussistenza di ipotesi conciliative, come dichiarato dalle parti, e, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sè
l'udienza del 17.12.2024 per la rimessione della causa in decisione innanzi al Collegio riunito in quella data, assegnando termini perentori di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica. Assegnava, altresì, alle parti termine perentorio sino alla data del
17.12.2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Le parti depositavano gli scritti nei termini previsti e la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 8.1.2025 dal collegio dell'udienza del 17.12.2024.
L'appello è parzialmente fondato nei limiti di seguito esposti.
1.1. Con il primo motivo l'appellante ha, in primo luogo, impugnato il capo della sentenza relativo alla quantificazione del danno, lamentando in particolare che il Tribunale, dopo aver calcolato il danno non patrimoniale da invalidità permanente nella misura del 12%, come riconosciuto dai consulenti medico-legali, ha poi erroneamente riconosciuto un incremento della sofferenza soggettiva nella misura fissa del 28%, così come previsto dalle Tabelle di Milano in relazione all'età di 28 anni della danneggiata (cfr. pag. 12 atto di appello).
Secondo l'appellante, il Tribunale, attesa nel caso di specie la necessaria personalizzazione del danno morale, avrebbe dovuto discostarsi motivatamente dai parametri tabellari, “...applicando un incremento del danno biologico permanente, rispetto a quello del 28% stabilito dalle Tabelle di Milano, di almeno
l'80% o di quello maggiore o minore che sarà ritenuto equo” (cfr. pag. 18 atto di appello), ai fini di un'integrale riparazione del pregiudizio subito.
Invece, il Tribunale ha ritenuto che le conseguenze dannose subite dalla Sig.ra siano da Pt_1 ritenersi normali secondo l'id quod plerumque accidit e, come tali, “non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado).
pagina 5 di 10 Risultano fondate le ragioni dell'appellante.
La CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, pur affermando che il danno patito dall'appellante sia quantificabile in un 12%, per inciso, non ha escluso “la inevitabile soggettività connessa alla valutazione di un danno esclusivamente estetico” (pag. 8, punto c della CTU medico- legale), facendo intendere chiaramente come potessero esserci margini per una valutazione diversa e più pesante, ricorrendone i presupposti soggettivi.
Posto che la medesima CTU ha escluso l'esistenza di un danno psichico, questa Corte ritiene che dalle risultanze in atti emergano circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza degli esiti cicatriziali in termini di sofferenza/turbamento, anche mediante lo strumento delle presunzioni, e dunque il maggior pregiudizio patito dalla Sig.ra da aggiungersi a quanto compensato con la Parte_1
liquidazione effettuata dal Giudice di primo grado.
In proposito, la giurisprudenza di Legittimità ha precisato che: “in tema di danno non patrimoniale, discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale […]”
(Cass. n. 6444/23).
Nel caso di specie, la gravità del danno estetico riportato dalla danneggiata avrebbe dovuto indurre il
Tribunale a discostarsi dalla percentuale standard prevista dalle Tabelle di Milano in base all'età della danneggiata e a riconoscere una misura percentuale maggiore che tenesse conto delle conseguenze effettivamente subite dall'appellante nella sua sfera personale sia dinamico relazionale che interiore, per effetto di un danno estetico talmente importante da incidere profondamente nella sua vita di relazione, proprio in considerazione del fatto che il danno accertato nella CTU è un danno di natura estetica.
La perizia medica redatta dalla Dott.ssa e allegata all'atto di citazione attesta la gravità del Persona_1 disagio sofferto dalla paziente negli anni trascorsi dall'intervento e il significativo deterioramento della qualità di vita, tanto più grave ove si pensi all'entità del danno estetico, alla sua visibilità e alla giovane età dell'appellante all'epoca dell'intervento.
Quindi correttamente il Tribunale ha riconosciuto la componente del danno da sofferenza soggettiva, ma, ritiene questa Corte, avrebbe dovuto riconoscere all'odierna appellante un incremento del danno biologico, nella misura ritenuta equa del 10%, a titolo di personalizzazione, qualificando quindi questo
Collegio la domanda come riconoscimento di personalizzazione in aumento del danno in pagina 6 di 10 considerazione della sussistenza di una particolare incidenza sulla sfera personale della danneggiata del grave e permanente danno estetico nelle sue componenti dinamico-relazionali .
Diversamente valutando, quindi, i criteri di valutazione equitativa del danno subito dalla Sig.ra
[...]
questa Corte ritiene che il valore per il 12% del danno biologico risarcibile di € 32.601,00 Pt_1
come accertato dal Tribunale secondo le note Tabelle del 2021, debba essere aumentato del 10% della componente dinamico relazionale di € 25.617 ossia di € 2.561,70 a titolo di personalizzazione del danno.
Il danno biologico risarcibile ammonta quindi ad € 35.162,70 cui deve aggiungersi il danno biologico temporaneo liquidato dal tribunale in complessivi euro 2.970,00 non oggetto di censura, e così per complessivi €.38.132,70
1.2. L'appellante ha chiesto, inoltre, con il primo motivo di appello la rivalutazione del danno biologico dall'1.01.2021 alla data del deposito della sentenza, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, erroneamente a suo dire, ha ritenuto che la somma liquidata fosse già rivalutata alla data della sentenza.
La censura è degna di pregio.
Infatti, l'importo liquidato dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale risulta dall'applicazione automatica delle Tabelle di Milano 2021, rivalutato, sulla base del coefficiente dell'1,38%, sino al 31.12.2020, anziché fino alla data della sentenza.
Il Tribunale, invece, avrebbe dovuto effettuare la rivalutazione fino alla data del deposito della sentenza impugnata. Sennonché, successivamente, in data 4.06.2024 sono state pubblicate le nuove tabelle di
Milano-Edizione 2024 e, in tale occasione, relativamente al danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica, l'Osservatorio della Giustizia civile di Milano nella riunione del 21 maggio 2024 ha previsto l'aggiornamento all'indice ISTAT, dall'1.1.2021 all'1.1.2024, di tutti gli importi delle tabelle Edizione 2021, nella misura pari al 16,2268% (coefficiente di rivalutazione =
1,162268).
Pertanto, in parziale riforma della sentenza censurata, il maggiore importo riconosciuto da questa Corte in favore della Sig.ra pari a complessivi € 38.132,70, deve essere rivalutato, sulla Parte_1 base dell'indice ISTAT su indicato, pari al 16,2268%, e deve riconoscersi all'appellante l'ulteriore importo di € 6.187,71 a titolo di rivalutazione del danno patrimoniale, dall'1.01.2021 al 02.02.2024.
2.1. Con il secondo motivo di gravame,
l'appellante lamenta, in primo luogo, relativamente al danno patrimoniale, il mancato riconoscimento delle spese future che dovrà sostenere per ridurre parzialmente il grave danno estetico.
pagina 7 di 10 Tale doglianza è priva di pregio.
Il Tribunale, infatti, correttamente, ha ritenuto non riconoscibili le spese future per l'intervento riparatorio, non essendo possibile risarcire contemporaneamente il danno biologico permanente e le suddette spese future relative ad un eventuale intervento chirurgico correttivo.
Diversamente, come giustamente ha osservato il primo Giudice, “si opererebbe una indebita moltiplicazione delle voci di danno, con conseguente locupletazione in favore dell'attrice” (pag. 5 della sentenza di primo grado).
2.2. Degna di pregio è, invece, la censura di cui al secondo punto del secondo motivo di gravame, con la quale l'appellante lamenta l'erroneo mancato riconoscimento del rimborso delle spese mediche sostenute.
Invero, la relazione dei consulenti medico-legali riferisce testualmente: “non sono versate in atti spese di cura ma per euro 2600+IVA a fini medico-legali, la cui rimborsabilità viene demandata al Giudice”
(pag. 8 della CTU medico-legale).
Dette spese, pertanto, già richiamate dalla CTU, risultano giustificate e documentate dalle relative fatture prodotte dall'appellante anche in questo grado ( allegato “Spese sostenute”) e prodotte già in primo grado.
La Suprema Corte ha ancora riaffermato nella recente Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024, che “ le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue “.
Questa Corte rileva come le spese richieste non siano né eccessive né superflue, trattandosi delle fatture pagate ai due consulenti di parte che hanno partecipato alle operazioni peritali di consulenza tecnica in primo grado, ossia i dottori e e delle spese della relazione medico legale di parte, Persona_2 Per_3
a cura della dottoressa di cui sopra si è già fatta menzione. Per_1
Quindi, escluse le spese di mediazione già liquidate dal Tribunale, tali spese devono quindi essere rimborsate all'appellata, nella misura di € 3030,00 comprensive di IVA come risulta dalle fatture su indicate, oltre interessi legali dall'esborso al saldo.
3. L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellato, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio in favore della controparte, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, tale per cui “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito
pagina 8 di 10 adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cassazione, Ordinanza n.
9064 del 12/04/2018).
Le spese sono liquidate per entrambi i gradi sulla base del D.M. n. 55/2014 attualmente vigente (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147), tenendo conto del valore della domanda accolta (scaglione da 52.000,00 a 260.000,00) , escludendosi, solo in relazione al presente grado, la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 1266/2024, così provvede in parziale accoglimento dell'appello:
1. in parziale riforma del capo 1) della sentenza, condanna
[...]
al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della maggior somma di € 44.320,41 in luogo della somma di euro 35.571,00 a Pt_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale liquidata dal Tribunale, e ferma la statuizione sugli interessi non impugnata.
2. Condanna Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 3.030,00 comprensive di Parte_1
IVA, a titolo di rimborso delle spese di consulenze di parte ed allegazioni difensive, oltre interessi legali dall'esborso al saldo.
3. Condanna alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore di Parte_1
liquidate:
- quanto al primo grado, in € 634,00 per spese, in complessivi € 14.103,00, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed
€ 4.253,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
in € 48,00 per spese del procedimento di mediazione;
- quanto al secondo grado, in complessivi € 9.991,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva e € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 8.1.2025
pagina 9 di 10 Il Consigliere estensore
Giovanna Ferrero
Il Presidente
Carlo Maddaloni
pagina 10 di 10