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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1314/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6195/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palmi - Piazza Municipio 89015 Palmi RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240007402604000 TARI 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad AdER e al Comune di Palmi Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata relativa a Tari anno 2022 per l'immobile sito in Indirizzo_1 della dimensione di 100 mq e adibito ad uso non domestico.
Il ricorrente ha premesso che nell'immobile in questione era stata esercitata l'attività artigianale di fabbro ormai cessata dalla data del 30.05.2009 come peraltro risultava dal verbale della Regione Calabria –
Dipartimento delle attività produttive - mediante il quale si provvedeva alla cancellazione dall'Albo delle
Imprese produttive Artigiane dell'attività di fabbro svolta dal sig. Ricorrente_1 , a decorrere dal 30.05.2009. Ciò premesso, ha eccepito l'illegittimità degli atti impugnati per omessa notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, per difetto di motivazione e nel merito per l'insussistenza dei presupposti per la tassazione poiché, essendo cessata ogni attività produttiva, non vi era la produzione di rifiuti.
Si è costituita ADER che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva investendo il ricorso l'omessa notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, di competenza dell'Ente impositore.
Si è costituito anche il Comune di Palmi rappresentando che l'Ente aveva regolarmente approvato i ruoli ordinari TARI relativi agli anni di riferimento con Determinazione del Responsabile dell'Area 1^ Servizi Affari
Generali n. 813 del 5 settembre 2022, nel pieno rispetto della tempistica prescritta dalle norme vigenti. I predetti ruoli erano stati tempestivamente e nei termini di legge trasmessi per la riscossione al Concessionario che aveva curato l'invio degli avvisi bonari nonché delle cartelle di pagamento. Da ciò discendeva che la notifica degli atti presupposti era di competenza dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e pertanto il Comune di Palmi nulla poteva controdedurre sul punto.
All'udienza del 24.02.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va premesso che nel caso di specie il Comune di Palmi ha proceduto alla liquidazione della Tari ed alla approvazione del ruolo senza procedere alla notificazione di un avviso di accertamento. Tale procedura può considerarsi legittima, potendo i Comuni ex art. 72, D.L.vo 507/1993, procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento.
Tuttavia dalla lettura degli atti del procedimento non si comprende su quali presupposti il Comune abbia proceduto alla liquidazione, poichè negli atti deliberativi non si afferma su quale base accertativa detta liquidazione sia avvenuta, né detto chiarimento è stato fornito in sede di giudizio.
Il Comune ha allegato una scheda relativa al contribuente ma anche in questo caso non si comprende come sia stata redatta la predetta scheda che sembra fare riferimento a due differenti immobili, ad uno dei quali si riferisce il presente ricorso.
Ne deriva che la cartella esattoriale notificata appare viziata in punto di motivazione atteso che non vi è stata la previa notificazione di un avviso di accertamento e non è dato comprendere su quale base sia avvenuto l'accertamento e la liquidazione da parte dell'Ente.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico del Comune essendo il ricorso accolto per ragioni ed esso riferibili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso;
condanna il Comune al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 143,00 oltre C.U. accessori, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta;
compensa le spese con AdER.
Reggio Calabria, 24.02.2026
Il GiudiceTiziana Drago
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6195/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palmi - Piazza Municipio 89015 Palmi RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240007402604000 TARI 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad AdER e al Comune di Palmi Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata relativa a Tari anno 2022 per l'immobile sito in Indirizzo_1 della dimensione di 100 mq e adibito ad uso non domestico.
Il ricorrente ha premesso che nell'immobile in questione era stata esercitata l'attività artigianale di fabbro ormai cessata dalla data del 30.05.2009 come peraltro risultava dal verbale della Regione Calabria –
Dipartimento delle attività produttive - mediante il quale si provvedeva alla cancellazione dall'Albo delle
Imprese produttive Artigiane dell'attività di fabbro svolta dal sig. Ricorrente_1 , a decorrere dal 30.05.2009. Ciò premesso, ha eccepito l'illegittimità degli atti impugnati per omessa notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, per difetto di motivazione e nel merito per l'insussistenza dei presupposti per la tassazione poiché, essendo cessata ogni attività produttiva, non vi era la produzione di rifiuti.
Si è costituita ADER che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva investendo il ricorso l'omessa notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, di competenza dell'Ente impositore.
Si è costituito anche il Comune di Palmi rappresentando che l'Ente aveva regolarmente approvato i ruoli ordinari TARI relativi agli anni di riferimento con Determinazione del Responsabile dell'Area 1^ Servizi Affari
Generali n. 813 del 5 settembre 2022, nel pieno rispetto della tempistica prescritta dalle norme vigenti. I predetti ruoli erano stati tempestivamente e nei termini di legge trasmessi per la riscossione al Concessionario che aveva curato l'invio degli avvisi bonari nonché delle cartelle di pagamento. Da ciò discendeva che la notifica degli atti presupposti era di competenza dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e pertanto il Comune di Palmi nulla poteva controdedurre sul punto.
All'udienza del 24.02.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va premesso che nel caso di specie il Comune di Palmi ha proceduto alla liquidazione della Tari ed alla approvazione del ruolo senza procedere alla notificazione di un avviso di accertamento. Tale procedura può considerarsi legittima, potendo i Comuni ex art. 72, D.L.vo 507/1993, procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento.
Tuttavia dalla lettura degli atti del procedimento non si comprende su quali presupposti il Comune abbia proceduto alla liquidazione, poichè negli atti deliberativi non si afferma su quale base accertativa detta liquidazione sia avvenuta, né detto chiarimento è stato fornito in sede di giudizio.
Il Comune ha allegato una scheda relativa al contribuente ma anche in questo caso non si comprende come sia stata redatta la predetta scheda che sembra fare riferimento a due differenti immobili, ad uno dei quali si riferisce il presente ricorso.
Ne deriva che la cartella esattoriale notificata appare viziata in punto di motivazione atteso che non vi è stata la previa notificazione di un avviso di accertamento e non è dato comprendere su quale base sia avvenuto l'accertamento e la liquidazione da parte dell'Ente.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico del Comune essendo il ricorso accolto per ragioni ed esso riferibili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso;
condanna il Comune al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 143,00 oltre C.U. accessori, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta;
compensa le spese con AdER.
Reggio Calabria, 24.02.2026
Il GiudiceTiziana Drago