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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 4432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4432 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 7591 /2020 RG
Alla udienza del 6.11.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione del provvedimento con cui la causa è stata rinviata per la discussione orale, ed è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti, che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 17 e 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 7591 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2020
TRA
1 La con sede in Casteldaccia (PA), Parte_1
Partita IVA in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1
, (avv. Pietro Galioto) Parte_2
OPPONENTE
CONTRO
Il sig. , (cod. fisc. ) avv. Controparte_1 C.F._1
SE AS
OPPOSTA
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
Rigetta, integralmente, la spiegata opposizione in quanto ritenuta infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo opposto portante il n. 1125/2020, emesso dal
Tribunale Civile di Palermo;
Si rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente poichè ritenuta infondata
Pone a carico dell'opponente soccombente le spese processuali, in favore dell'opposto, che si liquidano nella complessiva somma di
4.000,00 euro , oltre IVA, CPA, rimborso forfettario;
nonché le spese del procedimento monitorio.
2 Si pongono definitivamente a carico di parte opponente soccombente le spettanze della disposta ctu tecnica, cosi come liquidata da separato decreto.
MOTIVAZIONE
Il presente giudizio concerne l'opposizione spiegata dalla
[...]
avverso il D.I. notificato dal Sig. , Parte_1 Controparte_1
a seguito del mancato pagamento di quota parte dei lavori di manutenzione straordinaria, dei solai tra piano terra e piano primo e dell'atrio , eseguiti da parte opposta come da accordo del CP_2
4/01/2017, sancito da scrittura privata tra le parti.
La società ha contestato la ingiunzione di Parte_1
pagamento, deducendo l'insussistenza del diritto al pagamento, ed asserendo a tal uopo che non è stata data prova della regolare esecuzione delle opere oggetto del contratto posto a fondamento della domanda monitoria, relativa alla consegna dei lavori e della verifica dell'appalto eseguito dalla società appaltatrice ed il collaudo da parte del committente, , ne di aver ricevuto notizia della Controparte_1
Impresa esecutrice, con la quale sarebbe stato stipulato il contratto di appalto. Ed inoltre Il legale rappresentante della Parte_1
ha spiegato domanda riconvenzionale, ritenendo che fosse
[...]
3 stata collocata una conduttura illegittima – esecuzione lavori non a regola d'arte.
In particolare ha sottolineato che in occasione dei lavori di consolidamento, è stato collocato un tubo di scarico, prima non esistente, in palese violazione del diritto di proprietà della Parte_1
, a carico della quale è stata posta in essere una servitù
[...]
illegittima. Pertanto, ha chiesto la condanna del alla CP_1
rimozione della conduttura, illegittimamente collocata lungo il soffitto dell'immobile di proprietà della a servizio della Parte_1
soprastanti unità, ed al ripristino del soffitto a regola d'arte.
Prima di procedere alla valutazione della fattispecie de qua appare opportuno premettere che avendo parte opponente eccepito il parziale inadempimento della prestazione pattuita (ex art. 1460 c.c.)
“asseritamente riconducibile alla mancata consegna della
documentazione comprovante l'esatta esecuzione dei lavori, ovvero
ancora non aver reso partecipe la rispetto al Parte_1
collaudo delle opere “competeva alla società opposta sulla scorta dell'intervenuta inversione dell'onere della prova dimostrare il proprio adempimento.
A tal uopo, appare opportuno richiamare alcune decisioni espresse dal Supremo Collegio, e conformi all'assunto predetto:
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento
4 del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento
della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere
della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere
della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore
convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno
si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il
debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il
creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la
non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in
cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo
inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera
allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri
accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata
osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o
qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di
dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. (Cfr. Cass. Civ. sez. III,
n. 3373 del 12.02.2010)
Ed invero, da un'attenta disamina della scrittura privata intercorsa fra le parti in data 4/01/2017, e dalle stesse sottoscritta, posta a
5 fondamento del D.I. opposto, emerge chiaramente come l'obbligazione assunta dal era quella di “ far eseguire le opere di CP_1
demolizione e ricostruzione dei solai di interpiano a perfetta regola
d'arte e nel rispetto delle norme che disciplinano l'attività edilizia nel
Centro Storico di Palermo, e della concessione edilizia rilasciata”.
Ed inoltre, le parti convenivano testualmente che dette opere verranno realizzate da maestranze di gradimento del , e sotto CP_1
la direzione tecnica di professionisti dallo stesso incaricati.
Di contra la assumeva l'obbligazione di Parte_1
corrispondere la somma determinata a corpo, aleatoriamente e
forfettariamente di 13.290 euro.
Ciò posto, dal tenore complessivo della scrittura suddetta , la scelta delle maestranze, la loro direzione ed ogni controllo era riservato a parte opposta, il cui unico obbligo era quello di rispettare le regole dell'arte nella esecuzione delle opere nonché le norme che disciplinano l'attività edilizia nel Centro Storico di Palermo, e della concessione edilizia rilasciata.
E' di tutta evidenza come le lagnanze prospettate da parte opponente siano da ritenersi pretestuose oltre che infondate.
Ed ancora, occorre sottolineare come il ctu nominato, arch.
[...]
in maniera puntuale, sebbene con difficoltà riscontrate Per_1
all'inizio del proprio incarico ha valutato tra i quesiti allo stesso posti,
l'attività posta in essere dal . CP_1
6 A tal uopo il Ctu ha evidenziato che “Dallo studio della
documentazione depositata e successive integrazioni acquisite,
compresi: i progetti e relazioni tecniche per le relative autorizzazioni
(concessione originaria e variante), il nullaosta del Genio Civile,
completo di: comunicazione di fine lavori, relazione strutture ultimate
e collaudo, per gli interventi strutturali descritti, dal materiale
fotografico e dalla presa visione dei luoghi, lo scrivente può affermare
che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto dei progetti depositati e
della normativa allora vigente, la corretta esecuzione e la regola d'arte
sono state descritte dal collaudatore (documentazione conforme
all'originale allegata alla presente).
Ed inoltre passando all'esame della domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente ed inerente “ la collocazione di un tubo di
scarico, prima non esistente, in palese violazione del diritto di proprietà
della , a carico della quale è stata posta in Parte_1
essere una servitù illegittima”, ha fornito delle argomentazioni e conclusioni del tutto condivise da questo Decidente , e ciò in ragione sia dalla condizione attuale dei luoghi che della documentazione fotografica acquista ed autorizzata dal ctu, inerente lo stato dei luoghi all'epoca della esecuzione delle opere.
Ed invero il CTU ha premesso che :
“Durante i lavori di manutenzione straordinaria che hanno
interessato la trasformazione dei locali di piano terra, la loro messa in
7 comunicazione e la loro fusione, oltre al cambiamento dello stato
d'uso, è stato dismesso l'impianto di scarico che attraversava i locali
precedentemente descritto e dal punto d'innesto è stato direttamente
convogliato in un cavedio discendente che passando sotto la
pavimentazione della zona Hall/Reception e del successivo atrio
attraverso pozzetti d'ispezione è stato allaccio alla rete CP_2
Comunale di Via San Sebastiano. Questo stato dei luoghi e degli
impianti afferenti, è stato possibile accertarlo grazie alle immagini
fotografiche fornite dall'arch. , prima citato, che ha curato la Per_2
progettazione e direzione dei lavori dei locali oggetto d'indagine
(Foto/immagine 6-8). Materiale oggi allegato alla presente e per il
quale, contestualmente alla presentazione di codesta relazione lo
scrivente ha chiesto al Giudice di ammetterli, vista la loro importanza
ai fini della determinazione senza esecuzione di costosi sondaggi
esplorativi. Sempre utilizzando le stesse immagini IL ctu ha concluso che le finte travi in cartongesso che attraversano i soffitti delle
camere non contengono al proprio interno condotte di impianto
ma bensì nascondono le travi in acciaio che reggono i nuovi
solai installati (Foto/immagine 6/8).
Peraltro il ctu ha sottolineato che nell'ambito delle verifiche e
accertamenti correlati richiesti, lo scrivente ha contattato l'arch.
[...]
ed è riuscito a risalire alle foto di cantiere fondamentali alla Per_2
8 verifica delle supposizioni discusse durante le operazioni peritali, senza
dover procedere con costose e annose indagini esplorative.
Per ultimo il ctu ha concluso che si limita sinteticamente a ribadire che,
come già descritto, la tubazione oggi inesistente, era stata posta in
quota alle vecchie travi marcescenti ed i nuovi solai con sottostruttura
in acciaio sono stati posti ad una quota più alta rispetto agli originali
(Foto/immagine 9-10)
Quindi per quanto sin qui esposto il ctu ha concluso che “lo scarico oggetto di contenzioso non è più esistente e che le travi in cartongesso estradossate rispetto alla quota del soffitto servono per occultare la parte strutturale in acciaio dei nuovi solai installati”.
Pertanto, sulla scorta delle superiori argomentazioni, la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente è infondata e va respinta,
con conseguente conferma del D.I. opposto.
Le spese legali, vanno poste a carico di parte opponente soccombente,
in favore di parte opposta, e per la liquidazione si rimanda al dispositivo.
Così deciso.
Pa, lì 6.11.2025 Dott.ssa Valentina Cimino
9
Alla udienza del 6.11.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione del provvedimento con cui la causa è stata rinviata per la discussione orale, ed è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti, che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 17 e 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 7591 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2020
TRA
1 La con sede in Casteldaccia (PA), Parte_1
Partita IVA in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1
, (avv. Pietro Galioto) Parte_2
OPPONENTE
CONTRO
Il sig. , (cod. fisc. ) avv. Controparte_1 C.F._1
SE AS
OPPOSTA
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
Rigetta, integralmente, la spiegata opposizione in quanto ritenuta infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo opposto portante il n. 1125/2020, emesso dal
Tribunale Civile di Palermo;
Si rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente poichè ritenuta infondata
Pone a carico dell'opponente soccombente le spese processuali, in favore dell'opposto, che si liquidano nella complessiva somma di
4.000,00 euro , oltre IVA, CPA, rimborso forfettario;
nonché le spese del procedimento monitorio.
2 Si pongono definitivamente a carico di parte opponente soccombente le spettanze della disposta ctu tecnica, cosi come liquidata da separato decreto.
MOTIVAZIONE
Il presente giudizio concerne l'opposizione spiegata dalla
[...]
avverso il D.I. notificato dal Sig. , Parte_1 Controparte_1
a seguito del mancato pagamento di quota parte dei lavori di manutenzione straordinaria, dei solai tra piano terra e piano primo e dell'atrio , eseguiti da parte opposta come da accordo del CP_2
4/01/2017, sancito da scrittura privata tra le parti.
La società ha contestato la ingiunzione di Parte_1
pagamento, deducendo l'insussistenza del diritto al pagamento, ed asserendo a tal uopo che non è stata data prova della regolare esecuzione delle opere oggetto del contratto posto a fondamento della domanda monitoria, relativa alla consegna dei lavori e della verifica dell'appalto eseguito dalla società appaltatrice ed il collaudo da parte del committente, , ne di aver ricevuto notizia della Controparte_1
Impresa esecutrice, con la quale sarebbe stato stipulato il contratto di appalto. Ed inoltre Il legale rappresentante della Parte_1
ha spiegato domanda riconvenzionale, ritenendo che fosse
[...]
3 stata collocata una conduttura illegittima – esecuzione lavori non a regola d'arte.
In particolare ha sottolineato che in occasione dei lavori di consolidamento, è stato collocato un tubo di scarico, prima non esistente, in palese violazione del diritto di proprietà della Parte_1
, a carico della quale è stata posta in essere una servitù
[...]
illegittima. Pertanto, ha chiesto la condanna del alla CP_1
rimozione della conduttura, illegittimamente collocata lungo il soffitto dell'immobile di proprietà della a servizio della Parte_1
soprastanti unità, ed al ripristino del soffitto a regola d'arte.
Prima di procedere alla valutazione della fattispecie de qua appare opportuno premettere che avendo parte opponente eccepito il parziale inadempimento della prestazione pattuita (ex art. 1460 c.c.)
“asseritamente riconducibile alla mancata consegna della
documentazione comprovante l'esatta esecuzione dei lavori, ovvero
ancora non aver reso partecipe la rispetto al Parte_1
collaudo delle opere “competeva alla società opposta sulla scorta dell'intervenuta inversione dell'onere della prova dimostrare il proprio adempimento.
A tal uopo, appare opportuno richiamare alcune decisioni espresse dal Supremo Collegio, e conformi all'assunto predetto:
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento
4 del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento
della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere
della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere
della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore
convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno
si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il
debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il
creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la
non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in
cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo
inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera
allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri
accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata
osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o
qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di
dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. (Cfr. Cass. Civ. sez. III,
n. 3373 del 12.02.2010)
Ed invero, da un'attenta disamina della scrittura privata intercorsa fra le parti in data 4/01/2017, e dalle stesse sottoscritta, posta a
5 fondamento del D.I. opposto, emerge chiaramente come l'obbligazione assunta dal era quella di “ far eseguire le opere di CP_1
demolizione e ricostruzione dei solai di interpiano a perfetta regola
d'arte e nel rispetto delle norme che disciplinano l'attività edilizia nel
Centro Storico di Palermo, e della concessione edilizia rilasciata”.
Ed inoltre, le parti convenivano testualmente che dette opere verranno realizzate da maestranze di gradimento del , e sotto CP_1
la direzione tecnica di professionisti dallo stesso incaricati.
Di contra la assumeva l'obbligazione di Parte_1
corrispondere la somma determinata a corpo, aleatoriamente e
forfettariamente di 13.290 euro.
Ciò posto, dal tenore complessivo della scrittura suddetta , la scelta delle maestranze, la loro direzione ed ogni controllo era riservato a parte opposta, il cui unico obbligo era quello di rispettare le regole dell'arte nella esecuzione delle opere nonché le norme che disciplinano l'attività edilizia nel Centro Storico di Palermo, e della concessione edilizia rilasciata.
E' di tutta evidenza come le lagnanze prospettate da parte opponente siano da ritenersi pretestuose oltre che infondate.
Ed ancora, occorre sottolineare come il ctu nominato, arch.
[...]
in maniera puntuale, sebbene con difficoltà riscontrate Per_1
all'inizio del proprio incarico ha valutato tra i quesiti allo stesso posti,
l'attività posta in essere dal . CP_1
6 A tal uopo il Ctu ha evidenziato che “Dallo studio della
documentazione depositata e successive integrazioni acquisite,
compresi: i progetti e relazioni tecniche per le relative autorizzazioni
(concessione originaria e variante), il nullaosta del Genio Civile,
completo di: comunicazione di fine lavori, relazione strutture ultimate
e collaudo, per gli interventi strutturali descritti, dal materiale
fotografico e dalla presa visione dei luoghi, lo scrivente può affermare
che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto dei progetti depositati e
della normativa allora vigente, la corretta esecuzione e la regola d'arte
sono state descritte dal collaudatore (documentazione conforme
all'originale allegata alla presente).
Ed inoltre passando all'esame della domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente ed inerente “ la collocazione di un tubo di
scarico, prima non esistente, in palese violazione del diritto di proprietà
della , a carico della quale è stata posta in Parte_1
essere una servitù illegittima”, ha fornito delle argomentazioni e conclusioni del tutto condivise da questo Decidente , e ciò in ragione sia dalla condizione attuale dei luoghi che della documentazione fotografica acquista ed autorizzata dal ctu, inerente lo stato dei luoghi all'epoca della esecuzione delle opere.
Ed invero il CTU ha premesso che :
“Durante i lavori di manutenzione straordinaria che hanno
interessato la trasformazione dei locali di piano terra, la loro messa in
7 comunicazione e la loro fusione, oltre al cambiamento dello stato
d'uso, è stato dismesso l'impianto di scarico che attraversava i locali
precedentemente descritto e dal punto d'innesto è stato direttamente
convogliato in un cavedio discendente che passando sotto la
pavimentazione della zona Hall/Reception e del successivo atrio
attraverso pozzetti d'ispezione è stato allaccio alla rete CP_2
Comunale di Via San Sebastiano. Questo stato dei luoghi e degli
impianti afferenti, è stato possibile accertarlo grazie alle immagini
fotografiche fornite dall'arch. , prima citato, che ha curato la Per_2
progettazione e direzione dei lavori dei locali oggetto d'indagine
(Foto/immagine 6-8). Materiale oggi allegato alla presente e per il
quale, contestualmente alla presentazione di codesta relazione lo
scrivente ha chiesto al Giudice di ammetterli, vista la loro importanza
ai fini della determinazione senza esecuzione di costosi sondaggi
esplorativi. Sempre utilizzando le stesse immagini IL ctu ha concluso che le finte travi in cartongesso che attraversano i soffitti delle
camere non contengono al proprio interno condotte di impianto
ma bensì nascondono le travi in acciaio che reggono i nuovi
solai installati (Foto/immagine 6/8).
Peraltro il ctu ha sottolineato che nell'ambito delle verifiche e
accertamenti correlati richiesti, lo scrivente ha contattato l'arch.
[...]
ed è riuscito a risalire alle foto di cantiere fondamentali alla Per_2
8 verifica delle supposizioni discusse durante le operazioni peritali, senza
dover procedere con costose e annose indagini esplorative.
Per ultimo il ctu ha concluso che si limita sinteticamente a ribadire che,
come già descritto, la tubazione oggi inesistente, era stata posta in
quota alle vecchie travi marcescenti ed i nuovi solai con sottostruttura
in acciaio sono stati posti ad una quota più alta rispetto agli originali
(Foto/immagine 9-10)
Quindi per quanto sin qui esposto il ctu ha concluso che “lo scarico oggetto di contenzioso non è più esistente e che le travi in cartongesso estradossate rispetto alla quota del soffitto servono per occultare la parte strutturale in acciaio dei nuovi solai installati”.
Pertanto, sulla scorta delle superiori argomentazioni, la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente è infondata e va respinta,
con conseguente conferma del D.I. opposto.
Le spese legali, vanno poste a carico di parte opponente soccombente,
in favore di parte opposta, e per la liquidazione si rimanda al dispositivo.
Così deciso.
Pa, lì 6.11.2025 Dott.ssa Valentina Cimino
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