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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/09/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2370 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. con ricorso depositato il
09/04/2025 da
c.f. assistito e difeso dall'avvocato ACERBIS Parte_1 C.F._1
VERONICA , come da procura in atti;
e
, c.f. , assistita e difesa dall'avvocato ACERBIS CP_1 C.F._2
VERONICA , come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data
27/06/2009 a PONTE SAN PIETRO (BG) e che dall'unione è nato il figlio (16.5.2010), Per_1 ancora minore.
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso con la nota depositata per l'udienza cartolare del 10.9.2025..
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse del figlio minore.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di PONTE SAN PIETRO (BG) (atto n. 8 , parte II , serie A, anno 2009 ).
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio dell'11.9.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. con ricorso depositato il
09/04/2025 da
c.f. assistito e difeso dall'avvocato ACERBIS Parte_1 C.F._1
VERONICA , come da procura in atti;
e
, c.f. , assistita e difesa dall'avvocato ACERBIS CP_1 C.F._2
VERONICA , come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data
27/06/2009 a PONTE SAN PIETRO (BG) e che dall'unione è nato il figlio (16.5.2010), Per_1 ancora minore.
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso con la nota depositata per l'udienza cartolare del 10.9.2025..
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse del figlio minore.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di PONTE SAN PIETRO (BG) (atto n. 8 , parte II , serie A, anno 2009 ).
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio dell'11.9.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino