Articolo 150 ter della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 150 bisArticolo 151
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1 giugno 2007
Art. 150-ter. (( 1. Il consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione provvede nello stesso termine di cui all'articolo 150-bis, comma 10, a nominare tra i notai della circoscrizione il segretario ed il tesoriere della Commissione. Il segretario ed il tesoriere non possono essere componenti della Commissione e, se eletti, decadono da tali cariche.

2. Nei quindici giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione provvede al suo insediamento, convocando il magistrato nominato per presiederla, i notai eletti, il segretario ed il tesoriere.

3. Per l'insediamento della Commissione e' necessario che, anche a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 150-bis, commi 4 e 5, risultino eletti almeno quattro, sei o otto notai, secondo, rispettivamente, che il numero dei componenti notai sia di sei, di otto o di dodici.

4. Il verbale della riunione di insediamento e' trasmesso immediatamente alle autorita' di cui all'articolo 150-bis, comma 10 ))
Entrata in vigore il 1 giugno 2007
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