Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 550/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4/2/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato RAFFAELLA RONCONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale San Concordio n. 1270, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. La casa adibita a residenza della famiglia rimarrà nella esclusiva disponibilità della sig.ra che vi abiterà unitariamente al figlio;
Parte_1 Per_1
2. la proprietà del 50% dell'immobile del sig. con tutto ciò che l'arreda, verrà trasferita Parte_2
a titolo gratuito alla sig.ra che sin da ora ne acquisisce il diritto di abitazione vita natural Parte_1 durante.
3. La sig.ra si impegna al pagamento totale del residuo mutuo. Parte_1
4. L'atto di cui sopra, dovrà essere stipulato entro il mese di giungo 2025. La sig.ra si Parte_1 impegna a sostenere le spese ed eventuali oneri che si renderanno necessari per il trasferimento sopra indicato, per il quale le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per la
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5. in punto di affidamento e di diritto di visita del genitore non domiciliatario, ci si riporta integralmente al Piano Genitoriale da intendersi trascritto sub. all.to doc. 6).
6. sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma sarà domiciliato e fisserà la Per_1 propria residenza presso e con la madre;
7. Alcun mantenimento verserà il sig. alla sig.ra per il mantenimento del figlio Parte_2 Parte_1 stante il collocamento paritario del minore;
8. Le spese straordinarie, così come definite ed elencate nel protocollo d'intesa raggiunto fra Ordine degli Avvocati di Lucca e Tribunale di Lucca, saranno poste a carico delle parti, nella misura del
50%. Ogni spesa straordinaria, salvo che sia urgente, dovrà essere preventivamente concordata fra i genitori, i quali si impegnano, ciascuno, a rendere il più possibile partecipe anche l'altro agli acquisti e alla consegna degli stessi al bimbo,
9. I genitori esprimono sin da ora reciproco assenso al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, nonché all'iscrizione del figlio sui passaporti di entrambi o a dare il consenso per il passaporto del minore.
10. L'assegno unico per il nucleo familiare sarà percepito al 100% dalla sig.ra ; Parte_1
11. La rata mensile di premio della Polizza Vita n. 25099386 di € 100,00 / mensili della sig.ra con beneficiario sarà pagata nella misura del 50% dal sig. Parte_1 Parte_3
. Parte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di
, nato fuori dal matrimonio il 5/12/2012 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 19/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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