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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/10/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Retribuzione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale
(con motivazione contestuale) N. 5316/23 nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5316/2023 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 14.10.2025, avente ad CRONOLOGICO
N. _______________ oggetto: “Retribuzione”;
e vertente
REPERTORIO tra Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. S. Zammiello del n. 122/25 R.B. Lav.
[...]
Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Discusso nel termine del 14.10.2025 Sicignano degli Alburni (Sa), Via Galesse snc;
con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc
Ricorrente
e
Controparte_1
_________________
in persona del legale rappr. p.t., Controparte_2
con sede in Albanella, frazione Matinella, Corso Europa, n. 151;
Pubblicazione in data
Resistente contumace
__________________
Giudizio n. 5316/23 R.G. Parente c/o pag. 1 Controparte_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 14.10.2025 la parte costituita ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, ha precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 30.09.2023 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal giorno 01.02.2018 al giorno 30.09.2022, assunta formalmente con contratto di apprendistato professionalizzante part time (in concreto lavorando sempre come dipendente subordinata) e con la mansione di barista, in concreto svolgendo anche ulteriori attività, come la pulizia del laboratorio di pasticceria, la pulizia del locale del bar a chiusura del turno serale e anche la pulizia dei bagni, e di essere rimasto creditrice delle differenze retributive;
quindi, chiedeva all'adito Tribunale di condannare la società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, pari alla somma di euro 91.594,91, oltre rivalutazione e interessi, nonché al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. ricevute pec di accettazione e consegna in data 04.05.2024, agli atti), non si costituiva in giudizio la società resistente, la quale, pertanto, veniva dichiarata contumace, con ordinanza del GdL in data
14/20.06.2024.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati, prova testimoniale, accertamenti tecnici), nel termine fissato del
Giudizio n. 5316/23 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 Controparte_2 giorno 14.10.2025 la parte costituita ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensive: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è parzialmente fondata Parte_1
e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
Invero, la parte ricorrente, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., ha fornito un sufficiente riscontro alle asserzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio (cfr., tra le altre,
Cass. n. 11530/2013; Cass. n. 16951/2018), specificamente circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, le concrete mansioni svolte, la durata del rapporto e l'orario di lavoro.
In particolare, per quanto riguarda la prova documentale, risultano allegati agli atti le buste paga, il Cud 2022, l'estratto contributivo, la richiesta di intervento all'ITL di Salerno, il CCNL di settore, i conteggi analitici (cfr. all. nn.
1-8 del fascicolo telematico di parte ricorrente).
Per quanto riguarda la prova testimoniale svolta, questa ha confermato le circostanze sopra indicate, riportate nel ricorso introduttivo della lite. Infatti, i testi escussi ( e Testimone_1 Tes_2
all'udienza in data 04.02.2025) hanno confermato
[...]
sostanzialmente le circostanze di fatto riportate nel ricorso introduttivo sia circa il rapporto di lavoro di natura squisitamente subordinata, in assenza di qualsivoglia attività di apprendistato, e la durata dello stesso sia circa l'orario di lavoro sia circa le mansioni concretamente svolte dal ricorrente (cfr. il verbale di udienza di escussione dei testi).
Le dichiarazioni rese dai testi sono specifiche, circostanziate e prive di contraddizioni e, quindi, ad avviso del Tribunale, sono genuine ed attendibili, in quanto proveniente da soggetti ben informati sui fatti causa, in quanto i testi erano abituali frequentatori del bar dove la ricorrente svolgeva la sua attività lavorativa, ubicato in una frazione,
Matinella, di un piccolo Comune del salernitano, Albanella.
Giudizio n. 5316/23 R.G. Parente c/o Il pag. 3 CP_2 In riferimento alla valutazione delle prove testimoniali, la Suprema Corte ha affermato ripetutamente che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 3 novembre
2021, n. 31247; Sez. VI, 01 marzo 2021, n. 5560; 24 settembre 2020, n.
20017; Sez. II, 4 marzo 2020, n. 6084; 8 agosto 2019, n. 21187; Sez. VI,
4 luglio 2017, n. 16467; v., altresì, cfr. Cass., Sez. Lav., 13 giugno 2014,
n. 13485, che ha precisato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova;
in tale senso, anche Cass., Sez. III, 16 giugno
2011, n. 13177; Sez. Lav., 21 luglio 2010, n. 17097; 15 luglio 2009, n.
16499).
Orbene, alla luce dei suddetti arresti giurisprudenziali, nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, deve essere attribuito pieno credito alle dichiarazioni rese dai testi escussi, indicati dalla parte ricorrente, in quanto, come già detto, trattasi di soggetti ben a conoscenza diretta dei fatti oggetto di causa per i motivi sopra indicati: pertanto, può ritenersi
C Giudizio n. 5316/23 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 CP_2 sufficientemente raggiunta la prova circa il rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con la resistente, circa le mansioni e CP_3
l'orario di lavoro svolto in via ordinaria, con esclusione del lavoro straordinario, delle festività, del lavoro domenicale, delle ferie e dei permessi, in relazione ai quali i testi escussi nulla di specifico sono stati in grado di riferire (cfr. anche il verbale di conferimento dell'incarico al
Ctu in data 04.07.2025; sul punto, Cass., Sez. Lav., n. 16150/2018; Cass.
n. 1071/2016; Cass., Sez. Lav. n. 9906/2015; Cass. n. 9599/2013; Cass.
n. 18564/2008).
Peraltro, a fronte delle asserzioni della parte ricorrente e delle prove, documentali e orali fornite, la società resistente nulla ha controdedotto, rimanendo addirittura contumace.
Per quanto riguarda il quantum della pretesa azionata, vanno, quindi, riconosciuti alla parte ricorrente gli importi indicati nei conteggi sviluppati dal Ctu nominato, dott. i calcoli compiuti nei Persona_1
suddetti conteggi appaiono conformi alle indicazioni fornite dal Gdl e alle disposizioni del CCNL di settore e privi di errori logici e/o di calcolo e, di conseguenza, possono essere posti a base della decisione.
Di conseguenza, alla parte ricorrente va riconosciuto, l'importo totale di euro 36.723,84 (di cui euro 5.821,97 per trattamento di fine rapporto), oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi, dal dovuto e fino al saldo
(cfr. la relazione peritale del Ctu, dott. depositata in data Persona_1
30.09.2025).
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta parzialmente fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione, nei termini sopra indicati.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società resistente al rimborso delle stesse in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4,
Giudizio n. 5316/23 R.G. Parente c/o Il pag. 5 CP_2 comma I, causa di valore da euro 26.001,00 a euro 52.000,00, di non particolare difficoltà (contumaciale) e rilevanza;
egualmente le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico definitivo della società resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti della società , con ricorso Controparte_2
depositato in data 30.09.2023 e ritualmente notificato 04.05.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
e, per l'effetto:
2) Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo totale di euro 36.723,84 (di cui euro 5.821,97 per trattamento di fine rapporto), oltre gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, come per legge, dal dovuto e fino all'integrale soddisfo;
3) Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 4.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali
15%, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo;
4) Condanna la società resistente al pagamento delle spese di consulenza tecnica, già liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Salerno in data 14.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5316/23 R.G. c/o pag. 6 Pt_1 Controparte_2