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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/04/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8656/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 02.04.2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 15 N. R.G. 8656/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8656/2021 avente il seguente OGGETTO:
polizza assicurativa per tutela legale, promossa da:
(C.F. – P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del procuratore speciale della rappresentanza per l'Italia pro tempore, domiciliata nel corso
Garibaldi n. 86 - Milano, con il patrocinio dell'avv. Roberta Scoppa, elettivamente domiciliata in via
Andrea d'Isernia n. 28 - Napoli, presso lo studio del difensore, giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione in opposizione.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_3
patrocinio dell'avv. Cinzia Corda, elettivamente domiciliata in via Pacinotti n. 23 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
pagina 2 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato mediante PEC in data 29.12.2021, la Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2115/2021 provvisoriamente esecutivo,
[...]
pronunciato in data 19.11.2021 dal Tribunale Ordinario di Cagliari in favore di e notificato CP_2
in data 03.12.2021.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha esposto in sintesi Parte_1
che:
- con il decreto ingiuntivo opposto era stato intimato da Parte_2
, in nome e per conto dei membri dei sottoscrittori del contratto di assicurazione di
[...] Pt_1
tutela legale n. F1800002076, il pagamento in suo favore dell'importo di 24.834,14 euro oltre interessi legali e spese;
- la aveva ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo opposto sulla base del contratto CP_2
Controparte_ c.d. Gold, sottoscritto il 27.10.2017 tra e Controparte_3
- tale contratto aveva avuto ad oggetto l'analisi del contratto di mutuo chirografario stipulato tra la e al fine della predisposizione di una perizia per l'accertamento Controparte_1 Controparte_4
giudiziale della nullità delle clausole contrattuali illegittime ivi contenute;
- all'art. 12 del contratto Gold era stato previsto, in caso di soccombenza, il rimborso totale delle spese sostenute per la perizia, l'assistenza legale e le spese di lite, sino a un massimale di euro €
40.000,00;
- la a sostegno della pretesa monitoria, aveva prodotto la perizia econometrica sulla base CP_1
della quale era stato avviato il giudizio davanti al Tribunale di Bologna, con l'assistenza di un difensore
Cont convenzionato con la stessa pagina 3 di 15 - con sentenza irrevocabile n. 20066/2019, pubblicata in data 20.03.2019, il Tribunale di Bologna
aveva rigettato le domande attoree e condannato la in solido con i fideiussori, al Controparte_1
pagamento della somma di euro 167.901,30, oltre interessi e al pagamento delle spese di lite per euro
13.000,00 per compensi e all'ulteriore somma di euro 13.000,00, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., oltre accessori di legge;
- la aveva quindi domandato l'indennizzo spettante in esecuzione della polizza per tutela CP_2
legale alla compagnia di assicurazione la quale aveva declinato la richiesta, sostenendo che Pt_1
non fosse operativa;
- a fondamento dell'opposizione, l'odierna opponente ha fatto presente di essere succeduta nel rapporto di cui erano titolari gli assicuratori membri del mercato dei come risultava dalla Pt_1
pronuncia della High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales Companies
Court del 25 novembre 2020, la quale aveva approvato il piano di cessione;
- la compagnia di assicurazioni ha eccepito preliminarmente che l'odierno Tribunale fosse incompetente per territorio, poiché nell'art. 8 della polizza assicurativa era stato indicato come foro
Cont esclusivo quello del luogo ove aveva sede il contraente
- inoltre, quanto al merito, il giudizio promosso da nei confronti di era CP_2 Controparte_4
stato fondato su difese seriali e conteggi inattendibili, come era stato accertato dalla sentenza passata in giudicato n. 20066/2019 del Tribunale di Bologna;
- in particolare, la era stata condannata per responsabilità processuale aggravata ai sensi CP_2
dell'art. 96 c.p.c., III comma;
- ai sensi dell'art. 1900 c.c., l'assicurazione poteva pertanto rifiutare la liquidazione del sinistro,
dato che era stato causato da una condotta dell'assicurato caratterizzata da colpa grave;
pagina 4 di 15 - infine, il contratto Gold era stato sottoscritto unicamente dalla mentre il giudizio era CP_1
stato incardinato anche dai suoi fideiussori, pertanto, l'opponente sarebbe stata tenuta a indennizzare unicamente la posizione della in misura corrispondente ad un quarto dell'importo richiesto per CP_1
le spese di soccombenza.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“in via preliminare,
sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo ivi opposto, anche inaudita altera parte,
per i motivi esposti in premessa;
sempre in via preliminare,
accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Cagliari in favore del
Tribunale di Brescia per i motivi esposti in premessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo ivi
opposto;
nel merito,
accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare inesistente, nullo e, comunque
inefficace il decreto ingiuntivo n. 2115 del 19.11.2021, emesso su ricorso della dal CP_1
Tribunale di Cagliari nei confronti della Lloyd's Rappresentanza Generale per l'Italia, per i motivi
esposti in premessa;
nella denegata ipotesi di conferma della richiesta monitoria, condannare la a Pt_1
corrispondere alla soltanto un quarto dell'importo dovuto per le spese di soccombenza liquidate CP_2
in sentenza;
condannare parte opposta al pagamento di spese, diritti ed onorari in favore della parte
opponente”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 11.05.2022, si è costituita in giudizio CP_2
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, esponendo in sintesi che:
[...]
pagina 5 di 15 - in via preliminare, doveva rilevarsi il difetto di legittimazione in capo alla Parte_1
asseritamente cessionaria dei contratti di assicurazione in blocco, tra i quali quello
[...]
oggetto del presente contenzioso;
Cont
- in primo luogo, infatti, la polizza assicurativa non era stata stipulata da con la Pt_1
bensì con i Lloyd's Londra e l'asserita cessione non era stata notificata Parte_1
all'opposta;
- quanto all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, questa era infondata in quanto la disciplina derogatoria del foro previsto dalla legge a vantaggio del foro esclusivo - quello dove aveva sede il contraente - non era applicabile all'opposta;
Cont
- l'art. 8 della polizza, infatti, avendo regolamentato i rapporti tra e il contraente Pt_1
non era applicabile alla terza beneficiaria CP_1
Cont
- quanto al merito, in base alla polizza stipulata tra i e la compagnia assicuratrice Pt_1
non poteva rifiutarsi di eseguire la polizza assicurativa;
- infatti, era stata dimostrata la sussistenza del rapporto dedotto tra le parti e l'avverarsi del rischio assicurato consistente nella soccombenza giudiziale, attestata dalla sentenza passata in giudicato n. 20066/2019 del Tribunale di Bologna;
- in particolare, l'art. 12 della polizza prevedeva il rimborso totale delle spese sostenute per la perizia, l'assistenza legale ed il pagamento delle spese di lite, sino ad un massimale di euro €
40.000,00;
- la aveva convenuto in giudizio eccependo l'illegittimità del contratto CP_2 Controparte_4
di mutuo stipulato sulla base di quattro distinte ipotesi di nullità relative agli interessi originariamente pattuiti;
pagina 6 di 15 Contr
- le ipotesi rilevate nella perizia econometrica redatta da non erano state condivise dal
Tribunale e pertanto l'opposta non era riuscita a dimostrare in giudizio i vizi del mutuo;
- l'art. 11 del contratto Gold aveva previsto testualmente che “la società assume a proprio
carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio di soccombenza
dichiarata con sentenza, decreto o ordinanza e, comunque, nei limiti del massimale a seguito
dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale, che si renda necessaria alla tutela dei diritti dell'assicurato
conseguente ad un sinistro rientrante nella garanzia prestata a favore dell'assicurato stesso e dei suoi
garanti, come specificato nei successivi articoli. La società procederà al rimborso delle spese e dei
compensi relativi alla controversia, sin dalla sua origine, come appresso specificati:
1. spese peritali
sostenute dall'assicurato per l'acquisto della perizia giuridico-econometrica redatta e firmata dal
Cont professionista incaricato da in adempimento del contratto di redazione peritale siglato con il
cliente; 2) spese del legale di parte per l'attività civile e/o penale incaricato e dell'eventuale
domiciliatario se necessario, fino ad un importo massimo totale di € 2750; 3) spese CTU liquidate dal
magistrato; 4) spese legali di controparte, così come liquidate dal magistrato. […] le spese saranno
liquidate entro 30 giorni dal deposito del provvedimento giudiziale”;
- l'odierna opposta, risultata soccombente nel giudizio promosso contro l'istituto di credito mutuatario aveva tempestivamente denunciato il sinistro per ottenere il rimborso di Controparte_4
tutte le spese, sulla base del contratto Gold;
- la polizza tutela legale aveva ad oggetto l'assicurazione dal rischio di soccombenza dei sottoscrittori del contratto Gold, con manleva del beneficiario dal rischio di soccombenza nel caso in
Cont cui la perizia econometrica redatta da pagina 7 di 15 - il rischio assicurato, costituito dalla tutela legale fornita all'opposta, doveva ritenersi accertato in forza della perizia allegata al ricorso monitorio e la sentenza dove la era risultata CP_2
soccombente.
Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra esposti:
in via pregiudiziale,
dichiarare il difetto di interesse ad agire e/o di legittimazione ad agire, il difetto di procura alle
liti e di ius postulandi in capo alla e per l'effetto dichiarare Parte_1
improcedibile la presente azione e definitivo, per mancata opposizione, il decreto ingiuntivo n.
2115/2021 reso dal Tribunale di Cagliari in favore della e nei confronti dell Controparte_1 [...]
in nome e per conto dei membri dei Controparte_5
del contratto di assicurazione di tutela legale n. F1800002076; Parte_3
in via preliminare, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione pregiudiziale sopra esposta:
- rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla difesa avversaria poiché
infondata, confermando la propria competenza quale giudice naturale precostituito per legge;
- confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2115/2021 rigettando la
domanda avversaria sul punto;
nel merito,
- rigettare l'opposizione proposta poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare
Controparte_ il decreto ingiuntivo n. 2115 del 19.11.2021 reso dall'intestato Tribunale in favore della
- in via meramente subordinata e salvo gravame:
rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, accertare il credito dovuto dalla compagnia
assicurativa alla in virtù della polizza tutela legale n. F18000002076 nella misura di euro CP_1
pagina 8 di 15 24.834,14 oltre interessi ex art. 1284 c.c., ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che
risulterà dovuta in corso di causa.
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze nella misura di cui al D.M. 55/2014”.
La causa, essendo matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti dalle parti, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale lettura del dispositivo ex
art. 281 sexies c.p.c., con termine per note da depositarsi fino 30 giorni prima dell'udienza.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'attenzione di questo Tribunale, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, il
Cont quale ha sostenuto la competenza del Tribunale di Brescia (ora Roma) dove ha sede legale la in qualità di contraente della polizza.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
L'art. 8 del contratto di polizza assicurativa per cui è causa prevedeva la competenza territoriale
Cont del Tribunale dove ha sede il contraente in deroga al foro generale delle persone giuridiche previsto dall'art. 19 c.p.c.
La deroga alla disciplina legale non risulta applicabile ai rapporti tra l'odierna opponente e la non essendo stata specificamente approvata per iscritto dal contraente ai sensi dell'art. 1341 c.c. CP_1
In ogni caso, tale clausola non sarebbe opponibile all'assicurata non essendo stata dalla CP_1
stessa accettata in via esclusiva ai sensi dell'art. 29 c.p.c., cosicchè tale deroga potrebbe al più
determinare la competenza alternativa per territorio di questo Tribunale.
Si ritiene pertanto che il giudizio sia stato correttamente introdotto davanti a questo Tribunale, in applicazione dell'art. 19 del codice di rito (foro generale delle persone giuridiche), avendo la convenuta la sede a Cagliari.
pagina 9 di 15 Ad abundantiam, si osserva che l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata dall'opponente è infondata poiché il foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c. non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della compagnia assicurativa opponente.
Deve ritenersi infatti che la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale ha l'onere di indicare specificamente i motivi dell'asserita incompetenza in relazione a ciascuno dei criteri di collegamento suscettibili di trovare applicazione e provare gli elementi costitutivi dell'eccezione, rimanendo altrimenti la competenza definitivamente radicata davanti al giudice adito.
Insegna infatti in proposito la Suprema Corte che “nelle cause relative a diritti di obbligazione, il
convenuto che intende eccepire l'incompetenza per territorio, al di fuori delle ipotesi previste dall'art.
28 cod. proc. civ., ha l'onere non solo di indicare nella comparsa di risposta, secondo quanto è dato
desumere dall'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice competente, ma anche di contestare la
competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili
con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., la
cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un
determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. Ne consegue che in mancanza
di una tempestiva e completa contestazione l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi
come non proposta, e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza” (Cassazione Civile,
Sez. 3, Sentenza n. 9192 del 09/06/2003 - Rv. 564074 - 01).
Tanto premesso, non avendo l'opponente contestato l'applicazione del foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c., deve ritenersi competente il Tribunale adito di Cagliari dove ha sede la convenuta CP_1
Deve essere ora esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opponente sollevata da CP_1
pagina 10 di 15 L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
A fondamento dell'eccezione la ha sostenuto che l'opponente CP_2 Parte_1
non ha dimostrato in causa l'effettiva cessione del contratto di assicurazione n. F1800002076,
[...]
originariamente stipulato dai London, essendosi limitata ad allegare un atto di cessione Pt_1
generico e cumulativo, non riferibile specificamente al contratto di tutela legale che ci occupa.
L'assunto non può essere condiviso.
Con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1800002076, risulta accertata in causa in capo all'opponente la qualità di successore nella titolarità del contratto e dei diritti controversi ad esso riferibili di cui erano titolari gli Assicuratori membri dei con effetto a decorrere dal Pt_1
01.01.2021, in conformità al provvedimento della High Court of Justice Business and Property Courts
of England and Wales Companies Court del 25 novembre 2020.
In particolare, risulta accertato che i a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Pt_1
Europea, hanno completato la procedura legale finalizzata al trasferimento delle polizze sottoscritte dal
1993 al 2020 a favore di Parte_1
Pertanto, risulta accertata in causa la legittimazione attiva della Parte_1
a proporre la presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
******
Passando al merito, si osserva che la garanzia originaria concessa dai in favore della Pt_1
Cont beneficiaria era stata prevista per l'ipotesi in cui l'operato della contraente fosse risultato CP_2
insufficiente all'accertamento dei vizi del contratto di mutuo sulla base della perizia econometrica fornita, dunque in caso di soccombenza giudiziale.
pagina 11 di 15 In particolare, in caso di mancato conseguimento dell'utilità prefissata, l'assicurazione avrebbe dovuto indennizzare l'assicurata mediante il pagamento delle spese di soccombenza e il rimborso di quelle sostenute per il giudizio.
ha eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi Parte_1
dell'art. 1900 c.c., sostenendo che il denunciato sinistro si era verificato per colpa grave dell'assicurato,
come accertato con sentenza irrevocabile del Tribunale di Bologna n. 20066/2019, pubblicata in data
20.03.2019, emessa nel giudizio instaurato tra e CP_2 Controparte_4
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
In primo luogo, la sentenza citata del Tribunale di Bologna non ha autorità di cosa giudicata quanto all'accertamento della responsabilità aggravata della nel presente giudizio, in ragione CP_2
della diversità delle parti ( e e dell'oggetto del giudizio (applicazione di tassi usurari al CP_4 CP_1
contratto di mutuo da parte della banca).
Nella presente causa vi sono parti diverse ( e e ha un diverso oggetto consistente CP_2 Pt_1
nel rimborso delle spese perviste nella polizza assicurativa per la tutela legale stipulata dall'opposta.
In secondo luogo, nel caso di specie la polizza tutela legale non prevede alcuna esclusione di operatività per il caso di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
E' vero che l'art. 18 lettera m) del contratto assicurativo prevedeva infatti una specifica clausola di esclusione della garanzia per il caso di pagamento di eventuali multe, ammende e sanzioni in genere,
che costituiscono peraltro fattispecie diversa da quella in esame.
Tuttavia, l'importo corrispondente alla condanna per lite temeraria, stabilito dal Tribunale di
Bologna nell'importo di euro 13.000,00, non è stato incluso nel ricorso monitorio della tra quelli CP_2
oggetto di copertura assicurativa, poiché si trattava di una condanna sanzionatoria espressamente esclusa ai sensi del citato art. 18 della polizza.
pagina 12 di 15 A ciò si aggiunga che l'opponente ha eccepito l'inoperatività della polizza de qua rilevando come, alla base del contenzioso davanti al Tribunale di Bologna, vi fosse una perizia palesemente infondata e inattendibile e da ciò ha desunto l'alta probabilità di esito sfavorevole della lite.
L'assunto è smentito dalle risultanze processuali.
Il Tribunale di Bologna ha espressamente precisato infatti che “nel caso di specie la colpa grave
dell'opponente può senz'altro essere ravvisata nell'aver agito, sia pure solo in parte, sulla base di
deduzioni e contestazioni genericamente formulate - e, in alcuni casi, del tutto sfornite di riferimenti
specifici al caso concreto nonché di qualsivoglia supporto probatorio - e oltretutto smentite per
tabulas sulla base di una giurisprudenza largamente condivisa ed accreditata, ovvero rilevando
eccezioni dal carattere spiccatamente seriale e sottratte alla competenza funzionale del Tribunale
adito. Pertanto, a fronte di tale comportamento processuale gravemente colposo si ritiene di dover
disporre la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.”.
La motivazione del Tribunale di Bologna non può essere condivisa.
In primo luogo, si deve osservare che la parte attrice aveva adito il Tribunale di Bologna sulla base di una elaborata perizia di parte svolta da tecnici del settore a supporto delle proprie difese compiutamente esposte nell'atto introduttivo della CP_1
Al contrario, la pronuncia del Tribunale è stata emessa in mancanza di una CTU contabile diretta all'accertamento della nullità del contratto di mutuo, al fine di verificare il superamento della soglia legale del tasso usurario.
Senza entrare nel merito della decisione pronunciata in diverso giudizio, sulla quale questo
Tribunale non è competente, si deve tuttavia osservare che nel caso di specie il presupposto della colpa grave non appare integrato poiché il Tribunale di Bologna ha ritenuto le difese della solo in CP_1
parte e in alcuni casi palesemente infondate e prive di riscontro probatorio.
pagina 13 di 15 Tanto premesso, non si può ritenere che la soccombenza giudiziale della possa integrare il CP_1
presupposto della colpa grave ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c. e tale da escludere l'operatività
della polizza per tutela legale ai sensi del richiamato art. 1900 c.c.
Deve pertanto essere esaminata la misura del quantum della pretesa indennitaria della parte opposta.
L'opponente ha domandato la riduzione pari a ¼ dell'importo complessivo azionato in monitorio in ragione del fatto che la è stata l'unica ad aver sottoscritto il contratto Gold, mentre la causa è CP_2
stata promossa anche dai suoi fideiussori.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
All'art. 12 del contratto Gold era previsto, in caso di soccombenza, il rimborso totale delle spese sostenute per la perizia, l'assistenza legale e le spese di lite, sino a un massimale di euro 40.000,00
euro.
La polizza contiene espressamente la previsione della sua integrale operatività anche nei confronti dei garanti.
L'art. 11 comma 1 del contratto disponeva infatti che “la società assume a proprio carico […] il
rischio di soccombenza dichiarata con sentenza, decreto o ordinanza e, comunque, nei limiti del
massimale a seguito dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale, che si renda necessaria alla tutela dei
diritti dell'assicurato conseguente ad un sinistro rientrante nella garanzia prestata a favore
dell'assicurato stesso e dei suoi garanti […]”.
Tanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
pagina 14 di 15 Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'opponente secondo il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo per le quattro fasi, in misura proporzionata alle difese svolte, sulla base del valore della causa fino a euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opponente a rifondere alla società opposta le spese di lite che si liquidano nell'importo complessivo di euro 7.617,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 02.04.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 02.04.2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 15 N. R.G. 8656/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8656/2021 avente il seguente OGGETTO:
polizza assicurativa per tutela legale, promossa da:
(C.F. – P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del procuratore speciale della rappresentanza per l'Italia pro tempore, domiciliata nel corso
Garibaldi n. 86 - Milano, con il patrocinio dell'avv. Roberta Scoppa, elettivamente domiciliata in via
Andrea d'Isernia n. 28 - Napoli, presso lo studio del difensore, giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione in opposizione.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_3
patrocinio dell'avv. Cinzia Corda, elettivamente domiciliata in via Pacinotti n. 23 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
pagina 2 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato mediante PEC in data 29.12.2021, la Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2115/2021 provvisoriamente esecutivo,
[...]
pronunciato in data 19.11.2021 dal Tribunale Ordinario di Cagliari in favore di e notificato CP_2
in data 03.12.2021.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha esposto in sintesi Parte_1
che:
- con il decreto ingiuntivo opposto era stato intimato da Parte_2
, in nome e per conto dei membri dei sottoscrittori del contratto di assicurazione di
[...] Pt_1
tutela legale n. F1800002076, il pagamento in suo favore dell'importo di 24.834,14 euro oltre interessi legali e spese;
- la aveva ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo opposto sulla base del contratto CP_2
Controparte_ c.d. Gold, sottoscritto il 27.10.2017 tra e Controparte_3
- tale contratto aveva avuto ad oggetto l'analisi del contratto di mutuo chirografario stipulato tra la e al fine della predisposizione di una perizia per l'accertamento Controparte_1 Controparte_4
giudiziale della nullità delle clausole contrattuali illegittime ivi contenute;
- all'art. 12 del contratto Gold era stato previsto, in caso di soccombenza, il rimborso totale delle spese sostenute per la perizia, l'assistenza legale e le spese di lite, sino a un massimale di euro €
40.000,00;
- la a sostegno della pretesa monitoria, aveva prodotto la perizia econometrica sulla base CP_1
della quale era stato avviato il giudizio davanti al Tribunale di Bologna, con l'assistenza di un difensore
Cont convenzionato con la stessa pagina 3 di 15 - con sentenza irrevocabile n. 20066/2019, pubblicata in data 20.03.2019, il Tribunale di Bologna
aveva rigettato le domande attoree e condannato la in solido con i fideiussori, al Controparte_1
pagamento della somma di euro 167.901,30, oltre interessi e al pagamento delle spese di lite per euro
13.000,00 per compensi e all'ulteriore somma di euro 13.000,00, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., oltre accessori di legge;
- la aveva quindi domandato l'indennizzo spettante in esecuzione della polizza per tutela CP_2
legale alla compagnia di assicurazione la quale aveva declinato la richiesta, sostenendo che Pt_1
non fosse operativa;
- a fondamento dell'opposizione, l'odierna opponente ha fatto presente di essere succeduta nel rapporto di cui erano titolari gli assicuratori membri del mercato dei come risultava dalla Pt_1
pronuncia della High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales Companies
Court del 25 novembre 2020, la quale aveva approvato il piano di cessione;
- la compagnia di assicurazioni ha eccepito preliminarmente che l'odierno Tribunale fosse incompetente per territorio, poiché nell'art. 8 della polizza assicurativa era stato indicato come foro
Cont esclusivo quello del luogo ove aveva sede il contraente
- inoltre, quanto al merito, il giudizio promosso da nei confronti di era CP_2 Controparte_4
stato fondato su difese seriali e conteggi inattendibili, come era stato accertato dalla sentenza passata in giudicato n. 20066/2019 del Tribunale di Bologna;
- in particolare, la era stata condannata per responsabilità processuale aggravata ai sensi CP_2
dell'art. 96 c.p.c., III comma;
- ai sensi dell'art. 1900 c.c., l'assicurazione poteva pertanto rifiutare la liquidazione del sinistro,
dato che era stato causato da una condotta dell'assicurato caratterizzata da colpa grave;
pagina 4 di 15 - infine, il contratto Gold era stato sottoscritto unicamente dalla mentre il giudizio era CP_1
stato incardinato anche dai suoi fideiussori, pertanto, l'opponente sarebbe stata tenuta a indennizzare unicamente la posizione della in misura corrispondente ad un quarto dell'importo richiesto per CP_1
le spese di soccombenza.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“in via preliminare,
sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo ivi opposto, anche inaudita altera parte,
per i motivi esposti in premessa;
sempre in via preliminare,
accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Cagliari in favore del
Tribunale di Brescia per i motivi esposti in premessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo ivi
opposto;
nel merito,
accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare inesistente, nullo e, comunque
inefficace il decreto ingiuntivo n. 2115 del 19.11.2021, emesso su ricorso della dal CP_1
Tribunale di Cagliari nei confronti della Lloyd's Rappresentanza Generale per l'Italia, per i motivi
esposti in premessa;
nella denegata ipotesi di conferma della richiesta monitoria, condannare la a Pt_1
corrispondere alla soltanto un quarto dell'importo dovuto per le spese di soccombenza liquidate CP_2
in sentenza;
condannare parte opposta al pagamento di spese, diritti ed onorari in favore della parte
opponente”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 11.05.2022, si è costituita in giudizio CP_2
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, esponendo in sintesi che:
[...]
pagina 5 di 15 - in via preliminare, doveva rilevarsi il difetto di legittimazione in capo alla Parte_1
asseritamente cessionaria dei contratti di assicurazione in blocco, tra i quali quello
[...]
oggetto del presente contenzioso;
Cont
- in primo luogo, infatti, la polizza assicurativa non era stata stipulata da con la Pt_1
bensì con i Lloyd's Londra e l'asserita cessione non era stata notificata Parte_1
all'opposta;
- quanto all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, questa era infondata in quanto la disciplina derogatoria del foro previsto dalla legge a vantaggio del foro esclusivo - quello dove aveva sede il contraente - non era applicabile all'opposta;
Cont
- l'art. 8 della polizza, infatti, avendo regolamentato i rapporti tra e il contraente Pt_1
non era applicabile alla terza beneficiaria CP_1
Cont
- quanto al merito, in base alla polizza stipulata tra i e la compagnia assicuratrice Pt_1
non poteva rifiutarsi di eseguire la polizza assicurativa;
- infatti, era stata dimostrata la sussistenza del rapporto dedotto tra le parti e l'avverarsi del rischio assicurato consistente nella soccombenza giudiziale, attestata dalla sentenza passata in giudicato n. 20066/2019 del Tribunale di Bologna;
- in particolare, l'art. 12 della polizza prevedeva il rimborso totale delle spese sostenute per la perizia, l'assistenza legale ed il pagamento delle spese di lite, sino ad un massimale di euro €
40.000,00;
- la aveva convenuto in giudizio eccependo l'illegittimità del contratto CP_2 Controparte_4
di mutuo stipulato sulla base di quattro distinte ipotesi di nullità relative agli interessi originariamente pattuiti;
pagina 6 di 15 Contr
- le ipotesi rilevate nella perizia econometrica redatta da non erano state condivise dal
Tribunale e pertanto l'opposta non era riuscita a dimostrare in giudizio i vizi del mutuo;
- l'art. 11 del contratto Gold aveva previsto testualmente che “la società assume a proprio
carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio di soccombenza
dichiarata con sentenza, decreto o ordinanza e, comunque, nei limiti del massimale a seguito
dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale, che si renda necessaria alla tutela dei diritti dell'assicurato
conseguente ad un sinistro rientrante nella garanzia prestata a favore dell'assicurato stesso e dei suoi
garanti, come specificato nei successivi articoli. La società procederà al rimborso delle spese e dei
compensi relativi alla controversia, sin dalla sua origine, come appresso specificati:
1. spese peritali
sostenute dall'assicurato per l'acquisto della perizia giuridico-econometrica redatta e firmata dal
Cont professionista incaricato da in adempimento del contratto di redazione peritale siglato con il
cliente; 2) spese del legale di parte per l'attività civile e/o penale incaricato e dell'eventuale
domiciliatario se necessario, fino ad un importo massimo totale di € 2750; 3) spese CTU liquidate dal
magistrato; 4) spese legali di controparte, così come liquidate dal magistrato. […] le spese saranno
liquidate entro 30 giorni dal deposito del provvedimento giudiziale”;
- l'odierna opposta, risultata soccombente nel giudizio promosso contro l'istituto di credito mutuatario aveva tempestivamente denunciato il sinistro per ottenere il rimborso di Controparte_4
tutte le spese, sulla base del contratto Gold;
- la polizza tutela legale aveva ad oggetto l'assicurazione dal rischio di soccombenza dei sottoscrittori del contratto Gold, con manleva del beneficiario dal rischio di soccombenza nel caso in
Cont cui la perizia econometrica redatta da pagina 7 di 15 - il rischio assicurato, costituito dalla tutela legale fornita all'opposta, doveva ritenersi accertato in forza della perizia allegata al ricorso monitorio e la sentenza dove la era risultata CP_2
soccombente.
Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra esposti:
in via pregiudiziale,
dichiarare il difetto di interesse ad agire e/o di legittimazione ad agire, il difetto di procura alle
liti e di ius postulandi in capo alla e per l'effetto dichiarare Parte_1
improcedibile la presente azione e definitivo, per mancata opposizione, il decreto ingiuntivo n.
2115/2021 reso dal Tribunale di Cagliari in favore della e nei confronti dell Controparte_1 [...]
in nome e per conto dei membri dei Controparte_5
del contratto di assicurazione di tutela legale n. F1800002076; Parte_3
in via preliminare, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione pregiudiziale sopra esposta:
- rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla difesa avversaria poiché
infondata, confermando la propria competenza quale giudice naturale precostituito per legge;
- confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2115/2021 rigettando la
domanda avversaria sul punto;
nel merito,
- rigettare l'opposizione proposta poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare
Controparte_ il decreto ingiuntivo n. 2115 del 19.11.2021 reso dall'intestato Tribunale in favore della
- in via meramente subordinata e salvo gravame:
rigettare l'opposizione proposta e, per l'effetto, accertare il credito dovuto dalla compagnia
assicurativa alla in virtù della polizza tutela legale n. F18000002076 nella misura di euro CP_1
pagina 8 di 15 24.834,14 oltre interessi ex art. 1284 c.c., ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che
risulterà dovuta in corso di causa.
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze nella misura di cui al D.M. 55/2014”.
La causa, essendo matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti dalle parti, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale lettura del dispositivo ex
art. 281 sexies c.p.c., con termine per note da depositarsi fino 30 giorni prima dell'udienza.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'attenzione di questo Tribunale, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, il
Cont quale ha sostenuto la competenza del Tribunale di Brescia (ora Roma) dove ha sede legale la in qualità di contraente della polizza.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
L'art. 8 del contratto di polizza assicurativa per cui è causa prevedeva la competenza territoriale
Cont del Tribunale dove ha sede il contraente in deroga al foro generale delle persone giuridiche previsto dall'art. 19 c.p.c.
La deroga alla disciplina legale non risulta applicabile ai rapporti tra l'odierna opponente e la non essendo stata specificamente approvata per iscritto dal contraente ai sensi dell'art. 1341 c.c. CP_1
In ogni caso, tale clausola non sarebbe opponibile all'assicurata non essendo stata dalla CP_1
stessa accettata in via esclusiva ai sensi dell'art. 29 c.p.c., cosicchè tale deroga potrebbe al più
determinare la competenza alternativa per territorio di questo Tribunale.
Si ritiene pertanto che il giudizio sia stato correttamente introdotto davanti a questo Tribunale, in applicazione dell'art. 19 del codice di rito (foro generale delle persone giuridiche), avendo la convenuta la sede a Cagliari.
pagina 9 di 15 Ad abundantiam, si osserva che l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata dall'opponente è infondata poiché il foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c. non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della compagnia assicurativa opponente.
Deve ritenersi infatti che la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale ha l'onere di indicare specificamente i motivi dell'asserita incompetenza in relazione a ciascuno dei criteri di collegamento suscettibili di trovare applicazione e provare gli elementi costitutivi dell'eccezione, rimanendo altrimenti la competenza definitivamente radicata davanti al giudice adito.
Insegna infatti in proposito la Suprema Corte che “nelle cause relative a diritti di obbligazione, il
convenuto che intende eccepire l'incompetenza per territorio, al di fuori delle ipotesi previste dall'art.
28 cod. proc. civ., ha l'onere non solo di indicare nella comparsa di risposta, secondo quanto è dato
desumere dall'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice competente, ma anche di contestare la
competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili
con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., la
cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un
determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. Ne consegue che in mancanza
di una tempestiva e completa contestazione l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi
come non proposta, e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza” (Cassazione Civile,
Sez. 3, Sentenza n. 9192 del 09/06/2003 - Rv. 564074 - 01).
Tanto premesso, non avendo l'opponente contestato l'applicazione del foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c., deve ritenersi competente il Tribunale adito di Cagliari dove ha sede la convenuta CP_1
Deve essere ora esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opponente sollevata da CP_1
pagina 10 di 15 L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
A fondamento dell'eccezione la ha sostenuto che l'opponente CP_2 Parte_1
non ha dimostrato in causa l'effettiva cessione del contratto di assicurazione n. F1800002076,
[...]
originariamente stipulato dai London, essendosi limitata ad allegare un atto di cessione Pt_1
generico e cumulativo, non riferibile specificamente al contratto di tutela legale che ci occupa.
L'assunto non può essere condiviso.
Con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1800002076, risulta accertata in causa in capo all'opponente la qualità di successore nella titolarità del contratto e dei diritti controversi ad esso riferibili di cui erano titolari gli Assicuratori membri dei con effetto a decorrere dal Pt_1
01.01.2021, in conformità al provvedimento della High Court of Justice Business and Property Courts
of England and Wales Companies Court del 25 novembre 2020.
In particolare, risulta accertato che i a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Pt_1
Europea, hanno completato la procedura legale finalizzata al trasferimento delle polizze sottoscritte dal
1993 al 2020 a favore di Parte_1
Pertanto, risulta accertata in causa la legittimazione attiva della Parte_1
a proporre la presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
******
Passando al merito, si osserva che la garanzia originaria concessa dai in favore della Pt_1
Cont beneficiaria era stata prevista per l'ipotesi in cui l'operato della contraente fosse risultato CP_2
insufficiente all'accertamento dei vizi del contratto di mutuo sulla base della perizia econometrica fornita, dunque in caso di soccombenza giudiziale.
pagina 11 di 15 In particolare, in caso di mancato conseguimento dell'utilità prefissata, l'assicurazione avrebbe dovuto indennizzare l'assicurata mediante il pagamento delle spese di soccombenza e il rimborso di quelle sostenute per il giudizio.
ha eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi Parte_1
dell'art. 1900 c.c., sostenendo che il denunciato sinistro si era verificato per colpa grave dell'assicurato,
come accertato con sentenza irrevocabile del Tribunale di Bologna n. 20066/2019, pubblicata in data
20.03.2019, emessa nel giudizio instaurato tra e CP_2 Controparte_4
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
In primo luogo, la sentenza citata del Tribunale di Bologna non ha autorità di cosa giudicata quanto all'accertamento della responsabilità aggravata della nel presente giudizio, in ragione CP_2
della diversità delle parti ( e e dell'oggetto del giudizio (applicazione di tassi usurari al CP_4 CP_1
contratto di mutuo da parte della banca).
Nella presente causa vi sono parti diverse ( e e ha un diverso oggetto consistente CP_2 Pt_1
nel rimborso delle spese perviste nella polizza assicurativa per la tutela legale stipulata dall'opposta.
In secondo luogo, nel caso di specie la polizza tutela legale non prevede alcuna esclusione di operatività per il caso di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
E' vero che l'art. 18 lettera m) del contratto assicurativo prevedeva infatti una specifica clausola di esclusione della garanzia per il caso di pagamento di eventuali multe, ammende e sanzioni in genere,
che costituiscono peraltro fattispecie diversa da quella in esame.
Tuttavia, l'importo corrispondente alla condanna per lite temeraria, stabilito dal Tribunale di
Bologna nell'importo di euro 13.000,00, non è stato incluso nel ricorso monitorio della tra quelli CP_2
oggetto di copertura assicurativa, poiché si trattava di una condanna sanzionatoria espressamente esclusa ai sensi del citato art. 18 della polizza.
pagina 12 di 15 A ciò si aggiunga che l'opponente ha eccepito l'inoperatività della polizza de qua rilevando come, alla base del contenzioso davanti al Tribunale di Bologna, vi fosse una perizia palesemente infondata e inattendibile e da ciò ha desunto l'alta probabilità di esito sfavorevole della lite.
L'assunto è smentito dalle risultanze processuali.
Il Tribunale di Bologna ha espressamente precisato infatti che “nel caso di specie la colpa grave
dell'opponente può senz'altro essere ravvisata nell'aver agito, sia pure solo in parte, sulla base di
deduzioni e contestazioni genericamente formulate - e, in alcuni casi, del tutto sfornite di riferimenti
specifici al caso concreto nonché di qualsivoglia supporto probatorio - e oltretutto smentite per
tabulas sulla base di una giurisprudenza largamente condivisa ed accreditata, ovvero rilevando
eccezioni dal carattere spiccatamente seriale e sottratte alla competenza funzionale del Tribunale
adito. Pertanto, a fronte di tale comportamento processuale gravemente colposo si ritiene di dover
disporre la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.”.
La motivazione del Tribunale di Bologna non può essere condivisa.
In primo luogo, si deve osservare che la parte attrice aveva adito il Tribunale di Bologna sulla base di una elaborata perizia di parte svolta da tecnici del settore a supporto delle proprie difese compiutamente esposte nell'atto introduttivo della CP_1
Al contrario, la pronuncia del Tribunale è stata emessa in mancanza di una CTU contabile diretta all'accertamento della nullità del contratto di mutuo, al fine di verificare il superamento della soglia legale del tasso usurario.
Senza entrare nel merito della decisione pronunciata in diverso giudizio, sulla quale questo
Tribunale non è competente, si deve tuttavia osservare che nel caso di specie il presupposto della colpa grave non appare integrato poiché il Tribunale di Bologna ha ritenuto le difese della solo in CP_1
parte e in alcuni casi palesemente infondate e prive di riscontro probatorio.
pagina 13 di 15 Tanto premesso, non si può ritenere che la soccombenza giudiziale della possa integrare il CP_1
presupposto della colpa grave ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c. e tale da escludere l'operatività
della polizza per tutela legale ai sensi del richiamato art. 1900 c.c.
Deve pertanto essere esaminata la misura del quantum della pretesa indennitaria della parte opposta.
L'opponente ha domandato la riduzione pari a ¼ dell'importo complessivo azionato in monitorio in ragione del fatto che la è stata l'unica ad aver sottoscritto il contratto Gold, mentre la causa è CP_2
stata promossa anche dai suoi fideiussori.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
All'art. 12 del contratto Gold era previsto, in caso di soccombenza, il rimborso totale delle spese sostenute per la perizia, l'assistenza legale e le spese di lite, sino a un massimale di euro 40.000,00
euro.
La polizza contiene espressamente la previsione della sua integrale operatività anche nei confronti dei garanti.
L'art. 11 comma 1 del contratto disponeva infatti che “la società assume a proprio carico […] il
rischio di soccombenza dichiarata con sentenza, decreto o ordinanza e, comunque, nei limiti del
massimale a seguito dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale, che si renda necessaria alla tutela dei
diritti dell'assicurato conseguente ad un sinistro rientrante nella garanzia prestata a favore
dell'assicurato stesso e dei suoi garanti […]”.
Tanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
pagina 14 di 15 Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'opponente secondo il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo per le quattro fasi, in misura proporzionata alle difese svolte, sulla base del valore della causa fino a euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opponente a rifondere alla società opposta le spese di lite che si liquidano nell'importo complessivo di euro 7.617,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 02.04.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
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