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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/06/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 47-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Roberto Sereni Lucarelli Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello Giudice relatore
Dott. Maria Letizia Mantovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato dall'Avv.
Francesca Pentericci e dall'Avv. Sabrina Valeri;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 03.04.2025, il Sig. a avanzato proposta Parte_1 di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Pagina 1 c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;
ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal sig. nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una CP_1 consistente esposizione debitoria (complessivamente pari a € 115.298,77) derivante dalla crisi dell'attività commerciale di vendita di videocassette avviata nel 2000, a cui è seguito, nel 2003, una modifica dell'oggetto sociale dell'impresa, esteso alla vendita di prodotti alimentari. Tale diversificazione commerciale non ha tuttavia consentito la ripresa economica auspicata, rallentata ulteriormente in ragione di un ingente furto subito dal ricorrente all'interno del proprio negozio, con gravi perdite patrimoniali.
Le cause del sovraindebitamento, che il ricorrente ha tentato di ripianare con anche con ripetuto ricorso al credito, sono pertanto da individuarsi dapprima nelle contingenze di mercato, caratterizzato dallo sviluppo della distribuzione digitale e dal conseguente arresto della produzione di videocassette, e successivamente nella competitività sempre crescente nel settore alimentare, con l'apertura, nelle zone limitrofe, di supermercati, che hanno ulteriormente aggravato la già precaria situazione economica del sig. ino CP_1 alla chiusura del negozio nel 2012.
Atteso che il debitore, attualmente lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso la ditta di autotrasporti , con sede a Morro D'BA, risulta percettore di un Controparte_2 reddito netto mensile medio pari a circa € 1.900,00/2.000,00, quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni e crediti:
Pagina 2 i. stipendio al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso ii. conto corrente n. 450459/1000/00003893 con saldo Controparte_3 negativo al 30.09.2023 di € – 1.801,50
iii. autovettura Fiat Punto Targa BN319BA immatricolata nell'anno 2000, del valore dichiarato di € 500,00
Con riferimento al tale ultimo bene, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie
– nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII.
Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza del debitore di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore e dai suoi familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.
Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, visti i documenti allegati all'atto introduttivo e la valutazione di congruità espressa dall'OCC, in considerazione delle entrate del nucleo familiare, composto dal ricorrente e dai propri genitori, sigg.ri e , percettori di una pensione netta mensile, CP_4 Controparte_5 rispettivamente, di € 1.300,00, ed € 1.021,00, detratte le cessioni del quinto per i finanziamenti assunti in aiuto del figlio, a fronte di spese medie mensili complessive per €
2.940,00, la somma gravante sul ricorrente per il mantenimento del nucleo familiare può essere quantificata in € 1.000,00, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura.
Come risulta specificatamente dalla dichiarazione depositata in atti il 03.06.2025, il sig. intende mettere a disposizione della procedura la somma mensile di €. 1.000,00, CP_1 oltre al 50% della tredicesima e della quattordicesima mensilità stipendiale.
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere
Pagina 3 regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
Con riferimento alle spese della presente procedura individuate dall'OCC come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore
[...] nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
D'BA (AN), via Santa Maria del Fiore n. 4
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa
Giuliana Filippello;
NOMINA liquidatore l'OCC, Avv. Maria Laura Saracchini
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura Fiat Punto Targa BN319BA che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
Pagina 4 FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite del contributo al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1.000,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente al 50% della tredicesima e della quattordicesima mensilità stipendiale e ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;
AUTORIZZA il liquidatore per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, Con all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”), concordandone i costi con Con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del
Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello Dott. Roberto Sereni Lucarelli
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Roberto Sereni Lucarelli Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello Giudice relatore
Dott. Maria Letizia Mantovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato dall'Avv.
Francesca Pentericci e dall'Avv. Sabrina Valeri;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 03.04.2025, il Sig. a avanzato proposta Parte_1 di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Pagina 1 c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;
ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal sig. nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una CP_1 consistente esposizione debitoria (complessivamente pari a € 115.298,77) derivante dalla crisi dell'attività commerciale di vendita di videocassette avviata nel 2000, a cui è seguito, nel 2003, una modifica dell'oggetto sociale dell'impresa, esteso alla vendita di prodotti alimentari. Tale diversificazione commerciale non ha tuttavia consentito la ripresa economica auspicata, rallentata ulteriormente in ragione di un ingente furto subito dal ricorrente all'interno del proprio negozio, con gravi perdite patrimoniali.
Le cause del sovraindebitamento, che il ricorrente ha tentato di ripianare con anche con ripetuto ricorso al credito, sono pertanto da individuarsi dapprima nelle contingenze di mercato, caratterizzato dallo sviluppo della distribuzione digitale e dal conseguente arresto della produzione di videocassette, e successivamente nella competitività sempre crescente nel settore alimentare, con l'apertura, nelle zone limitrofe, di supermercati, che hanno ulteriormente aggravato la già precaria situazione economica del sig. ino CP_1 alla chiusura del negozio nel 2012.
Atteso che il debitore, attualmente lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso la ditta di autotrasporti , con sede a Morro D'BA, risulta percettore di un Controparte_2 reddito netto mensile medio pari a circa € 1.900,00/2.000,00, quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni e crediti:
Pagina 2 i. stipendio al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso ii. conto corrente n. 450459/1000/00003893 con saldo Controparte_3 negativo al 30.09.2023 di € – 1.801,50
iii. autovettura Fiat Punto Targa BN319BA immatricolata nell'anno 2000, del valore dichiarato di € 500,00
Con riferimento al tale ultimo bene, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie
– nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII.
Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza del debitore di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore e dai suoi familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.
Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, visti i documenti allegati all'atto introduttivo e la valutazione di congruità espressa dall'OCC, in considerazione delle entrate del nucleo familiare, composto dal ricorrente e dai propri genitori, sigg.ri e , percettori di una pensione netta mensile, CP_4 Controparte_5 rispettivamente, di € 1.300,00, ed € 1.021,00, detratte le cessioni del quinto per i finanziamenti assunti in aiuto del figlio, a fronte di spese medie mensili complessive per €
2.940,00, la somma gravante sul ricorrente per il mantenimento del nucleo familiare può essere quantificata in € 1.000,00, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura.
Come risulta specificatamente dalla dichiarazione depositata in atti il 03.06.2025, il sig. intende mettere a disposizione della procedura la somma mensile di €. 1.000,00, CP_1 oltre al 50% della tredicesima e della quattordicesima mensilità stipendiale.
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere
Pagina 3 regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
Con riferimento alle spese della presente procedura individuate dall'OCC come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore
[...] nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
D'BA (AN), via Santa Maria del Fiore n. 4
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa
Giuliana Filippello;
NOMINA liquidatore l'OCC, Avv. Maria Laura Saracchini
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura Fiat Punto Targa BN319BA che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
Pagina 4 FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite del contributo al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1.000,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente al 50% della tredicesima e della quattordicesima mensilità stipendiale e ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;
AUTORIZZA il liquidatore per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, Con all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”), concordandone i costi con Con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del
Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello Dott. Roberto Sereni Lucarelli
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