TRIB
Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/08/2025, n. 3450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3450 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. 8950/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 8950/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni e rimborso spese
TRA
e , rappresentati e difesi, giusta procura in Parte_1 Parte_2 calce all'atto di citazione, dall'avv. Cinzia Giudice, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Salerno, alla via F.P. Volpe n. 2
ATTORI
E
, sito in Salerno, alla via Kennedy n. 23, in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Nicola Belsito, presso il cui studio è elett.te domiciliato in
Salerno, alla via Nizza n. 134
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 07/02/25 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 05/10/17, e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il sito in Salerno, alla Controparte_1 via Kennedy n. 23, esponendo di essere proprietari dell'unità immobiliare ubicata all'ultimo piano, scala A, interno A7, del fabbricato di cui al convenuto;
che all'interno di detto CP_1
pagina 1 di 10 immobile si erano verificate copiose infiltrazioni di acque meteoriche, che avevano determinato l'insorgere di ingenti danni sia al locale sottotetto che alla sottostante unità immobiliare, parimenti di proprietà esclusiva di essi istanti;
che la causa delle infiltrazioni, come emerso dalla relazione peritale del geom. era da ravvisare nella non corretta posa in opera del manto Persona_1 impermeabile del tetto condominiale di copertura;
che lo stesso geom. aveva rappresentato l'urgenza di un intervento di riparazione, al fine di evitare il distacco di intonaci, con conseguente aggravamento del danno e nocumento per cose e persone;
che i danni nell'immobile di essi istanti erano stati riscontrati nel locale sottotetto, oltre che nel bagno padronale della sottostante unità immobiliare, in corrispondenza della colonna fecale, a causa del malfunzionamento del condotto di sfiato posto sul laterale destro della copertura ove erano ubicate le colonne montanti dei relativi bagni;
che, nonostante reiterati solleciti, il convenuto non aveva mai provveduto CP_1 all'esecuzione dei lavori di eliminazione dei fenomeni infiltrativi;
che essi attori, di propria iniziativa, stante il totale disinteresse del , avevano provveduto a far eseguire i lavori di CP_1 impermeabilizzazione del tetto di copertura sopportando una spesa di € 22.594,02, CP_2 di cui € 20.096,07 in favore della ditta appaltatrice dei lavori, ossia la società
[...]
ed € 2.497,95 quale compenso per la direzione dei lavori da parte Controparte_3 del geom. che con esito negativo si era concluso il tentativo di mediazione Controparte_4 ex d.lgs. n. 28/2010; che la riparazione dei danni subiti dall'unità immobiliare di essi istanti richiedeva una spesa di € 5.750,00, come da preventivo in atti;
che la responsabilità del era riconducibile a quella oggettiva da custodia ex art. 2051 c.c. oppure, in subordine, CP_1
a quella ex art. 2043 c.c. per violazione del principio del “neminem laedere”, in ragione della colposa omissione dei lavori di manutenzione dei beni condominiali;
che essi attori si erano sostituiti all'inerte condominio, sostenendo tutte le spese necessarie per il rifacimento del manto impermeabilizzante del tetto di copertura condominiale, dal cui ammaloramento erano derivate le infiltrazioni d'acqua piovana;
che, trattandosi di spese urgenti, essi attori avevano diritto al rimborso delle stesse ai sensi dell'art. 1134 c.c.
Tanto premesso, gli attori chiedevano dichiararsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. del convenuto in relazione all'omessa manutenzione del tetto di CP_1 copertura del fabbricato e, per l'effetto, condannarsi il medesimo convenuto al CP_2 rimborso delle spese sostenute per l'eliminazione delle cause delle infiltrazione, pari ad €
22.594,02, detratta la quota di loro spettanza quali condomini, nonché al risarcimento dei danni arrecati alla proprietà di essi attori, quantificati in € 5.750,00, ovvero nel diverso importo, maggiore o minore, da accertare in corso di causa anche tramite CTU o da liquidare in via pagina 2 di 10 equitativa, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario e condanna del convenuto al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, c.p.c.
Con comparsa di risposta, depositata l'01/06/18, si costituiva il Controparte_5
, il quale deduceva che il sottotetto degli attori, difformemente dall'effettivo utilizzo che ne
[...] veniva fatto, aveva una destinazione d'uso non abitativo e presentava delle irregolarità urbanistico- edilizie per difformità rispetto alla concessione edilizia n. 49/88, accertate con l'ordinanza comunale n. 18 del 18/09/14, con la quale era stato ingiunto ai medesimi attori di procedere al ripristino dello stato dei luoghi;
che tale ingiunzione era stata rinnovata con l'ordinanza n. 41 del
14/09/15; che gli attori avevano manifestato l'assenza di qualsivoglia collaborazione nell'accertamento della conformità dei lavori di riparazione richiesti al condominio alla reale destinazione d'uso delle unità immobiliari oggetto delle lamentate infiltrazioni;
che l'art. 1134 c.c. non era applicabile, in ragione della natura abusiva del sottotetto e della abusiva utilizzazione dello stesso, nonché dell'assenza del requisito dell'urgenza dei lavori;
che difettavano i presupposti della responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c.
Il convenuto concludeva per l'inammissibilità e, comunque, il rigetto delle avverse CP_1 domande, con vittoria di spese giudiziali.
Veniva disposta ed espletata CTU, nonché acquisita documentazione varia.
Con le note sostitutive dell'udienza del 07/02/25 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 28/02/25, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Dalla documentazione, anche fotografica, in atti e dalla CTU espletata dall'ing. è Persona_2 emerso quanto segue:
1) gli attori, all'epoca di instaurazione del giudizio, erano proprietari, in comunione legale dei beni, di un locale sottotetto ubicato al quinto ed ultimo piano, scala A, del fabbricato condominiale sito nel Comune di Salerno, al viale Kennedy n. 23, utilizzato a fini abitativi, riportato in catasto fabbricati al foglio n. 35, part. 102, sub 102, con categoria catastale C2, in cui rientrano le soffitte, ma non le abitazioni;
2) alla consulenza tecnica di parte attrice del gennaio 2015, redatta dal geom. Controparte_4
sono allegate n. 10 fotografie a colori, tutte relative al predetto locale sottotetto, attestanti
[...] la sussistenza di una situazione di degrado dell'intonaco sia del solaio del sottotetto che di alcune pareti perimetrali, nonché delle tinteggiature e delle finestre;
3) in particolare, le prime sette fotografie sono relative alla stanza più in fondo a sinistra, avendo le spalle alla porta di caposcala, indicata come deposito nella planimetria catastale dell'immobile datata 01/08/19, ma adibita a camera da letto matrimoniale all'epoca in cui il CTU ha effettuato i pagina 3 di 10 sopralluoghi. Nelle prime tre foto si vede sul soffitto della stanza un'ampia macchia di umidità che si sviluppa nella parte inclinata della copertura in una zona che va dal lucernario presente in tale stanza alla muratura perimetrale del fabbricato che delimita tale stanza sul lato sinistro, avendo le spalle alla porta di caposcala, e prosegue nella parte superiore di tale muratura. Secondo il CTU, tale macchia di umidità poteva essere stata prodotta solo da infiltrazioni di acqua meteorica provenienti dalla copertura, dovute ad un'impermeabilizzazione della copertura di tale stanza non idonea a garantire una protezione dalla pioggia all'epoca in cui tali fotografie furono scattate: tale macchia di umidità già da sola comportava la necessità di procedere al rifacimento della guaina di impermeabilizzazione della copertura dell'immobile oggetto di causa;
4) nella seconda, terza e quarta fotografia sono visibili danni da infiltrazione di acqua meteorica anche nello squarcio del solaio ove è situato il lucernario di tale stanza, che si sviluppano a partire da quest'ultimo. Secondo il CTU, anche tali danni erano dovuti ad infiltrazioni di acqua meteorica provenienti dalla copertura in corrispondenza dell'attacco di tale lucernario. Nella quinta fotografia sono visibili macchie di umidità sulla parte del soffitto di tale stanza situato in corrispondenza della muratura perimetrale del fabbricato in cui è situata l'apertura di accesso al balcone, che interessano anche la parte superiore della parete di tale muratura: anche tali danni, secondo il CTU, erano dovuti ad infiltrazioni di acqua meteorica provenienti dalla copertura a causa di un'impermeabilizzazione della copertura di tale stanza non idonea a garantire una protezione dalla pioggia all'epoca in cui tali fotografie furono scattate. Nella sesta e settima fotografia è visibile un ammaloramento per infiltrazioni di acqua meteorica della parte inferiore della parete che delimita sul lato destro l'apertura di accesso al balcone: secondo il CTU, non è possibile stabilire se l'origine di tali infiltrazioni fosse la copertura condominiale o l'infisso dell'apertura di accesso al balcone del sottotetto;
5) le ultime tre fotografie allegate alla ctp del geom. sono relative alla stanza di Persona_1 ingresso dell'immobile, indicata come stenditoio nella planimetria catastale dell'01/08/19 ed adibita a soggiorno all'epoca in cui il CTU ha effettuato i sopralluoghi. Nell'ultima foto si vede sul soffitto della stanza un'ampia macchia di umidità che si sviluppa nella parte inclinata della copertura in una zona situata tra il lucernario presente in tale stanza e la muratura perimetrale del fabbricato che delimita tale stanza sul lato sinistro, avendo le spalle alla porta di caposcala.
Secondo il CTU, tale macchia di umidità può essere stata prodotta solo da infiltrazioni di acqua meteorica provenienti dalla copertura, dovuta ad un'impermeabilizzazione della copertura di tale stanza non idonea a garantire una protezione dalla pioggia all'epoca in cui tali fotografie furono scattate. Sempre secondo il CTU, pagina 4 di 10 tale macchia di umidità già da sola comportava la necessità di procedere al rifacimento della guaina di impermeabilizzazione della copertura dell'immobile oggetto di causa. Nell'ottava e nella nona fotografia sono visibili danni da infiltrazione di acqua meteorica anche nello squarcio nel solaio dove è situato il lucernario di tale stanza, che si sviluppano a partire da quest'ultimo. Anche tali danni, secondo il CTU, erano dovuti ad infiltrazioni di acqua meteorica provenienti dalla copertura in corrispondenza dell'attacco di tale lucernario;
6) il fatto che all'epoca dei sopralluoghi eseguiti dal CTU non fossero più presenti i sopra descritti danni nel locale sottotetto oggetto di causa significa che erano stati effettuati i lavori sia per eliminare tali danni che per rimuovere le cause che li hanno prodotti. Infatti, in data 14/07/15
l'attore trasmetteva al Comune di Salerno la Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.A.) Parte_1 di manutenzione ordinaria e straordinaria di somma urgenza per infiltrazioni dalla copertura al fabbricato sito in via Kennedy n. 23; il CTU ha riscontrato che sulla copertura del suddetto locale sottotetto oggetto di causa e del torrino delle scale condominiali da cui avviene l'accesso in tale immobile è stata realizzata una nuova impermeabilizzazione. Inoltre, anche all'interno del locale sottotetto sono stati effettuati gli interventi edilizi per eliminare i sopra descritti danni da infiltrazioni di acqua meteorica.
Ebbene, questi essendo i fatti, deve in primo luogo ritenersi fondata la circostanza, dedotta da parte attrice, della provenienza delle infiltrazioni di acqua meteorica dalla sovrastante copertura in ragione della inidonea impermeabilizzazione della stessa, sicchè la responsabilità CP_2 del convenuto, per i danni arrecati alla proprietà attorea, risiede nel disposto dell'art. CP_1
2051 c.c., ossia nell'omessa manutenzione di beni di cui lo stesso ha la custodia.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 11152/23; Cass. S.U.
n. 20943/22), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
In particolare, il , quale custode ex art. 2051 c.c., risponde dei danni che siano derivati CP_1 al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione dei beni condominiali, atteso che “Il singolo condomino può agire a norma dell'art. 2051 cod. civ. nei confronti del per il CP_1 risarcimento dei danni sofferti per il cattivo funzionamento di un impianto comune o per la difettosità di parti comuni dell'edificio - dalle quali provengono infiltrazioni d'acqua pregiudizievoli per gli ambienti di sua proprietà esclusiva - ponendosi quale terzo nei confronti del
pagina 5 di 10 stesso, tenuto alla custodia ed alla manutenzione delle parti e degli impianti comuni CP_1 dell'edificio” (Cass. n. 1500/87).
Atteso che tale tipo di responsabilità si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito concerne il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
È logica, pertanto, la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dalla citata norma, relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale: all'attore compete, infatti, provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, laddove il convenuto, per liberarsi, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità
(Cass. n. 2062/04).
Tali essendo, allora, i principi applicabili nella controversia in esame, ritiene il Tribunale che mentre parte attrice ha esaurientemente adempiuto il proprio onere probatorio, avendo il CTU appurato che i danni presenti nel 2015 nel sottotetto oggetto di causa sono stati quasi interamente determinati dall'inidoneo funzionamento della guaina di impermeabilizzazione della copertura del fabbricato non altrettanto può dirsi per quanto riguarda il convenuto, il CP_2 CP_1 quale non ha positivamente dimostrato, come sarebbe stato suo onere ex art. 2051 c.c., l'esistenza di un fattore estraneo alla propria sfera di controllo, idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, di un fattore esterno (anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) avente, cioè, i caratteri del fortuito (imprevedibilità ed eccezionalità).
Ne consegue che gli attori hanno diritto ad ottenere dal convenuto il risarcimento dei CP_1 danni arrecati all'immobile di cui sono proprietari.
Tale domanda risarcitoria non è inficiata dalle eccezioni sollevate dal medesimo convenuto.
In primo luogo, invero, le difformità rispetto alla concessione edilizia riscontrate nel sottotetto per cui è causa e l'utilizzo dello stesso per scopi abitativi, in contrasto con la destinazione catastale non abitativa, non hanno alcuna rilevanza rispetto all'eziologia del fenomeno infiltrativo.
A parte che non vi è alcuna prova che le predette difformità ed il mutamento di destinazione d'uso siano imputabili agli attori, avendo questi dedotto di aver acquistato l'immobile in questione, con pagina 6 di 10 atto per notaio del 09/01/89, nel medesimo stato in cui lo stesso ancora si trovava nel Persona_1
2015 all'epoca delle contestate infiltrazioni, il CTU, nella relazione integrativa depositata il
13/10/23 (pagg. 49 e ss.), ha sostenuto che “…tali infiltrazioni di acqua meteorica non dipendono dall'incremento delle altezze utili interne dell'immobile oggetto di causa, e del conseguente incremento volumetrico, rispetto a quanto Concessione Edilizia n°49/88, rilasciata dal Sindaco del
Comune di Salerno in data 18/04/1988, in quanto esse sono dovute ad una realizzazione del solaio di copertura dell'immobile oggetto di causa ad una quota maggiore rispetto a quella autorizzata effettuata all'epoca di realizzazione del fabbricato. Pertanto, proprio la realizzazione di tale solaio di copertura all'epoca della realizzazione del fabbricato fa escludere che esso sia la causa delle suddette infiltrazioni di acqua meteorica all'interno dell'immobile oggetto di causa. Quest'ultime sono dovute al fatto che all'epoca in cui si sono verificate la guaina di impermeabilizzazione posta al di sopra di tale solaio di copertura del sottotetto non era in grado di assicurare un'idonea protezione dalla pioggia all'immobile sottostante. Inoltre l'eliminazione della scala di collegamento dell'immobile oggetto di causa con il sottostante appartamento al quarto non può essere causa delle suddette infiltrazioni di acqua in quanto tale intervento non è relativo al solaio di copertura dell'immobile oggetto di causa, ma al suo solaio di calpestio. Il C.T.U. specifica, ancora, che il cambio di destinazione d'uso dell'immobile e la realizzazione all'interno di esso di tramezzi non può essere causa delle suddette infiltrazioni di acqua in quanto non hanno comportato alcun intervento al solaio di copertura dell'immobile oggetto di causa”.
In secondo luogo, non rileva che, nel corso del presente giudizio, gli attori abbiano alienato a la proprietà del sottotetto oggetto di causa, riservando a sé il diritto di abitazione sullo CP_6 stesso, in quanto, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nel caso di successione a titolo particolare per atto tra vivi nel diritto controverso in corso di causa, quest'ultima prosegue tra le parti originarie, che dunque conservano la loro legittimazione.
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni arrecati al sottotetto degli attori, i lavori di riparazione da realizzare all'interno dello stesso, come rilevato dal CTU, consistevano: nella spicconatura delle parti ammalorate dell'intonaco; nel risanamento delle parti ammalorate del conglomerato cementizio armato del solaio di copertura;
nel rifacimento dell'intonaco delle zone spicconate;
nella tinteggiatura delle pareti e dei soffitti, previa rasatura, stuccatura e preparazione del fondo.
Il costo di tali opere al 2015, come risulta dal computo metrico allegato alla CTU (allegato C), è pari ad € 3.370,18, cui va aggiunta la somma di € 800,00, oltre iva e cassa professionale, per le pagina 7 di 10 spese amministrative e tecniche di progettazione, direzione lavori e presentazione presso i vari enti delle pratiche necessarie per la realizzazione dei suddetti lavori.
Pertanto, il va condannato al pagamento, in favore degli Controparte_5 attori, della somma di € 4.170,00, oltre iva e cassa professionale sull'importo di € 800,00. Da tale somma va, però, detratta la quota di risarcimento gravante sugli attori quali condomini, in relazione ai valori millesimali della loro proprietà.
Trattandosi di debito di valore, sulla predetta somma (una volta decurtata la quota gravante sugli attori), rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat-Foi, vanno calcolati, secondo il criterio indicato da Cass. S.U. n. 1712/95, gli interessi legali al tasso p.t. vigente, dall'01/01/16 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, con cui il debito di valore si converte in debito di valuta, decorreranno i soli interessi legali fino al soddisfo.
Non meritevole di accoglimento risulta, invece, la domanda di rimborso ex art. 1134 c.c. formulata dagli attori in relazione ai lavori di rifacimento della guaina di impermeabilizzazione della copertura condominiale da cui hanno avuto origine le lamentate infiltrazioni d'acqua.
L'art. 1134 c.c. prevede che “Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.
Ai sensi di tale norma, il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostri l'urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini (Cass. n. 8252/25, n. 29336/23, n.
18759/16, n. 27519/11). Nulla è invece dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione (art. 1110 c.c.).
Pertanto, se l'assemblea, a fronte dell'urgenza dell'intervento conservativo delle cose comuni, non vi provvede o non forma la necessaria maggioranza, il rimedio è dato dal ricorso all'autorità giudiziaria, come previsto dall'art. 1105, co. 4, c.c. (e dall'art. 1139 c.c.), e non dall'iniziativa individuale di uno o più condomini che assumano la gestione delle parti condominiali degradate
(Cass. n. 8252/25, n. 29336/23, n. 9280/18, n. 21015/11).
Alla luce di tali principi, non sussisteva, nel caso di specie, l'urgenza richiesta dalla norma in questione, in quanto gli attori, prima di intraprendere di loro iniziativa l'esecuzione dei lavori alla copertura hanno ripetutamente sollecitato l'amministratore il quale ha CP_2 CP_2 anche provveduto a convocare un'apposita assemblea. pagina 8 di 10 Invero, nello stesso atto di citazione gli attori hanno rappresentato di aver invitato l'amministratore condominiale, già con racc. consegnata a mani il 24/02/15, a dare esecuzione ai lavori urgenti per la rimozione dei fenomeni infiltrativi. Tale istanza veniva reiterata con racc. a.r. del 28/04/15, tanto che l'amministratore convocava un'assemblea condominiale con all'ordine del giorno la richiesta dei medesimi attori, ma l'assemblea non si costituiva per l'assenza dei condomini ed il mancato raggiungimento del numero legale (cfr. verbale assembleare del 07/05/15).
Seguiva, quindi, la diffida stragiudiziale notificata all'amministratore condominiale il 28/05/15 a mezzo ufficiale giudiziario e, stante la protratta inerzia del convenuto , gli attori, con CP_1 racc. a.r. del 06/07/15, comunicavano il prossimo inizio dei lavori.
Ai fini dell'urgenza richiesta dall'art. 1134 c.c. quale presupposto del diritto al rimborso del condomino che si sia ingerito nella gestione della cosa comune, non è però sufficiente la necessità dei lavori eseguiti da quest'ultimo – circostanza riscontrata dal CTU, secondo cui, se parte attrice non avesse proceduto ad eliminare le cause delle infiltrazioni di acqua meteorica tramite il rifacimento della guaina di impermeabilizzazione sul solaio di copertura del locale sottotetto oggetto di causa, l'ossidazione dei ferri e l'ammaloramento del solaio di copertura sarebbero proseguiti fino all'eliminazione della causa e, perdurando nel tempo tali infiltrazioni, in un periodo ci sarebbe stato il rischio del crollo del solaio (pagg. 44, 45, 46 CTU del 03/01/23) – CP_7 ma è anche necessario che sussista una situazione tale da non consentire di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini. Se, invece, l'amministratore e l'assemblea condominiale sono preventivamente avvertiti e, ciononostante, restano inerti, ossia non provvedono a deliberare e a far eseguire i lavori urgenti, non è applicabile l'art. 1134 c.c., bensì, come già detto,
l'art. 1105, co. 4, c.c., che prevede il ricorso all'autorità giudiziaria in caso di inerzia degli organi deputati alla gestione della cosa comune.
Considerato, peraltro, che lo stesso CTU ha individuato in un arco temporale medio-lungo la concretizzazione del rischio di crollo del solaio del sottotetto in caso di mancata esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione della copertura condominiale, è evidente che gli attori avrebbero potuto far ricorso all'autorità giudiziaria, ex art. 1105, co. 4, c.c., per ovviare all'inerzia degli organi condominiali, ma non erano legittimati a provvedere di propria iniziativa all'esecuzione dei predetti lavori, dei quali, pertanto, non possono chiedere il rimborso.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese giudiziali, dovendo porsi anche quelle di CTU a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel proc. n. 8950/17 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda ex art. 2051 c.c. di parte attrice e, per l'effetto, accertata la responsabilità del nella causazione dei danni arrecati Controparte_1 all'immobile di proprietà degli attori, condanna il sito in Controparte_1
Par Salerno, alla via Kennedy n. 23, al pagamento, in favore di e Parte_1
[...]
della somma di € 4.170,00, oltre iva e cassa professionale sull'importo di € Pt_2
800,00, previa detrazione della quota di risarcimento gravante sugli attori quali condomini in relazione ai valori millesimali della loro proprietà, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali;
2. rigetta la domanda di rimborso ex art. 1134 c.c. formulata dagli attori;
3. compensa le spese giudiziali e pone quelle di CTU per metà a carico di ciascuna parte.
Salerno, 13 agosto 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 8950/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni e rimborso spese
TRA
e , rappresentati e difesi, giusta procura in Parte_1 Parte_2 calce all'atto di citazione, dall'avv. Cinzia Giudice, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Salerno, alla via F.P. Volpe n. 2
ATTORI
E
, sito in Salerno, alla via Kennedy n. 23, in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Nicola Belsito, presso il cui studio è elett.te domiciliato in
Salerno, alla via Nizza n. 134
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 07/02/25 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 05/10/17, e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il sito in Salerno, alla Controparte_1 via Kennedy n. 23, esponendo di essere proprietari dell'unità immobiliare ubicata all'ultimo piano, scala A, interno A7, del fabbricato di cui al convenuto;
che all'interno di detto CP_1
pagina 1 di 10 immobile si erano verificate copiose infiltrazioni di acque meteoriche, che avevano determinato l'insorgere di ingenti danni sia al locale sottotetto che alla sottostante unità immobiliare, parimenti di proprietà esclusiva di essi istanti;
che la causa delle infiltrazioni, come emerso dalla relazione peritale del geom. era da ravvisare nella non corretta posa in opera del manto Persona_1 impermeabile del tetto condominiale di copertura;
che lo stesso geom. aveva rappresentato l'urgenza di un intervento di riparazione, al fine di evitare il distacco di intonaci, con conseguente aggravamento del danno e nocumento per cose e persone;
che i danni nell'immobile di essi istanti erano stati riscontrati nel locale sottotetto, oltre che nel bagno padronale della sottostante unità immobiliare, in corrispondenza della colonna fecale, a causa del malfunzionamento del condotto di sfiato posto sul laterale destro della copertura ove erano ubicate le colonne montanti dei relativi bagni;
che, nonostante reiterati solleciti, il convenuto non aveva mai provveduto CP_1 all'esecuzione dei lavori di eliminazione dei fenomeni infiltrativi;
che essi attori, di propria iniziativa, stante il totale disinteresse del , avevano provveduto a far eseguire i lavori di CP_1 impermeabilizzazione del tetto di copertura sopportando una spesa di € 22.594,02, CP_2 di cui € 20.096,07 in favore della ditta appaltatrice dei lavori, ossia la società
[...]
ed € 2.497,95 quale compenso per la direzione dei lavori da parte Controparte_3 del geom. che con esito negativo si era concluso il tentativo di mediazione Controparte_4 ex d.lgs. n. 28/2010; che la riparazione dei danni subiti dall'unità immobiliare di essi istanti richiedeva una spesa di € 5.750,00, come da preventivo in atti;
che la responsabilità del era riconducibile a quella oggettiva da custodia ex art. 2051 c.c. oppure, in subordine, CP_1
a quella ex art. 2043 c.c. per violazione del principio del “neminem laedere”, in ragione della colposa omissione dei lavori di manutenzione dei beni condominiali;
che essi attori si erano sostituiti all'inerte condominio, sostenendo tutte le spese necessarie per il rifacimento del manto impermeabilizzante del tetto di copertura condominiale, dal cui ammaloramento erano derivate le infiltrazioni d'acqua piovana;
che, trattandosi di spese urgenti, essi attori avevano diritto al rimborso delle stesse ai sensi dell'art. 1134 c.c.
Tanto premesso, gli attori chiedevano dichiararsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. del convenuto in relazione all'omessa manutenzione del tetto di CP_1 copertura del fabbricato e, per l'effetto, condannarsi il medesimo convenuto al CP_2 rimborso delle spese sostenute per l'eliminazione delle cause delle infiltrazione, pari ad €
22.594,02, detratta la quota di loro spettanza quali condomini, nonché al risarcimento dei danni arrecati alla proprietà di essi attori, quantificati in € 5.750,00, ovvero nel diverso importo, maggiore o minore, da accertare in corso di causa anche tramite CTU o da liquidare in via pagina 2 di 10 equitativa, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario e condanna del convenuto al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, c.p.c.
Con comparsa di risposta, depositata l'01/06/18, si costituiva il Controparte_5
, il quale deduceva che il sottotetto degli attori, difformemente dall'effettivo utilizzo che ne
[...] veniva fatto, aveva una destinazione d'uso non abitativo e presentava delle irregolarità urbanistico- edilizie per difformità rispetto alla concessione edilizia n. 49/88, accertate con l'ordinanza comunale n. 18 del 18/09/14, con la quale era stato ingiunto ai medesimi attori di procedere al ripristino dello stato dei luoghi;
che tale ingiunzione era stata rinnovata con l'ordinanza n. 41 del
14/09/15; che gli attori avevano manifestato l'assenza di qualsivoglia collaborazione nell'accertamento della conformità dei lavori di riparazione richiesti al condominio alla reale destinazione d'uso delle unità immobiliari oggetto delle lamentate infiltrazioni;
che l'art. 1134 c.c. non era applicabile, in ragione della natura abusiva del sottotetto e della abusiva utilizzazione dello stesso, nonché dell'assenza del requisito dell'urgenza dei lavori;
che difettavano i presupposti della responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c.
Il convenuto concludeva per l'inammissibilità e, comunque, il rigetto delle avverse CP_1 domande, con vittoria di spese giudiziali.
Veniva disposta ed espletata CTU, nonché acquisita documentazione varia.
Con le note sostitutive dell'udienza del 07/02/25 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 28/02/25, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Dalla documentazione, anche fotografica, in atti e dalla CTU espletata dall'ing. è Persona_2 emerso quanto segue:
1) gli attori, all'epoca di instaurazione del giudizio, erano proprietari, in comunione legale dei beni, di un locale sottotetto ubicato al quinto ed ultimo piano, scala A, del fabbricato condominiale sito nel Comune di Salerno, al viale Kennedy n. 23, utilizzato a fini abitativi, riportato in catasto fabbricati al foglio n. 35, part. 102, sub 102, con categoria catastale C2, in cui rientrano le soffitte, ma non le abitazioni;
2) alla consulenza tecnica di parte attrice del gennaio 2015, redatta dal geom. Controparte_4
sono allegate n. 10 fotografie a colori, tutte relative al predetto locale sottotetto, attestanti
[...] la sussistenza di una situazione di degrado dell'intonaco sia del solaio del sottotetto che di alcune pareti perimetrali, nonché delle tinteggiature e delle finestre;
3) in particolare, le prime sette fotografie sono relative alla stanza più in fondo a sinistra, avendo le spalle alla porta di caposcala, indicata come deposito nella planimetria catastale dell'immobile datata 01/08/19, ma adibita a camera da letto matrimoniale all'epoca in cui il CTU ha effettuato i pagina 3 di 10 sopralluoghi. Nelle prime tre foto si vede sul soffitto della stanza un'ampia macchia di umidità che si sviluppa nella parte inclinata della copertura in una zona che va dal lucernario presente in tale stanza alla muratura perimetrale del fabbricato che delimita tale stanza sul lato sinistro, avendo le spalle alla porta di caposcala, e prosegue nella parte superiore di tale muratura. Secondo il CTU, tale macchia di umidità poteva essere stata prodotta solo da infiltrazioni di acqua meteorica provenienti dalla copertura, dovute ad un'impermeabilizzazione della copertura di tale stanza non idonea a garantire una protezione dalla pioggia all'epoca in cui tali fotografie furono scattate: tale macchia di umidità già da sola comportava la necessità di procedere al rifacimento della guaina di impermeabilizzazione della copertura dell'immobile oggetto di causa;
4) nella seconda, terza e quarta fotografia sono visibili danni da infiltrazione di acqua meteorica anche nello squarcio del solaio ove è situato il lucernario di tale stanza, che si sviluppano a partire da quest'ultimo. Secondo il CTU, anche tali danni erano dovuti ad infiltrazioni di acqua meteorica provenienti dalla copertura in corrispondenza dell'attacco di tale lucernario. Nella quinta fotografia sono visibili macchie di umidità sulla parte del soffitto di tale stanza situato in corrispondenza della muratura perimetrale del fabbricato in cui è situata l'apertura di accesso al balcone, che interessano anche la parte superiore della parete di tale muratura: anche tali danni, secondo il CTU, erano dovuti ad infiltrazioni di acqua meteorica provenienti dalla copertura a causa di un'impermeabilizzazione della copertura di tale stanza non idonea a garantire una protezione dalla pioggia all'epoca in cui tali fotografie furono scattate. Nella sesta e settima fotografia è visibile un ammaloramento per infiltrazioni di acqua meteorica della parte inferiore della parete che delimita sul lato destro l'apertura di accesso al balcone: secondo il CTU, non è possibile stabilire se l'origine di tali infiltrazioni fosse la copertura condominiale o l'infisso dell'apertura di accesso al balcone del sottotetto;
5) le ultime tre fotografie allegate alla ctp del geom. sono relative alla stanza di Persona_1 ingresso dell'immobile, indicata come stenditoio nella planimetria catastale dell'01/08/19 ed adibita a soggiorno all'epoca in cui il CTU ha effettuato i sopralluoghi. Nell'ultima foto si vede sul soffitto della stanza un'ampia macchia di umidità che si sviluppa nella parte inclinata della copertura in una zona situata tra il lucernario presente in tale stanza e la muratura perimetrale del fabbricato che delimita tale stanza sul lato sinistro, avendo le spalle alla porta di caposcala.
Secondo il CTU, tale macchia di umidità può essere stata prodotta solo da infiltrazioni di acqua meteorica provenienti dalla copertura, dovuta ad un'impermeabilizzazione della copertura di tale stanza non idonea a garantire una protezione dalla pioggia all'epoca in cui tali fotografie furono scattate. Sempre secondo il CTU, pagina 4 di 10 tale macchia di umidità già da sola comportava la necessità di procedere al rifacimento della guaina di impermeabilizzazione della copertura dell'immobile oggetto di causa. Nell'ottava e nella nona fotografia sono visibili danni da infiltrazione di acqua meteorica anche nello squarcio nel solaio dove è situato il lucernario di tale stanza, che si sviluppano a partire da quest'ultimo. Anche tali danni, secondo il CTU, erano dovuti ad infiltrazioni di acqua meteorica provenienti dalla copertura in corrispondenza dell'attacco di tale lucernario;
6) il fatto che all'epoca dei sopralluoghi eseguiti dal CTU non fossero più presenti i sopra descritti danni nel locale sottotetto oggetto di causa significa che erano stati effettuati i lavori sia per eliminare tali danni che per rimuovere le cause che li hanno prodotti. Infatti, in data 14/07/15
l'attore trasmetteva al Comune di Salerno la Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.A.) Parte_1 di manutenzione ordinaria e straordinaria di somma urgenza per infiltrazioni dalla copertura al fabbricato sito in via Kennedy n. 23; il CTU ha riscontrato che sulla copertura del suddetto locale sottotetto oggetto di causa e del torrino delle scale condominiali da cui avviene l'accesso in tale immobile è stata realizzata una nuova impermeabilizzazione. Inoltre, anche all'interno del locale sottotetto sono stati effettuati gli interventi edilizi per eliminare i sopra descritti danni da infiltrazioni di acqua meteorica.
Ebbene, questi essendo i fatti, deve in primo luogo ritenersi fondata la circostanza, dedotta da parte attrice, della provenienza delle infiltrazioni di acqua meteorica dalla sovrastante copertura in ragione della inidonea impermeabilizzazione della stessa, sicchè la responsabilità CP_2 del convenuto, per i danni arrecati alla proprietà attorea, risiede nel disposto dell'art. CP_1
2051 c.c., ossia nell'omessa manutenzione di beni di cui lo stesso ha la custodia.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 11152/23; Cass. S.U.
n. 20943/22), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
In particolare, il , quale custode ex art. 2051 c.c., risponde dei danni che siano derivati CP_1 al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione dei beni condominiali, atteso che “Il singolo condomino può agire a norma dell'art. 2051 cod. civ. nei confronti del per il CP_1 risarcimento dei danni sofferti per il cattivo funzionamento di un impianto comune o per la difettosità di parti comuni dell'edificio - dalle quali provengono infiltrazioni d'acqua pregiudizievoli per gli ambienti di sua proprietà esclusiva - ponendosi quale terzo nei confronti del
pagina 5 di 10 stesso, tenuto alla custodia ed alla manutenzione delle parti e degli impianti comuni CP_1 dell'edificio” (Cass. n. 1500/87).
Atteso che tale tipo di responsabilità si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito concerne il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
È logica, pertanto, la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dalla citata norma, relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale: all'attore compete, infatti, provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, laddove il convenuto, per liberarsi, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità
(Cass. n. 2062/04).
Tali essendo, allora, i principi applicabili nella controversia in esame, ritiene il Tribunale che mentre parte attrice ha esaurientemente adempiuto il proprio onere probatorio, avendo il CTU appurato che i danni presenti nel 2015 nel sottotetto oggetto di causa sono stati quasi interamente determinati dall'inidoneo funzionamento della guaina di impermeabilizzazione della copertura del fabbricato non altrettanto può dirsi per quanto riguarda il convenuto, il CP_2 CP_1 quale non ha positivamente dimostrato, come sarebbe stato suo onere ex art. 2051 c.c., l'esistenza di un fattore estraneo alla propria sfera di controllo, idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, di un fattore esterno (anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) avente, cioè, i caratteri del fortuito (imprevedibilità ed eccezionalità).
Ne consegue che gli attori hanno diritto ad ottenere dal convenuto il risarcimento dei CP_1 danni arrecati all'immobile di cui sono proprietari.
Tale domanda risarcitoria non è inficiata dalle eccezioni sollevate dal medesimo convenuto.
In primo luogo, invero, le difformità rispetto alla concessione edilizia riscontrate nel sottotetto per cui è causa e l'utilizzo dello stesso per scopi abitativi, in contrasto con la destinazione catastale non abitativa, non hanno alcuna rilevanza rispetto all'eziologia del fenomeno infiltrativo.
A parte che non vi è alcuna prova che le predette difformità ed il mutamento di destinazione d'uso siano imputabili agli attori, avendo questi dedotto di aver acquistato l'immobile in questione, con pagina 6 di 10 atto per notaio del 09/01/89, nel medesimo stato in cui lo stesso ancora si trovava nel Persona_1
2015 all'epoca delle contestate infiltrazioni, il CTU, nella relazione integrativa depositata il
13/10/23 (pagg. 49 e ss.), ha sostenuto che “…tali infiltrazioni di acqua meteorica non dipendono dall'incremento delle altezze utili interne dell'immobile oggetto di causa, e del conseguente incremento volumetrico, rispetto a quanto Concessione Edilizia n°49/88, rilasciata dal Sindaco del
Comune di Salerno in data 18/04/1988, in quanto esse sono dovute ad una realizzazione del solaio di copertura dell'immobile oggetto di causa ad una quota maggiore rispetto a quella autorizzata effettuata all'epoca di realizzazione del fabbricato. Pertanto, proprio la realizzazione di tale solaio di copertura all'epoca della realizzazione del fabbricato fa escludere che esso sia la causa delle suddette infiltrazioni di acqua meteorica all'interno dell'immobile oggetto di causa. Quest'ultime sono dovute al fatto che all'epoca in cui si sono verificate la guaina di impermeabilizzazione posta al di sopra di tale solaio di copertura del sottotetto non era in grado di assicurare un'idonea protezione dalla pioggia all'immobile sottostante. Inoltre l'eliminazione della scala di collegamento dell'immobile oggetto di causa con il sottostante appartamento al quarto non può essere causa delle suddette infiltrazioni di acqua in quanto tale intervento non è relativo al solaio di copertura dell'immobile oggetto di causa, ma al suo solaio di calpestio. Il C.T.U. specifica, ancora, che il cambio di destinazione d'uso dell'immobile e la realizzazione all'interno di esso di tramezzi non può essere causa delle suddette infiltrazioni di acqua in quanto non hanno comportato alcun intervento al solaio di copertura dell'immobile oggetto di causa”.
In secondo luogo, non rileva che, nel corso del presente giudizio, gli attori abbiano alienato a la proprietà del sottotetto oggetto di causa, riservando a sé il diritto di abitazione sullo CP_6 stesso, in quanto, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nel caso di successione a titolo particolare per atto tra vivi nel diritto controverso in corso di causa, quest'ultima prosegue tra le parti originarie, che dunque conservano la loro legittimazione.
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni arrecati al sottotetto degli attori, i lavori di riparazione da realizzare all'interno dello stesso, come rilevato dal CTU, consistevano: nella spicconatura delle parti ammalorate dell'intonaco; nel risanamento delle parti ammalorate del conglomerato cementizio armato del solaio di copertura;
nel rifacimento dell'intonaco delle zone spicconate;
nella tinteggiatura delle pareti e dei soffitti, previa rasatura, stuccatura e preparazione del fondo.
Il costo di tali opere al 2015, come risulta dal computo metrico allegato alla CTU (allegato C), è pari ad € 3.370,18, cui va aggiunta la somma di € 800,00, oltre iva e cassa professionale, per le pagina 7 di 10 spese amministrative e tecniche di progettazione, direzione lavori e presentazione presso i vari enti delle pratiche necessarie per la realizzazione dei suddetti lavori.
Pertanto, il va condannato al pagamento, in favore degli Controparte_5 attori, della somma di € 4.170,00, oltre iva e cassa professionale sull'importo di € 800,00. Da tale somma va, però, detratta la quota di risarcimento gravante sugli attori quali condomini, in relazione ai valori millesimali della loro proprietà.
Trattandosi di debito di valore, sulla predetta somma (una volta decurtata la quota gravante sugli attori), rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat-Foi, vanno calcolati, secondo il criterio indicato da Cass. S.U. n. 1712/95, gli interessi legali al tasso p.t. vigente, dall'01/01/16 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, con cui il debito di valore si converte in debito di valuta, decorreranno i soli interessi legali fino al soddisfo.
Non meritevole di accoglimento risulta, invece, la domanda di rimborso ex art. 1134 c.c. formulata dagli attori in relazione ai lavori di rifacimento della guaina di impermeabilizzazione della copertura condominiale da cui hanno avuto origine le lamentate infiltrazioni d'acqua.
L'art. 1134 c.c. prevede che “Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.
Ai sensi di tale norma, il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostri l'urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini (Cass. n. 8252/25, n. 29336/23, n.
18759/16, n. 27519/11). Nulla è invece dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione (art. 1110 c.c.).
Pertanto, se l'assemblea, a fronte dell'urgenza dell'intervento conservativo delle cose comuni, non vi provvede o non forma la necessaria maggioranza, il rimedio è dato dal ricorso all'autorità giudiziaria, come previsto dall'art. 1105, co. 4, c.c. (e dall'art. 1139 c.c.), e non dall'iniziativa individuale di uno o più condomini che assumano la gestione delle parti condominiali degradate
(Cass. n. 8252/25, n. 29336/23, n. 9280/18, n. 21015/11).
Alla luce di tali principi, non sussisteva, nel caso di specie, l'urgenza richiesta dalla norma in questione, in quanto gli attori, prima di intraprendere di loro iniziativa l'esecuzione dei lavori alla copertura hanno ripetutamente sollecitato l'amministratore il quale ha CP_2 CP_2 anche provveduto a convocare un'apposita assemblea. pagina 8 di 10 Invero, nello stesso atto di citazione gli attori hanno rappresentato di aver invitato l'amministratore condominiale, già con racc. consegnata a mani il 24/02/15, a dare esecuzione ai lavori urgenti per la rimozione dei fenomeni infiltrativi. Tale istanza veniva reiterata con racc. a.r. del 28/04/15, tanto che l'amministratore convocava un'assemblea condominiale con all'ordine del giorno la richiesta dei medesimi attori, ma l'assemblea non si costituiva per l'assenza dei condomini ed il mancato raggiungimento del numero legale (cfr. verbale assembleare del 07/05/15).
Seguiva, quindi, la diffida stragiudiziale notificata all'amministratore condominiale il 28/05/15 a mezzo ufficiale giudiziario e, stante la protratta inerzia del convenuto , gli attori, con CP_1 racc. a.r. del 06/07/15, comunicavano il prossimo inizio dei lavori.
Ai fini dell'urgenza richiesta dall'art. 1134 c.c. quale presupposto del diritto al rimborso del condomino che si sia ingerito nella gestione della cosa comune, non è però sufficiente la necessità dei lavori eseguiti da quest'ultimo – circostanza riscontrata dal CTU, secondo cui, se parte attrice non avesse proceduto ad eliminare le cause delle infiltrazioni di acqua meteorica tramite il rifacimento della guaina di impermeabilizzazione sul solaio di copertura del locale sottotetto oggetto di causa, l'ossidazione dei ferri e l'ammaloramento del solaio di copertura sarebbero proseguiti fino all'eliminazione della causa e, perdurando nel tempo tali infiltrazioni, in un periodo ci sarebbe stato il rischio del crollo del solaio (pagg. 44, 45, 46 CTU del 03/01/23) – CP_7 ma è anche necessario che sussista una situazione tale da non consentire di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini. Se, invece, l'amministratore e l'assemblea condominiale sono preventivamente avvertiti e, ciononostante, restano inerti, ossia non provvedono a deliberare e a far eseguire i lavori urgenti, non è applicabile l'art. 1134 c.c., bensì, come già detto,
l'art. 1105, co. 4, c.c., che prevede il ricorso all'autorità giudiziaria in caso di inerzia degli organi deputati alla gestione della cosa comune.
Considerato, peraltro, che lo stesso CTU ha individuato in un arco temporale medio-lungo la concretizzazione del rischio di crollo del solaio del sottotetto in caso di mancata esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione della copertura condominiale, è evidente che gli attori avrebbero potuto far ricorso all'autorità giudiziaria, ex art. 1105, co. 4, c.c., per ovviare all'inerzia degli organi condominiali, ma non erano legittimati a provvedere di propria iniziativa all'esecuzione dei predetti lavori, dei quali, pertanto, non possono chiedere il rimborso.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese giudiziali, dovendo porsi anche quelle di CTU a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel proc. n. 8950/17 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda ex art. 2051 c.c. di parte attrice e, per l'effetto, accertata la responsabilità del nella causazione dei danni arrecati Controparte_1 all'immobile di proprietà degli attori, condanna il sito in Controparte_1
Par Salerno, alla via Kennedy n. 23, al pagamento, in favore di e Parte_1
[...]
della somma di € 4.170,00, oltre iva e cassa professionale sull'importo di € Pt_2
800,00, previa detrazione della quota di risarcimento gravante sugli attori quali condomini in relazione ai valori millesimali della loro proprietà, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali;
2. rigetta la domanda di rimborso ex art. 1134 c.c. formulata dagli attori;
3. compensa le spese giudiziali e pone quelle di CTU per metà a carico di ciascuna parte.
Salerno, 13 agosto 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 10 di 10