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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/10/2024, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Ivana Acacia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.1735 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...], il [...], Parte_1
cittadinanza Italiana C.F.: , residente in [...]C.F._1
Tirrena (ME), via Vittoria Colonna n. 8 int. 14, ed elettivamente domiciliata in Messina, via G. A. Cesareo n. 29, presso lo studio dell'Avv.
FRIDA SIMONA GIUFFRIDA C.F.: , che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti e che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 0902931423 o presso l'indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
E
nato a [...], il [...], ed ivi Controparte_1
residente in [...] scala d) Case CEP Contesse
CF elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3
dall'avv. Caterina Veneziani CF del Foro di C.F._4
Messina, sito in Messina Via Dei Verdi, n. 13, dalla quale è rappresento e
1 difeso giusta procura rilasciata con atto separato e la quale ha dichiarato che le comunicazioni come per legge potranno essere effettuate al numero di fax 0909015491 ovvero all'indirizzo pec: Email_2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 24.04.2024, premesso che dalla Parte_1
convivenza tra l'istante e era nato a Messina in [...] Controparte_1
26.05.2016 il figlio che la convivenza era cessata ed Persona_1
ella aveva recentemente denunciato il per episodi di violenza CP_1
sessuale sulla figlia minore avuta dal precedente matrimonio R_
, nata in data [...], quando la stessa aveva tredici anni e
[...]
scoperti solo ultimamente;
che il aveva riconosciuto i fatti ma CP_1
aveva vessato sia la deducente che la figlia perché non R_
denunciassero quanto accaduto;
che il figlio era affetto da diabete ER
di tipo 1 ed il non appariva in grado di gestire la patologia, CP_1
tanto che il bambino quando era con il padre aveva sempre picchi glicemici;
che il figlio TA aveva bisogno di un supporto psicologico la cui necessità non era stata però riconosciuta dal che non aveva CP_1
prestato il proprio consenso;
tutto ciò premesso, chiedeva l'affidamento esclusivo a sé del figlio e che fossero disciplinati gli incontri tra il ER
figlio ed il padre esclusivamente in spazio neutro predisposto dal Servizio
Sociale; chiedeva inoltre che fosse posto a carico del l'obbligo CP_1
di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di un assegno mensile di € 450,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Osservava, inoltre che il non aveva esitato di barattare il CP_1
2 silenzio della deducente sulla violenza ai danni della figlia con la R_
promessa di allontanarsi per sempre da Villafranca Tirrena e di rinunciare per sempre al figlio TA e che lo stesso, per rabbonire la deducente aveva versato la somma mensile di € 250,00 per il mantenimento del figlio
. In via istruttoria chiedeva CTU psicologica sulla persona di ER [...]
al fine di formulare una diagnosi funzionale e, in caso di CP_1
anamnesi positiva per disturbi psichiatrici, accertare l'impatto sulle competenze genitoriali;
chiedeva altresì CTU al fine di accertare le condizioni psichiche del minore e per verificare se lo Persona_1
stesso fosse a rischio di insorgenza di significativi quadri psicopatologici.
Con il medesimo ricorso la chiedeva, ricorrendo un Parte_1
pregiudizio imminente e irreparabile, che fossero adottati, con decreto provvisoriamente esecutivo, i provvedimenti necessari nell'interesse del figlio e nei limiti delle domande proposte ex art. 473-bis.15 c.p.c..
Con decreto emesso il 02.07.2024 il Giudice delegato rigettava la richiesta di adozione di provvedimenti indifferibili in quanto le situazioni disfunzionali rappresentate non concernevano pregiudizi emandabili con l'anticipazione di provvedimenti giudiziali. Disponeva, nondimeno, accertamenti da parte del Consultorio Familiare e del Servizio Sociale sulle capacità genitoriali, approfondendo gli aspetti di devianza attribuiti dalla ricorrente al resistente, e sulle condizioni socio familiari di vita del minore.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 19.09.2024 si costituiva il quale sottolineava che egli era stato Controparte_1
sempre molto attento alla patologia da cui era affetto il piccolo , ER
diagnosticata nel mese di gennaio 2024, né aveva mai negato un supporto psicologico al bambino. Osservava che in occasione del ricovero del minore presso il Policlinico di Messina nel gennaio 2024, quando venne diagnosticata la malattia, egli era stato ricoverato per quattro giorni insieme
3 al bambino ed in seguito aveva continuato a far visita al figlio tutti i giorni fino alle dimissioni. Rilevava, poi, che dal momento della cessazione della relazione con la , egli aveva visto con regolarità il figlio Parte_1
ed aveva versato mensilmente l'assegno di mantenimento pur in mancanza di un provvedimento giudiziario. Quanto, poi, ai fatti esposti dalla in querela, evidenziava che non era stato instaurato Parte_1
alcun procedimenti penale nei suoi confronti e che, comunque, i fatti non riguardavano circostanze riferibili al figlio , mentre di fatto la ER
dopo il deposito della querela e per circa due mesi non Parte_1
aveva consentito al deducente di vedere il figlio ed anche dopo il rigetto della richiesta di provvedimento indifferibile aveva ostacolato l'esercizio del diritto di visita, pretendendo di stabilire gli orari degli incontri esclusivamente in base alle sue esigenze. Contestava, in ogni caso che vi fossero i presupposti per l'affido esclusivo del minore alla madre e per prevedere gli incontri con il padre solo in spazio neutro. Quanto ai rapporti economici, evidenziava che egli lavorava con contratto a tempo indeterminato presso la con un reddito mensile di Organizzazione_1
circa € 1.500,00 ma durante la convivenza aveva contratto due prestiti, uno con la con rata mensile di € 280,00 e l'altro con cessione del Org_2
quinto dello stipendio e con rata mensile di € 260,00, e doveva provvedere al mantenimento anche di altra figlia minorenne avuta da un precedente matrimonio, per la quale doveva versare la somma mensile di € 200,00, oltre alle spese straordinarie. Dichiarava, pertanto, di essere disponibile a corrispondere per il mantenimento del figlio la somma mensile di ER
€ 200,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie. Si opponeva, poi, alla richiesta di CTU psicologica poichè non emergevano aspetti che potessero incidere sulla sua capacità genitoriale. Chiedeva che fosse disposto l'affido condiviso del figlio TA e che i tempi di permanenza con il deducente
4 fossero disciplinati come meglio specificato in comparsa. In via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova per testi.
Con comparsa depositata il 30.09.2024 ai sensi dell'art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c. la contestava il contenuto della comparsa Parte_1
di costituzione avversaria, sottolineando che il non aveva CP_1
negato i fatti gravissimi che ella aveva denunciato all'autorità inquirente e commessi ai danni della minore . Rilevava, poi, che alla luce dei R_
comportamenti tenuti nei confronti della minore , il non R_ CP_1
poteva considerarsi un genitore idoneo e che, inoltre, lo stesso, anche dopo la separazione dalla deducente, aveva mostrato limiti personali, caratteriali, educativi e organizzativi. Ribadiva, poi, che il non era in grado CP_1
di gestire l'alimentazione del figlio, non gli faceva fare i compiti, lo prelevava in orari e giorni diversi da quelli concordati, lo chiamava al cellulare quando il minore era a scuola, non collaborava alle innumerevoli necessità del figlio, affermando di non avere disponibilità economica.
Evidenziava che, subito dopo la separazione, il aveva CP_1
intrapreso relazione con altra donna, andando a convivere a Fiumefreddo, con la necessità di percorrere ogni giorno molti chilometri per raggiungere il posto di lavoro, e si era fatto lecito di insultare gratuitamente la deducente anche davanti al figlio. Osservava, poi, che le condizioni economiche del non erano corrispondenti a quelle CP_1
documentate tanto che lui stesso aveva dichiarato di guadagnare circa €
1.500,00 mensili benché dal CUD risultasse un reddito annuo di appena €
11.614,99, sicché si doveva presumere la sussistenza di ulteriori introiti non dichiarati. Rilevava, poi, che anch'ella aveva contratto numerosi prestiti durante la convivenza e che le esigenze del figlio sia per spese ER
mediche che per la frequentazione del doposcuola, erano elevate ed il
[...]
non aveva contribuito neppure alla gestione di un cane che CP_1
5 entrambi i genitori avevano concordato di acquistare per il figlio e la cui spesa avrebbe dovuto essere divisa.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 2 c.p.c. depositata il
10.10.2024 il ribadiva che era stato sempre un padre attento ed CP_1
aveva sempre monitorato la glicemia del bambino seguendo le indicazioni alimentari. Affermava, poi, che era la ad insultare e Parte_1
denigrare il deducente innanzi al figlio minore e, se era vero che talvolta il minore aveva avuto dei picchi di glicemia quando era con il padre, era altrettanto vero che ciò si era spesso verificato anche quando il minore era con la madre. Osservava che egli partecipava alle spese straordinarie ed esercitava con regolarità il diritto di visita mentre era la Parte_1
a non rispettare gli orari non facendosi trovare a casa negli orari di rientro del minore. Rilevava che solo una volta aveva telefonato al figlio prima della fine delle lezioni e che non aveva mai acconsentito all'acquisto del cane che era stato effettuato per scelta esclusiva della e Parte_1
non era stato consigliato da un medico come terapia per il minore.
Dichiarava, poi, che il figlio aveva sempre eseguito i compiti durante la permanenza del minore con il padre ed egli si era sempre recato agli incontri previsti presso la scuola. Quanto ai rapporti economici, negava di avere introiti non dichiarati ed evidenziava che l'assegno unico era stato sempre percepito nella sua interezza dalla ricorrente, mentre era verosimile che al figlio spettasse una indennità economica per la patologia da cui era affetto.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 3 c.p.c. depositata il
15.10.2024, negava di avere tenuto Parte_1
comportamenti ostruzionistici nei confronti del e rilevava che CP_1
la documentazione prodotta dalla controparte non forniva prova di tale asserzione. Ribadiva che il non partecipava alle spese CP_1
6 straordinarie e non era vero che l'acquisto del cane non fosse stato concordato.
In data 02.09.2024 veniva depositata la relazione sulle capacità genitoriali di da parte del Consultorio Parte_1
Familiare , mentre in data 13.09.2024 veniva redatta la relazione CP_2
sulla capacità genitoriali di da parte del Consultorio Controparte_1
Familiare di Pistunina.
All'udienza del 21.10.2024 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo nei termini seguenti: “il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ER
ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre;
la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata dalla madre separatamente;
quanto ai tempi di permanenza del figlio minore con il padre, le parti concordano che il minore nato a Persona_1
Messina in data 26.05.2016 permanga con il padre a settimane alternate per due volte o per tre volte alla settimana;
in particolare in una settimana il minore starà con il padre il martedì ed il giovedì, mentre nell'altra settimana starà con il padre il martedì, il giovedì ed il venerdì; il padre preleverà il figlio all'uscita del “doposcuola” e lo riaccompagnerà a casa della madre alle ore 21,00 dopo avere cenato con il padre;
nella giornata del venerdì il padre preleverà il figlio all'uscita della scuola calcio, lo seguirà nei compiti scolastici e lo riaccompagnerà a casa della madre alle ore 21,00 dopo avere cenato con il padre;
il minore starà inoltre con il padre a settimane alternate la giornata di domenica dalle ore 09,15 alle ore
19,00, nella domenica successiva alla settimana in cui il minore starà con il padre il martedì ed il giovedì; le parti concorderanno altri luoghi di prelevamento nei periodi di sospensione del doposcuola;
il minore starà con il padre durante i giorni delle maggiori festività con il criterio
7 dell'alternanza con le stesse modalità della domenica. Quanto al mantenimento le parti dichiarano che la percepisce nella Parte_1
sua interezza l'assegno unico per un importo complessivo di € 189,20. Le parti concordano che il corrisponda alla a CP_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile ER
di € 250,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50
% delle spese straordinarie, individuate sulla base delle Linee Guida del
CNF; sono comprese tra le spese straordinarie quelle relative al doposcuola e quelle relative alla scuola calcio. Le parti dichiarano che tale accordo presuppone che la continui a percepire nella sua Parte_1
interezza l'assegno unico”.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
8 Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., e disciplina l'affidamento del minore nato a Messina in [...] Persona_1
26.05.2016, dei tempi di permanenza del predetto minore con entrambi i genitori, dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento dello stesso, così come concordato dalle parti all'udienza del 21.10.2024; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 22/10/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Ivana Acacia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.1735 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...], il [...], Parte_1
cittadinanza Italiana C.F.: , residente in [...]C.F._1
Tirrena (ME), via Vittoria Colonna n. 8 int. 14, ed elettivamente domiciliata in Messina, via G. A. Cesareo n. 29, presso lo studio dell'Avv.
FRIDA SIMONA GIUFFRIDA C.F.: , che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti e che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 0902931423 o presso l'indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
E
nato a [...], il [...], ed ivi Controparte_1
residente in [...] scala d) Case CEP Contesse
CF elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3
dall'avv. Caterina Veneziani CF del Foro di C.F._4
Messina, sito in Messina Via Dei Verdi, n. 13, dalla quale è rappresento e
1 difeso giusta procura rilasciata con atto separato e la quale ha dichiarato che le comunicazioni come per legge potranno essere effettuate al numero di fax 0909015491 ovvero all'indirizzo pec: Email_2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 24.04.2024, premesso che dalla Parte_1
convivenza tra l'istante e era nato a Messina in [...] Controparte_1
26.05.2016 il figlio che la convivenza era cessata ed Persona_1
ella aveva recentemente denunciato il per episodi di violenza CP_1
sessuale sulla figlia minore avuta dal precedente matrimonio R_
, nata in data [...], quando la stessa aveva tredici anni e
[...]
scoperti solo ultimamente;
che il aveva riconosciuto i fatti ma CP_1
aveva vessato sia la deducente che la figlia perché non R_
denunciassero quanto accaduto;
che il figlio era affetto da diabete ER
di tipo 1 ed il non appariva in grado di gestire la patologia, CP_1
tanto che il bambino quando era con il padre aveva sempre picchi glicemici;
che il figlio TA aveva bisogno di un supporto psicologico la cui necessità non era stata però riconosciuta dal che non aveva CP_1
prestato il proprio consenso;
tutto ciò premesso, chiedeva l'affidamento esclusivo a sé del figlio e che fossero disciplinati gli incontri tra il ER
figlio ed il padre esclusivamente in spazio neutro predisposto dal Servizio
Sociale; chiedeva inoltre che fosse posto a carico del l'obbligo CP_1
di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di un assegno mensile di € 450,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Osservava, inoltre che il non aveva esitato di barattare il CP_1
2 silenzio della deducente sulla violenza ai danni della figlia con la R_
promessa di allontanarsi per sempre da Villafranca Tirrena e di rinunciare per sempre al figlio TA e che lo stesso, per rabbonire la deducente aveva versato la somma mensile di € 250,00 per il mantenimento del figlio
. In via istruttoria chiedeva CTU psicologica sulla persona di ER [...]
al fine di formulare una diagnosi funzionale e, in caso di CP_1
anamnesi positiva per disturbi psichiatrici, accertare l'impatto sulle competenze genitoriali;
chiedeva altresì CTU al fine di accertare le condizioni psichiche del minore e per verificare se lo Persona_1
stesso fosse a rischio di insorgenza di significativi quadri psicopatologici.
Con il medesimo ricorso la chiedeva, ricorrendo un Parte_1
pregiudizio imminente e irreparabile, che fossero adottati, con decreto provvisoriamente esecutivo, i provvedimenti necessari nell'interesse del figlio e nei limiti delle domande proposte ex art. 473-bis.15 c.p.c..
Con decreto emesso il 02.07.2024 il Giudice delegato rigettava la richiesta di adozione di provvedimenti indifferibili in quanto le situazioni disfunzionali rappresentate non concernevano pregiudizi emandabili con l'anticipazione di provvedimenti giudiziali. Disponeva, nondimeno, accertamenti da parte del Consultorio Familiare e del Servizio Sociale sulle capacità genitoriali, approfondendo gli aspetti di devianza attribuiti dalla ricorrente al resistente, e sulle condizioni socio familiari di vita del minore.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 19.09.2024 si costituiva il quale sottolineava che egli era stato Controparte_1
sempre molto attento alla patologia da cui era affetto il piccolo , ER
diagnosticata nel mese di gennaio 2024, né aveva mai negato un supporto psicologico al bambino. Osservava che in occasione del ricovero del minore presso il Policlinico di Messina nel gennaio 2024, quando venne diagnosticata la malattia, egli era stato ricoverato per quattro giorni insieme
3 al bambino ed in seguito aveva continuato a far visita al figlio tutti i giorni fino alle dimissioni. Rilevava, poi, che dal momento della cessazione della relazione con la , egli aveva visto con regolarità il figlio Parte_1
ed aveva versato mensilmente l'assegno di mantenimento pur in mancanza di un provvedimento giudiziario. Quanto, poi, ai fatti esposti dalla in querela, evidenziava che non era stato instaurato Parte_1
alcun procedimenti penale nei suoi confronti e che, comunque, i fatti non riguardavano circostanze riferibili al figlio , mentre di fatto la ER
dopo il deposito della querela e per circa due mesi non Parte_1
aveva consentito al deducente di vedere il figlio ed anche dopo il rigetto della richiesta di provvedimento indifferibile aveva ostacolato l'esercizio del diritto di visita, pretendendo di stabilire gli orari degli incontri esclusivamente in base alle sue esigenze. Contestava, in ogni caso che vi fossero i presupposti per l'affido esclusivo del minore alla madre e per prevedere gli incontri con il padre solo in spazio neutro. Quanto ai rapporti economici, evidenziava che egli lavorava con contratto a tempo indeterminato presso la con un reddito mensile di Organizzazione_1
circa € 1.500,00 ma durante la convivenza aveva contratto due prestiti, uno con la con rata mensile di € 280,00 e l'altro con cessione del Org_2
quinto dello stipendio e con rata mensile di € 260,00, e doveva provvedere al mantenimento anche di altra figlia minorenne avuta da un precedente matrimonio, per la quale doveva versare la somma mensile di € 200,00, oltre alle spese straordinarie. Dichiarava, pertanto, di essere disponibile a corrispondere per il mantenimento del figlio la somma mensile di ER
€ 200,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie. Si opponeva, poi, alla richiesta di CTU psicologica poichè non emergevano aspetti che potessero incidere sulla sua capacità genitoriale. Chiedeva che fosse disposto l'affido condiviso del figlio TA e che i tempi di permanenza con il deducente
4 fossero disciplinati come meglio specificato in comparsa. In via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova per testi.
Con comparsa depositata il 30.09.2024 ai sensi dell'art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c. la contestava il contenuto della comparsa Parte_1
di costituzione avversaria, sottolineando che il non aveva CP_1
negato i fatti gravissimi che ella aveva denunciato all'autorità inquirente e commessi ai danni della minore . Rilevava, poi, che alla luce dei R_
comportamenti tenuti nei confronti della minore , il non R_ CP_1
poteva considerarsi un genitore idoneo e che, inoltre, lo stesso, anche dopo la separazione dalla deducente, aveva mostrato limiti personali, caratteriali, educativi e organizzativi. Ribadiva, poi, che il non era in grado CP_1
di gestire l'alimentazione del figlio, non gli faceva fare i compiti, lo prelevava in orari e giorni diversi da quelli concordati, lo chiamava al cellulare quando il minore era a scuola, non collaborava alle innumerevoli necessità del figlio, affermando di non avere disponibilità economica.
Evidenziava che, subito dopo la separazione, il aveva CP_1
intrapreso relazione con altra donna, andando a convivere a Fiumefreddo, con la necessità di percorrere ogni giorno molti chilometri per raggiungere il posto di lavoro, e si era fatto lecito di insultare gratuitamente la deducente anche davanti al figlio. Osservava, poi, che le condizioni economiche del non erano corrispondenti a quelle CP_1
documentate tanto che lui stesso aveva dichiarato di guadagnare circa €
1.500,00 mensili benché dal CUD risultasse un reddito annuo di appena €
11.614,99, sicché si doveva presumere la sussistenza di ulteriori introiti non dichiarati. Rilevava, poi, che anch'ella aveva contratto numerosi prestiti durante la convivenza e che le esigenze del figlio sia per spese ER
mediche che per la frequentazione del doposcuola, erano elevate ed il
[...]
non aveva contribuito neppure alla gestione di un cane che CP_1
5 entrambi i genitori avevano concordato di acquistare per il figlio e la cui spesa avrebbe dovuto essere divisa.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 2 c.p.c. depositata il
10.10.2024 il ribadiva che era stato sempre un padre attento ed CP_1
aveva sempre monitorato la glicemia del bambino seguendo le indicazioni alimentari. Affermava, poi, che era la ad insultare e Parte_1
denigrare il deducente innanzi al figlio minore e, se era vero che talvolta il minore aveva avuto dei picchi di glicemia quando era con il padre, era altrettanto vero che ciò si era spesso verificato anche quando il minore era con la madre. Osservava che egli partecipava alle spese straordinarie ed esercitava con regolarità il diritto di visita mentre era la Parte_1
a non rispettare gli orari non facendosi trovare a casa negli orari di rientro del minore. Rilevava che solo una volta aveva telefonato al figlio prima della fine delle lezioni e che non aveva mai acconsentito all'acquisto del cane che era stato effettuato per scelta esclusiva della e Parte_1
non era stato consigliato da un medico come terapia per il minore.
Dichiarava, poi, che il figlio aveva sempre eseguito i compiti durante la permanenza del minore con il padre ed egli si era sempre recato agli incontri previsti presso la scuola. Quanto ai rapporti economici, negava di avere introiti non dichiarati ed evidenziava che l'assegno unico era stato sempre percepito nella sua interezza dalla ricorrente, mentre era verosimile che al figlio spettasse una indennità economica per la patologia da cui era affetto.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 3 c.p.c. depositata il
15.10.2024, negava di avere tenuto Parte_1
comportamenti ostruzionistici nei confronti del e rilevava che CP_1
la documentazione prodotta dalla controparte non forniva prova di tale asserzione. Ribadiva che il non partecipava alle spese CP_1
6 straordinarie e non era vero che l'acquisto del cane non fosse stato concordato.
In data 02.09.2024 veniva depositata la relazione sulle capacità genitoriali di da parte del Consultorio Parte_1
Familiare , mentre in data 13.09.2024 veniva redatta la relazione CP_2
sulla capacità genitoriali di da parte del Consultorio Controparte_1
Familiare di Pistunina.
All'udienza del 21.10.2024 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo nei termini seguenti: “il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ER
ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre;
la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata dalla madre separatamente;
quanto ai tempi di permanenza del figlio minore con il padre, le parti concordano che il minore nato a Persona_1
Messina in data 26.05.2016 permanga con il padre a settimane alternate per due volte o per tre volte alla settimana;
in particolare in una settimana il minore starà con il padre il martedì ed il giovedì, mentre nell'altra settimana starà con il padre il martedì, il giovedì ed il venerdì; il padre preleverà il figlio all'uscita del “doposcuola” e lo riaccompagnerà a casa della madre alle ore 21,00 dopo avere cenato con il padre;
nella giornata del venerdì il padre preleverà il figlio all'uscita della scuola calcio, lo seguirà nei compiti scolastici e lo riaccompagnerà a casa della madre alle ore 21,00 dopo avere cenato con il padre;
il minore starà inoltre con il padre a settimane alternate la giornata di domenica dalle ore 09,15 alle ore
19,00, nella domenica successiva alla settimana in cui il minore starà con il padre il martedì ed il giovedì; le parti concorderanno altri luoghi di prelevamento nei periodi di sospensione del doposcuola;
il minore starà con il padre durante i giorni delle maggiori festività con il criterio
7 dell'alternanza con le stesse modalità della domenica. Quanto al mantenimento le parti dichiarano che la percepisce nella Parte_1
sua interezza l'assegno unico per un importo complessivo di € 189,20. Le parti concordano che il corrisponda alla a CP_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile ER
di € 250,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50
% delle spese straordinarie, individuate sulla base delle Linee Guida del
CNF; sono comprese tra le spese straordinarie quelle relative al doposcuola e quelle relative alla scuola calcio. Le parti dichiarano che tale accordo presuppone che la continui a percepire nella sua Parte_1
interezza l'assegno unico”.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
8 Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., e disciplina l'affidamento del minore nato a Messina in [...] Persona_1
26.05.2016, dei tempi di permanenza del predetto minore con entrambi i genitori, dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento dello stesso, così come concordato dalle parti all'udienza del 21.10.2024; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 22/10/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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