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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/10/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
NA RI PRESIDENTE
ER SI CONSIGLIERA
AR AZ SS CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 126 /2025 promossa da:
.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ASSUNTA Pt_1 P.IVA_1
AR NU TA ) C.F._1
appellante contro
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. TERESA MOLLE ( ) C.F._3
appellato
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da ricorso. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 201/2024 pubblicata in data 09/10/2024 il Tribunale di
Imperia, pronunciando sul ricorso in opposizione all'avviso di addebito n. 352 2020 00000336 47 000 del 24 gennaio 2020, relativo alla Pt_1
pretesa contributiva dell' di cui al Verbale Ispettivo n. 2019003258 Pt_1
del 27.09.2019, ha accolto l'opposizione con riferimento alla posizione dei lavoratori , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
e
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
annullando le pretese contributive e sanzionatorie riferibili ai
[...]
suddetti; ha per contro rigettato l'opposizione con riferimento alla posizione di confermando le relative pretese Controparte_10
contributive dell' di cui a medesimo avviso di addebito. Pt_1
Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Con ricorso depositato in data 08/05/2025 propone appello Pt_1
lamentando che il Tribunale di Imperia, nell'accogliere parzialmente l'opposizione contro avviso di addebito proposta dal , aveva CP_1
erratamente escluso il maggior livello retributivo e contributivo spettante alla lavoratrice il maggior orario prestato dalla Controparte_8
lavoratrice e dai magazzinieri Joris de Flavis e Roberto CP_9
GL, nonché la contribuzione relativa all'attività svolta in regime di
“trasferta Italia” dagli autisti , Controparte_11 CP_3 CP_4
e con erroneo riconoscimento della riduzione
[...] CP_5
contributiva ex art. 4 commi 8-11 della legge n. 92/2012
resiste eccependo in via preliminare la tardività CP_1
dell'appello, reiterando l'eccezione nella nota di discussione mediante trattazione scritta.
Parte appellante ha omesso di depositare nota per trattazione scritta nei termini assegnati.
pag. 2/3 La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025 sulla base dei seguenti motivi.
L'eccezione di tardività dell'appello è fondata.
La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 09.10.2024, all'esito dell'udienza di discussione avanti il Tribunale di Imperia
Il ricorso in appello è stato depositato in cancelleria in data 8.5.2025, allorquando era già spirato il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.
L'appello è conseguentemente inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 437 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
Dichiara l'inammissibilità dell'appello.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.500,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente
AR AZ SS NA RI
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
NA RI PRESIDENTE
ER SI CONSIGLIERA
AR AZ SS CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 126 /2025 promossa da:
.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ASSUNTA Pt_1 P.IVA_1
AR NU TA ) C.F._1
appellante contro
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. TERESA MOLLE ( ) C.F._3
appellato
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da ricorso. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 201/2024 pubblicata in data 09/10/2024 il Tribunale di
Imperia, pronunciando sul ricorso in opposizione all'avviso di addebito n. 352 2020 00000336 47 000 del 24 gennaio 2020, relativo alla Pt_1
pretesa contributiva dell' di cui al Verbale Ispettivo n. 2019003258 Pt_1
del 27.09.2019, ha accolto l'opposizione con riferimento alla posizione dei lavoratori , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
e
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
annullando le pretese contributive e sanzionatorie riferibili ai
[...]
suddetti; ha per contro rigettato l'opposizione con riferimento alla posizione di confermando le relative pretese Controparte_10
contributive dell' di cui a medesimo avviso di addebito. Pt_1
Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Con ricorso depositato in data 08/05/2025 propone appello Pt_1
lamentando che il Tribunale di Imperia, nell'accogliere parzialmente l'opposizione contro avviso di addebito proposta dal , aveva CP_1
erratamente escluso il maggior livello retributivo e contributivo spettante alla lavoratrice il maggior orario prestato dalla Controparte_8
lavoratrice e dai magazzinieri Joris de Flavis e Roberto CP_9
GL, nonché la contribuzione relativa all'attività svolta in regime di
“trasferta Italia” dagli autisti , Controparte_11 CP_3 CP_4
e con erroneo riconoscimento della riduzione
[...] CP_5
contributiva ex art. 4 commi 8-11 della legge n. 92/2012
resiste eccependo in via preliminare la tardività CP_1
dell'appello, reiterando l'eccezione nella nota di discussione mediante trattazione scritta.
Parte appellante ha omesso di depositare nota per trattazione scritta nei termini assegnati.
pag. 2/3 La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025 sulla base dei seguenti motivi.
L'eccezione di tardività dell'appello è fondata.
La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 09.10.2024, all'esito dell'udienza di discussione avanti il Tribunale di Imperia
Il ricorso in appello è stato depositato in cancelleria in data 8.5.2025, allorquando era già spirato il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.
L'appello è conseguentemente inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 437 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
Dichiara l'inammissibilità dell'appello.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.500,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente
AR AZ SS NA RI
pag. 3/3