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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/08/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Elisabetta Tarquini presidente rel. dott. Stefania Carlucci consigliera dott. Nicoletta Taiti consigliera
All'udienza del 13.3.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 626/2023
promossa da
- appellante - Pt_1
Avv.ti Marco Fallaci e Ilaria Raffanti
contro
- appellato - Controparte_1
Avv. Patrizia Polidori
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 149/2023 del Tribunale di Lucca giudice del lavoro, pubblicata il 20.4.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 20.4.2023 il Tribunale di Lucca ha integralmente accolto il ricorso con cui aveva Controparte_1 chiesto, in confronto dell' , l'accertamento del suo diritto Pt_1 alla trasformazione della pensione anticipata, categoria
VOTOT, di cui era titolare dall'1.11.2013, in pensione di vecchiaia , a decorrere da ottobre 2019 e la condanna Pt_2 dell'istituto al pagamento delle relative differenze sui ratei arretrati, oltre interessi di legge.
2. I fatti all'origine della controversia non sono contestati. E' pacifico quindi che la parte privata abbia cessato l'attività lavorativa nell'ottobre 2013 e abbia percepito, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, la pensione anticipata in totalizzazione, di importo pari, alla data della domanda giudiziale (che risale al giugno 2022), a € 1.279,54 lordi mensili.
3. E' pure incontroverso che avesse chiesto in via CP_1 amministrativa, nel luglio 2019, al compimento dei 67 anni, la trasformazione della prestazione in godimento in pensione di vecchiaia (liquidata quindi nella gestione speciale Pt_2 commercianti), ritenendo di averne diritto in base all'art 2 ter della L. 114/74, secondo cui “Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette”. La sua domanda era stata però respinta e aveva avuto esito negativo anche il ricorso amministrativo.
4. L'assicurato ha allora agito la sua pretesa davanti al Tribunale di Lucca, argomentando l'illegittimità del diniego dell' , Pt_1 che si sarebbe posto in contrasto con il principio generale di mutabilità del titolo pensionistico, che, a partire da alcune specifiche disposizioni (l'art. 1, comma 10, della legge n.
222/1984, che dispone la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia al momento in cui il titolare raggiunge l'età pensionabile, l'art. 22, comma 6, della legge n.
1533/1969, che prevede l'equiparazione della pensione di
2 anzianità alla pensione di vecchiaia, al raggiungimento, da parte del titolare dell'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia), sarebbe stato affermato dalla giurisprudenza fino dagli anni Novanta e in forza del quale sarebbe consentito a chi sia già titolare di pensione di riutilizzare, applicando le disposizioni al momento vigenti, la contribuzione accreditata
(e già utilizzata) al fine di conseguire, in sostituzione di quello in godimento, un trattamento più favorevole. Una situazione che si sarebbe data nella specie, poiché valorizzando CP_1 tutta la contribuzione accreditata in regime generale ed escludendo quella versata nella gestione separata, avrebbe ottenuto un trattamento pensionistico molto più favorevole di quello riconosciutogli (il rateo mensile sarebbe stato di €
1.690,68 lordi mensili, rispetto a € 1.279,54 mensili, che percepiva).
5. Inoltre, ancora secondo la prospettazione del ricorso, la possibilità di trasformare il titolo pensionistico seguirebbe al principio di indisponibilità del diritto a pensione, che imporrebbe di escludere che la richiesta di prestazione, formulata al verificarsi del primo evento protetto, faccia venire meno il diritto al trattamento previsto per un diverso evento, pure protetto. Tale conclusione inoltre deriverebbe necessariamente dall'unicità del rapporto assicurativo, dal quale, secondo la tesi della parte privata, dovrebbero
“scaturire tutte le tutte le forme di tutela assicurativa connesse ad eventi previsti nell'assicurazione generale obbligatoria” (così testualmente il ricorso di primo grado), come confermato dal fatto che il versamento della contribuzione avvenga senza imputazione a una specifica prestazione assicurativa. Con la conseguenza, ancora secondo la tesi del ricorso, che la contribuzione, indistintamente e globalmente versata,
3 produrrebbe i suoi effetti nel corso del rapporto assicurativo,
a seconda degli eventi che si succedono nel tempo e che sarebbe facoltà del pensionato porre a fondamento della richiesta di prestazione, anche a garanzia della piena tutela ex art. 38 Cost. della sua posizione assicurativa. E l'unico effetto della scelta dell'interessato sarebbe lo storno dei contributi, dall'una all'altra forma di pensionamento, con revoca del precedente atto di liquidazione, così che il mutamento del titolo pensionistico non comporterebbe una doppia utilizzazione economica della contribuzione versata, in quanto i contributi sarebbero comunque usati per la costituzione di un solo trattamento pensionistico, seppure diverso da quello originariamente riconosciuto.
6. L' ha resistito davanti al Tribunale, assumendo in Pt_1 contrario la natura di disposizione speciale e non suscettibile di applicazione analogica dell'art 2 ter della L. 114/1974, la cui formulazione letterale esprimerebbe la volontà della legge di accrescere la tutela unicamente di coloro che, già titolari di pensioni liquidate dalle gestioni speciali del lavoro autonomo, abbiano continuato l'attività lavorativa, non più come autonomi, ma come lavoratori dipendenti, versando di conseguenza i contributi all'assicurazione generale obbligatoria. Essa non sarebbe stata applicabile invece nell'ipotesi inversa e comunque non sarebbe stata pertinente nella specie, dato che non aveva continuato a CP_1 lavorare dopo la liquidazione della pensione nel novembre
2013.
7. L'infondatezza della pretesa sarebbe inoltre confermata, secondo l'istituto, dal fatto che, avendo chiesto e ottenuto una pensione in totalizzazione, l'assicurato avrebbe implicitamente optato per il calcolo contributivo della
4 prestazione, mentre, ove la sua domanda fosse stata accolta, la pensione avrebbe dovuto essere calcolata con il sistema misto, in violazione del principio dell'irrevocabilità dell'opzione per il sistema contributivo, prevista dall'art.69 comma 6 L.
388/2000.
8. Il Tribunale è stato di contrario avviso e ha accolto il ricorso, condividendo integralmente gli argomenti del ricorrente, quanto all'esistenza di un generale principio di mutabilità del titolo pensionistico. Ha inoltre ritenuto infondata la difesa dell' , relativa all'asserita scelta dell'attore per il sistema Pt_1 contributivo, sul presupposto che il calcolo delle pensioni in totalizzazione con il sistema contributivo non sia conseguenza automatica della scelta, ma necessiti di una specifica domanda che non risulterebbe avesse mai proposto. CP_1
9. L'istituto di previdenza impugna la decisione davanti a questa
Corte e ne chiede la riforma, ribadendo le difese già svolte davanti al Tribunale e che questi ha, secondo l'appellante illegittimamente, disatteso. Più specificamente l' assume Pt_1 che il primo giudice abbia errato nel ritenere l'esistenza, nell'ordinamento, di un generale principio di mutabilità del titolo pensionistico. Una conclusione che sarebbe in contrasto con la decisione 9492/2004 della Sezioni Unite, secondo cui, al contrario, nel vigente ordinamento previdenziale non è configurabile né un principio generale di immutabilità del titolo della pensione né il principio inverso, di portata ugualmente generale, del diritto al mutamento del suddetto titolo, dato il carattere frammentario del sistema normativo, che impone soluzioni diverse in relazione alla disciplina dei singoli istituti.
10. E quanto specificamente alla disposizione posta dalla controparte a fondamento della sua pretesa, secondo
5 l'appellante, il suo carattere eccezionale sarebbe stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Essa sarebbe stata di conseguenza insuscettibile di essere applicata in via analogica, peraltro in una situazione diversa da quella disciplinata dalla norma, sotto ogni aspetto, compreso il fatto che l'assicurato non avesse mai lavorato dopo il pensionamento.
11. La sentenza, inoltre, ancora secondo la prospettazione dell'istituto, sarebbe errata anche nel capo relativo alla scelta per il sistema contributivo, in quanto tale scelta sarebbe la regola per le pensioni in totalizzazione, così che sarebbe stata in ipotesi la controparte a dover provare di avere espressamente scelto un altro sistema di calcolo. L'istituto ha concluso quindi per la riforma della decisione impugnata e per il rigetto delle domande attrici.
12. Si è costituito l'appellato per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria.
13. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito, ad avviso della Corte, l'appello è fondato.
14. In proposito merita invero ribadire come sia del tutto pacifico che la parte privata abbia cessato l'attività lavorativa nell'ottobre 2013 e abbia percepito, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, la pensione anticipata in totalizzazione, come pure che egli ne abbia chiesto la trasformazione in pensione di vecchiaia al Pt_2 compimento dei 67 anni, ponendo a fondamento della propria pretesa la previsione dell'art 2 ter della L. 114/74, già sopra citato e che, per comodità, qui si richiama (“Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista
6 dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette”).
15. Ora è fuori discussione che la fattispecie di causa non corrisponda a quella prevista dalla disposizione richiamata sotto vari aspetti, dato che l'odierno appellato è titolare di una prestazione liquidata in totalizzazione e chiede la liquidazione della pensione di vecchiaia, non nell'AGO, ma nella gestione commercianti, come pure è pacifico che egli non abbia più lavorato dopo il pensionamento.
16. In contrario più volte la giurisprudenza (anche costituzionale) ha affermato, in relazione alla disposizione dell'art. 2 ter L. 114/1974, che essa “ha concesso il beneficio del passaggio dalla Gestione speciale alla Gestione ordinaria a quei pensionati che, dopo il pensionamento, abbiano prestato lavoro dipendente iscrivendosi alla relativa assicurazione obbligatoria ordinaria e pagando i relativi contributi” (così Corte
Costituzionale sentenza n. 54/1987; cfr. anche Cass.
1263/2006, secondo cui “La formulazione letterale esprime, senza possibilità di dubbi, l'intento del legislatore di accrescimento della tutela per coloro che, già titolari di pensioni liquidate dalle gestioni speciali per l'attività di lavoro autonomo, hanno espletato attività di lavoro dipendente e versato i contributi all'assicurazione generale obbligatoria”).
17. A fronte di questi dati, allora, ad avviso della Corte, il riconoscimento del diritto oggetto di causa potrebbe darsi in effetti, più che in forza dell'applicazione analogica della disposizione richiamata (data l'obiettiva diversità della fattispecie sostanziale, che rende difficile prospettare una
7 eadem ratio), ove potesse affermarsi l'esistenza, nell'ordinamento, di un generale principio di mutabilità del titolo della pensione e sul punto infatti la parte privata concentra la gran parte delle proprie difese.
18. Si tratta tuttavia di argomenti che non possono essere condivisi, giacché costituisce jus receptum, almeno a partire da Cass. Sez. Un. 9492/2004, citata da entrambe le parti,
l'affermazione secondo cui “nel vigente ordinamento previdenziale non è configurabile né un principio generale di immutabilità del titolo della pensione né il principio inverso, di portata ugualmente generale, del diritto al mutamento del suddetto titolo, atteso che il carattere frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse in relazione alla disciplina dei singoli istituti”.
19. Facendo applicazione di tale principio, deve allora rilevarsi come, secondo la giurisprudenza di legittimità (oltre alla già ricordata Cass. 1263/2006, cfr., seppure in una vicenda diversa, Cass. 11939/2003 e più di recente Cass.
9315/2021), la disposizione dell'art. 2 ter L. 114/1974 sia una norma speciale, che può trovare applicazione solo nelle ipotesi da essa disciplinate e che quindi, a maggior ragione, non può applicarsi a fattispecie come quella di causa, che ne differiscono per i presupposti di fatto e cui non può nemmeno riferirsi la ratio che ispira la disposizione, di agevolare chi abbia intrapreso un'attività di lavoro dipendente dopo il pensionamento (non avendo l'appellato mai ripreso il lavoro dopo l'accesso a pensione, come già più volte detto).
20. Pertanto in accoglimento dell'appello dell' e in Pt_1 riforma della sentenza impugnata, le domande dell'assicurato devono essere respinte. Resta assorbita ogni altra difesa dell'istituto.
8 21. Le spese del doppio grado vanno compensate, considerato come, pur affermati più volte dal Giudice di legittimità i principi sopra esposti, nessuno di tali precedenti si riferisca a fattispecie del tutto assimilabili a quella di causa, così che deve ritenersi in effetti la novità della questione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello e in riforma della decisione impugnata, respinge le domande proposte contro l' da Pt_1
. Controparte_1
Dichiara compensate le spese del doppio grado. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 13.3.2025
La Presidente est.
Dott. Elisabetta Tarquini
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