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30 dicembre 2022
30 dicembre 2022
Art. 56-bis. (( (Lavoro di pubblica utilita' sostitutivo). )) ((Il lavoro di pubblica utilita' consiste nella prestazione di attivita' non retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Citta' metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
L'attivita' viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non piu' di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque oltrepassare le otto ore.
Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilita' consiste nella prestazione di due ore di lavoro.
Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.
Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.))
L'attivita' viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non piu' di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque oltrepassare le otto ore.
Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilita' consiste nella prestazione di due ore di lavoro.
Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.
Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.))
Commentari • 52
- 1. Polizze INAIL volontari e condannati a lavori pubblica utilità: le istruzioniRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 30 gennaio 2025 · 23.325125
[…] n. 208 (vedi i dettagli all'ultimo paragrafo) In particolare, vengono integrate le categorie di soggetti tutelati, includendo i condannati al lavoro di pubblica utilità e quelli ammessi ad attività di volontariato o utilità sociale, in conformità agli articoli 56-bis della Legge 689/1981 e 47, comma 2-bis, della Legge 354/1975. La circolare fornisce inoltre chiarimenti pratici per l'applicazione delle nuove disposizioni. 1) Polizza INAIL Destinatari e sintesi modifiche La circolare si applica a tutti gli enti e organizzazioni che ospitano soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato non retribuito, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 166
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2025, n. 1025Provvedimento: […] quella di cui all'art. 186, comma 9-bis cod. strada, un effetto sfavorevole quanto all'impedimento dell'imputato all'accesso alle pene sostitutive previste dall'art. 20-bis d.lgs. cit. con particolare riferimento alla sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità, ex art. 56-bis legge n. 689 del 1981. 3. […] ha revocato, in data 7 giugno 2024, la precedente ordinanza, emessa in data 21 maggio 2024 ai sensi dell'art. 56-bis della legge n. 689 del 1981, con la quale era stata sostituita la pena pecuniaria dell'ammenda di euro 6.000.00 con il lavoro di pubblica utilità. […]Leggi di più...
- art. 56-bis legge n. 689/1981·
- giudicato·
- art. 186 comma 9-bis cod. strada·
- lavoro di pubblica utilità·
- principio di specialità·
- art. 20-bis d.lgs. n. 150/2022·
- competenza giudice esecuzione·
- art. 66 legge n. 689/1981·
- revoca pena sostitutiva