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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/11/2025, n. 3089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3089 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1939/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
di (P.IVA.: ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F.: Parte_2
) e (C.F.: ) tutti con l'avv. C.F._1 Parte_2 C.F._2
RI ES
Appellanti
contro
(C.F. ), in Controparte_1 C.F._3 persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv. Bianca Peagno, Antonella
SI, CE HI e GI UA dell'Avvocatura regionale del Veneto
Appellata
Oggetto: Opposizione a precetto (art 615, primo comma c.p.c.).Appello avverso la sentenza n.259/2023 pubblicata in data 23/3/2023 del Tribunale di GO.
CONCLUSIONI Per parte appellante
In parziale riforma della sentenza n. 259/2023 del Tribunale di GO, pubblicata il
23.03.2023 e non notificata, limitatamente al capo accessorio alla compensazione delle spese di lite,
➢disporsi la condanna di al rimborso delle spese di lite sia del procedimento CP_1
cautelare in corso di causa di primo grado nella misura di € 5.224,00 per compensi
(oltre accessori di legge), sia del giudizio di merito di primo grado nella misura di €
14.103,00 per compensi (oltre ad accessori di legge), oltre al rimborso del contributo unificato e della marca forfettaria versati in primo grado per € 545,00, non sussistendo fondate motivazioni per disporre la compensazione delle stesse, nemmeno parziale, tra le parti, il tutto con integrale distrazione in favore del procuratore antistatario.
In ogni caso, con condanna della convenuta al rimborso dei compensi (maggiorati degli accessori di legge) e delle spese di lite del presente giudizio di appello, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per parte appellata
Rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_3 confermare l'impugnata sentenza n. 259/2023 del Tribunale di GO in ordine alla compensazione delle spese di lite. Con vittoria di spese e competenze professionali come previste per legge per il presente grado di giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
, in persona del suo rappresentante legale Parte_3 pro tempore (di seguito per brevità anche solo ), nonché i soci Parte_1 Pt_2
e hanno proposto opposizione ex art 615, primo comma c.p.c.
[...] Parte_2 avverso la cartella di pagamento n.09920190004617868000, notificata il 20.11.2019, con cui (di seguito per brevità anche Controparte_1 solo ) ha intimato loro il pagamento di € 212.370,02. CP_1
pag. 2/7 A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno eccepito nei confronti di
[...] da compensare con la somma addebitata che, dunque, doveva dirsi CP_2 eccessiva e non interamente dovuta. Pertanto, hanno chiesto al Tribunale di GO
l'annullamento o la revoca in parte qua della cartella di pagamento opposta o, in subordine, la rideterminazione degli importi dovuti.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il suo CP_1 difetto di legittimazione passiva;
nel merito, la legittimità del precetto e il rigetto dell'opposizione; in via riconvenzionale, condannare l'opponente alla diversa e minor somma di € 178.885,93 a titolo di capitale e € 78,42 a titolo di interessi o, in via subordinata, rideterminare l'importo della cartella.
Nel corso del giudizio di opposizione, su ricorso delle parti opponenti, il giudice di prime cure ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto limitatamente all'importo di € 44.064,36, rimettendo la decisione circa la spese della fase cautelare al termine del giudizio sul merito.
Con la sentenza n. 259/2023 il Tribunale di GO ha accolto parzialmente l'opposizione e ha dichiarato l'inefficacia della cartella di pagamento per l'importo di €
129.591,46; ha, inoltre, compensato le spese tra le parti, anche del procedimento cautelare così motivando: “trattandosi di accoglimento solo parziale, fondato su pagamenti effettuati sotto forma di compensazioni con controcrediti maturate in corso di causa, e mai su pagamenti disposti direttamente dagli opponenti, si ritengono sussistere giuste ragioni per compensare integralmente le spese tra le parti, nella fase cautelare e nel giudizio di merito” (cfr. sentenza impugnata).
Giudizio di appello
Contro la sentenza suindicata hanno proposto tempestivo appello , nonché Parte_1
e limitatamente al solo capo di regolamentazione delle spese. Parte_2 Parte_2
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza CP_1 appellata.
pag. 3/7 All'udienza del 14 ottobre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Con l'unico gravame proposto gli appellanti censurano l'infondatezza, l'illegittimità e l'apparenza della motivazione impugnata, nonché l'erronea applicazione degli artt. 91 e
92 secondo comma c.p.c., avendo il giudice di prime cure compensato le spese tra le parti anziché condannare la parte resistente alla loro rifusione.
Gli appellanti rilevano che costituirebbe motivazione infondata, illegittima e apparente giustificare la compensazione delle spese tra le parti in ragione della modalità con cui gli opponenti-debitori hanno estinto in parte qua il proprio debito, vale a dire la compensazione, rilevando inoltre come i predetti pagamenti abbiano avuto oggetto controcrediti maturati non solo in corso di causa. In secondo luogo, non sarebbero nemmeno ravvisabili i presupposti per procedere alla compensazione delle spese secondo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma c.p.c., vale a dire soccombenza reciproca, novità della questione o mutamento giurisprudenziale. A questo proposito, parte appellante evidenzia di essere pienamente e non solo parzialmente vittoriosa nel processo di primo grado dal momento che la sua domanda è stata accolta nel merito sia in principalità che in subordine visto che il giudice di prime cure dichiarava inefficace in parte qua il precetto opposto e rideterminava il credito precettato.
Ragioni della decisione
L'appello va accolto.
L'opposizione esecutiva è un giudizio ordinario di cognizione soggetto alle regole di cui agli artt. 91 e 92, comma secondo c.p.c. in punto di liquidazione delle spese.
Secondo il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, qualora le pretese formulate dall'attore vengano accolte in misura più o meno significativamente inferiore all'entità del bene che attraverso il processo e in forza della pronuncia giurisdizionale si proponeva di conseguire, egli non può essere ritenuto soccombente (cfr. ex multis Cass. civ. 20374/2016).
pag. 4/7 Nel caso di specie, gli odierni appellanti hanno introdotto in primo grado un giudizio di opposizione a cartella di pagamento, contestando l'eccessività delle somme pretese dal creditore ed hanno provato che l'ente aveva omesso di detrarre dall'importo CP_1 ingiunto la somma corrispondente ai contributi non erogati e trattenuti dallo stesso in compensazione, poi hanno eccepito in compensazione, anche se solo in parte provato, ulteriori pagamenti effettuati medio tempore e non prontamente contabilizzati dal creditore. Il giudice di prime cure, a valle della valutazione istruttoria, ha quindi accolto in parte le eccezioni sollevate dalle parti opponenti, ritenendole non tutte provate e ha conseguentemente dichiarato l'inefficacia della cartella di pagamento limitatamente all'importo di € 129.591,46, inferiore a quanto gli attori avevano allegato in fase istruttoria e si proponevano di ottenere. Gli appellanti, quindi, devono ritenersi parzialmente vincitori in primo grado.
La Cassazione (Sezioni Unite n. 32061/2022) circoscrive le ipotesi di soccombenza reciproca ad una pluralità di domande contrapposte, rigettate o accolte solo in parte e ad un'unica domanda articolata in più capi, alcuni soltanto dei quali siano stati accolti mentre non è ravvisabile soccombenza agli effetti dell'art. 92 secondo comma c.p.c. nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, articolata in un unico capo, laddove tale parzialità riguardi la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.
Nel caso di specie, come sostenuto dagli appellanti, si versa proprio nell'ipotesi che esclude la compensazione, vale a dire la proposizione di un'unica domanda, articolata in un unico capo e accolta parzialmente perché in misura quantitativamente inferiore rispetto a quanto le parti opponenti si prefiguravano di ottenere all'esito del giudizio.
Gli attori opponenti hanno chiesto al giudice di prime cure l'annullamento e/o la revoca in parte qua del precetto e conseguentemente la rideterminazione dell'ammontare del credito vantato da . Trattasi, dunque, di un'unica domanda articolata in un unico CP_1 capo, cioè di un'unica azione non suddivisa in specifiche richieste, accolta dal giudice solo parzialmente. Parte opposta, invece, si è limitata ad opporre mere difese ed eccezioni, che non hanno determinato l'estensione dell'oggetto del giudizio e del giudicato ad una diversa situazione soggettiva.
pag. 5/7 Deve essere, quindi, censurata la motivazione appellata che ha dichiarato la compensazione delle spese per ragioni ultronee a quelle disciplinate dall'art. 92, secondo comma c.p.c., vale a dire la “reciproca soccombenza”, l'“assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”, nonché le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” secondo l'intervento additivo n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
Infatti, la modalità di estinzione parziale del debito, consistita in “pagamenti effettuali sotto forma di compensazioni con controcrediti maturati in corso di causa” (cfr. pag. 9 sentenza primo grado), rappresenta solo una modalità di estinzione alternativa e con analoga dignità rispetto all'adempimento mediante pagamenti diretti.
Conclusioni e spese
L'appello va, dunque, accolto e la sentenza n. 259/2023 pronunciata dal Tribunale di
GO va riformata in relazione al solo capo di condanna alle spese, che vanno poste a carico di e in favore di Controparte_3 [...]
e nonché dei soci e Parte_3 Parte_2 Parte_2 Parte_2
. Parte_2
Pertanto, in applicazione del D.M. 55/2014 e del parametro di valore da € 52.001,00 a €
260.000,00, va condanna a rifondere Controparte_3 le spese del giudizio di primo grado in favore di Parte_3 Pt_2 nonché dei soci e , che si liquidano, Parte_2 Parte_2 Parte_2 secondo i valori medi, in complessivi € 14.103 per compensi, oltre € 545,00 per spese
(marca e c.u.) e rimborso forfetario al 15%, IVA e cpa come per legge. Con integrale distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese del primo grado di giudizio devono ritenersi comprensive anche dell'esito della fase cautelare endoprocessuale finalizzata alla sospensione dell'efficacia della cartella di pagamento opposta, non avendo la stessa autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ. 9785/2022).
Quanto al regolamento delle spese del presente grado di giudizio, le stesse vanno poste a carico dell'appellata e in favore di Controparte_3 nonché dei soci Parte_3 Parte_2
e . Le stesse vanno liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 e del Parte_2
pag. 6/7 parametro di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00, nei valori minimi, stante la ridotta complessità della controversia, per le sole fasi effettivamente svolte di studio, introduttiva e decisionale, in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge. Con integrale distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 259/2023 del Tribunale di GO pubblicata in data
23/3/2023 , che conferma quanto al resto:
1) condanna al pagamento, in Controparte_3 favore di di e e dei soci Parte_1 Parte_2 Parte_2 Pt_2
e , delle spese di lite del primo grado di giudizio,
[...] Parte_2 liquidate in complessivi € 14.103 per compensi, oltre € 545,00 per spese (marca e c.u.) e rimborso forfetario al 15%, IVA e cpa;
con distrazione delle stesse in favore del procuratore avv. RI ES dichiaratasi antistatario;
2) condanna a rifondere a Controparte_3 [...]
e ai soci e Parte_3 Parte_2
le spese di lite del secondo grado che si liquidano in € 3.966,00 Parte_2 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge;
con distrazione delle stesse in favore del procuratore avv. RI ES dichiaratasi antistatario.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Francesca Vangelista
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1939/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
di (P.IVA.: ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F.: Parte_2
) e (C.F.: ) tutti con l'avv. C.F._1 Parte_2 C.F._2
RI ES
Appellanti
contro
(C.F. ), in Controparte_1 C.F._3 persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv. Bianca Peagno, Antonella
SI, CE HI e GI UA dell'Avvocatura regionale del Veneto
Appellata
Oggetto: Opposizione a precetto (art 615, primo comma c.p.c.).Appello avverso la sentenza n.259/2023 pubblicata in data 23/3/2023 del Tribunale di GO.
CONCLUSIONI Per parte appellante
In parziale riforma della sentenza n. 259/2023 del Tribunale di GO, pubblicata il
23.03.2023 e non notificata, limitatamente al capo accessorio alla compensazione delle spese di lite,
➢disporsi la condanna di al rimborso delle spese di lite sia del procedimento CP_1
cautelare in corso di causa di primo grado nella misura di € 5.224,00 per compensi
(oltre accessori di legge), sia del giudizio di merito di primo grado nella misura di €
14.103,00 per compensi (oltre ad accessori di legge), oltre al rimborso del contributo unificato e della marca forfettaria versati in primo grado per € 545,00, non sussistendo fondate motivazioni per disporre la compensazione delle stesse, nemmeno parziale, tra le parti, il tutto con integrale distrazione in favore del procuratore antistatario.
In ogni caso, con condanna della convenuta al rimborso dei compensi (maggiorati degli accessori di legge) e delle spese di lite del presente giudizio di appello, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per parte appellata
Rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_3 confermare l'impugnata sentenza n. 259/2023 del Tribunale di GO in ordine alla compensazione delle spese di lite. Con vittoria di spese e competenze professionali come previste per legge per il presente grado di giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
, in persona del suo rappresentante legale Parte_3 pro tempore (di seguito per brevità anche solo ), nonché i soci Parte_1 Pt_2
e hanno proposto opposizione ex art 615, primo comma c.p.c.
[...] Parte_2 avverso la cartella di pagamento n.09920190004617868000, notificata il 20.11.2019, con cui (di seguito per brevità anche Controparte_1 solo ) ha intimato loro il pagamento di € 212.370,02. CP_1
pag. 2/7 A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno eccepito nei confronti di
[...] da compensare con la somma addebitata che, dunque, doveva dirsi CP_2 eccessiva e non interamente dovuta. Pertanto, hanno chiesto al Tribunale di GO
l'annullamento o la revoca in parte qua della cartella di pagamento opposta o, in subordine, la rideterminazione degli importi dovuti.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il suo CP_1 difetto di legittimazione passiva;
nel merito, la legittimità del precetto e il rigetto dell'opposizione; in via riconvenzionale, condannare l'opponente alla diversa e minor somma di € 178.885,93 a titolo di capitale e € 78,42 a titolo di interessi o, in via subordinata, rideterminare l'importo della cartella.
Nel corso del giudizio di opposizione, su ricorso delle parti opponenti, il giudice di prime cure ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto limitatamente all'importo di € 44.064,36, rimettendo la decisione circa la spese della fase cautelare al termine del giudizio sul merito.
Con la sentenza n. 259/2023 il Tribunale di GO ha accolto parzialmente l'opposizione e ha dichiarato l'inefficacia della cartella di pagamento per l'importo di €
129.591,46; ha, inoltre, compensato le spese tra le parti, anche del procedimento cautelare così motivando: “trattandosi di accoglimento solo parziale, fondato su pagamenti effettuati sotto forma di compensazioni con controcrediti maturate in corso di causa, e mai su pagamenti disposti direttamente dagli opponenti, si ritengono sussistere giuste ragioni per compensare integralmente le spese tra le parti, nella fase cautelare e nel giudizio di merito” (cfr. sentenza impugnata).
Giudizio di appello
Contro la sentenza suindicata hanno proposto tempestivo appello , nonché Parte_1
e limitatamente al solo capo di regolamentazione delle spese. Parte_2 Parte_2
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza CP_1 appellata.
pag. 3/7 All'udienza del 14 ottobre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Con l'unico gravame proposto gli appellanti censurano l'infondatezza, l'illegittimità e l'apparenza della motivazione impugnata, nonché l'erronea applicazione degli artt. 91 e
92 secondo comma c.p.c., avendo il giudice di prime cure compensato le spese tra le parti anziché condannare la parte resistente alla loro rifusione.
Gli appellanti rilevano che costituirebbe motivazione infondata, illegittima e apparente giustificare la compensazione delle spese tra le parti in ragione della modalità con cui gli opponenti-debitori hanno estinto in parte qua il proprio debito, vale a dire la compensazione, rilevando inoltre come i predetti pagamenti abbiano avuto oggetto controcrediti maturati non solo in corso di causa. In secondo luogo, non sarebbero nemmeno ravvisabili i presupposti per procedere alla compensazione delle spese secondo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma c.p.c., vale a dire soccombenza reciproca, novità della questione o mutamento giurisprudenziale. A questo proposito, parte appellante evidenzia di essere pienamente e non solo parzialmente vittoriosa nel processo di primo grado dal momento che la sua domanda è stata accolta nel merito sia in principalità che in subordine visto che il giudice di prime cure dichiarava inefficace in parte qua il precetto opposto e rideterminava il credito precettato.
Ragioni della decisione
L'appello va accolto.
L'opposizione esecutiva è un giudizio ordinario di cognizione soggetto alle regole di cui agli artt. 91 e 92, comma secondo c.p.c. in punto di liquidazione delle spese.
Secondo il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, qualora le pretese formulate dall'attore vengano accolte in misura più o meno significativamente inferiore all'entità del bene che attraverso il processo e in forza della pronuncia giurisdizionale si proponeva di conseguire, egli non può essere ritenuto soccombente (cfr. ex multis Cass. civ. 20374/2016).
pag. 4/7 Nel caso di specie, gli odierni appellanti hanno introdotto in primo grado un giudizio di opposizione a cartella di pagamento, contestando l'eccessività delle somme pretese dal creditore ed hanno provato che l'ente aveva omesso di detrarre dall'importo CP_1 ingiunto la somma corrispondente ai contributi non erogati e trattenuti dallo stesso in compensazione, poi hanno eccepito in compensazione, anche se solo in parte provato, ulteriori pagamenti effettuati medio tempore e non prontamente contabilizzati dal creditore. Il giudice di prime cure, a valle della valutazione istruttoria, ha quindi accolto in parte le eccezioni sollevate dalle parti opponenti, ritenendole non tutte provate e ha conseguentemente dichiarato l'inefficacia della cartella di pagamento limitatamente all'importo di € 129.591,46, inferiore a quanto gli attori avevano allegato in fase istruttoria e si proponevano di ottenere. Gli appellanti, quindi, devono ritenersi parzialmente vincitori in primo grado.
La Cassazione (Sezioni Unite n. 32061/2022) circoscrive le ipotesi di soccombenza reciproca ad una pluralità di domande contrapposte, rigettate o accolte solo in parte e ad un'unica domanda articolata in più capi, alcuni soltanto dei quali siano stati accolti mentre non è ravvisabile soccombenza agli effetti dell'art. 92 secondo comma c.p.c. nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, articolata in un unico capo, laddove tale parzialità riguardi la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.
Nel caso di specie, come sostenuto dagli appellanti, si versa proprio nell'ipotesi che esclude la compensazione, vale a dire la proposizione di un'unica domanda, articolata in un unico capo e accolta parzialmente perché in misura quantitativamente inferiore rispetto a quanto le parti opponenti si prefiguravano di ottenere all'esito del giudizio.
Gli attori opponenti hanno chiesto al giudice di prime cure l'annullamento e/o la revoca in parte qua del precetto e conseguentemente la rideterminazione dell'ammontare del credito vantato da . Trattasi, dunque, di un'unica domanda articolata in un unico CP_1 capo, cioè di un'unica azione non suddivisa in specifiche richieste, accolta dal giudice solo parzialmente. Parte opposta, invece, si è limitata ad opporre mere difese ed eccezioni, che non hanno determinato l'estensione dell'oggetto del giudizio e del giudicato ad una diversa situazione soggettiva.
pag. 5/7 Deve essere, quindi, censurata la motivazione appellata che ha dichiarato la compensazione delle spese per ragioni ultronee a quelle disciplinate dall'art. 92, secondo comma c.p.c., vale a dire la “reciproca soccombenza”, l'“assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”, nonché le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” secondo l'intervento additivo n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
Infatti, la modalità di estinzione parziale del debito, consistita in “pagamenti effettuali sotto forma di compensazioni con controcrediti maturati in corso di causa” (cfr. pag. 9 sentenza primo grado), rappresenta solo una modalità di estinzione alternativa e con analoga dignità rispetto all'adempimento mediante pagamenti diretti.
Conclusioni e spese
L'appello va, dunque, accolto e la sentenza n. 259/2023 pronunciata dal Tribunale di
GO va riformata in relazione al solo capo di condanna alle spese, che vanno poste a carico di e in favore di Controparte_3 [...]
e nonché dei soci e Parte_3 Parte_2 Parte_2 Parte_2
. Parte_2
Pertanto, in applicazione del D.M. 55/2014 e del parametro di valore da € 52.001,00 a €
260.000,00, va condanna a rifondere Controparte_3 le spese del giudizio di primo grado in favore di Parte_3 Pt_2 nonché dei soci e , che si liquidano, Parte_2 Parte_2 Parte_2 secondo i valori medi, in complessivi € 14.103 per compensi, oltre € 545,00 per spese
(marca e c.u.) e rimborso forfetario al 15%, IVA e cpa come per legge. Con integrale distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese del primo grado di giudizio devono ritenersi comprensive anche dell'esito della fase cautelare endoprocessuale finalizzata alla sospensione dell'efficacia della cartella di pagamento opposta, non avendo la stessa autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ. 9785/2022).
Quanto al regolamento delle spese del presente grado di giudizio, le stesse vanno poste a carico dell'appellata e in favore di Controparte_3 nonché dei soci Parte_3 Parte_2
e . Le stesse vanno liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 e del Parte_2
pag. 6/7 parametro di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00, nei valori minimi, stante la ridotta complessità della controversia, per le sole fasi effettivamente svolte di studio, introduttiva e decisionale, in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge. Con integrale distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 259/2023 del Tribunale di GO pubblicata in data
23/3/2023 , che conferma quanto al resto:
1) condanna al pagamento, in Controparte_3 favore di di e e dei soci Parte_1 Parte_2 Parte_2 Pt_2
e , delle spese di lite del primo grado di giudizio,
[...] Parte_2 liquidate in complessivi € 14.103 per compensi, oltre € 545,00 per spese (marca e c.u.) e rimborso forfetario al 15%, IVA e cpa;
con distrazione delle stesse in favore del procuratore avv. RI ES dichiaratasi antistatario;
2) condanna a rifondere a Controparte_3 [...]
e ai soci e Parte_3 Parte_2
le spese di lite del secondo grado che si liquidano in € 3.966,00 Parte_2 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge;
con distrazione delle stesse in favore del procuratore avv. RI ES dichiaratasi antistatario.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Francesca Vangelista
pag. 7/7