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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/03/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3643/2016 R.G.
TRA
(già (P.IVA: Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo P.IVA_1
Sormani e Andrea Silvestri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosa Di Brina, giusta mandato in atti; attrice
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Angela Di Nardo, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 25.10.2024, hanno depositato note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono inte- gralmente riportate e la causa, all'esito dell'udienza del 19.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudi- Parte_3 zio l' per sentirlo condannare all'integrale rimborso della som- Controparte_1 ma di € 37.700, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla corresponsione sino al soddisfo.
1 La società attrice, in particolare, ha dedotto che:
- la sig.ra proprietaria di un campo fotovoltaico sito in agro di Contrada Parte_4 CP_1
Conocchiola n. 2, aveva stipulato con una polizza assicurativa contro Parte_2
l'evento furto e con l'Istituto di Vigilanza un contratto di vigilanza con servizio Controparte_1
di radio allarme e videosorveglianza h. 24 e collegamento in remoto con postazione di monito- raggio, un servizio di vigilanza ispettiva e un servizio di piantonamento;
- tale impianto era stato oggetto di furto, da parte di ignoti, in data 23.9.2013 tra le ore 21:00 e le ore 22:00, causando alla proprietaria un danno di € 37.700, pari al valore dei n. 283 pannelli so- lari asportati, così quantificato dal perito della Compagnia, incaricato dalla stessa a seguito di regolare denuncia fatta ai Carabinieri da parte della sig.ra il giorno seguente l'accaduto; Pt_4
- l'indennizzo, pari ad € 37.700, era stato integralmente versato dalla Compagnia alla sig.ra
[...]
Per_ in data 5.2.2014.
L' ha, quindi, agito ai sensi dell'art. art. 1916 c.c. nei confronti dell'Istituto di Vigilanza, Parte_2 ritenendo quest'ultimo responsabile dell'accaduto, per essersi attivato solo dopo un'ora dal segnale di allarme scattato all'interno della proprietà intorno alle ore 21:00, in palese violazione delle obbli- gazioni contrattualmente assunte, che prevedevano un tempo massimo di intervento di 30 minuti in caso di allarme.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale Ill..mo, rigettata ogni contraria eccezione, per i fatti e le causali di cui in narrativa, accertato l'inadempimento contrattuale del convenuto ex art. 1218 c.c. e accertato il diritto di Controparte_2
surroga ex art. 1916 c.c. di , la quale in data 05.02.2014 indennizzava Parte_2 la sig.ra in forza della polizza n. 6001500056672, corrispondendole la somma di € Pt_4
37.700,00, condannare il convenuto al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
della somma di € 37.700,00 o quella diversa che risulterà in corso di giudizio Controparte_3
e comunque da contenere entro i limiti previsti dalla lettera d) dello scaglione di cui all'art. 13 leg- ge sul contributo unificato, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi di legge dalla corre- sponsione al saldo, con rifusione di spese, diritti, onorari e spese generali oltre accessori di legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.8.2016, si è costituito in giudizio l'
[...]
impugnando e contestando tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da Controparte_1 controparte perché destituito di ogni fondamento e rassegnando le seguenti conclusioni: “nel meri- to: - si rigetti la domanda, perché inammissibile, improponibile, improcedibile, oltre che infondata in fatto e in diritto;
- si condanni la parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi del giudi- zio, con la maggiorazione di rimborso forfettario spese generali, cap e iva, come per legge”.
2 .
L'istituto convenuto, in particolare, ha evidenziato che il servizio di piantonamento, al momento del furto, non era previsto (perché stabilito per le sole ore notturne) e che il servizio di allarme – messo a disposizione della sig.ra – era solito attivarsi a vuoto, in quanto non adeguato. Ha, quindi, Pt_4
insistito per il rigetto della domanda sul presupposto di aver diligentemente adempiuto alle obbliga- zioni sullo stesso gravanti, con vittoria delle spese di lite.
II.- Istruita con prove orali (in particolare, prova testimoniale del teste di parte attrice,
[...]
Biase, escusso all'udienza del 23.11.2017) e formulata una proposta conciliativa ex art. 185 Tes_1
bis c.p.c. in data 26.1.2021, accettata solo da parte attrice, la causa, dopo alcuni rinvii, è pervenuta all'udienza del 19.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, e, all'esito del deposito delle note di trat- tazione scritta, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
III.- In via preliminare, deve rilevarsi che la Compagnia attrice ha agito in giudizio ex art. 1916 c.c., ipotesi di surrogazione legale prevista dall'ordinamento che consente all'assicuratore che ha pagato l'indennizzo al proprio assicurato, di succedergli a titolo particolare nel medesimo credito risarcitorio fatto valere nei confronti del terzo responsabile fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo.
Quanto all'onere della prova incombente in capo al surrogante, deve rilevarsi che questi, ol- tre a dover fornire la prova di avere pagato l'indennizzo al danneggiato, deve fornire la prova della sussistenza del diritto al risarcimento del danno patito dal proprio assicurato, nella cui posizione è appunto subentrato.
In relazione a tale ultimo aspetto, appare opportuno richiamare l'indirizzo della giurispru- denza di legittimità in tema di appalto del servizio di vigilanza, secondo cui “in mancanza di diver- sa disposizione contenuta nel contratto, la responsabilità dell'istituto di vigilanza che abbia omesso di adottare le misure convenute o comunque necessarie a sventare tempestivamente il furto si estende all'intero contenuto dell'abitazione da proteggere ed obbliga il responsabile al risarcimen- to dei danni, commisurati al valore dei beni danneggiati o sottratti, siano questi di proprietà del contraente, o di taluno dei componenti del suo nucleo familiare o con lui conviventi, od anche di proprietà di terzi, nei confronti dei quali il contraente possa essere chiamato a rispondere (così
Cass. Civ. n. 16195/2015).
Tanto premesso, deve rilevarsi in punto di fatto che (oggi Parte_3 [...]
ha certamente adempiuto all'onus probandi sulla stessa gravante, avendo dato Parte_1 prova sia del contratto di vigilanza sottoscritto tra la sig.ra e l'Istituto di Vigilanza Città di Pt_4
3 Lucera in data 7.2.2011, avente ad oggetto l'impianto fotovoltaico sito in alla Contrada Co- CP_1
nocchiola n. 2 (per la durata di 2 anni con previsione di tacito rinnovo – doc. 1 fascicolo di parte at- trice), sia del furto dei n. 283 pannelli solari avvenuto in data 23.9.2013 all'interno del campo foto- voltaico garantito (verbale di denuncia sporta dalla sig.ra ai CC della Stazione di il Pt_4 CP_1
24.9.2013 – doc. 3), sia della perizia di stima del danno redatta in data 11.12.2013 dalla Spada
S.p.A., incaricata dalla Compagnia (doc. 4) e sia, infine, della quietanza di pagamento per l'indennizzo pari ad € 37.700 rilasciata dall'assicurato in data 5.2.2014 (doc. 5).
La negligenza di parte convenuta può poi ritenersi provata sia dalle produzioni documentali in atti che dalla deposizione resa dal teste di parte attrice, , dipendente dell'Istituto Testimone_2
di Vigilanza convenuto.
Dalla relazione di servizio dell' redatta l'11.10.2013 dal Controparte_1
dipendente (doc. 6 fascicolo di parte attrice), si evince, infatti, che intorno alle ore Testimone_2
21:00 circa del 23.9.2013 giunsero alla centrale operativa n. cinque segnalazioni di allarme antintru- sione provenienti dal campo fotovoltaico di e che la guardia giurata arrivò sul po- Parte_4 sto all'incirca un'ora dopo (intorno alle 22:00).
Tale circostanza – che appare dirimente ai fini della valutazione del comportamento negli- gente della convenuta – è stata confermata dalla deposizione del teste , dipendente Testimone_2
in servizio presso la centrale operativa il giorno del furto, il quale ha riferito che gli agenti giunsero sul posto intorno alle ore 21:45 circa (verbale di udienza del 23.11.2017).
Alla luce delle predette risultanze probatorie, non può non ricavarsi la radicale inosservanza delle previsioni contrattuali da parte dell' convenuto nella vicenda che ci occupa. CP_1
Infatti, l'attivazione di plurimi e ravvicinati segnali di allarme pervenuti alla centrale opera- tiva avrebbe dovuto indurre il personale di servizio ad intervenire prontamente per escludere la pre- senza di terzi estranei all'interno del campo, indipendentemente dal fatto che dalle riprese video non si notasse alcuna anomalia, dal momento che le telecamere di sorveglianza potevano essere state manomesse.
L'intervento in loco da parte delle guardie giurate è, quindi, avvenuto oltre il termine mas- simo previsto in contratto (pattuito in trenta minuti dal ricevimento del segnale di allarme: pag. 1 del contratto di vigilanza in atti).
Ne deriva che il mancato tempestivo intervento da parte del convenuto integra l'inadempi- mento contrattuale ex art. 1218 c.c., giacché la diligenza richiesta nell'esecuzione del contratto im- poneva senz'altro, già al primo segnale, l'invio sul posto delle guardie giurate.
4 Detto altrimenti, il personale dell' convenuto ha assunto un contegno omissivo negli- CP_1
gente nella misura in cui non si è attivato prontamente dopo aver avuto contezza dei plurimi segnali di allarme provenienti dal campo fotovoltaico della sig.ra Pt_4
Tale inadempimento risulta ancora più grave ove si consideri che l'asportazione di ben n.
283 pannelli solari richiede un tempo superiore di trenta minuti, come accertato dal perito di parte attrice e non contestato da parte convenuta.
Appare, infine, del tutto ininfluente la circostanza che il servizio di piantonamento presso il campo fotovoltaico fosse previsto nelle sole ore notturne (e, quindi, non fosse attivo durante il fur- to), atteso che l'Istituto di Vigilanza si era obbligato contrattualmente a garantire non solo il servi- zio di piantonamento e il servizio di vigilanza ispettiva, ma anche - in primis - il servizio di radio allarme e videosorveglianza h24, con tempo massimo di intervento in caso di allarme di 30 minuti.
Peraltro, non corrisponde al vero la circostanza che gli autori del furto riuscirono ad eludere il sistema d'allarme (come sostenuto da parte convenuta nei propri scritti), avendo l'istituto confer- mato nella propria relazione che “intorno alle ore 21:00 circa nell'arco di pochi minuti, giungeva- no, presso la centrale operativa … cinque segnalazioni di allarme antintrusione provenienti dal campo fotovoltaico di ” (cfr. relazione di servizio dell'11.10.2013). Parte_4
Infine, il fatto che, nei giorni antecedenti il furto, il sistema di allarme si fosse attivato a vuo- to è del tutto irrilevante e non può certo costituire causa esimente della responsabilità dell'Istituto di
Vigilanza, atteso che il personale di servizio si sarebbe comunque dovuto prontamente attivare per verificare la presenza di un malfunzionamento e/o la manomissione dell'impianto di videosorve- glianza.
Sul punto, si condivide quanto sostenuto dalla recente giurisprudenza di merito in un caso analogo: “in tema di contratti di vigilanza privata, costituisce inadempimento contrattuale, il man- cato intervento sul luogo oggetto di sorveglianza in presenza di segnalazioni di allarme, ove il con- tratto preveda specificamente tale obbligo. La diligenza professionale richiesta implica l'immediata verifica ispettiva anche in caso di dubbi sull'origine delle segnalazioni. In caso di inadempimento,
l'assicuratore, avendo indennizzato l'assicurato per i danni derivanti dal furto, ha diritto alla sur- roga nei confronti della società di vigilanza” (Tr. Bari n. 4884/2024).
Le risultanze processuali illustrate devono far ritenere non assolto l'onere spettante al debito- re di provare di aver fatto il possibile per eseguire la prestazione e che, nonostante la diligenza ri- chiesta dalle norme, l'inadempimento si è verificato per causa a lui non imputabile.
Quanto al danno patito dall'assicurazione, va ricordato come, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte di Cassazione, ai fini della surroga ex art. 1916 c.c., l'assicuratore può adempiere
5 l'onere di provare il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene l'individua- zione del danno risarcito (Cass. Civ. n. 21811/2015).
Dagli atti di causa, si evince che l'indennizzo pagato da in favore del Controparte_4 proprio assicurato è pari ad € 37.700 (doc. 5 fascicolo parte attrice).
Ne consegue che, avendo l'attrice, previo accertamento peritale (in atti), legittimamente cor- risposto all'assicurata la somma dovuta secondo la polizza assicurativa contro l'evento furto Pt_4
(doc. 2 fascicolo parte attrice), sussiste il diritto di alla surroga ai sensi Parte_1
dell'art. 1916 c.c. nei limiti di quanto pagato a titolo di indennizzo.
Sulla complessiva somma di € 37.700, trattandosi di debito di valore (Cass. Civ. Sez. III, n.
21218 del 5/7/2022), sono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Il dies a quo di decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria è, dunque, il giorno di pagamento dell'indennizzo, che nel caso di specie deve farsi risalire al 5.2.2014, così come emer- gente dall'atto di quietanza;
per l'effetto, il convenuto deve essere condannato a versare, in favore dell'attrice, la somma di € 37.700, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali (calcolati sulla somma rivalutata di anno in anno secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite n. 1712 del
17/2/1995), con decorrenza dal 5.2.2014 sino alla presente pronuncia. Sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
IV.- Le spese di lite si pongono a carico di parte convenuta per il principio di soccombenza.
Esaminata la nota spese prodotta da parte attrice in data 7.3.2025, si procede alla liquidazione se- condo i seguenti criteri:
− per esborsi la somma di € 545,00, essendo documentati solo il C.U. e la marca da bollo, rispetto alla maggior somma richiesta nella nota spese;
− per compensi professionali la somma di € 6.713,00, oltre accessori di legge, rispetto alla mag- gior somma richiesta nella nota spese: somma così calcolata ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 52.000 ed applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria ed i va- lori minimi per la fase istruttoria, in ragione della esigua attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda pro- posta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, CONDANNA
[...]
al pagamento, in favore di Controparte_5 Parte_1
6 della somma di € 37.700, oltre a rivalutazione e interessi come in parte motiva, a titolo di surro- ga;
2. CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano nella somma complessi- Parte_1 va di € 7.258,00, di cui € 545,00 per esborsi e € 6.713,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Foggia, 12 Marzo 2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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