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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/10/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 202/2023 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
ammessa al gratuito patrocino (giusta delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Messina n. 536/2023), rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Liuzzo, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Di Piazza;
C.F._2
Appellato
E
Controparte_2
Appellato contumace.
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti. n. 452/2022, pubblicata in data 22.06.2022.
Conclusioni per le parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 20.10.2006 il Giudice monocratico del Tribunale di Patti, Sez. distaccata di S. Agata di Militello, condannava e Controparte_2 Parte_1
alla pena di mesi due di reclusione il primo e mesi due e giorni dieci di reclusione e
30,00 euro di multa la seconda, sostituita per entrambi la pena detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria, in relazione ai reati di lesioni (la anche Pt_1
per il reato di minaccia), contestati come commessi ai danni di . Controparte_1
Specificamente veniva contestato ad entrambi gli imputati di avere cagionato al lesioni personali, colpendolo con pugni e calci, nonché con una bottiglia di CP_1
birra vuota in testa, e di avergli minacciato un danno ingiusto, dicendogli “ti taglio tutte e due le gambe… ti ammazzo… ti scanno per avere messo incinta mia figlia...”
Il Tribunale condannava, altresì, gli imputati al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.
La Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena nei confronti del in euro 600,00 di multa e nei confronti CP_2
della in euro 830,00 di multa, confermando nel resto. Pt_1
Divenuta irrevocabile la sentenza penale, conveniva innanzi al Controparte_1
Tribunale di Patti e al fine di sentirli condannare Controparte_2 Parte_1
al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei reati accertati in sede penale.
Nella contumacia dei convenuti, il Tribunale di Patti così provvedeva: “1) dichiara la contumacia dei convenuti e ut supra generalizzati Controparte_2 Parte_1
e li dichiara responsabil solidalmente del danno psicologico/morale e fisico subito dall'attore; 2) di conseguenza e al pagamento in Controparte_2 Parte_1
favore di della somma Euro 4.000,00, oltre interessi legali a far Controparte_1
2 data dal 13 giugno e sino al soddisfo effettivo;
3) condanna inoltre i predetti convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dell'attore che vengono liquidati in complessivi Euro 1.000,00 per esborsi e per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e Cassa Avv., se dovuti da distrarsi al procuratore antistatario giusta dichiarazione in atti”.
Avverso la predetta decisione proponeva appello tardivo ex art. 327, comma 2, c.p.c.,
Parte_1
Si è costituito il chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, CP_1
comunque il rigetto del medesimo.
non si costituiva. Controparte_2
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 21/02/2025 (in scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.2.2025) la causa veniva assegnata in decisione.
Motivi della decisione
2. Con il primo motivo di appello, la , dopo aver premesso che di una prima Pt_1
notifica, eseguita dal procuratore costituito a mezzo del servizio postale, non è stata data prova della ricezione e conseguentemente non è possibile ricondurre ad essa alcun effetto giuridico, evidenzia l'illegittimità della seconda notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado eseguita nei suoi confronti.
All'uopo deduce che l'Ufficiale Giudiziario, recatosi il 27.07.2015 nel luogo di cui all'indirizzo indicato, non rinvenendo la , dava credito alle informazioni Pt_1
assunte in loco, alla stregua delle quali la si era “ trasferita in Australia” e “si Pt_1
recava al Comune di Torrenova (ME) dove la stessa risultava essere anagraficamente residente, eseguendo la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.”.
L'appellante evidenzia che la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. può essere effettuata solo in via residuale, ove non siano noti residenza, dimora o domicilio del destinatario e comunque dopo aver espletato altre formalità, nel caso di specie mancanti (“per poter infatti invocare la notifica ai sensi dell'art. 143 cpc…occorre dapprima tentare…una notifica negativa al domicilio e/o alla residenza del convenuto, notifica di cui deve esserci traccia in atti. È solo all'esito di ciò che è possibile, richiedendone uan ulteriore
3 e diversa, ai sensi dell'art. 143 cpc, dare contezza, espressamente, della infruttuosità di quella precedente…”).
Nel caso di specie manca un precedente e diverso tentativo di notifica a cura dell'Ufficiale Giudiziario, ed in ogni caso la notifica ex art. 143 c.p.c. non è stata preceduta dalle ricerche propedeutiche richieste per tale forma di notificazione.
Evidenzia, poi, l'appellante di avere sempre dimorato a Torrenova, fatto questo incompatibile con la irreperibilità, presupposto per la notifica ex art. 143 c.p.c.
L'appellante chiede che venga dichiarata la nullità della notifica dell'atto introduttivo datata 27/07/2015 indirizzata a ed effettuata ai sensi dell'art. 143 Parte_1
c.p.c..
3. Con il secondo motivo di appello, deduce la nullità della notificazione eseguita dal procuratore del e ciò per violazione della L. 53/1994. CP_1
Il procuratore costituito, autorizzato dal competente ordine, eseguiva la notifica a ed a L'appellante lamenta che tale notifica non Controparte_2 Parte_1
sia avvenuta con modalità conformi a quanto stabilito dalla L 53/1994 e conseguentemente debba ritenersi nulla.
In particolare, ai sensi dell'art. 11 della suddetta legge “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.”
L'appellante lamenta il vizio di nullità della notifica perché nell'originale depositato al momento dell'iscrizione a ruolo non è stata apposta la marca da bolla, che sarebbe requisito oggettivo previsto ad substantiam. Aggiunge, inoltre, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, che tale nullità non si può considerare sanata, giacché l'atto non ha raggiunto il suo scopo, non essendosi le parti convenute costituite nel giudizio di primo grado.
4 Chiede, pertanto, venga accertata la nullità della notifica in proprio dell'atto introduttivo del 11.07.2015, perché effettuata in mancanza delle formalità previste dall'art. 10 L. 53/94.
4.Con il terzo motivo, impugna la sentenza nella parte relativa al condannatorio, per essere state tutte le attività essere stata compiute in violazione delle regole del contraddittorio.
5. In punto di diritto si osserva che “ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., quest'ultimo ha l'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio, salvo che nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante” (Cassazione 28425/2023).
In punto di fatto, risulta che un primo tentativo di notificazione a mezzo posta dell'atto di citazione nei confronti di venne eseguito dal procuratore del San Parte_1
Filippo in via Mazzini 137 di Torrenova, luogo di residenza della destinataria (come risulta dal certificato anagrafico prodotto), tentativo non andato a buon fine per restituzione del plico per “irreperibilità del destinatario”.
Un secondo tentativo di notifica venne eseguito dall'ufficiale giudiziario che recatosi in via Mazzini 137 attestava di non aver “potuto notificare” alla destinataria, Pt_1
, “perché trasferita in Australia, così come da informazioni assunte in loco
[...]
anagraficamente è tuttora residente a tale indirizzo”. L'ufficiale giudiziario procedeva, quindi, alla notificazione con le forme dell'art. 143 c.p.c. senza procedere alle ulteriori ricerche ed indagini, di cui avrebbe dovuto dare conto nella relata. Ritiene la Corte che la semplice acquisizione di informazioni dai vicini circa il trasferimento di in Australia, non sia sufficiente a che l'ufficiale giudiziario Parte_1
procedesse alla notifica ex art. 143 c.p.c., non potendo integrare le informazioni assunte
5 de relato in loco le “ulteriori ricerche ed indagini”, il cui esito negativo consente di notificare ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c.., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c.., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora) - Sez. 1, n.
19012, 31/07/2017, Rv. 645083 - 02; conf. nn. 12526/2014, 10983/2021). Il condiviso principio immediatamente sopra riportato, tuttavia, non autorizza il pubblico ufficiale notificatore a ridurre a mera parvenza formale le informazioni che lo stesso è tenuto a raccogliere al fine di accedere al procedimento della notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti. Per vero, si è avuto modo di più volte precisare in giurisprudenza che il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (nella specie, la S.C. ha ritenuto la invalidità di una notificazione ex art, 143 c.p.c.. la cui relata recava la mera indicazione di "vane ricerche eseguite sul posto" dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute) - Sez. 3, n. 40467, 16/12/2021, Rv. 663335 - 01)
-. Ed ancora, il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione
6 anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto
(Sez.
6 - L, n. 24107, 28/11/2016, Rv. 642274 - 01).
Gli elementi sopra richiamati, riportati nella relazione di tentata notificazione di cui qui si discute, risultano approssimativi, dubitativi, generici e privi di apprezzabile riscontro.
Ne discende che la notificazione della citazione introduttiva, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., deve ritenersi nulla.
Essendo stata eseguita mediante deposito nella casa comunale, la notificazione in questione è avvenuta in luogo che non aveva un collegamento con la persona della destinataria, sicché deve presumersi, salvo prova contraria, nella specie mancante, la mancata conoscenza della citazione introduttiva del primo grado di giudizio in capo alla . Pt_1
La ha prospettato di essere venuta a conoscenza del processo e della sentenza Pt_1
di primo grado a seguito di comunicazione informale fattale dal marito, CP_2
, dopo che quest'ultimo aveva ricevuto la notifica di un atto precetto a lui
[...]
notificato (atto notificato il 17.1.2023 come può evincersi dall'atto di transazione del
12.5.2023 stipulato fra il e il ). Rispetto a tale momento di CP_2 CP_1
conoscenza (non essendovi prova di una conoscenza anteriore) l'appello proposto con citazione notificata il 27.2.2023 è ammissibile e fondato.
Tanto basta per l'accoglimento dell'impugnazione tardiva, senza necessità di esaminare il secondo motivo d'impugnazione.
Alla declaratoria di nullità della notificazione della citazione segue la declaratoria di nullità della sentenza con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354
c.p.c..
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, disponendo il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002.
P.Q.M.
7 La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da avverso la sentenza n. 452/2022 Parte_1
emessa dal Tribunale Ordinario di Patti in data 22.06.2022 anche nei confronti di e così decide: Controparte_2 Parte_1
- Dichiara la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado eseguita nei confronti di e della impugnata Parte_1
sentenza;
- Rimette la causa al primo giudice;
- Condanna al rimborso delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio, spese che liquida in € 1.800,00 per compensi professionali, di cui €
400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione ed € 500,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello
Stato ex art. 133 dpr 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott. Giuseppe Minutoli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 202/2023 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
ammessa al gratuito patrocino (giusta delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Messina n. 536/2023), rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Liuzzo, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Di Piazza;
C.F._2
Appellato
E
Controparte_2
Appellato contumace.
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti. n. 452/2022, pubblicata in data 22.06.2022.
Conclusioni per le parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 20.10.2006 il Giudice monocratico del Tribunale di Patti, Sez. distaccata di S. Agata di Militello, condannava e Controparte_2 Parte_1
alla pena di mesi due di reclusione il primo e mesi due e giorni dieci di reclusione e
30,00 euro di multa la seconda, sostituita per entrambi la pena detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria, in relazione ai reati di lesioni (la anche Pt_1
per il reato di minaccia), contestati come commessi ai danni di . Controparte_1
Specificamente veniva contestato ad entrambi gli imputati di avere cagionato al lesioni personali, colpendolo con pugni e calci, nonché con una bottiglia di CP_1
birra vuota in testa, e di avergli minacciato un danno ingiusto, dicendogli “ti taglio tutte e due le gambe… ti ammazzo… ti scanno per avere messo incinta mia figlia...”
Il Tribunale condannava, altresì, gli imputati al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.
La Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena nei confronti del in euro 600,00 di multa e nei confronti CP_2
della in euro 830,00 di multa, confermando nel resto. Pt_1
Divenuta irrevocabile la sentenza penale, conveniva innanzi al Controparte_1
Tribunale di Patti e al fine di sentirli condannare Controparte_2 Parte_1
al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei reati accertati in sede penale.
Nella contumacia dei convenuti, il Tribunale di Patti così provvedeva: “1) dichiara la contumacia dei convenuti e ut supra generalizzati Controparte_2 Parte_1
e li dichiara responsabil solidalmente del danno psicologico/morale e fisico subito dall'attore; 2) di conseguenza e al pagamento in Controparte_2 Parte_1
favore di della somma Euro 4.000,00, oltre interessi legali a far Controparte_1
2 data dal 13 giugno e sino al soddisfo effettivo;
3) condanna inoltre i predetti convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dell'attore che vengono liquidati in complessivi Euro 1.000,00 per esborsi e per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e Cassa Avv., se dovuti da distrarsi al procuratore antistatario giusta dichiarazione in atti”.
Avverso la predetta decisione proponeva appello tardivo ex art. 327, comma 2, c.p.c.,
Parte_1
Si è costituito il chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, CP_1
comunque il rigetto del medesimo.
non si costituiva. Controparte_2
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 21/02/2025 (in scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.2.2025) la causa veniva assegnata in decisione.
Motivi della decisione
2. Con il primo motivo di appello, la , dopo aver premesso che di una prima Pt_1
notifica, eseguita dal procuratore costituito a mezzo del servizio postale, non è stata data prova della ricezione e conseguentemente non è possibile ricondurre ad essa alcun effetto giuridico, evidenzia l'illegittimità della seconda notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado eseguita nei suoi confronti.
All'uopo deduce che l'Ufficiale Giudiziario, recatosi il 27.07.2015 nel luogo di cui all'indirizzo indicato, non rinvenendo la , dava credito alle informazioni Pt_1
assunte in loco, alla stregua delle quali la si era “ trasferita in Australia” e “si Pt_1
recava al Comune di Torrenova (ME) dove la stessa risultava essere anagraficamente residente, eseguendo la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.”.
L'appellante evidenzia che la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. può essere effettuata solo in via residuale, ove non siano noti residenza, dimora o domicilio del destinatario e comunque dopo aver espletato altre formalità, nel caso di specie mancanti (“per poter infatti invocare la notifica ai sensi dell'art. 143 cpc…occorre dapprima tentare…una notifica negativa al domicilio e/o alla residenza del convenuto, notifica di cui deve esserci traccia in atti. È solo all'esito di ciò che è possibile, richiedendone uan ulteriore
3 e diversa, ai sensi dell'art. 143 cpc, dare contezza, espressamente, della infruttuosità di quella precedente…”).
Nel caso di specie manca un precedente e diverso tentativo di notifica a cura dell'Ufficiale Giudiziario, ed in ogni caso la notifica ex art. 143 c.p.c. non è stata preceduta dalle ricerche propedeutiche richieste per tale forma di notificazione.
Evidenzia, poi, l'appellante di avere sempre dimorato a Torrenova, fatto questo incompatibile con la irreperibilità, presupposto per la notifica ex art. 143 c.p.c.
L'appellante chiede che venga dichiarata la nullità della notifica dell'atto introduttivo datata 27/07/2015 indirizzata a ed effettuata ai sensi dell'art. 143 Parte_1
c.p.c..
3. Con il secondo motivo di appello, deduce la nullità della notificazione eseguita dal procuratore del e ciò per violazione della L. 53/1994. CP_1
Il procuratore costituito, autorizzato dal competente ordine, eseguiva la notifica a ed a L'appellante lamenta che tale notifica non Controparte_2 Parte_1
sia avvenuta con modalità conformi a quanto stabilito dalla L 53/1994 e conseguentemente debba ritenersi nulla.
In particolare, ai sensi dell'art. 11 della suddetta legge “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.”
L'appellante lamenta il vizio di nullità della notifica perché nell'originale depositato al momento dell'iscrizione a ruolo non è stata apposta la marca da bolla, che sarebbe requisito oggettivo previsto ad substantiam. Aggiunge, inoltre, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, che tale nullità non si può considerare sanata, giacché l'atto non ha raggiunto il suo scopo, non essendosi le parti convenute costituite nel giudizio di primo grado.
4 Chiede, pertanto, venga accertata la nullità della notifica in proprio dell'atto introduttivo del 11.07.2015, perché effettuata in mancanza delle formalità previste dall'art. 10 L. 53/94.
4.Con il terzo motivo, impugna la sentenza nella parte relativa al condannatorio, per essere state tutte le attività essere stata compiute in violazione delle regole del contraddittorio.
5. In punto di diritto si osserva che “ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., quest'ultimo ha l'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio, salvo che nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante” (Cassazione 28425/2023).
In punto di fatto, risulta che un primo tentativo di notificazione a mezzo posta dell'atto di citazione nei confronti di venne eseguito dal procuratore del San Parte_1
Filippo in via Mazzini 137 di Torrenova, luogo di residenza della destinataria (come risulta dal certificato anagrafico prodotto), tentativo non andato a buon fine per restituzione del plico per “irreperibilità del destinatario”.
Un secondo tentativo di notifica venne eseguito dall'ufficiale giudiziario che recatosi in via Mazzini 137 attestava di non aver “potuto notificare” alla destinataria, Pt_1
, “perché trasferita in Australia, così come da informazioni assunte in loco
[...]
anagraficamente è tuttora residente a tale indirizzo”. L'ufficiale giudiziario procedeva, quindi, alla notificazione con le forme dell'art. 143 c.p.c. senza procedere alle ulteriori ricerche ed indagini, di cui avrebbe dovuto dare conto nella relata. Ritiene la Corte che la semplice acquisizione di informazioni dai vicini circa il trasferimento di in Australia, non sia sufficiente a che l'ufficiale giudiziario Parte_1
procedesse alla notifica ex art. 143 c.p.c., non potendo integrare le informazioni assunte
5 de relato in loco le “ulteriori ricerche ed indagini”, il cui esito negativo consente di notificare ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c.., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c.., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora) - Sez. 1, n.
19012, 31/07/2017, Rv. 645083 - 02; conf. nn. 12526/2014, 10983/2021). Il condiviso principio immediatamente sopra riportato, tuttavia, non autorizza il pubblico ufficiale notificatore a ridurre a mera parvenza formale le informazioni che lo stesso è tenuto a raccogliere al fine di accedere al procedimento della notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti. Per vero, si è avuto modo di più volte precisare in giurisprudenza che il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (nella specie, la S.C. ha ritenuto la invalidità di una notificazione ex art, 143 c.p.c.. la cui relata recava la mera indicazione di "vane ricerche eseguite sul posto" dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute) - Sez. 3, n. 40467, 16/12/2021, Rv. 663335 - 01)
-. Ed ancora, il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione
6 anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto
(Sez.
6 - L, n. 24107, 28/11/2016, Rv. 642274 - 01).
Gli elementi sopra richiamati, riportati nella relazione di tentata notificazione di cui qui si discute, risultano approssimativi, dubitativi, generici e privi di apprezzabile riscontro.
Ne discende che la notificazione della citazione introduttiva, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., deve ritenersi nulla.
Essendo stata eseguita mediante deposito nella casa comunale, la notificazione in questione è avvenuta in luogo che non aveva un collegamento con la persona della destinataria, sicché deve presumersi, salvo prova contraria, nella specie mancante, la mancata conoscenza della citazione introduttiva del primo grado di giudizio in capo alla . Pt_1
La ha prospettato di essere venuta a conoscenza del processo e della sentenza Pt_1
di primo grado a seguito di comunicazione informale fattale dal marito, CP_2
, dopo che quest'ultimo aveva ricevuto la notifica di un atto precetto a lui
[...]
notificato (atto notificato il 17.1.2023 come può evincersi dall'atto di transazione del
12.5.2023 stipulato fra il e il ). Rispetto a tale momento di CP_2 CP_1
conoscenza (non essendovi prova di una conoscenza anteriore) l'appello proposto con citazione notificata il 27.2.2023 è ammissibile e fondato.
Tanto basta per l'accoglimento dell'impugnazione tardiva, senza necessità di esaminare il secondo motivo d'impugnazione.
Alla declaratoria di nullità della notificazione della citazione segue la declaratoria di nullità della sentenza con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354
c.p.c..
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, disponendo il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002.
P.Q.M.
7 La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da avverso la sentenza n. 452/2022 Parte_1
emessa dal Tribunale Ordinario di Patti in data 22.06.2022 anche nei confronti di e così decide: Controparte_2 Parte_1
- Dichiara la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado eseguita nei confronti di e della impugnata Parte_1
sentenza;
- Rimette la causa al primo giudice;
- Condanna al rimborso delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio, spese che liquida in € 1.800,00 per compensi professionali, di cui €
400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione ed € 500,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello
Stato ex art. 133 dpr 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott. Giuseppe Minutoli
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