Sentenza 5 agosto 2009
Ordinanza cautelare 12 novembre 2009
Accoglimento
Sentenza 17 maggio 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 05/08/2009, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00877/2009 REG.SEN.
N. 00849/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 849 del 2005, proposto da:
IE DE, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Alianello, elettivamente domiciliata in Ancona alla Via Carducci n. 8, presso l’avv. Marcellino Marcellini;
contro
la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Costanzi dell’Avvocatura regionale, presso il cui ufficio è elettivamente domiciliato in Ancona alla Via Giannelli n. 36;
per l'annullamento
dei provvedimenti della Regione Marche, Dipartimento Affari Istituzionali e Generali, Centro operativo di Muccia e Fabriano, 19.4.2005 prot. n. 14558, 27.6.2005 prot. n. 22643 e 10.8.2005 prot. n. 28181, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Vista la propria ordinanza 10 novembre 2005, n. 684;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/04/2009 il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.- La sig.ra RA DE, proprietaria di un edificio sito in Fabriano, frazione Melano, lesionato dagli eventi sismici del settembre 1997, presentava domanda di concessione di un contributo per la riparazione dell’immobile, incorrendo tuttavia nella decadenza comminata dall’art. 3 della deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 1998 n. 2153, per non aver prodotto il progetto dell’intervento entro il termine perentorio ivi stabilito.
Successivamente, con decreto del Dirigente del 5° Settore del Comune di Fabriano n. 6 del 2.9.2003, l’interessata veniva riammessa in termini per la presentazione del progetto, e con decreto del Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica della Regione Marche veniva assegnata al Comune di Fabriano la somma di € 188.659,12 da destinare a contributo per la riparazione dell’immobile, con la precisazione che la concessione della provvidenza era subordinata all’attestazione della copertura della spesa da parte della Regione Marche, rilasciata dal Dirigente degli uffici distaccati di Muccia e Fabriano nei limiti delle disponibilità previste dal programma finanziario di cui all’art. 2 della L. 30 marzo 1998, n. 61.
La sig.ra RA presentava il progetto dell’intervento entro il termine assegnatole, tuttavia con nota del responsabile P.O. del Centro operativo di Muccia e Fabriano della Regione Marche in data 19.4.2005 prot. n. 14558 le veniva comunicato che “al fine di procedere con l’istruttoria della pratica in oggetto, è necessario che la committenza inoltri la richiesta di voler effettuare i lavori in anticipazione ai sensi e con le modalità di cui all’art. 9 della DGR 2153/98, fornendone le motivazioni”; il contenuto della suddetta nota veniva confermato dalle missive 27.6.2005 prot. n. 22643 e 10.8.2005 prot. n. 28181 a firma del Dirigente del Centro operativo di Muccia e Fabriano della Regione Marche, con le quali si faceva presente che, trattandosi di intervento privo della copertura finanziaria, sarebbe stato applicato l’art. 9 della DGR 2153/98, che prevede l’esecuzione anticipata dei lavori di riparazione o ricostruzione, prima della concessione contributiva.
I suddetti provvedimenti sono stati impugnati dalla interessata, con atto notificato il 12.10.2005, depositato il 28.10.2005, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge sotto vari profili, assumendo che l’art. 9 della DGR 2153/98 non è confacente al caso di essa ricorrente, che ha visto riconosciuto il proprio diritto alla erogazione del contributo regionale, dovendosi invece tale norma applicare solo a quei soggetti che non hanno ancora ottenuto il contributo, ma che per l’appunto possono eseguire i lavori prima della erogazione della provvidenza, salvo poi vedersela riconosciuta successivamente.
Costituitasi in giudizio la Regione Marche, ha dedotto la infondatezza dei motivi del ricorso, concludendo per la reiezione.
Con ordinanza 10 novembre 2005, n. 684 il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.
DIRITTO
1.- Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L’art. 4 del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, conv. in L. 30 marzo 1998, n. 61, ha previsto la concessione di finanziamenti per il ripristino o la ricostruzione degli edifici di proprietà dei privati che avessero subito un danno significativo per effetto dell’evento calamitoso del settembre 1997, nel rispetto di modalità e procedure definite d’intesa dalle Regioni Marche ed Umbria.
La Regione Marche ha provveduto a dare attuazione al disposto della norma statale con deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 1998, n. 2153, stabilendo in particolare che la valutazione delle condizioni di ammissibilità delle domande presentate dai privati e la erogazione del contributo sono demandate ai Comuni nei cui territori si trovano gli edifici da riparare o da ricostruire, mentre alla Regione è riservato il compito di mettere a disposizione degli enti locali le risorse finanziarie necessarie. La concessione dei contributi da parte dei Comuni è condizionata all’attestazione della copertura della spesa da parte del Dirigente del competente ufficio regionale, nei limiti delle disponibilità previste dal programma finanziario regionale redatto ai sensi dell’art. 2 della L. n. 61 del 1998, la cui assenza provoca l’inefficacia della determinazione concessiva, che non può essere portata ad esecuzione. Oltre che alla esistenza della copertura finanziaria, l’erogazione delle provvidenze è subordinata alla presentazione della documentazione progettuale entro i termini previsti dalla deliberazione sopra specificata.
Nella fattispecie, la ricorrente sig.ra RA DE avrebbe dovuto presentare la domanda di contributo entro il termine perentorio del 10.11.1998, stabilito dall’art. 3 della deliberazione n. 2153 del 1998, ma non avendo ella ottemperato a tale onere, il Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica della Regione Marche, con decreto n. 190 del 3.8.2000, ha disposto la revoca del contributo in precedenza assegnatole, pari ad € 188.659,12.
2.- Successivamente, la Regione Marche ha provveduto alla ricognizione della situazione esistente ed alla definizione di ulteriori criteri per l’utilizzo dei fondi disponibili, stabilendo in particolare, con deliberazione della Giunta regionale n. 1374 del 13.10.2003, un primo elenco degli interventi in priorità, per i progetti trasmessi dal Comune interessato al Centro operativo di Muccia e di Fabriano entro il 30.9.2003. Poi con deliberazioni della Giunta regionale n. 248 del 16.3.2004 e n. 610 dell’8.6.2004 sono state emanate nuove disposizioni per l’assegnazione dei fondi, dichiarando ammissibili a finanziamento anche gli interventi i cui progetti fossero stati presentati ai Comuni entro il 31.1.2004, purché inviati al Centro operativo di Muccia e di Fabriano, completi delle relative attestazioni comunali, entro il 30.6.2004.
Nel caso in esame, il progetto dell’intervento proposto dalla sig.ra RA è stato presentato al Comune di Fabriano in data 7.7.2004 ed è pervenuto al Centro operativo di Muccia e di Fabriano, completo delle relative certificazioni comunali, in data 8.3.2005, sicché non essendo stato inserito negli elenchi approvati con decreto del Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica della Regione Marche n. 100 del 12.11.2004, non è stato possibile attestarne la copertura finanziaria.
3.- Alla luce della ricostruzione dei presupposti di fatto della vicenda, sopra effettuata, si deve concludere per la infondatezza delle censure del ricorso.
Non assume rilievo infatti la circostanza – su cui insiste il ricorso – che la sig.ra RA fosse stata riammessa a contributo con decreto del Dirigente del 5° Settore del Comune di Fabriano n. 6 del 2.9.2003, poiché sia negli atti regionali (cfr. il decreto del Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica n. 95 del 23.10.2003) che negli stessi atti comunali (cfr. il provvedimento del Dirigente del 5° Settore del Comune di Fabriano in data 12.2.2004) è stato ripetutamente affermato che la erogazione della provvidenza era subordinata al rilascio della attestazione di copertura della spesa da parte del Dirigente degli uffici distaccati di Muccia e Fabriano della Regione Marche, nei limiti delle disponibilità previste dal programma finanziario di cui all’art. 2 della L. n. 61 del 1998.
Neppure è possibile sostenere, poi, che nella fattispecie non troverebbe applicazione l’art. 9 della deliberazione della Giunta regionale n. 2153 del 1998 (che prevede l’esecuzione anticipata dei lavori di riparazione o ricostruzione prima della concessione contributiva), ma l’art. 5 della medesima deliberazione (che individua le modalità di presentazione dei progetti per l’ammissione a finanziamento) essendo quest’ultima norma riferibile soltanto alle domande di contributo presentate entro i termini perentori individuati dall’art. 3 della deliberazione stessa. E comunque nulla dispone il succitato art. 5 in merito alla effettiva concessione della provvidenza.
4.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
5.- Si ravvisano ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Passanisi, Presidente
Giuseppe Daniele, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/08/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO