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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/10/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1203/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1203/2025 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, posta in decisione con provvedimento del 15/10/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Rita Cicero, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Buccheri, via Umberto Primo n. 193, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Rita Cicero, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 21/04/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 16/12/2000.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 16/12/2000 in Comune di
Carlentini;
- che dall'unione nasceva la figlia (il 22/9/2000); Per_1
- di essersi separati consensualmente con verbale del 31.5.2022, omologato con decreto n.
281/2022 emesso da questo Tribunale in data 21/6/2022 (v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1.La casa familiare sita in Carlentini (SR) via Don Luigi Sturzo n. 10, piano quarto, di proprietà esclusiva della sig.ra , continuerà ad essere abitata da ella e Parte_1 dalla figlia durante i periodi in cui farà ritorno dall'università; Per_1
2. In ordine al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non autonoma Per_1 economicamente, i coniugi, così come hanno fatto dal momento della separazione di fatto, provvederanno nella misura del 50 % ciascuno, anticipando ciascuno alcune spese e operando successivamente i conguagli tra di loro, secondo quanto infra:
Il sig. , anticiperà mensilmente le spese per la locazione e le utenze Controparte_1 dell'appartamento sito in Milano e abitato dalla figlia . Persona_2
La Sig.ra anticiperà mensilmente alla figlia le altre somme Parte_1 Per_1 occorrenti per il mantenimento ordinario della stessa.
Alla fine di ogni mese e/o comunque entro il giorno 5 del mese successivo, i comparenti provvederanno ai relativi conguagli in modo che ciascuno contribuisca al mantenimento della figlia nella misura del 50%.
pagina 2 di 4
3.Il sig. e la sig.ra contribuiranno inoltre alle spese Controparte_1 Parte_1 mediche non mutuabili della figlia ed alle spese straordinarie, purché preventivamente concordate e successivamente documentate, nella misura del 50%;
4.Nessun contributo economico sarà versato dall'uno all'altro coniuge, in quanto entrambi hanno piena capacità lavorativa e sono entrambi economicamente autosufficienti;
5.I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver definito prima d'ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi e si danno altresì reciprocamente atto che ogni altro accordo relativo ai beni mobili comuni è stato già disciplinato tra loro.
6.Le parti chiedono al Tribunale adito di ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emittenda sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carlentini, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Con provvedimento del 15/10/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Carlentini il 16/12/2000 (Anno 2000 – n. 56 – Parte II- Serie A).
Il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi,
pagina 3 di 4 rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Anche le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento della figlia, maggiorenne non indipendente risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire a condizioni di vita funzionali alla Per_1 sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sezione civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
16/12/2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Carlentini dell'anno 2000 (Atto n. 56 - Parte II – Serie A); omologa le condizioni inerenti alla figlia maggiorenne non indipendente e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni intercorse tra le parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carlentini di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
15/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1203/2025 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, posta in decisione con provvedimento del 15/10/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Rita Cicero, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Buccheri, via Umberto Primo n. 193, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Rita Cicero, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 21/04/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 16/12/2000.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 16/12/2000 in Comune di
Carlentini;
- che dall'unione nasceva la figlia (il 22/9/2000); Per_1
- di essersi separati consensualmente con verbale del 31.5.2022, omologato con decreto n.
281/2022 emesso da questo Tribunale in data 21/6/2022 (v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1.La casa familiare sita in Carlentini (SR) via Don Luigi Sturzo n. 10, piano quarto, di proprietà esclusiva della sig.ra , continuerà ad essere abitata da ella e Parte_1 dalla figlia durante i periodi in cui farà ritorno dall'università; Per_1
2. In ordine al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non autonoma Per_1 economicamente, i coniugi, così come hanno fatto dal momento della separazione di fatto, provvederanno nella misura del 50 % ciascuno, anticipando ciascuno alcune spese e operando successivamente i conguagli tra di loro, secondo quanto infra:
Il sig. , anticiperà mensilmente le spese per la locazione e le utenze Controparte_1 dell'appartamento sito in Milano e abitato dalla figlia . Persona_2
La Sig.ra anticiperà mensilmente alla figlia le altre somme Parte_1 Per_1 occorrenti per il mantenimento ordinario della stessa.
Alla fine di ogni mese e/o comunque entro il giorno 5 del mese successivo, i comparenti provvederanno ai relativi conguagli in modo che ciascuno contribuisca al mantenimento della figlia nella misura del 50%.
pagina 2 di 4
3.Il sig. e la sig.ra contribuiranno inoltre alle spese Controparte_1 Parte_1 mediche non mutuabili della figlia ed alle spese straordinarie, purché preventivamente concordate e successivamente documentate, nella misura del 50%;
4.Nessun contributo economico sarà versato dall'uno all'altro coniuge, in quanto entrambi hanno piena capacità lavorativa e sono entrambi economicamente autosufficienti;
5.I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver definito prima d'ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi e si danno altresì reciprocamente atto che ogni altro accordo relativo ai beni mobili comuni è stato già disciplinato tra loro.
6.Le parti chiedono al Tribunale adito di ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emittenda sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carlentini, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Con provvedimento del 15/10/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Carlentini il 16/12/2000 (Anno 2000 – n. 56 – Parte II- Serie A).
Il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi,
pagina 3 di 4 rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Anche le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento della figlia, maggiorenne non indipendente risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire a condizioni di vita funzionali alla Per_1 sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sezione civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
16/12/2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Carlentini dell'anno 2000 (Atto n. 56 - Parte II – Serie A); omologa le condizioni inerenti alla figlia maggiorenne non indipendente e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni intercorse tra le parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carlentini di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
15/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4