Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
407/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 407/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]alla Parte_1
via Settetermini is. 9 (C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._1 atti dall'avv. Domenico Piccolo, con il quale elettivamente domicilia in Torre Annunziata alla via
Provinciale Schiti n. 56
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], residente in Controparte_1
Boscoreale alla via Settetermini isolato 9, (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._2 in virtù di procura in atti dall'avv. Michelina Montuoro, con la quale elettivamente domicilia in
Trecase alla via Casa Cirillo 55
RICORRENTE
NONCHE' resso il Tribunale di Torre Annunziata CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.02.2025, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio in Osimo (AN) in data 19.03.2005, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni, nel corso del quale sono nate tre figlie: nata ad [...] il Persona_1
15.04.2005, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
nata a Controparte_3
Boscotrecase il 04.11.2007 e nata a [...] il [...], ancora minorenni;
Controparte_4
che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, hanno deciso di separarsi consensualmente. Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso. Riguardo alla situazione economico patrimoniale, le parti hanno allegato che è in attesa di occupazione e che Parte_1 [...]
è casalinga, non produttrice di reddito da lavoro e per l'anno 2024 ha Controparte_1 percepito il contributo ADI per una somma annuale pari a euro 756,00 nonché l'assegno unico per i tre figli.
DeSInato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi sostituita - su richiesta delle parti - dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del
21.05.2025, in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Tanto premesso, le condizioni stabilite in ricorso, possono essere omologate, non risultando in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
A. omologa la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
05.02.1984, e , nata a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1
pattuite di seguito riportate:
2 1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Boscoreale alla via Settetermini, is. 9 di proprietà esclusiva della SI.ra
, resta assegnata alla stessa con tutti i mobili, arredi e pertinenze;
CP_1
3) le figlie minori e resteranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, CP_3 CP_4
che si impegnano reciprocamente a curarne la serena ed equilibrata crescita, l'educazione scolastica e, più ingenerale, a curarne il loro benessere assecondandone le naturali inclinazioni;
4) ai fini anagrafici, le figlie minori e restano allocate presso la dimora materna CP_3 CP_4
in Boscoreale alla via Settetermini is. 9;
5) si obbliga a versare in favore della SI.ra a titolo di concorso al Parte_1 CP_1
mantenimento, educazione ed istruzione delle figlie e la somma Per_1 CP_3 CP_4
complessiva di euro 600,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna delle figlie) da pagarsi anticipatamente il primo giorno di ogni mese. L'assegno di mantenimento verrà automaticamente adeguato, dall'anno successivo, all'indice ISTAT come per legge;
si considerano compresi nell'assegno i contributi per: vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccette quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco, spese per i mezzi di trasporto urbano pubblico, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.…);
6) il padre potrà vedere le figlie quando vorrà, previo accordo con la madre e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di queste;
7) ad ogni buon conto, potrà comunque vedere le figlie almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18:00 del venerdì) e sino alle 21:00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
8) durante i periodi di permanenza delle figlie minori presso ciascuno dei genitori, le decisioni ordinarie della vita quotidiana verranno prese dal genitore che ha presso di sé le minori. Le decisioni concernenti questioni di straordinaria amministrazione (ovvero quelle di maggiore interesse, destinate ad incidere durevolmente sulla vita delle figlie) verranno assunte congiuntamente dai genitori, previo accordo;
9) i genitori si impegnano a non ostacolare i rapporti familiari delle figlie con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché con quanti abbiamo costruito con essi legami SInificativi;
3 10) il padre potrà comunicare direttamente con le figlie tramite videochiamate ogni giorno
(utilizzando WhatsApp, Telegram o altro mezzo di videocomunicazione). Le comunicazioni telefoniche tra i genitori si limiteranno a motivi di reale necessità nell'esclusivo interesse del minore;
11) ciascun genitore è tenuto a comunicare alla scuola gli eventuali cambiamenti riguardanti la situazione famigliare delle figlie invitando la scuola ad inviare ad entrambi ogni comunicazione che riguardi la prole. Le parti stabiliscono che entrambi i genitori parteciperanno agli incontri con gli insegnanti e alle attività promosse dalla scuola in generale. Le decisioni su un eventuale cambiamento di scuola verranno decise da entrambi i genitori concordemente. Nell'ipotesi in cui si verifichino problemi a scuola verranno informati entrambi i genitori. Le parti concordano che le figlie ricevano una educazione religiosa e concordano che sia la religione cattolica;
12) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie e ai fini della validità per l'espatrio; CP_3 CP_4
13) l'assegno Unico Universale sarà percepito al 100% dalla madre;
Controparte_1
14) le parti si impegnano a raggiungere gli accordi che mettano al centro gli interessi delle minori e il loro benessere, privilegiando in particolare la pienezza e la continuità del rapporto con ciascuno dei genitori. Si impegnano, altresì, ad astenersi dal denigrare l'altro genitore e a salvaguardare la figura dell'altro genitore agli occhi delle figlie, dall'utilizzare le proprie figlie quale mezzo per comunicare con l'altro, dall'emarginare l'altro genitore dalla cura e dalla educazione delle proprie figlie o dal sottrarsi alla responsabilità genitoriale. Si impegnano, inoltre, a favorire la prosecuzione di una relazione equilibrata e continuativa e a essere collaborativi e solidali per la loro educazione;
15) i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, almeno entro il mese precedente,
l'eventuale cambio di residenza, concordandola, previamente, qualora comporti la variazione della residenza delle figlie. Se questo interferisce con le modalità della frequentazione – ovvero con i relativi oneri – i genitori si impegnano a ridefinirle senza la necessità di ricorrere al giudice;
16) i genitori si impegnano a cooperare in buona fede e lealtà per gli obblighi assunti con il piano genitoriale, risolvendo in via concordata e nel migliore interesse delle proprie figlie minori i profili aventi ad oggetto ogni aspetto riguardante la vita delle stesse;
17) i genitori stabiliscono che le modifiche temporanee di lieve entità al piano genitoriale potranno essere concordate direttamente tra gli stessi e non sarà necessaria la forma scritta. Qualora si rendano necessarie delle modifiche di rilievo, in ragione della sopravvenienza di circostanze nuove nella vita delle figlie e/o genitori, questi ultimi si impegnano, fin dalla sottoscrizione del
PG, a trovare una soluzione concordata e volta ad integrare e/o sostituire in toto quanto sopra;
4 18) il presente Piano Genitoriale s'intende, in ogni caso, vigente a partire dalla sentenza di separazione e fino a che le figlie non siano autosufficienti economicamente;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Osimo (AN) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 2 parte I dei registri di matrimonio del Comune di Osimo dell'anno 2005);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di conSIlio del 3.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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