Ordinanza cautelare 29 maggio 2023
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 26/06/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01093/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Imprang s.r.l. e dall’azienda agricola La GH s.r.l., ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall'avvocato Renzo Fausto Scappini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, vicolo Ghiaia n. 7;
contro
il Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni dell’Avvocatura civica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Provincia di Verona, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Sorio e Elena Tomelleri del servizio legale dell’Ente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-della deliberazione del Consiglio Comunale di Verona assunta al prot. n. 68 del 3 novembre 2022, con l’allegata relazione istruttoria, tavola 1 – aree agricole di pregio, e tavola 2 – aree con vincoli sovraordinati, con la quale è stato espresso il parere, ai sensi dell'art. 5, comma 1°, della L.R.ET n. 17 del 19 luglio 2022, per l'individuazione delle aree agricole di pregio che costituiscono indicatore di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici, nella parte in cui ha classificato l'area delle ricorrenti come area agricola di pregio;
-della variante n. 29 al Piano degli Interventi del Comune di Verona, approvata con deliberazione n. 19 del 05.04.2022, nella parte in cui ha classificato l'area della ricorrenti come area agricola (tavola 3) e come area di connessione naturalistica (tavola 5.14), anziché come area con destinazione a “ cave trasformate in discariche ricomposte ” ai sensi dell'art. 48 delle n.t.p. del Piano degli Interventi;
e per l'accertamento:
-dell'inadempimento del Comune di Verona all’obbligo di recepimento, all'interno della citata variante n. 29 al Piano degli Interventi, delle previsioni imposte dalla Provincia di Verona con determinazione n. 4267 del 15.11.2017 e con il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento approvato dalla Regione ET con deliberazione n. 236/2015;
nonché per la condanna:
-del Comune di Verona a recepire nel Piano degli Interventi l'effettiva destinazione dell'area delle ricorrenti a cava trasformata in discarica ricomposta e cessata e, conseguentemente, ad individuarla come area con indicatori di idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 7 della L.R. ET n. 17/2022;
-del risarcimento del danno eventualmente subito dalle società ricorrenti in conseguenza dell'illegittima attività amministrativa del Comune di Verona;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.3.2025:
-della deliberazione Consiglio Provinciale della Provincia di Verona assunta al n. 35 del 19 dicembre 2024, con la quale è stata approvata la “ Mappatura ricognitiva di individuazione delle Aree Agricole di Pregio della Provincia di Verona ”, ivi compresi gli allegati qui di seguito indicati:
--Relazione 2: “ Proposta di controdeduzione alle osservazioni presentate dai Comuni ” (Allegato F);
--Relazione 2: “ Proposta di controdeduzione alle osservazioni presentate dai Comuni – Appendice C ” (Allegato G);
--Tavola 1a) Nord: “ Elaborato grafico ” di individuazione cartografica delle Aree Agricole di Pregio della Provincia di Verona (Allegato A);
--Tavola 1b) Sud: “ Elaborato grafico ” di individuazione cartografica delle Aree Agricole di Pregio della Provincia di Verona (Allegato B);
--relazione 1: “ Relazione tecnica e metodologica ” delle scelte operate per l’individuazione cartografica delle Aree Agricole di Pregio della Provincia di Verona (Allegato C);
--relazione 1: “ Relazione tecnica e metodologica – Appendice A ” (Allegato D) quale database che elenca tutti i temi che sono stati considerati di interesse, la loro fonte e il criterio di pregio a cui si riferiscono;
-relazione 1: “ Relazione tecnica e metodologica – Appendice B ” (Allegato E) quale raccolta della verifica di coerenza delle proposte pervenute dai Comuni sentiti preliminarmente;
-- Shape denominato “ Aree Agricole Pregio VR_approvazione_01102024.shp ” (Allegato H);
-della deliberazione del Presidente della Provincia di Verona assunta al n. 50 del 29 aprile 2024, con la quale è stata adottata la mappatura ricognitiva delle aree agricole di pregio della Provincia di Verona.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verona e della Provincia di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le società a responsabilità limitata La GH e Imprang svolgono, rispettivamente, attività di gestione e conduzione di terreni agricoli e fabbricati strumentali all’attività agricola, e attività edile unita ad attività di raccolta, lavorazione, frantumazione e vagliatura di materiali inerti (vd. le rispettive visure camerali). La GH s.r.l. è titolare della totalità delle quote della Imprang s.r.l., e quest’ultima risulta proprietaria di un’area nel territorio del Comune di Verona.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, seguito da motivi aggiunti, le due società hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe con i quali la detta area è stata ritenuta quale area agricola di pregio (a.a.p.). In questo modo, a detta delle ricorrenti, qualsiasi iniziativa di installazione di impianti fotovoltaici nell’area de qua risulterebbe inibita e così vanificate importanti trattative pendenti con operatori economici nel campo delle energie rinnovabili.
2. Il ricorso, teso a contestare il parere che il Comune di Verona ha reso in ordine all’individuazione delle a.a.p. ai sensi dell'art. 5, comma 1°, della L.R.V. n. 17/ 2022, è affidato ai motivi così rubricati “ 1) Legittimazione ed interesse ad agire delle ricorrenti; 2) Violazione e mancata ottemperanza alla determinazione n. 4267 del 15.11.2017 della Provincia di Verona. Violazione dell’art. 3 della Legge Regionale ET n. 11/2004 e dell’art. 3 delle norme tecniche del piano territoriale provinciale di coordinamento. Violazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, dell’art. 7 della Legge Regionale n. 17/2022 e dell’art. 65, comma 1 ter del D.L. n. 1/2012 come modificato dal D.L. n. 76/2020. Violazione dell’art. 57, punto 48 delle norme tecniche del piano degli interventi del Comune di Verona. Contraddittorietà manifesta, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti. Accertamento dell’inadempimento del Comune di Verona; 3) Violazione degli artt. 1, 3 e 6 della Legge n. 241/1990. Contraddittorietà manifesta, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti; 4) Violazione del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 7 della Legge Regionale n. 17/2022 nonché’ dell’art. 12, comma 10 del D.Lgs. 387/2003 e dell’allegato 3 del D.M. 10.09.2010. Contraddittorietà manifesta, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti; 5) Violazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021; 6) Accertamento dell’inadempimento del Comune di Verona”.
In rapida sintesi le ricorrenti, ritenendosi munite di legittimazione ed interesse ad agire, hanno dedotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere rilevando, anzitutto, che la classificazione della loro area tra quelle agricole di pregio non terrebbe conto del precedente utilizzo dell’area a cava e poi a discarica. In fase finale, c.d. post mortem, sarebbe stato previsto, dalla Provincia nei confronti del Comune, l’obbligo di adeguare lo strumento urbanistico classificando l’area come “ ex discarica assoggettata a norma particolare ”. In pratica il Comune avrebbe omesso di considerare quest’obbligo, senza tenere conto che nel suo piano degli interventi l’area era stata già in precedenza destinata a cava e a discarica: la destinazione dell’area sarebbe dunque passata da cava/discarica a zona agricola di ammortizzazione e transizione come se la cava e la discarica fossero scomparse, e tanto rivelerebbe la contraddittorietà dell’azione amministrativa, pure carente a livello istruttorio. In ogni caso, la classificazione dell’area tra quelle agricole di pregio violerebbe le previsioni della L.R. n. 17/2022 e i principi generali contenuti nella legislazione nazionale, anche avuto riguardo all’introduzione di previsioni di salvaguardia che, di fatto, inibirebbero la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree idonee ex lege (quali, a titolo esemplificativo, le aree di cave e miniere non recuperate; quelle adiacenti alla rete autostradale; e quelle agricole poste a non più di 500 mt. di distanza da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale).
3. I motivi aggiunti, con i quali viene impugnata la delibera del Consiglio Provinciale di Verona che ha successivamente approvato la mappatura ricognitiva delle aree agricole di pregio nella provincia, comprendendo quella delle ricorrenti inserita nella classe di minore pregio (tra 0.001 e 0.2), sottopongono al Collegio le censure come di seguito epigrafate: “ 1) Legittimazione ed interesse ad agire delle ricorrenti; 2) Violazione degli artt. 1, 3 e 6 della legge n. 241/1990. Contraddittorietà manifesta, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti; 3) Violazione della determinazione n. 4267/2017, del P.T.C.P. e del decreto n. 5 del 24.01.2024 del direttore valutazioni ambientali della Regione ET. Carenza di motivazione; 4) Violazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, dell’art. 7 della Legge Regionale n. 17/2022 e dell’art. 65, comma 1 ter del D.L. n. 1/2012 come modificato dal D.L. n. 76/2020. Violazione dell’art. 57, punto 48 delle norme tecniche del piano degli interventi del Comune di Verona. Violazione dell’art. 3 della Legge Regionale veneto n. 11/2004 e dell’art. 3 delle norme tecniche del piano territoriale provinciale di coordinamento. Contraddittorietà manifesta della motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti. Violazione della d.G.R. n. 312 del 21 marzo 2023 contenente i criteri e gli indirizzi operativi per l’individuazione delle aree agricole di pregio; 5) Violazione del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 7 della Legge Regionale n. 17/2022 nonché’ dell’art. 12, comma 10 del D.Lgs. 387/2003 e dell’allegato 3 del d.m. 10.09.2010. contraddittorietà manifesta, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti; 5) Carenza di motivazione e di istruttoria. Violazione dei principi fondamentali determinati dalla legislazione statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» ed in particolare dell’art. art. 12, comma 10 del D.Lgs. 387/2003 e delle linee guida dettate dal D.M. 10.09.2010; 6) Violazione della Direttiva n. 2023/2413, del D.Lgs. n. 199/2021, del D.L. 17/2022, del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima ”.
Sulla medesima premessa per cui sarebbero pendenti importanti trattative con operatori economici nel campo delle energie rinnovabili, l’impugnativa contesta la legittimità degli atti impugnati sotto il profilo della contraddittorietà e della carenza di istruttoria nonchè del travisamento dei fatti, perché non sarebbe stato considerato il già ricordato obbligo del Comune di modificare il proprio strumento urbanistico classificando l’area in esame a “cave-discariche esaurite”. E anche perché non sarebbe corretta la metodologia di analisi interpretativa (la fotointerpretazione) e il criterio della presenza della rete di irrigazione strutturata, dai quali è stata fatta discendere la nuova classificazione dell’area. Le ricorrenti hanno poi contestato nel merito le controdeduzioni che la Provincia ha reso in replica alle osservazioni presentate nel corso del procedimento, anche raffrontando la situazione del Comune di Verona con quella del Comune di Villafranca e pure prospettando la violazione della sovraordinata normativa euro-unitaria (la Direttiva n. 2023/2413), statale (in particolare i D.Lgs. n. 199/2021 e n. 387/2003), regionale (tra cui la L.R. n. 17/2022, n. 11/2004, la d.G.R. 312/2023 e il decreto 5/2024) e urbanistica (il piano territoriale provinciale di coordinamento). Infine è stato rilevato che il Comune e la Provincia non avrebbero potuto individuare aree idonee o non idonee a prescindere dalla situazione concreta del territorio provinciale, perché così si finirebbe per mettere in discussione i principi che hanno guidato il legislatore regionale nell’approvare la L.R. n. 17/2022 e i criteri di individuazione delle aree e dei siti non idonei ad ospitare impianti fotovoltaici.
4. Si sono costituiti in giudizio sia il Comune che la Provincia di Verona, che hanno concluso per l’inammissibilità delle impugnative sotto il profilo della originaria carenza di interesse ad agire e in ogni caso per la loro infondatezza nel merito.
A quest’ultimo proposito le Amministrazioni hanno anzitutto rappresentato, in estrema sintesi, che l’individuazione dell’area agricola di pregio in corrispondenza del mappale delle ricorrenti discende dai dati forniti dall’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura –A.Ve.P.A., congiunti a quelli delle banche dati disponibili derivanti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica vigente (P.T.R.C., P.T.C.P., P.A.T.I./P.A.T.), e a quelli messi a disposizione dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del ET –A.R.P.A.V., dalla Regione ET e dai Consorzi di Bonifica. Secondo la parte resistente sarebbe stata impiegata una metodologia oggetto di confronto costante con la Regione ET. E nello specifico, l’area in esame sarebbe classificata dal database “uso del suolo” dell’A.V.E.P.A. 2020 come area agricola (seminativo da fotointerpretazione), rientrando all’interno di aree con irrigazione prevalentemente strutturata (Fonte: Sigrian). La presenza della rete di irrigazione strutturata rappresenterebbe uno dei criteri integrativi (criterio B3.2) per l’individuazione delle a.a.p. definite dai “ Criteri e indirizzi operativi per l’individuazione delle aree agricole di pregio di cui alla legge regionale n. 17/2022 (art. 3, comma 1°, lettera c, punto 4°) ” contenuti nella D.G.R. n. 312 del 21.03.2023.
5. Con ordinanza cautelare n. 275/2023 è stata respinta la domanda di sospensiva degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
6. Veniva poi fissata la camera di consiglio del 20.06.2024 ai sensi dell’art 72 bis del cod. proc. amm., ossia ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, con presa d’atto della persistenza dello stesso.
7. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica del 5.6.2025 le parti si sono scambiate le memorie conclusionali e di replica insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
8. Alla detta udienza pubblica la causa è passata in decisione senza discussione.
9. Il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili per originaria carenza di interesse ad agire.
10. Il Tribunale osserva in proposito quanto segue.
10.1. Le impugnative muovono dal presupposto che l’individuazione dell’area delle ricorrenti come “area agricola di pregio” determinerebbe un fortissimo ostacolo alla sua utilizzazione, conseguente, da un lato, alla presunzione di non idoneità ad ospitare impianti fotovoltaici collegata ad una siffatta qualificazione e, dall’altro lato, alle misure di salvaguardia previste nelle more del procedimento di riconoscimento, che invero è oramai già concluso e definito. Siffatte evenienze allontanerebbero qualsiasi soggetto che intenda investire nel campo delle energie alternative. E da ciò discenderebbe l’interesse ad agire delle ricorrenti, che in concreto lamentano intralci nella definizione (se non proprio il naufragare) di una trattativa di acquisto del capitale dell’azienda agricola La GH s.r.l. -come detto controllante la Imprang s.r.l. cui spetta la titolarità dell’area in esame-, a loro dire imputabili alla classificazione del sedime del bene come agricola di pregio.
10.2. A fronte di tanto le Amministrazioni resistenti e, in particolare, la Provincia di Verona che ha infine approvato la mappatura delle a.a.p., hanno eccepito l’inammissibilità delle impugnative sotto l’aspetto della carenza di un interesse concreto ed attuale ad agire. La natura dei provvedimenti impugnati, comunali e provinciali, non arrecherebbe una lesione immediata alla sfera giuridica delle ricorrenti. E questo perché, anche a prescindere dalla qualifica dell’area come agricola di pregio, la verifica di idoneità verrebbe fatta a posteriori in sede di rilascio delle autorizzazioni all’installazione ed esercizio dell’impianto da parte delle Autorità competenti. In altri termini, gli effetti pregiudizievoli sarebbero solo eventuali e non direttamente legati ai provvedimenti oggetto di contestazione. L'individuazione delle aree e dei siti non idonei o con indici di presuntiva non idoneità, quali sono le a.a.p., rileverebbe dunque unicamente sotto il profilo dell’accelerazione e/o semplificazione dell' iter autorizzatorio alla costruzione e all'esercizio dell’impianto in aree idonee.
10.3. Questa prospettiva merita una sicura adesione.
10.4. Occorre premettere che anche nel processo amministrativo, come in quello civile, entrambi accomunati da una concezione soggettiva della tutela giurisdizionale, l’interesse a ricorrere si caratterizza per la “ prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato ” (cfr. C.d.S., Ad. plen., 26.4.2018, n. 4).
10.5. Nel caso in esame viene in rilievo una fattispecie controversa rispetto alla quale l’interesse al bene della vita ( id est l’utilità finale o petitum mediato), correlato alla situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalle società ricorrenti, non è costituito da specifici provvedimenti autorizzatori in ipotesi denegati dall’Amministrazione competente, bensì da future autorizzazioni il cui rilascio potrebbe essere precluso a causa della qualificazione dell’area in esame come a.a.p..
Le società ricorrenti non sono infatti operatori attivi nel mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili, esse non hanno avviato procedure abilitative per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e con i ricorsi in esame lamentano la sussistenza di ostacoli a disporre del compendio immobiliare assumendo che la classificazione di quest’ultimo quale area agricola di pregio pregiudicherebbe eventuali istanze di autorizzazioni di progetti sui quali, allo stato, le Amministrazioni competenti non hanno ancora avuto modo di pronunciarsi. È quindi dall’ipotetico (sempre futuro) mancato rilascio delle autorizzazioni all’installazione ed esercizio di impianti c.d. FER che secondo la prospettazione attorea discenderebbero ostacoli (attuali) alla possibilità di disporre liberamente del bene in oggetto.
La verifica della sussistenza dell’interesse concreto ed attuale della parte ricorrente deve dunque misurarsi con la distanza indubbiamente sussistente tra l’attività amministrativa contestata in giudizio e l’utilità giuridica finale che le società ricorrenti intendono conseguire.
10.6. In proposito occorre allora rilevare che i provvedimenti impugnati, nel dare parere favorevole (il Comune) alla classificazione del compendio in esame quale a.a.p. e nel ricomprenderlo fattivamente (la Provincia) nella mappatura ricognitiva delle dette a.a.p., non assumono alcuna valenza ex sé preclusiva all’esercizio dell’attività imprenditoriale che in tesi le ricorrenti, o meglio loro eventuali aventi causa, sarebbero pronti ad intraprendere.
A questo proposito assume rilievo centrale la doppia circostanza per cui, da un lato, non si discute di “aree non idonee” ma solo di “aree agricole di pregio”, ossia di aree al più con indice presuntivo di non idoneità, e, dall’altro lato, che alla stessa ipotetica inidoneità dell’area non sarebbero ricollegabili effetti di divieto assoluto di installazione ed esercizio di impianti fotovoltaici.
E invero, ai sensi dell’art. 1, comma 1°, della L.R. n. 17 del 19.7.2022, contenente “ Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra” , spetta alla Regione del ET, in conformità al D.Lgs. n. 387/2003 e al D.M. 10.9.2010, individuare aree con indicatori di presuntiva non idoneità nonché, in applicazione del D.Lgs. n. 199/2021, aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici. La Regione procede a tale individuazione “ attraverso un contemperamento degli interessi coinvolti dalla realizzazione degli impianti di cui all’articolo 2, in funzione del conseguimento degli obbiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano nazionale integrato per l’energia ed il clima (PNIEC) e nella normativa pianificatoria vincolante dell’Unione europea e statale in materia di energia, con i valori di tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agroalimentari locali e della biodiversità, e in coerenza con l’obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050 e della lotta ai cambiamenti climatici e con gli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica regionale” (art. 1, comma 2°) .
Secondo l’art. 3 della citata legge regionale “ costituiscono indicatore di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2 le aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, già individuate o individuabili in base alle seguenti materie di tutela:
-omissis-
C. Agricoltura:
-omissis-
4) aree agricole di pregio, come definite dall’ art.2, comma 1, lettera b) ed individuate ai sensi dell’articolo 5, tenendo in considerazione la presenza di infrastrutture di connessione già presenti e gli indirizzi e le direttive per le aree del sistema rurale del PTRC, e avuto riguardo alla “Metodologia per la valutazione delle capacità d’uso dei suoli del ET” elaborata dall’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale”.
E a norma dell’art. 5, comma 1°, della L.R. n. 17/2022 “ Le province e la Città Metropolitana di Venezia, sentiti i Comuni ed avvalendosi del Tavolo tecnico di cui articolo 6, comma 7, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, individuano le aree agricole di pregio così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera b)” .
L’area agricola di pregio è dunque un’area rispetto alla quale vi è solo una presunzione di non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici discendente dalla legge regionale, che non basta a radicare l’interesse ad agire delle ricorrenti trattandosi di una presunzione relativa, insuscettibile di tradursi in una preclusione assoluta alla realizzazione di impianti FER.
Ciò è dimostrato dal tenore dell’art. 4, comma 1°, della L.R. n. 17/2022, per cui “ Le istanze di insediamento di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2, tenuto conto degli indicatori di cui all’articolo 3, sono valutate dagli enti competenti avuto riguardo alla loro tipologia, alle soluzioni progettuali proposte, ai limiti di potenza, alle scelte di localizzazione, anche in funzione del conseguimento degli obbiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel PNIEC e nella normativa pianificatoria vincolante dell’Unione europea e statale in materia di energia ”.
Come correttamente affermato dalla Provincia di Verona, è dunque solo in sede autorizzatoria che potranno essere verificati e valutati gli effetti dell’individuazione dell’area delle società ricorrenti come “agricola di pregio” in relazione alle peculiarità del progetto presentato dal proponente, non sussistendo, in base alla mera presunzione di non idoneità, un’astratta preclusione e/o limitazione alla realizzazione degli impianti fotovoltaici.
La Sezione, sul punto, può richiamare un proprio precedente cui intende dare continuità, nel quale è stato già messo in chiaro che “[…] la legge regionale n. 17 del 2022 non vieta in senso assoluto l’installazione di impianti fotovoltaici sulle aree agricole di “pregio”, ma che tale condizione costituisce solo un indicatore di presuntiva non idoneità, che nel caso concreto può essere superato alla luce di valutazioni che, nel caso di specie, possono ritenersi essere state svolte nel procedimento di VIA ” (T.A.R. ET, n. 553/2025).
Conclusione, quest’ultima, che nei medesimi termini varrebbe qualora l’area in esame fosse stata già classificata dalla Regione come “area non idonea” e non semplicemente individuata dalla Provincia come a.a.p.
Il Collegio condivide sul punto le attente conclusioni della più recente giurisprudenza amministrativa che, pronunciandosi sulla legittimità del D.M 21.6.2024 -attuativo dell’art. 20, commi 1° e 4°, del D.Lgs. n. 199/2021 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili- ha messo in chiaro come “ l’individuazione con legge regionale delle aree non idonee non esclude che le amministrazioni, nell’ambito degli specifici procedimenti amministrativi di valutazione delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di impianti FER, siano necessariamente tenute ad apprezzare in concreto l’impatto dei progetti proposti sulle esigenze di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali, anche laddove l’area interessata rientri tra quelle classificate come non idonee […] giova evidenziare che la localizzazione di un impianto FER in un’area non idonea non osta a che gli operatori economici proponenti possano in ogni caso dimostrare, nell’ambito dei singoli procedimenti autorizzatori, che il progetto da realizzare sia compatibile con il complessivo assetto dei valori in gioco, ovverosia, da un lato, con la tutela dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e, dall’altro, con il raggiungimento degli obiettivi di potenza complessiva da traguardare al 2030 in base a quanto previsto dalla Tabella A dell’articolo 2 del d.m. del 21 giugno 2024. […] la conseguenza giuridica che può farsi discendere dalla concretizzazione dell’ipotesi innanzi prospettata, consiste in un mero aggravamento dell’onere motivazionale a carico dell’amministrazione competente a pronunciarsi sulle istanze di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di impianti FER. In particolare, l’amministrazione procedente, all’esito dell’iter di autorizzazione, non potrà giustificare l’eventuale ritenuta incompatibilità del progetto solo in virtù del fatto che l’impianto sia localizzato in un’area classificata come non idonea – motivazione, peraltro, che risulterebbe insufficiente anche nel caso in cui la caratterizzazione delle aree non idonee sia stata puntualmente svolta dal legislatore regionale, in quanto la qualificazione di non idoneità non si traduce in un divieto assoluto di installazione di impianti FER, come già accennato in precedenza – ma dovrà necessariamente fondare il proprio diniego dando conto in maniera adeguata, ancorché in ipotesi sintetica, delle intrinseche caratteristiche del progetto e delle aree interessate, traguardate alla luce della comparazione dei contrapposti interessi in giuoco. […] 52. Invero, sia in tal caso, sia nell’altro (cioè, quando l’individuazione delle “aree non idonee” avviene con legge regionale), la localizzazione dell’impianto all’interno di un sito ritenuto non idoneo non costituisce mai ragione di per sé sufficiente a precludere in radice la realizzazione del progetto proposto dall’operatore economico istante, potendosi giungere a tale esito procedimentale solo nel caso in cui il progetto venga in concreto reputato incompatibile, dall’amministrazione procedente, con gli altri obiettivi di tutela rilevanti nelle singole fattispecie.
53. La parte ricorrente, viceversa, con l’impostazione impressa al ricorso in esame ha tentato di far retrocedere una siffatta – e meramente eventuale – lesione ad una fase prodromica rispetto alla valutazione in concreto dei progetti tesi alla realizzazione di impianti FER, tale in quanto unicamente riservata alla determinazione dei criteri e alle modalità di individuazione delle “aree non idonee”.
54. Tuttavia, sulla scorta delle regole che governano il processo amministrativo e in considerazione del fatto che la giurisdizione amministrativa di legittimità costituisce pur sempre una giurisdizione di diritto soggettivo, non è possibile accordare alla parte ricorrente una tutela anticipata di merito, ossia una tutela giudiziale del tutto sganciata dalla sussistenza di una possibile incisione negativa della sua sfera giuridica che, per le ragioni innanzi esposte e alla luce della effettiva portata prescrittiva delle gravate disposizioni del d.m. del 21 giugno 2024, può predicarsi solo rispetto ad un esito negativo dei procedimenti autorizzativi e solo laddove ciò consegua al cattivo esercizio del potere da parte dell’amministrazione procedente. […] l’eventuale mutamento della classificazione di un’area, in precedenza non qualificata come non idonea, non è ex se atto a condizionare, in maniera indefettibile e in senso sicuramente negativo, l’iter procedimentale di autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti FER.” (così in T.A.R. Lazio, n. 9271/2025; id 9160, 9161 e 9165 del 2025).
L’individuazione delle aree e dei siti non idonei si atteggia dunque come atto di accelerazione e semplificazione dell’ iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto e non come un divieto preliminare. Tutto è dunque rimesso all’Amministrazione competente, chiamata a vagliare in concreto la fattibilità dell’iniziativa che, nel caso di specie, non ha ancora nemmeno raggiunto un minimo livello di definizione progettuale.
Dal che discende la radicale insussistenza, specie in una prospettiva valutativa di carattere prognostico rispettosa del divieto sancito dall’articolo 34, comma 2°, del cod.proc.amm., della lesione lamentata dalle società ricorrenti e, conseguentemente, del loro interesse ad agire. Nessun pregiudizio attuale e concreto può farsi discendere dal semplice fatto che sia stata prevista, nel mappale delle ricorrenti, l’individuazione di un’area agricola di pregio e, per converso, un siffatto pregiudizio è suscettibile di venire ad esistenza solo in caso di esito negativo del procedimento di autorizzazione e unicamente nella misura in cui risulti che l’Amministrazione procedente non abbia esercitato correttamente il potere amministrativo di carattere tecnico-discrezionale ad essa attribuito dalla legge.
Il ricorso e i motivi aggiunti chiedono dunque la tutela di una mera aspettativa di fatto al corretto esercizio della funzione amministrativa, ossia una situazione del tutto priva della specifica connessione a un bene della vita che costituisce il proprium delle situazioni giuridiche soggettive che l’ordinamento reputa meritevoli di tutela.
Da qui l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza originaria dell’interesse ad agire.
11. Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di condanna al risarcimento del danno eventualmente subito dalle società ricorrenti le quali, invero, nell’atto introduttivo del giudizio si sono semplicemente riservate di formularla non dando poi seguito alla detta intenzione nei successivi scritti difensivi.
12. Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore delle Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li dichiara inammissibili.
Condanna le società ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al Comune di Verona e alla Provincia di Verona le spese di lite, che liquida nella misura di € 2.500,00 per ciascuna, oltre agli accessori di legge qualora dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Francesco Avino, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO