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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/04/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5077/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5077/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
n.54, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti inviata telematicamente ai sensi dell'art.83 c.p.c., dall'avv. Fabio Galli del foro di Cremona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cremona, via del Consorzio n.6
OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante protempore Sig. con sede in Controparte_2 via Artigianale 70, Manerbio (BS), rappresentato e difeso, giusta procura distinta depositata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Giuseppe Ursino e dall'avv. Alberto Bronzin ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Bronzin, in Brescia, via A. Alcardi n. 8 (rinuncia al mandato dell'avv. Rocco Mingotti Landriani)
OPPOSTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta per l'udienza del giorno 31 maggio 2021. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento somme
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre
1 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. Lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. Att.
C.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
****
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, depositato in data 26.05.2020, conveniva in giudizio la , in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: ”in via principale: revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1049/2020 emesso dal Tribunale di Brescia in data
26.02.2020 e, accertata l'avvenuta cessione del credito pro soluto a favore della _1
, dichiarare che nulla è dovuto da all'opposta; in via subordinata, revocare
[...] Parte_1
l'opposto decreto ingiuntivo e, accertata l'avvenuta cessione del credito pro solvendo a favore della , dichiarare che nulla è dovuto da per intervenuta Controparte_1 Parte_1
remissione del debito oppure per inesigibilità dello stesso;
in via ulteriormente subordinata, revocare l'opposto decreto ingiuntivo e condannare il corrispondere in via equitativa Pt_1 alla , data la genesi del contratto, una somma pari alla metà dell'importo Controparte_1 della fattura azionata per un totale di €.6.803,37 senza interessi;
in via ancor più subordinata, revocare l'opposto decreto ingiuntivo per violazione di legge, avendo il Giudice applicato gli interessi ex D.lgs. n.231/2002 sulla somma capitale “…dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo…”, anziché, non essendo il un soggetto commerciale, Pt_1
quelli ex art.1284, comma 4, c.p.c.. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Quanto ai motivi dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si rimanda all'atto introduttivo e agli scritti difensivi successivamente depositati.
La si costituiva tempestivamente in giudizio e chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione a decreto ingiuntivo per le ragioni illustrate in comparsa di risposta e negli scritti difensivi successivamente depositati.
2 Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 08.10.2020 il giudice, impregiudicato ogni diritto, rinviava la causa all'udienza del 12.11.2020 per consentire alle parti di valutare ipotesi conciliative.
All'udienza così fissata il giudice, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa della vertenza, dato atto che l'opposizione del Sig. on era fondata su prova Pt_1
scritta e/o di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e assegnava termini alle parti ex art. 183 c.p.c.; coassegnava la causa al GOP dott.ssa Fugaro per la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza del 13.04.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 31.05.2021.
All'udienza così fissata le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si accoglie parzialmente l'opposizione, limitatamente alla statuizione sugli interessi applicati, per le ragioni che seguono.
I fatti esposti dalle parti sono documentali e in gran parte non contestati.
In primo luogo, è opportuno affrontare la qualificazione giuridica e l'efficacia dell'”atto di accordo conservativo” intervenuto tra le parti (doc. 3 di parte opponente).
Parte opponente afferma che l'atto di accordo conservativo in atti sia da considerare quale cessione del credito, da stabilire, eventualmente se da qualificarsi come pro soluto, ovvero pro solvendo.
Di contro, parte opposta sostiene che l'atto sia una semplice delega di pagamento.
L'atto conservativo è la constatazione e valutazione dei danni che le parti (di regola, il perito dell'assicurazione e il danneggiato) effettuano e che prescinde dall'accertamento degli obblighi contrattuali.
Con la delega al pagamento, invece, il danneggiato autorizza la compagnia assicurativa a liquidare il danno direttamente al carrozziere. Quest'ultimo non diventa creditore, ma subentra in una posizione già concordata limitandosi all'incasso dell'importo definito senza poter eccepire nient'altro.
Pertanto, la prima differenza che si evidenzia è che il contratto di cessione di credito
(previsto dal codice civile) è sottoscritto tra cliente e : l'automobilista, dal _1
momento in cui subisce un sinistro, vanta un credito da parte della sua assicurazione che lo
3 deve risarcire e con la cessione di credito, il cliente cede questo credito, il carrozziere si sostituisce in tutto e per tutto a lui come se il sinistro fosse suo.
Nel caso di specie, sul punto, si ritiene che e abbiano Controparte_1 Parte_1
sottoscritto una delegazione di pagamento e non una cessione di credito.
È pur vero che la stessa, fin dal primo intervento con il suo legale ha dichiarato _1
di essere cessionaria del credito vantato nei confronti di da e che con il CP_3 Pt_1
medesimo titolo ha agito nei confronti della Compagnia di Assicurazioni per ottenere il risarcimento della somma relativa alla riparazione del veicolo, tuttavia, da una lettura più attenta del documento, si evince che lo stesso non contiene i requisiti essenziali della cessione del credito, quanto, piuttosto, quelli di una delega al pagamento.
Qualora si ammettesse che, comunque, l'atto contenga una cessione di credito, anche per ammissione della stessa , si esclude che sia pro solvendo, difettando della _1
clausola di garanzia;
nel caso di cessione pro soluto, invece, dovrebbe rispondere Pt_1 dell'esistenza del credito al tempo della cessione.
Rilevato, tuttavia, che il sinistro parrebbe non essere autentico (sia per quanto argomentato nella causa avanti il Giudice di Pace, sia per le esplicite affermazioni dell'opponente che quanto esposto nella CAI da lui sottoscritta non corrisponde al vero), il credito oggetto della cessione non sarebbe da ritenersi esistente al momento della cessione stessa, con la conseguenza che la cessione è da ritenersi non valida.
Esaminiamo ora i fatti nel dettaglio.
L'opponente sig. si recava, alla fine di luglio 2015, nella di Parte_1 Controparte_1
Manerbio con la propria autovettura Mercedes B targata ER 703 MR, danneggiata sul fianco anteriore sinistro e sulla fiancata destra, a seguito di un sinistro con intera responsabilità a carico della controparte, come da CAI sottoscritta, consegnata dall'opponente al titolare e legale rappresentante della sig. _1 _1
È pacifico che la abbia eseguito in favore di la riparazione Controparte_1 Parte_1
della sua autovettura incidentata: nessuna contestazione è mai sorta in proposito.
È fatto pacifico, altresì, che il sig. incaricava l'opposta delle riparazioni e che la Pt_1
si rendeva disponibile ad accettare di riparare l'autovettura e di riconsegnarla _1
poi senza esborsi, previa consegna da parte di di copia della CAI a doppia firma e Pt_1 sottoscrizione del modulo di conferma dell'incarico di riparazione con espressa delega di pagamento a favore della medesima . Controparte_1
4 Circostanza che il sig. ece, tant'è che i due documenti, la CAI e l'accordo conservativo Pt_1 del danno/delega di pagamento, sono stati allegati dall'opponente stesso (docc. 2 e 3), con conseguente espresso riconoscimento della loro validità ed efficacia.
Altrettanto pacifico è il fatto che il veicolo sia stato riparato, con soddisfazione dell'opponente, il quale ha ritirato l'auto, senza muovere alcuna osservazione o contestazione, ritenendo, quindi, corretti gli interventi della . _1
Proprio in considerazione dei documenti allegati agli atti, si sono ritenute superflue e, in parte, inammissibili i capitoli formulati dalle parti per le prove orali e, pertanto, per le medesime ragioni, si rigetta la domanda di rimettere la causa in istruttoria formulata nelle conclusioni da parte opponente.
Alla luce dei fatti pacifici e non contestati, le ragioni che hanno indotto le parti a dare avvio alla delega di pagamento diretto alla carrozzeria piuttosto che alla cessione di credito, e, successivamente, alla richiesta di risarcimento alla anche promuovendo un CP_3
giudizio avanti al Giudice di Pace di Brescia, sono ininfluenti ai fini del decidere. Peraltro, a fronte di quanto si legge negli atti prodotti dalla società opposta, la Controparte_1
ha opportunamente ritenuto, preso atto della documentazione allegata da che CP_3 evidenziava l'incompatibilità dei danni riportati dal veicolo e la dinamica del sinistro denunciato, e, quindi, la genuinità del sinistro, di dovere rinunciare alla domanda svolta nei confronti di ella causa RG 7446/2016 del Giudice di Pace di Brescia. CP_3
Le riparazioni al veicolo sono state eseguite e l'importo richiesto, come da ricevuta fiscale nr. 66 del 10/12/2015 azionata con il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, appare congruo, corrispondendo in gran parte alla perizia effettuata dalla compagnia di assicurazione (doc. 4 di parte opposta).
Non vi è alcuna ragione in fatto e in diritto, pertanto, per dimezzare il costo della riparazione, come richiede parte opponente, né possono avere rilievo le tardive osservazioni mosse sulla opportunità di alcune delle riparazioni intervenute.
Da ultimo, è necessario soffermarsi sul calcolo degli interessi, così come disposto dal decreto ingiuntivo opposto.
È indubbio che on sia un soggetto commerciale e, pertanto, non è corretto ingiungere Pt_1
il pagamento degli interessi nella misura di cui al D.L.vo n.231/02 dalla data di scadenza della fattura al saldo, anziché quelli ex art.1284, comma 4, c.p.c., come riportato nel decreto.
Da ciò ne consegue che, non essendo possibile modificare parzialmente il decreto ingiuntivo opposto, lo stesso debba essere revocato, fatto salvo, per quanto sopra esposto, il diritto di di ottenere il pagamento della ricevuta fiscale n.66/2015 per la Controparte_1
5 somma di € 13.606,73, per l'attività di riparazione dell'autovettura dell'opponente, come da ricevuta fiscale nr. 66 del 10.12.2015.
* * * *
In punto di regolamentazione delle spese, nel caso che ci occupa, in considerazione dell'accoglimento parziale del decreto ingiuntivo opposto e della soccombenza reciproca in ordine ad alcune domande ed eccezioni presentate, si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1 - revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1049/2020 emesso dal Tribunale di Brescia in data 26.02.2020
2 - condanna parte opponente a versare a parte opposta, Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentate, la somma di € 13.606,73, come da
[...]
ricevuta fiscale nr. 66 del 10.12.2015, oltre gli interessi ex art. ex art.1284, comma 4, c.p.c. dalla data della ricevuta al saldo;
3 - rigetta la domanda di responsabilità processuale aggravata formulata da parte opposta;
4 - respinge le ulteriori domande formulate dall'opponente, per le ragioni esposte nella motivazione;
5 - compensa tra le parti le spese del giudizio.
Brescia, 10 aprile 2025
Il Giudice g.o.p
. Michela Fugaro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5077/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
n.54, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti inviata telematicamente ai sensi dell'art.83 c.p.c., dall'avv. Fabio Galli del foro di Cremona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cremona, via del Consorzio n.6
OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante protempore Sig. con sede in Controparte_2 via Artigianale 70, Manerbio (BS), rappresentato e difeso, giusta procura distinta depositata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Giuseppe Ursino e dall'avv. Alberto Bronzin ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Bronzin, in Brescia, via A. Alcardi n. 8 (rinuncia al mandato dell'avv. Rocco Mingotti Landriani)
OPPOSTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta per l'udienza del giorno 31 maggio 2021. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento somme
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre
1 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. Lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. Att.
C.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
****
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, depositato in data 26.05.2020, conveniva in giudizio la , in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: ”in via principale: revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1049/2020 emesso dal Tribunale di Brescia in data
26.02.2020 e, accertata l'avvenuta cessione del credito pro soluto a favore della _1
, dichiarare che nulla è dovuto da all'opposta; in via subordinata, revocare
[...] Parte_1
l'opposto decreto ingiuntivo e, accertata l'avvenuta cessione del credito pro solvendo a favore della , dichiarare che nulla è dovuto da per intervenuta Controparte_1 Parte_1
remissione del debito oppure per inesigibilità dello stesso;
in via ulteriormente subordinata, revocare l'opposto decreto ingiuntivo e condannare il corrispondere in via equitativa Pt_1 alla , data la genesi del contratto, una somma pari alla metà dell'importo Controparte_1 della fattura azionata per un totale di €.6.803,37 senza interessi;
in via ancor più subordinata, revocare l'opposto decreto ingiuntivo per violazione di legge, avendo il Giudice applicato gli interessi ex D.lgs. n.231/2002 sulla somma capitale “…dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo…”, anziché, non essendo il un soggetto commerciale, Pt_1
quelli ex art.1284, comma 4, c.p.c.. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Quanto ai motivi dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si rimanda all'atto introduttivo e agli scritti difensivi successivamente depositati.
La si costituiva tempestivamente in giudizio e chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione a decreto ingiuntivo per le ragioni illustrate in comparsa di risposta e negli scritti difensivi successivamente depositati.
2 Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 08.10.2020 il giudice, impregiudicato ogni diritto, rinviava la causa all'udienza del 12.11.2020 per consentire alle parti di valutare ipotesi conciliative.
All'udienza così fissata il giudice, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa della vertenza, dato atto che l'opposizione del Sig. on era fondata su prova Pt_1
scritta e/o di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e assegnava termini alle parti ex art. 183 c.p.c.; coassegnava la causa al GOP dott.ssa Fugaro per la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza del 13.04.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 31.05.2021.
All'udienza così fissata le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si accoglie parzialmente l'opposizione, limitatamente alla statuizione sugli interessi applicati, per le ragioni che seguono.
I fatti esposti dalle parti sono documentali e in gran parte non contestati.
In primo luogo, è opportuno affrontare la qualificazione giuridica e l'efficacia dell'”atto di accordo conservativo” intervenuto tra le parti (doc. 3 di parte opponente).
Parte opponente afferma che l'atto di accordo conservativo in atti sia da considerare quale cessione del credito, da stabilire, eventualmente se da qualificarsi come pro soluto, ovvero pro solvendo.
Di contro, parte opposta sostiene che l'atto sia una semplice delega di pagamento.
L'atto conservativo è la constatazione e valutazione dei danni che le parti (di regola, il perito dell'assicurazione e il danneggiato) effettuano e che prescinde dall'accertamento degli obblighi contrattuali.
Con la delega al pagamento, invece, il danneggiato autorizza la compagnia assicurativa a liquidare il danno direttamente al carrozziere. Quest'ultimo non diventa creditore, ma subentra in una posizione già concordata limitandosi all'incasso dell'importo definito senza poter eccepire nient'altro.
Pertanto, la prima differenza che si evidenzia è che il contratto di cessione di credito
(previsto dal codice civile) è sottoscritto tra cliente e : l'automobilista, dal _1
momento in cui subisce un sinistro, vanta un credito da parte della sua assicurazione che lo
3 deve risarcire e con la cessione di credito, il cliente cede questo credito, il carrozziere si sostituisce in tutto e per tutto a lui come se il sinistro fosse suo.
Nel caso di specie, sul punto, si ritiene che e abbiano Controparte_1 Parte_1
sottoscritto una delegazione di pagamento e non una cessione di credito.
È pur vero che la stessa, fin dal primo intervento con il suo legale ha dichiarato _1
di essere cessionaria del credito vantato nei confronti di da e che con il CP_3 Pt_1
medesimo titolo ha agito nei confronti della Compagnia di Assicurazioni per ottenere il risarcimento della somma relativa alla riparazione del veicolo, tuttavia, da una lettura più attenta del documento, si evince che lo stesso non contiene i requisiti essenziali della cessione del credito, quanto, piuttosto, quelli di una delega al pagamento.
Qualora si ammettesse che, comunque, l'atto contenga una cessione di credito, anche per ammissione della stessa , si esclude che sia pro solvendo, difettando della _1
clausola di garanzia;
nel caso di cessione pro soluto, invece, dovrebbe rispondere Pt_1 dell'esistenza del credito al tempo della cessione.
Rilevato, tuttavia, che il sinistro parrebbe non essere autentico (sia per quanto argomentato nella causa avanti il Giudice di Pace, sia per le esplicite affermazioni dell'opponente che quanto esposto nella CAI da lui sottoscritta non corrisponde al vero), il credito oggetto della cessione non sarebbe da ritenersi esistente al momento della cessione stessa, con la conseguenza che la cessione è da ritenersi non valida.
Esaminiamo ora i fatti nel dettaglio.
L'opponente sig. si recava, alla fine di luglio 2015, nella di Parte_1 Controparte_1
Manerbio con la propria autovettura Mercedes B targata ER 703 MR, danneggiata sul fianco anteriore sinistro e sulla fiancata destra, a seguito di un sinistro con intera responsabilità a carico della controparte, come da CAI sottoscritta, consegnata dall'opponente al titolare e legale rappresentante della sig. _1 _1
È pacifico che la abbia eseguito in favore di la riparazione Controparte_1 Parte_1
della sua autovettura incidentata: nessuna contestazione è mai sorta in proposito.
È fatto pacifico, altresì, che il sig. incaricava l'opposta delle riparazioni e che la Pt_1
si rendeva disponibile ad accettare di riparare l'autovettura e di riconsegnarla _1
poi senza esborsi, previa consegna da parte di di copia della CAI a doppia firma e Pt_1 sottoscrizione del modulo di conferma dell'incarico di riparazione con espressa delega di pagamento a favore della medesima . Controparte_1
4 Circostanza che il sig. ece, tant'è che i due documenti, la CAI e l'accordo conservativo Pt_1 del danno/delega di pagamento, sono stati allegati dall'opponente stesso (docc. 2 e 3), con conseguente espresso riconoscimento della loro validità ed efficacia.
Altrettanto pacifico è il fatto che il veicolo sia stato riparato, con soddisfazione dell'opponente, il quale ha ritirato l'auto, senza muovere alcuna osservazione o contestazione, ritenendo, quindi, corretti gli interventi della . _1
Proprio in considerazione dei documenti allegati agli atti, si sono ritenute superflue e, in parte, inammissibili i capitoli formulati dalle parti per le prove orali e, pertanto, per le medesime ragioni, si rigetta la domanda di rimettere la causa in istruttoria formulata nelle conclusioni da parte opponente.
Alla luce dei fatti pacifici e non contestati, le ragioni che hanno indotto le parti a dare avvio alla delega di pagamento diretto alla carrozzeria piuttosto che alla cessione di credito, e, successivamente, alla richiesta di risarcimento alla anche promuovendo un CP_3
giudizio avanti al Giudice di Pace di Brescia, sono ininfluenti ai fini del decidere. Peraltro, a fronte di quanto si legge negli atti prodotti dalla società opposta, la Controparte_1
ha opportunamente ritenuto, preso atto della documentazione allegata da che CP_3 evidenziava l'incompatibilità dei danni riportati dal veicolo e la dinamica del sinistro denunciato, e, quindi, la genuinità del sinistro, di dovere rinunciare alla domanda svolta nei confronti di ella causa RG 7446/2016 del Giudice di Pace di Brescia. CP_3
Le riparazioni al veicolo sono state eseguite e l'importo richiesto, come da ricevuta fiscale nr. 66 del 10/12/2015 azionata con il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, appare congruo, corrispondendo in gran parte alla perizia effettuata dalla compagnia di assicurazione (doc. 4 di parte opposta).
Non vi è alcuna ragione in fatto e in diritto, pertanto, per dimezzare il costo della riparazione, come richiede parte opponente, né possono avere rilievo le tardive osservazioni mosse sulla opportunità di alcune delle riparazioni intervenute.
Da ultimo, è necessario soffermarsi sul calcolo degli interessi, così come disposto dal decreto ingiuntivo opposto.
È indubbio che on sia un soggetto commerciale e, pertanto, non è corretto ingiungere Pt_1
il pagamento degli interessi nella misura di cui al D.L.vo n.231/02 dalla data di scadenza della fattura al saldo, anziché quelli ex art.1284, comma 4, c.p.c., come riportato nel decreto.
Da ciò ne consegue che, non essendo possibile modificare parzialmente il decreto ingiuntivo opposto, lo stesso debba essere revocato, fatto salvo, per quanto sopra esposto, il diritto di di ottenere il pagamento della ricevuta fiscale n.66/2015 per la Controparte_1
5 somma di € 13.606,73, per l'attività di riparazione dell'autovettura dell'opponente, come da ricevuta fiscale nr. 66 del 10.12.2015.
* * * *
In punto di regolamentazione delle spese, nel caso che ci occupa, in considerazione dell'accoglimento parziale del decreto ingiuntivo opposto e della soccombenza reciproca in ordine ad alcune domande ed eccezioni presentate, si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1 - revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1049/2020 emesso dal Tribunale di Brescia in data 26.02.2020
2 - condanna parte opponente a versare a parte opposta, Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentate, la somma di € 13.606,73, come da
[...]
ricevuta fiscale nr. 66 del 10.12.2015, oltre gli interessi ex art. ex art.1284, comma 4, c.p.c. dalla data della ricevuta al saldo;
3 - rigetta la domanda di responsabilità processuale aggravata formulata da parte opposta;
4 - respinge le ulteriori domande formulate dall'opponente, per le ragioni esposte nella motivazione;
5 - compensa tra le parti le spese del giudizio.
Brescia, 10 aprile 2025
Il Giudice g.o.p
. Michela Fugaro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
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