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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
. R.G. 1553/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1553/2024
Oggi 21 maggio 2025 innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. Francesco Riggio in sostituzione dell'avv. Novati;
per parte opposta l'avv. P.E. anche in sostituzione dell'avv. Zanasi;
l'avv. Riggio si riporta al foglio di precisazione delle conclusioni depositato ed in subordine conclude come da atto di opposizione e successive memorie depositate ed insiste per l'accoglimento della dichiarazione di incompetenza in favore del Tribunale di Como sia per la nullità della clausola che stabilisce il foro esclusivo per la mancata sottoscrizione della stessa quale clausola vessatoria e sia perché in ogni caso il credito fatto valere non è liquido e non faceva parte del contratto prodotto e chiede la liquidazione delle spese come da nota depositata;
l'avv. E. preliminarmente chiede l'espunzione dal fascicolo delle note conclusive depositate dalla controparte in quanto non autorizzate ed in subordine chiede la fissazione di una nuova udienza con la concessione di un termine per depositare proprie note conclusive;
insiste nel rigetto dell'eccezione di incompetenza alla luce del fatto che l'incaricato alle vendite poteva svolgere il proprio incarico in tutto il territorio italiano ed inoltre perché la formulazione della clausola attributiva la competenza in via esclusiva del foro di RM è inequivocabile;
quanto alla eccepita nullità della clausola per la mancata doppia sottoscrizione si rileva che il contratto risulta sottoscritto in ogni pagina e che nella pagina in cui è presente la clausola oggetto della eccezione si rilevano due sottoscrizioni riconducibili proprio alla vessatorietà della clausola si insiste pertanto nel rigetto dell'eccezione richiamando integralmente i propri scritti difensivi depositati;
l'avv. Riggio precisa che contrariamente a quanto affermato da controparte la seconda firma apposta nell'ultima pagina del contratto attiene all'allegato A come si evince da quanto espressamente indicato sopra la firma stessa e come emerge dal fatto che nella prima pagina dell'Allegato A manca la sottoscrizione per un errore di impaginazione;
l'avv. E. ribadisce che il contratto è sottoscritto per intero e che gli allegati non richiedono per legge la sottoscrizione.
Entrambe le parti chiedono la decisione della causa
Il Giudice
Provvede, dopo la camera di consiglio , alla decisione come di seguito:
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di RM, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento civile N. 1553 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
tra
nato a [...], il [...], residente in [...], Parte_1
Via Bonacina n.10 (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura CodiceFiscale_1 allegata all'atto di citazione dagli Avv. Daniela Novati (C.F. ) e Luca CodiceFiscale_2
Costantino (C.F. ), entrambi con Studio in Monza, Via Mantegazza n.2, CodiceFiscale_3 eleggendo domicilio presso le caselle di posta elettronica certificata e (All.1 – procura Email_1 Email_2 ad litem ), Opponente
Contro
corrente in Seveso (MB), Via (...) n. 5, - P.IVA Controparte_1
- in persona dell'Amm.re p.t. Sig. nato a [...], . P.IVA_1 CP_2
(...), il 1994, (CF: ), elettivamente domiciliata ai fini della C.F._4 presente procedura in RM, Via P.pe di (...) n. 80 presso lo studio dell'Avv. pagina 2 di 7 P.E. , (CF: ), che la rappresenta, assiste e difende, giusta C.F._5 mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo n. 4655/2023 reso nel procedimento recante R.G.N. 15300/2023, unitamente e disgiuntamente all' Avv. Avv. Giorgio Zanasi (CF:
, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni concernenti il C.F._6 procedimento all'utenza fax 091.584352 o agli indirizzi di posta elettronica certificata o Email_3 Email_4 opposta
PQM
Il Tribunale di RM, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa , Non definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte opponente;
Parte_1
- Rimette la causa in istruttoria per tutte le altre questioni come da separata ordinanza;
Spese alla Sentenza definitiva.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la società -- premettendo Controparte_1
di avere sottoscritto in data 01.08.2020 con il un contratto di agenzia, con il Parte_1 quale conferiva a quest'ultimo l'incarico di promuovere proposte contrattuali nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale;
che nell'ambito dell'esecuzione del citato contratto erano state corrisposte al somme maggiori non dovute e per questo ne richiedeva la Pt_1 restituzione - chiedeva ed otteneva dal Tribunale di RM in data 11.12.2023 il decreto ingiuntivo nr 465/2023 con il quale ingiungeva al il pagamento della somma Parte_1
pari ad euro 12.258,00 oltre interessi moratori fino al soddisfo e spese del monitorio.
Avverso il predetto provvedimento , proponeva rituale opposizione il il quale, Parte_1
eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del tribunale di RM adito,
pagina 3 di 7 ritenendo la competenza del Tribunale di Como. In particolare contestava la clausola derogatoria della competenza territoriale prevista nel contratto sottoscritto secondo cui “Foro competente : per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto e/o , in ogni modo, allo stesso collegata, le parti pattuiscono la competenza in via esclusiva del foro di RM.”, poiché , trattandosi di clausola vessatoria , non risultava espressamente sottoscritta ai sensi dell'arto 1341 e 1342 cc. L'opponente, svolgeva quindi nel merito ulteriori difese, chiedendo il rigetto della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo.
Si costituiva ritualmente con comparsa di costituzione e risposta la società
[...]
la quale contestava l'eccezione di incompetenza territoriale insistendo per CP_1
l'efficacia della clausola contrattuale determinativa della competenza per territorio, e la competenza del giudice adito doveva essere confermata stante la correttezza e legittimità della scelta operata da essa opposta di adire il Tribunale di RM quale giudice competente
“in via esclusiva” proprio in virtù della clausola pattizia. Nel merito, poi, contestava le difese di parte opponente ed insisteva per la conferma del decreto opposto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025, per la decisione sulla questione preliminare dell'incompetenza territoriale sollevata da parte opponente.
***
Ciò posto , l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente non merita accoglimento e va rigettata per le ragioni che seguono.
E' pacifico tra le parti che il contratto di agenzia stipulato in data 01.08.2020 è qualificabile quale contratto per adesione, ossia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e predisposto unilateralmente da un contraente.
E' noto che “Un contratto è qualificabile "per adesione" secondo il disposto dell'art. 1341 cod. civ. - e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto - solo quando, in relazione ai singoli patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente in base a moduli o formulari cui l'altra parte abbia aderito.
Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti. (Cass. 1° dicembre 2000 n. 15385 e 19 maggio 2006
n. 11757).
pagina 4 di 7 Ed invero, l'esame del testo del contratto, prestampato e con clausole atte alla riproducibilità ed al trattamento uniforme dei rapporti con gli agenti, evidenzia che il contratto in questione contiene una regolamentazione chiaramente precostituita dalla parte mandante (la sola che viene menzionata in più occasioni nelle singole clausole), con previsione per il mandatario della sola facoltà di accettazione del complessivo regolamento negoziale, senza che risulti in alcun modo qualsivoglia riferimento al fatto che la formulazione delle clausole sia frutto di specifiche trattative intercorse tra le parti.
Nella specie il contratto di agenzia stipulato tra le parti prevede una clausola derogativa della competenza per territorio del seguente tenore: ““Foro competente : per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto e/o , in ogni modo, allo stesso collegata, le parti pattuiscono la competenza in via esclusiva del foro di RM .”
Tale clausola derogativa della competenza per territorio, contenuta in un contratto per adesione, la quale non sia stata specificamente approvata per iscritto, a norma dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., deve considerarsi nulla.
La sua inefficacia può essere rilevata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Trattasi, infatti, di clausola vessatoria che per la sua validità necessita della specifica approvazione mediante apposita sottoscrizione, posto che l'art. 1341, secondo comma, c.c. stabilisce che “in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono”, tra l'altro, “deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la mancanza della specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria determina la nullità assoluta della clausola stessa, che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ivi compresa la fase di legittimità, sempreché, in quest'ultimo caso, i presupposti di fatto di tale eccezione, e cioè il carattere vessatorio della clausola e la inesistenza della prescritta approvazione specifica, risultino già acquisiti agli atti del processo. (Cass. n. 16394/2009; Cass. n. 547/2002; C.
d'Appello Brescia, 07/02/2019, n.241; Trib. Torino, 09/01/2018, n. 24; Trib. Parma,
14/03/2014, n. 303).
Nella fattispecie in esame, alla pagina 3 del contratto seppure risulta apposta accanto alla clausola derogatoria della competenza la sottoscrizione del , tuttavia , in tale Parte_1
pagina, nella parte contenente l' indicazione delle clausole vessatorie , ovvero ove si legge : “ pagina 5 di 7 Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del codice civile si dichiara di avere letto con attenzione e di approvare specificatamente le clausole “penali di trattamento illegittimo di dati personali” e “ Foro competente” non risulta apposta alcuna sottoscrizione dell'aderente
[...]
. Pt_1
Non può, pertanto, ritenersi sufficientemente integrato il presupposto della specifica approvazione con la doppia sottoscrizione della clausola derogatoria della competenza e ciò in quanto la finalità della doppia sottoscrizione consente di richiamare l'attenzione del contraente debole sull' onerosità della clausola per lo sbilanciamento del sinallagma contrattuale a favore del predisponente, e pertanto l' accettazione può non esser consapevole .
Tuttavia rileva il Tribunale che parte opponente eccepente non ha contestato tutti i possibili fori alternativamente applicabili alla fattispecie, non potendo il giudice rilevarne alcuno d'ufficio.
Invero, parte opponente , pur indicando quale foro naturale della controversia quello della propria residenza ( Como) non ha però contestato alcunché in relazione all'ulteriore foro alternativo ex art. 20 cpc operante nella suddetta materia, ovvero il foro corrispondente al luogo di conclusione del contratto e di esecuzione del contratto.
Si osserva sul punto che “Pur essendo possibile eccepire l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di una clausola attributiva di competenza esclusiva, senza contestare
l'operatività degli altri criteri di collegamento generali che discendono dalla natura e dall'oggetto della causa, in caso di inefficacia della clausola derogativa della competenza eccepita in via principale sarà necessario che il convenuto, perché la causa non si radichi davanti allo stesso giudice adito, provveda contestualmente, ancorché in via subordinata ed eventuale, all'indicazione dei diversi giudici ritenuti competenti in base alla disciplina processuale applicabile in relazione al tipo di domanda formulata, rispetto alla quale potrà sortire la sua efficacia la dichiarazione di adesione dell'attore ai sensi dell'art.
38 cod. proc. civ. “ (Cass. n. 9316 del 09/04/2008).
Ne consegue che, in assenza di diverse indicazioni da parte dell'opponente con riferimento ai fori alternativi di legge, la causa deve ritenersi definitivamente radicata presso il Tribunale di
RM.
La liquidazione delle spese va rinviata alla Sentenza definitiva.
Così deciso in RM il 21 maggio 2025
pagina 6 di 7 Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1553/2024
Oggi 21 maggio 2025 innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. Francesco Riggio in sostituzione dell'avv. Novati;
per parte opposta l'avv. P.E. anche in sostituzione dell'avv. Zanasi;
l'avv. Riggio si riporta al foglio di precisazione delle conclusioni depositato ed in subordine conclude come da atto di opposizione e successive memorie depositate ed insiste per l'accoglimento della dichiarazione di incompetenza in favore del Tribunale di Como sia per la nullità della clausola che stabilisce il foro esclusivo per la mancata sottoscrizione della stessa quale clausola vessatoria e sia perché in ogni caso il credito fatto valere non è liquido e non faceva parte del contratto prodotto e chiede la liquidazione delle spese come da nota depositata;
l'avv. E. preliminarmente chiede l'espunzione dal fascicolo delle note conclusive depositate dalla controparte in quanto non autorizzate ed in subordine chiede la fissazione di una nuova udienza con la concessione di un termine per depositare proprie note conclusive;
insiste nel rigetto dell'eccezione di incompetenza alla luce del fatto che l'incaricato alle vendite poteva svolgere il proprio incarico in tutto il territorio italiano ed inoltre perché la formulazione della clausola attributiva la competenza in via esclusiva del foro di RM è inequivocabile;
quanto alla eccepita nullità della clausola per la mancata doppia sottoscrizione si rileva che il contratto risulta sottoscritto in ogni pagina e che nella pagina in cui è presente la clausola oggetto della eccezione si rilevano due sottoscrizioni riconducibili proprio alla vessatorietà della clausola si insiste pertanto nel rigetto dell'eccezione richiamando integralmente i propri scritti difensivi depositati;
l'avv. Riggio precisa che contrariamente a quanto affermato da controparte la seconda firma apposta nell'ultima pagina del contratto attiene all'allegato A come si evince da quanto espressamente indicato sopra la firma stessa e come emerge dal fatto che nella prima pagina dell'Allegato A manca la sottoscrizione per un errore di impaginazione;
l'avv. E. ribadisce che il contratto è sottoscritto per intero e che gli allegati non richiedono per legge la sottoscrizione.
Entrambe le parti chiedono la decisione della causa
Il Giudice
Provvede, dopo la camera di consiglio , alla decisione come di seguito:
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di RM, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento civile N. 1553 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
tra
nato a [...], il [...], residente in [...], Parte_1
Via Bonacina n.10 (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura CodiceFiscale_1 allegata all'atto di citazione dagli Avv. Daniela Novati (C.F. ) e Luca CodiceFiscale_2
Costantino (C.F. ), entrambi con Studio in Monza, Via Mantegazza n.2, CodiceFiscale_3 eleggendo domicilio presso le caselle di posta elettronica certificata e (All.1 – procura Email_1 Email_2 ad litem ), Opponente
Contro
corrente in Seveso (MB), Via (...) n. 5, - P.IVA Controparte_1
- in persona dell'Amm.re p.t. Sig. nato a [...], . P.IVA_1 CP_2
(...), il 1994, (CF: ), elettivamente domiciliata ai fini della C.F._4 presente procedura in RM, Via P.pe di (...) n. 80 presso lo studio dell'Avv. pagina 2 di 7 P.E. , (CF: ), che la rappresenta, assiste e difende, giusta C.F._5 mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo n. 4655/2023 reso nel procedimento recante R.G.N. 15300/2023, unitamente e disgiuntamente all' Avv. Avv. Giorgio Zanasi (CF:
, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni concernenti il C.F._6 procedimento all'utenza fax 091.584352 o agli indirizzi di posta elettronica certificata o Email_3 Email_4 opposta
PQM
Il Tribunale di RM, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa , Non definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte opponente;
Parte_1
- Rimette la causa in istruttoria per tutte le altre questioni come da separata ordinanza;
Spese alla Sentenza definitiva.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la società -- premettendo Controparte_1
di avere sottoscritto in data 01.08.2020 con il un contratto di agenzia, con il Parte_1 quale conferiva a quest'ultimo l'incarico di promuovere proposte contrattuali nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale;
che nell'ambito dell'esecuzione del citato contratto erano state corrisposte al somme maggiori non dovute e per questo ne richiedeva la Pt_1 restituzione - chiedeva ed otteneva dal Tribunale di RM in data 11.12.2023 il decreto ingiuntivo nr 465/2023 con il quale ingiungeva al il pagamento della somma Parte_1
pari ad euro 12.258,00 oltre interessi moratori fino al soddisfo e spese del monitorio.
Avverso il predetto provvedimento , proponeva rituale opposizione il il quale, Parte_1
eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del tribunale di RM adito,
pagina 3 di 7 ritenendo la competenza del Tribunale di Como. In particolare contestava la clausola derogatoria della competenza territoriale prevista nel contratto sottoscritto secondo cui “Foro competente : per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto e/o , in ogni modo, allo stesso collegata, le parti pattuiscono la competenza in via esclusiva del foro di RM.”, poiché , trattandosi di clausola vessatoria , non risultava espressamente sottoscritta ai sensi dell'arto 1341 e 1342 cc. L'opponente, svolgeva quindi nel merito ulteriori difese, chiedendo il rigetto della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo.
Si costituiva ritualmente con comparsa di costituzione e risposta la società
[...]
la quale contestava l'eccezione di incompetenza territoriale insistendo per CP_1
l'efficacia della clausola contrattuale determinativa della competenza per territorio, e la competenza del giudice adito doveva essere confermata stante la correttezza e legittimità della scelta operata da essa opposta di adire il Tribunale di RM quale giudice competente
“in via esclusiva” proprio in virtù della clausola pattizia. Nel merito, poi, contestava le difese di parte opponente ed insisteva per la conferma del decreto opposto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025, per la decisione sulla questione preliminare dell'incompetenza territoriale sollevata da parte opponente.
***
Ciò posto , l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente non merita accoglimento e va rigettata per le ragioni che seguono.
E' pacifico tra le parti che il contratto di agenzia stipulato in data 01.08.2020 è qualificabile quale contratto per adesione, ossia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e predisposto unilateralmente da un contraente.
E' noto che “Un contratto è qualificabile "per adesione" secondo il disposto dell'art. 1341 cod. civ. - e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto - solo quando, in relazione ai singoli patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente in base a moduli o formulari cui l'altra parte abbia aderito.
Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti. (Cass. 1° dicembre 2000 n. 15385 e 19 maggio 2006
n. 11757).
pagina 4 di 7 Ed invero, l'esame del testo del contratto, prestampato e con clausole atte alla riproducibilità ed al trattamento uniforme dei rapporti con gli agenti, evidenzia che il contratto in questione contiene una regolamentazione chiaramente precostituita dalla parte mandante (la sola che viene menzionata in più occasioni nelle singole clausole), con previsione per il mandatario della sola facoltà di accettazione del complessivo regolamento negoziale, senza che risulti in alcun modo qualsivoglia riferimento al fatto che la formulazione delle clausole sia frutto di specifiche trattative intercorse tra le parti.
Nella specie il contratto di agenzia stipulato tra le parti prevede una clausola derogativa della competenza per territorio del seguente tenore: ““Foro competente : per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto e/o , in ogni modo, allo stesso collegata, le parti pattuiscono la competenza in via esclusiva del foro di RM .”
Tale clausola derogativa della competenza per territorio, contenuta in un contratto per adesione, la quale non sia stata specificamente approvata per iscritto, a norma dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., deve considerarsi nulla.
La sua inefficacia può essere rilevata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Trattasi, infatti, di clausola vessatoria che per la sua validità necessita della specifica approvazione mediante apposita sottoscrizione, posto che l'art. 1341, secondo comma, c.c. stabilisce che “in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono”, tra l'altro, “deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la mancanza della specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria determina la nullità assoluta della clausola stessa, che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ivi compresa la fase di legittimità, sempreché, in quest'ultimo caso, i presupposti di fatto di tale eccezione, e cioè il carattere vessatorio della clausola e la inesistenza della prescritta approvazione specifica, risultino già acquisiti agli atti del processo. (Cass. n. 16394/2009; Cass. n. 547/2002; C.
d'Appello Brescia, 07/02/2019, n.241; Trib. Torino, 09/01/2018, n. 24; Trib. Parma,
14/03/2014, n. 303).
Nella fattispecie in esame, alla pagina 3 del contratto seppure risulta apposta accanto alla clausola derogatoria della competenza la sottoscrizione del , tuttavia , in tale Parte_1
pagina, nella parte contenente l' indicazione delle clausole vessatorie , ovvero ove si legge : “ pagina 5 di 7 Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del codice civile si dichiara di avere letto con attenzione e di approvare specificatamente le clausole “penali di trattamento illegittimo di dati personali” e “ Foro competente” non risulta apposta alcuna sottoscrizione dell'aderente
[...]
. Pt_1
Non può, pertanto, ritenersi sufficientemente integrato il presupposto della specifica approvazione con la doppia sottoscrizione della clausola derogatoria della competenza e ciò in quanto la finalità della doppia sottoscrizione consente di richiamare l'attenzione del contraente debole sull' onerosità della clausola per lo sbilanciamento del sinallagma contrattuale a favore del predisponente, e pertanto l' accettazione può non esser consapevole .
Tuttavia rileva il Tribunale che parte opponente eccepente non ha contestato tutti i possibili fori alternativamente applicabili alla fattispecie, non potendo il giudice rilevarne alcuno d'ufficio.
Invero, parte opponente , pur indicando quale foro naturale della controversia quello della propria residenza ( Como) non ha però contestato alcunché in relazione all'ulteriore foro alternativo ex art. 20 cpc operante nella suddetta materia, ovvero il foro corrispondente al luogo di conclusione del contratto e di esecuzione del contratto.
Si osserva sul punto che “Pur essendo possibile eccepire l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di una clausola attributiva di competenza esclusiva, senza contestare
l'operatività degli altri criteri di collegamento generali che discendono dalla natura e dall'oggetto della causa, in caso di inefficacia della clausola derogativa della competenza eccepita in via principale sarà necessario che il convenuto, perché la causa non si radichi davanti allo stesso giudice adito, provveda contestualmente, ancorché in via subordinata ed eventuale, all'indicazione dei diversi giudici ritenuti competenti in base alla disciplina processuale applicabile in relazione al tipo di domanda formulata, rispetto alla quale potrà sortire la sua efficacia la dichiarazione di adesione dell'attore ai sensi dell'art.
38 cod. proc. civ. “ (Cass. n. 9316 del 09/04/2008).
Ne consegue che, in assenza di diverse indicazioni da parte dell'opponente con riferimento ai fori alternativi di legge, la causa deve ritenersi definitivamente radicata presso il Tribunale di
RM.
La liquidazione delle spese va rinviata alla Sentenza definitiva.
Così deciso in RM il 21 maggio 2025
pagina 6 di 7 Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 7 di 7