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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 311/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MOLINARI EMILIANO,
APPELLANTE contro
C.F. , CP_1 C.F._2
C.F. ), Controparte_2 C.F._3
C.F. ), CP_3 C.F._4
C.F. ), Controparte_4 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. BIGONI ALESSANDRA,
APPELLATI
pagina 1 di 7 IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 661/2021; oggetto: appello tardivo - usucapione – notificazione per pubblici proclami.
Assegnata a decisione all'udienza del 21.01.2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 16.10.2019, notificato il 07.11.2019 per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., la signora conveniva in Parte_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì il signor e altri Parte_1
quarantotto (48) convenuti chiedendo che fosse accertato in capo all'attrice l'intervenuto acquisto per usucapione di alcune porzioni immobiliari site in
Comune di Bagno di Romagna, meglio descritte in atti.
I convenuti non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia.
Nel corso del processo, si costituivano volontariamente gli eredi dell'attrice, deceduta il 26.02.2021, signori CP_3 CP_1 CP_2
e
[...] Controparte_4
Assunte le prove orali, il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 661 depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 10.06.2021, accoglieva le domande attoree, accertando in capo ai signori l'intervenuto acquisto a titolo originario CP_1
degli immobili di cui era causa.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto appello il signor con atto Parte_1
presentato alla notifica il 12.02.2024, per i seguenti motivi.
1. La notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio è invalida, per mancanza dei presupposti di legge richiesti dall'art. 150
c.p.c., con conseguente nullità degli atti del processo di primo grado.
pagina 2 di 7 Il signor è un vicino di casa della signora (in Pt_1 Parte_3
realtà, , in quanto, pur residente in [...]
comproprietario dell'immobile adiacente all'abitazione dell'originaria attrice, nonché della figlia, signora che abita presso il Testimone_1
civico adiacente, ove l'appellante si è sempre recato nel corso degli anni.
Il signor ha sempre intrattenuto con la signora (recte Pt_1 Pt_3
rapporti di amicizia, come dimostrato anche dai documentati Parte_2
contatti telefonici intercorsi con la figlia Pt_2
Ciò nonostante, la signora ha proceduto ai sensi Parte_4
dell'art. 150 c.p.c., affermando nella relativa istanza che la residenza, il domicilio o la dimora del signor arebbero stati sconosciuti. Pt_1
L'attrice, invece, conosceva la residenza del signor o, Pt_1
comunque, avrebbe potuto conoscerla, sicché avrebbe dovuto procedere alla notificazione nei suoi confronti nei modi ordinari, come previsto dall'art. 150, secondo comma, c.p.c., che prevede la possibilità di adottare una forma mista di notificazione (pubblici proclami e forme ordinarie).
L'appellante ha proceduto ai sensi dell'art. 150 c.p.c. anche nei confronti dei propri figli.
Alla nullità della notificazione consegue la tempestività dell'appello, decorrendo il termine per l'impugnazione da quando il signor Pt_1
ha avuto conoscenza della sentenza del Tribunale di Forlì.
La causa deve, quindi, essere rimessa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
2. Nel corso del processo di primo grado, sono intervenuti in causa gli eredi della signora i quali, però, erano anche parti Parte_4
convenuto del processo.
pagina 3 di 7 Il Tribunale avrebbe, quindi, dovuto pronunciare la parziale cessazione della materia del contendere per sopravvenuta confusione soggettiva.
3. Il presente gravame è tempestivo perché, non avendo il signor Pt_1
avuto conoscenza della causa per mancata notificazione dell'atto introduttivo, egli è rimasto ignaro della lite e del suo esito sino a quando, nel mese di aprile 2023, la signora ha CP_3 realizzato opere visibili sui fondi di cui l'appellante era comproprietario.
Effettuati i necessari accertamenti, il giorno 11.07.2023 è stata accolta l'istanza di visibilità del fascicolo di primo grado e da quel momento decorre il termine semestrale per proporre impugnazione (nell'atto di appello si fa riferimento al 30.06.2023, ma trattasi di mero errore materiale).
4. Nel merito, la domanda di usucapione è, comunque, infondata.
Si sono costituiti i signori CP_1 CP_3 CP_2
e concludendo per la inammissibilità e
[...] Controparte_4
l'infondatezza dell'appello e chiedendone, quindi, il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata, da ultimo, rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza del 21 gennaio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
Si concorda con la tesi sostenuta da parte appellante, suffragata da consistente e convincente giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la mancanza dei presupposti di fatto in forza dei quali è autorizzata la notificazione per pubblici proclami, previsti dall'art. 150 c.p.c., è senz'altro sindacabile dal giudice del merito, con la conseguenza che il convenuto contumace in primo grado può denunziarne in sede di gravame l'effettiva insussistenza.
L'appello, tuttavia, non è merita accoglimento.
pagina 4 di 7 L'art. 150 c.p.c. consente di accedere allo strumento “straordinario” della notificazione per pubblici proclami sia nel caso in cui il numero dei destinatari sia rilevante, sia quando sia estremamente difficile identificarli tutti.
Nel caso in esame, ricorre senz'altro il primo e autonomo presupposto che concorre, quanto meno per parte dei convenuti, anche con il secondo.
Non è, quindi, necessario che ricorrano entrambi i presupposti.
La circostanza che l'indirizzo dell'odierno appellante potesse essere individuato non assume, quindi, rilevanza decisiva, posto che i convenuti erano in tutto quarantanove (o quarantasei qualora si volessero escludere dal novero i figli dell'attrice), numero certamente rilevante e tale da rendere estremamente difficoltosa la notificazione nelle forme ordinarie.
Peraltro, nel merito della posizione specifica del signor non risulta in Pt_1
alcun modo provato che la signora (e non come Parte_2 Pt_3
reiteratamente riportato nell'atto di appello) abbia mai intrattenuto con lui rapporti di amicizia, né rileva il fatto che potesse disporre del numero di telefono della figlia, considerato che l'appellante ben avrebbe potuto rifiutarsi di comunicare la propria residenza (o il domicilio o la dimora) alla vicina.
Né risulta, dalle stesse allegazioni del signor che egli abbia mai Pt_1
abitato nella casa di Bagno di Romagna, ove, invece, sino alla sua morte, aveva vissuto il fratello.
Il caso in esame, quindi, si prospetta diverso rispetto a quello deciso dalla più volte citata e significativa sentenza della Cassazione n. 11299/2018; ivi la
Corte ha confermato la decisione dei giudici di appello, secondo cui difettavano i presupposti per fare ricorso all'art. 150 c.p.c. perché vi era prova in atti che l'attrice conoscesse le generalità e i recapiti di tutti i convenuti, o avrebbe potuto agevolmente conoscerli, anche perché con alcuni di essi era in trattative per la divisione del compendio immobiliare comprendente i beni oggetto di usucapione.
pagina 5 di 7 Inoltre, i convenuti, in quel caso, erano la metà ca. di quelli chiamati nel presente giudizio.
Alla luce di quanto sopra, emerge che il Presidente del Tribunale di Forlì ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami sul presupposto che per il numero dei destinatari e per la difficoltà di identificarli tutti, la notificazione nei modi ordinari fosse sommamente difficile;
l'eventualità che qualcuno dei convenuti fosse identificato/identificabile, quand'anche presa in considerazione, è stata, evidentemente, ritenuta non rilevante alla luce dell'elevato numero dei destinatari e della obiettiva difficoltà di rintracciarli tutti, sì da considerare comunque autorizzabile la notificazione nei confronti dei quarantanove (49) convenuti per pubblici proclami.
Né l'art. 150, secondo comma, c.p.c., impone che sia sempre necessario procedere con notificazioni “miste” (ordinarie e per pubblici proclami), come invece pare sostenere parte appellante, limitandosi la norma a prevedere la possibilità che i due metodi possano concorrere, anche al fine di evitare possibili eccezioni di invalidità proprio per l'adozione di modalità miste di notifica.
Peraltro, quand'anche la signora avesse conosciuto gli indirizzi di Parte_2
alcuni dei destinatari (i figli, a mero titolo esemplificativo), quello che rileva nel presente giudizio è la validità della notificazione eseguita nei confronti del solo signor non avendo egli interesse a fare, eventualmente, Parte_1
valere l'erronea applicazione della disposizione sopra richiamata nei confronti di altre parti del processo.
Alla luce di quanto sopra, considerato che la notificazione per pubblici proclami al signor dell'atto di citazione introduttivo del Parte_1
presente giudizio è da ritenersi valida, l'appello deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo, con conseguente assorbimento di ogni altro motivo di impugnazione.
∞ ∞ ∞
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e, valutati il valore della controversia (Euro
20.000,00), la sua natura e quella delle parti, vengono liquidate a favore degli appellati sulla base dei parametri prossimi ai minimi previsti dal d.m. n.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, considerati il valore della causa e il corrispondente scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro
5.201,00 ed Euro 26.000,00); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna il signor alla refusione in favore dei signori Parte_1
Controparte_2 Controparte_4 CP_3 CP_1
delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 311/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MOLINARI EMILIANO,
APPELLANTE contro
C.F. , CP_1 C.F._2
C.F. ), Controparte_2 C.F._3
C.F. ), CP_3 C.F._4
C.F. ), Controparte_4 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. BIGONI ALESSANDRA,
APPELLATI
pagina 1 di 7 IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 661/2021; oggetto: appello tardivo - usucapione – notificazione per pubblici proclami.
Assegnata a decisione all'udienza del 21.01.2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 16.10.2019, notificato il 07.11.2019 per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., la signora conveniva in Parte_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì il signor e altri Parte_1
quarantotto (48) convenuti chiedendo che fosse accertato in capo all'attrice l'intervenuto acquisto per usucapione di alcune porzioni immobiliari site in
Comune di Bagno di Romagna, meglio descritte in atti.
I convenuti non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia.
Nel corso del processo, si costituivano volontariamente gli eredi dell'attrice, deceduta il 26.02.2021, signori CP_3 CP_1 CP_2
e
[...] Controparte_4
Assunte le prove orali, il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 661 depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 10.06.2021, accoglieva le domande attoree, accertando in capo ai signori l'intervenuto acquisto a titolo originario CP_1
degli immobili di cui era causa.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto appello il signor con atto Parte_1
presentato alla notifica il 12.02.2024, per i seguenti motivi.
1. La notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio è invalida, per mancanza dei presupposti di legge richiesti dall'art. 150
c.p.c., con conseguente nullità degli atti del processo di primo grado.
pagina 2 di 7 Il signor è un vicino di casa della signora (in Pt_1 Parte_3
realtà, , in quanto, pur residente in [...]
comproprietario dell'immobile adiacente all'abitazione dell'originaria attrice, nonché della figlia, signora che abita presso il Testimone_1
civico adiacente, ove l'appellante si è sempre recato nel corso degli anni.
Il signor ha sempre intrattenuto con la signora (recte Pt_1 Pt_3
rapporti di amicizia, come dimostrato anche dai documentati Parte_2
contatti telefonici intercorsi con la figlia Pt_2
Ciò nonostante, la signora ha proceduto ai sensi Parte_4
dell'art. 150 c.p.c., affermando nella relativa istanza che la residenza, il domicilio o la dimora del signor arebbero stati sconosciuti. Pt_1
L'attrice, invece, conosceva la residenza del signor o, Pt_1
comunque, avrebbe potuto conoscerla, sicché avrebbe dovuto procedere alla notificazione nei suoi confronti nei modi ordinari, come previsto dall'art. 150, secondo comma, c.p.c., che prevede la possibilità di adottare una forma mista di notificazione (pubblici proclami e forme ordinarie).
L'appellante ha proceduto ai sensi dell'art. 150 c.p.c. anche nei confronti dei propri figli.
Alla nullità della notificazione consegue la tempestività dell'appello, decorrendo il termine per l'impugnazione da quando il signor Pt_1
ha avuto conoscenza della sentenza del Tribunale di Forlì.
La causa deve, quindi, essere rimessa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
2. Nel corso del processo di primo grado, sono intervenuti in causa gli eredi della signora i quali, però, erano anche parti Parte_4
convenuto del processo.
pagina 3 di 7 Il Tribunale avrebbe, quindi, dovuto pronunciare la parziale cessazione della materia del contendere per sopravvenuta confusione soggettiva.
3. Il presente gravame è tempestivo perché, non avendo il signor Pt_1
avuto conoscenza della causa per mancata notificazione dell'atto introduttivo, egli è rimasto ignaro della lite e del suo esito sino a quando, nel mese di aprile 2023, la signora ha CP_3 realizzato opere visibili sui fondi di cui l'appellante era comproprietario.
Effettuati i necessari accertamenti, il giorno 11.07.2023 è stata accolta l'istanza di visibilità del fascicolo di primo grado e da quel momento decorre il termine semestrale per proporre impugnazione (nell'atto di appello si fa riferimento al 30.06.2023, ma trattasi di mero errore materiale).
4. Nel merito, la domanda di usucapione è, comunque, infondata.
Si sono costituiti i signori CP_1 CP_3 CP_2
e concludendo per la inammissibilità e
[...] Controparte_4
l'infondatezza dell'appello e chiedendone, quindi, il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata, da ultimo, rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza del 21 gennaio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
Si concorda con la tesi sostenuta da parte appellante, suffragata da consistente e convincente giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la mancanza dei presupposti di fatto in forza dei quali è autorizzata la notificazione per pubblici proclami, previsti dall'art. 150 c.p.c., è senz'altro sindacabile dal giudice del merito, con la conseguenza che il convenuto contumace in primo grado può denunziarne in sede di gravame l'effettiva insussistenza.
L'appello, tuttavia, non è merita accoglimento.
pagina 4 di 7 L'art. 150 c.p.c. consente di accedere allo strumento “straordinario” della notificazione per pubblici proclami sia nel caso in cui il numero dei destinatari sia rilevante, sia quando sia estremamente difficile identificarli tutti.
Nel caso in esame, ricorre senz'altro il primo e autonomo presupposto che concorre, quanto meno per parte dei convenuti, anche con il secondo.
Non è, quindi, necessario che ricorrano entrambi i presupposti.
La circostanza che l'indirizzo dell'odierno appellante potesse essere individuato non assume, quindi, rilevanza decisiva, posto che i convenuti erano in tutto quarantanove (o quarantasei qualora si volessero escludere dal novero i figli dell'attrice), numero certamente rilevante e tale da rendere estremamente difficoltosa la notificazione nelle forme ordinarie.
Peraltro, nel merito della posizione specifica del signor non risulta in Pt_1
alcun modo provato che la signora (e non come Parte_2 Pt_3
reiteratamente riportato nell'atto di appello) abbia mai intrattenuto con lui rapporti di amicizia, né rileva il fatto che potesse disporre del numero di telefono della figlia, considerato che l'appellante ben avrebbe potuto rifiutarsi di comunicare la propria residenza (o il domicilio o la dimora) alla vicina.
Né risulta, dalle stesse allegazioni del signor che egli abbia mai Pt_1
abitato nella casa di Bagno di Romagna, ove, invece, sino alla sua morte, aveva vissuto il fratello.
Il caso in esame, quindi, si prospetta diverso rispetto a quello deciso dalla più volte citata e significativa sentenza della Cassazione n. 11299/2018; ivi la
Corte ha confermato la decisione dei giudici di appello, secondo cui difettavano i presupposti per fare ricorso all'art. 150 c.p.c. perché vi era prova in atti che l'attrice conoscesse le generalità e i recapiti di tutti i convenuti, o avrebbe potuto agevolmente conoscerli, anche perché con alcuni di essi era in trattative per la divisione del compendio immobiliare comprendente i beni oggetto di usucapione.
pagina 5 di 7 Inoltre, i convenuti, in quel caso, erano la metà ca. di quelli chiamati nel presente giudizio.
Alla luce di quanto sopra, emerge che il Presidente del Tribunale di Forlì ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami sul presupposto che per il numero dei destinatari e per la difficoltà di identificarli tutti, la notificazione nei modi ordinari fosse sommamente difficile;
l'eventualità che qualcuno dei convenuti fosse identificato/identificabile, quand'anche presa in considerazione, è stata, evidentemente, ritenuta non rilevante alla luce dell'elevato numero dei destinatari e della obiettiva difficoltà di rintracciarli tutti, sì da considerare comunque autorizzabile la notificazione nei confronti dei quarantanove (49) convenuti per pubblici proclami.
Né l'art. 150, secondo comma, c.p.c., impone che sia sempre necessario procedere con notificazioni “miste” (ordinarie e per pubblici proclami), come invece pare sostenere parte appellante, limitandosi la norma a prevedere la possibilità che i due metodi possano concorrere, anche al fine di evitare possibili eccezioni di invalidità proprio per l'adozione di modalità miste di notifica.
Peraltro, quand'anche la signora avesse conosciuto gli indirizzi di Parte_2
alcuni dei destinatari (i figli, a mero titolo esemplificativo), quello che rileva nel presente giudizio è la validità della notificazione eseguita nei confronti del solo signor non avendo egli interesse a fare, eventualmente, Parte_1
valere l'erronea applicazione della disposizione sopra richiamata nei confronti di altre parti del processo.
Alla luce di quanto sopra, considerato che la notificazione per pubblici proclami al signor dell'atto di citazione introduttivo del Parte_1
presente giudizio è da ritenersi valida, l'appello deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo, con conseguente assorbimento di ogni altro motivo di impugnazione.
∞ ∞ ∞
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e, valutati il valore della controversia (Euro
20.000,00), la sua natura e quella delle parti, vengono liquidate a favore degli appellati sulla base dei parametri prossimi ai minimi previsti dal d.m. n.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, considerati il valore della causa e il corrispondente scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro
5.201,00 ed Euro 26.000,00); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna il signor alla refusione in favore dei signori Parte_1
Controparte_2 Controparte_4 CP_3 CP_1
delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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