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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/05/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 21/2025 R.G.L. promossa da:
, residente in [...], Località Liscia di Vacca n. 0, elettivamente Parte_1 domiciliato in Torino, C.so Tassoni n. 14, presso lo studio dell'avv. Domenico Sollazzo, che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è ivi domiciliata in via dell'Arsenale, n. 21
APPELLATA
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato l'11.12.2024
Per l'appellata: come da memoria depositata il 26.5.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con sentenza n. 2805/2024 pubblicata il 9.5.2024 il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso con cui ha impugnato l'ordinanza–ingiunzione Protocollo n. Parte_1
34410/dep/pc/2018, emessa dal Prefetto di Torino in data 3.5.2022, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 17.630,70, per aver illegittimamente trattenuto l'indennità di malattia spettante al proprio prestatore di lavoro, Bayad Tawfick, così integrando il reato di cui all' art. 316 ter secondo comma c.p.;
- avverso detta sentenza ha proposto appello, mediante deposito telematico Parte_1 dell'11.12.2024, iscritto nel ruolo contenzioso civile, e successivamente la causa è stata riassegnata alla sezione lavoro;
- parte appellata ha in via preliminare chiesto di verificare la tempestività del ricorso in appello e il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ed ha inoltre eccepito l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'appello.
Ritenuto che:
- la data a cui si deve fare riferimento per verificare la tempestività dell'impugnazione è quella dell'11.12.2024, in cui il ricorso in appello è stato depositato, mentre la successiva data del 13.1.2025 (che compare nel fascicolo telematico) è quella risultante dal mero passaggio dal ruolo contenzioso ordinario al ruolo lavoro;
- l'appello è pertanto tempestivo in quanto il termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., calcolato dal 10.5.2024 (essendo stata la sentenza pubblicata il 9.5.2025), e tenendo conto della sospensione feriale dei termini, scadeva proprio l'11.12.2024, data del deposito telematico;
- il Tribunale ha ritenuto l'ordinanza ingiunzione legittima osservando che il ricorrente non ha fornito la prova di aver corrisposto al lavoratore l'indennità di malattia che è tenuto ad anticipare per conto dell' e registrata nei prospetti paga relativi al suddetto lavoratore CP_2
dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2017; ha richiamato il costante orientamento della S.C. secondo cui “integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 317-ter cod. pen. la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall' il conguaglio CP_2
di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percepisce indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni (cfr. Sez. un., n. 7537 del 16/12/2010)”;
- il primo giudice ha inoltre precisato che il bene tutelato dall'art. 316 ter c.p. è il patrimonio della pubblica amministrazione e non quello privato del lavoratore, di talché sono irrilevanti le contestazioni attoree sul fatto che il precedente giudizio instaurato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro non abbia avuto ad oggetto (anche) l'indennità di malattia e che è altresì irrilevante l'intervenuta archiviazione del relativo procedimento penale, considerato che l'art. 316 ter comma 2 c.p.c. ha depenalizzato il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui al comma 1 in illecito amministrativo in tutti i casi in cui la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore ad euro 3.999,96;
- l'appellante ha riproposto il solo motivo – già prospettato nel primo grado – di opposizione all'ordinanza ingiunzione relativo alla sua illegittimità, letteralmente trascrivendo le difese contenute nel ricorso di primo grado, limitandosi ad aggiungere la seguente frase:
“Verissimo che il procedimento di lavoro e l'ordinanza ingiunzione sono due cose distinte ma è a dir poco anomalo che mai nulla sia emerso nel corso del giudizio. Si evidenzia, inoltre, che le buste paga sono fatte dal consulente del lavoro. Dunque il Signor come Pt_1 avrebbe potuto porre in essere delle trattenute illegittime?”;
- in tal modo pertanto l'appellante non si confronta affatto con le argomentazioni del
Tribunale; più precisamente nulla afferma sulla mancanza di prova del pagamento al lavoratore dell'indennità di malattia né sugli aspetti giuridici trattati dal Tribunale, in particolare sull'integrazione dell'illecito amministrativo nel caso di compensazione tra contributi dovuti all' e le somme che il datore è per legge tenuto ad anticipare per conto CP_2 dell' (tra cui, appunto, l'indennità di malattia), nel caso in cui manchi l'erogazione al CP_2
lavoratore;
- nel ricorso in appello difetta dunque completamente l'indicazione delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in violazione dell'art. 434
c.p.c.;
- l'appello è pertanto inammissibile.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
All'inammissibilità dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 348 bis e 436 bis c.p.c., dichiara l'inammissibilità dell'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 3.966, oltre accessori;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 29.5.2025 LA CONSIGLIERA est.
Dott.ssa Silvia Casarino
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Clotilde Fierro