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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/01/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 225/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. F. Patanè
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del Presidente p.t., anche quale mandatario della P.IVA_1
rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv. L. Gaezza;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avverso avviso di addebito – iscrizione
Gestione Commercianti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 72/2022 del 12.1.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania rigettava il ricorso con il quale aveva proposto Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320180009395078000, notificato dall il 15.1.2019 per il pagamento di contributi e sanzioni da CP_1
versare alla Gestione Commercianti.
Il tribunale disattendeva preliminarmente l'eccezione di decadenza formulata dall'opponente in quanto, attenendo ad un preteso vizio di forma del ruolo o dell'atto impositivo, doveva essere proposta nel termine di venti giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Nel merito, riteneva legittima l'iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercianti della quale socia della Pt_1 Controparte_3
e, dunque, fondata la pretesa contributiva oggetto dell'avviso emesso
[...]
Part per il pagamento di contributi e relative sanzioni per i quattro ratei degli anni 2016 e 2017, nonché per le prime due rate del 2018. Osservava che dalla documentazione in atti risultava che la società non aveva dipendenti e che l'opponente, il 28.1.2015, aveva iscritto la propria nomina alla carica di institore, quale preposto alla somministrazione di alimenti e bevande nella sede sociale della società, producendo nei periodi in questione redditi d'impresa. Considerava irrilevante la circostanza per la quale l'attività espletata coincidesse con l'oggetto sociale dell'azienda, ritenendo che, di contro, ciò comprovasse ulteriormente la ricorrenza dei presupposti per l'assoggettamento all'obbligo contributivo. Rilevava che gravava sulla opponente fornire prova contraria che, tuttavia, non era stata richiesta con le consequenziali preclusioni e decadenze.
Compensava le spese di lite tenuto conto della complessità delle questioni trattate.
Avverso la citata sentenza proponeva appello , con ricorso Parte_1
depositato il 19.3.2022. Al gravame resisteva l . Controparte_4
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 19 dicembre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 662/1996.
Contesta, anzitutto, le motivazioni sottese alla sentenza gravata in quanto fondate su presunzioni non ammesse dalla legge, poiché sprovviste dei caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. Deduce che il giudice di primo grado ha, invero, erroneamente ritenuto che il rilascio di una procura institoria giustificasse l'iscrizione alla gestione commercianti, escludendo altri oneri probatori a carico dell'ente previdenziale. Precisa che, però, lo stesso , che inizialmente aveva ricollegato l'iscrizione alla CP_1
gestione al rilascio della suddetta procura, successivamente con provvedimento del 4.7.2016, emesso a seguito di ricorso in autotutela, in assenza di altri elementi certi che dimostrassero lo svolgimento di un'attività commerciale con i caratteri della abitualità e della prevalenza, aveva disposto di posticipare l'iscrizione.
Sostiene, quindi, che, contrariamente a quanto opinato dal tribunale, nel caso di specie, l' non ha adempiuto all'onere, sullo stesso incombente, di CP_1
provare lo svolgimento dell'attività lavorativa con abitualità e prevalenza, presupposti necessari per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, secondo quanto previsto dalla legge n. 662/1996.
2. L'appello è infondato.
Invero, il tribunale non si è limitato a prendere in considerazione il rilascio della procura institoria, ma ha rilevato che in virtù di tale procura la ricorrente
è stata preposta all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in una ditta senza dipendenti.
Come correttamente rilevato dall' l'iscrizione è avvenuta non CP_1
semplicemente per il rilascio della procura, ma per lo svolgimento di tale attività di preposto alla somministrazione di bevande e alimenti, attività iniziata il 3.2.2106. Si tratta, concordando il collegio con la valutazione del tribunale, di prova piena della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55 del 2014 in ragione del valore della controversia (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) e dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
2.906,00, oltre spese generali;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi