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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/03/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 427/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. PAOLO CAMPAGNA, elettivamente C.F._1 domiciliata in VIA G.T. INVREA 16/6 16129 GENOVA presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO Controparte_1 P.IVA_1
MAJOCCHI, elettivamente domiciliata in PIAZZA FONTANA 6 20122 MILANO presso il difensore
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1
“Nel rito e nel merito:
- accogliere le eccezioni e le conclusioni/doglianze dell'odierno gravame, per l'effetto riformando / annullando la Sentenza di prime cure del Tribunale Civile di Milano, Dr.ssa
Caterina Canu, n. 312 del 10.01.2024, notificata al difensore dell'odierna appellante ex artt. n. 427/2024 r.g.
170, comma 1 e 285 e 325 comma1 c.p.c. / L. n.°53 del 1994 in data11.01.2024, facendo luogo al pieno e totale accoglimento del motivo di appello di cui al presente atto e così integralmente accogliendo, contrariis reiectis, le conclusioni della Sig.ra nella Parte_1 qualità, in prime cure e di cui alle precisate conclusioni per l'udienza del 10.10.2023 in R.G.
11766/2022 incluse le disattese ed insistite istanze istruttorie (Note dep. PCT del 28/09/2023) con integrale rigetto delle avversarie eccezioni e domande;
- condannare la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio di primo grado in favore dell'odierna appellante;
- vinte le spese del presente gravame”.
Per l'Appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
1 IN VIA PRINCIPALE. NEL MERITO
2 rigettare l'appello e i motivi di impugnazione formulati dall'appellante Pt_2 nei confronti di in quanto infondati in fatto e Parte_1 Controparte_1 in diritto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
312/2024 del 10.01.2024 – R.G. 11766/2022 emessa dal Tribunale di Milano, quivi impugnata;
3 IN SUBORDINE. NEL MERITO
4 nella denegata e improbabile ipotesi di accoglimento anche solo parziale dei motivi di appello formulati dalla controparte, condannare quest'ultima al pagamento della diversa maggiore o minore somma ritenuta dovuta a ovvero equa o di giustizia;
CP_1
5 IN OGNI CASO
6 con la rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio a carico della parte soccombente, oltre alla maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1bis, D.M. 55/2014”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Chiamato a decidere in merito all'opposizione proposta il 18.3.2022 da
[...]
quale titolare dell'impresa individuale avverso il decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 20268/2021 emesso nei suoi confronti su ricorso di per Controparte_1
l'importo di € 16.081,85, oltre interessi e spese, sul presupposto del mancato pagamento di canoni di locazione operativa di bene strumentale (n. 1 macchinario “T-Shape”) come da contratto inter partes n.13624907 in data 6.12.2019, il Tribunale di Milano, con sentenza n.
312/2024 pubblicata il 10.1.2024, ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché tardivamente proposta oltre lo spirare del termine di cui all'art. 641 c.p.c., escludendo l'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio effettuata a mezzo p.e.c. il 21.12.2021, ed ha condannato l'opponente a rifondere a controparte le spese di lite, liquidate in
€ 4.200,00, oltre accessori di legge.
pagina 2 di 7 n. 427/2024 r.g.
ha interposto tempestivo appello, lamentando, con lo sviluppo di un Parte_1 unico motivo, l'erroneità della pronuncia “nella percezione della realtà fattuale e nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto (processuale e sostanziale) alla fattispecie”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita ritualmente ed ha contestato la fondatezza del gravame, Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza del 10.9.2024, il Consigliere Istruttore ha rinviato per la rimessione al
Collegio al 18.2.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionale e il deposito delle memorie di replica.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
L'eccezione svolta dalla difesa di ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., con Controparte_1 cui la Corte è stata sollecitata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di alta probabilità di insuccesso del medesimo, deve intendersi superata, poiché implicitamente disattesa con l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art 352 c.p.c., fondata sulla ritenuta necessità che l'oggetto della causa e le questioni dibattute in fatto e in diritto fossero sottoposti ad approfondita disamina in sede decisionale.
Nel merito, con lo sviluppo di un unico articolato motivo, che svolge Parte_1 attività di parrucchiera/estetista sotto l'insegna di denuncia l'erroneità della Parte_1 decisione assunta dal Giudice di prime cure, per avere quest'ultimo ritenuto che l'eccepito vizio di notificazione del decreto ingiuntivo opposto, dato dall'illeggibilità dei relativi allegati, dovesse formare oggetto di onere probatorio a proprio carico, quando controparte non solo non aveva richiesto la relativa verifica a mezzo CTU, ma neppure aveva fornito dimostrazione del fatto “che l'indirizzo pec utilizzato per la comunicazione / notifica fosse inserito nei registri autorizzati di posta elettronica certificata”.
Insiste inoltre ad affermare che la notificazione del provvedimento monitorio risalirebbe ad epoca in cui era in corso il trasferimento della propria sede operativa e critica l'affermazione, contenuta nella sentenza gravata, secondo cui “non sarebbe comunque giustificabile la scelta
… di non attivare i computer a causa del dedotto spostamento della sede”, sul rilievo che “il mancato collegamento dell'unico computer aziendale non fu affatto una scelta, ma una necessità dettata dai tempi di chiusura trasferimento e riorganizzazione di centro estetico tanto più in un periodo ancora soggetto alle limitazioni post Covid 19”, circostanza che avrebbe potuto essere a suo dire dimostrata se solo fossero stati ammessi i mezzi di prova dedotti con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata il 15.3.2023.
Si tratta di censure prive di fondamento.
Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, al quale risulta allegata “copia notificata di ricorso e decreto” perfettamente chiara e decifrabile nei suoi contenuti (Allegato A), non sono pagina 3 di 7 n. 427/2024 r.g.
illustrate le ragioni a sostegno, viceversa, della pretesa illeggibilità di tali atti, ragioni che la difesa della signora non si cura di precisare neppure nel presente grado di appello. Parte_1
È l'opposta ad indicare, nella propria comparsa di costituzione, che all'origine di tale pretesa illeggibilità vi sarebbe il “tipo di formato con cui sono stati trasmessi gli atti”, osservando tuttavia che “gli allegati alle notificazioni effettuate via PEC sono firmat[i] digitalmente e pertanto presentano un'estensione che contraddistingue il file per l'apposizione della firma digitale (formato p7m)”, come evidenziato anche “nel corpo del messaggio relativo alla notificazione via PEC [in cui] vengono indicate le istruzioni per prendere corretta visione degli allegati”.
La presenza di tali istruzioni è circostanza in effetti documentata
Così come è, più in generale, documentata l'avvenuta consegna in data 21.12.2021, a mezzo p.e.c., del messaggio “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” proveniente da ed indirizzato a Email_1
" , con allegati il ricorso per ingiunzione di pagamento, Email_2 la Procura Generale alle liti rilasciata all'avv. Matteo Majocchi e all'avv. Matteo Molinari da il decreto ingiuntivo telematico n. 20268/2021 in data 1/29.11.2021 Controparte_1 del Tribunale di Milano e la relata di notifica con relativa attestazione di conformità, firmati digitalmente e visibili in ogni loro parte (doc. 4 appellata).
La notificazione è, all'apparenza, del tutto regolare, né vi sono evidenze per ritenere non solo l'effettiva illeggibilità del messaggio di posta elettronica al momento della relativa ricezione, come lamentata dall'appellante, ma anche la ricollegabilità della stessa a vizi dell'attività notificatoria da doversi addebitare all'odierna appellata.
Ad ogni buon conto, in un'ottica necessariamente collaborativa, la signora Parte_1 avrebbe dovuto preoccuparsi di rendere edotta Grenke Locazione S.r.l. delle difficoltà di prendere completa cognizione della comunicazione, così da fornirle la possibilità di rimediare all'inconveniente.
Non essendo ciò avvenuto, vale il principio, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, sono a carico del destinatario, il quale viceversa denunci un vizio della notifica via p.e.c., la concreta allegazione di disfunzionalità riferibili ai sistemi telematici ed il correlativo onere probatorio (v. Cass
28.5.2021; id. ord.
2.3.2022 n. 6912).
La posta elettronica certificata è infatti il sistema che, per espressa previsione di legge (D.P.R.
11.2.2005, n. 68), consente di inviare e-mail con valore legale equiparato a raccomandata con ricevuta di ritorno.
Essa presenta, rispetto alla posta elettronica ordinaria, caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario, così da garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
pagina 4 di 7 n. 427/2024 r.g.
Infatti, attraverso il sistema delle "ricevute", i gestori certificano con riferimenti temporali specifici per ciascuna operazione (data e ora del relativo compimento) che il messaggio ed i relativi allegati: a). sono stati spediti;
b). sono stati consegnati;
c). non sono stati alterati.
Gli stessi gestori sono tenuti inoltre all'invio di avvisi in caso di errore che abbia riguardato una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna), in modo da non lasciar residuare dubbi sullo stato della spedizione.
Di conseguenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato o gli allegati notificati è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica (v. Cass. 31.10.2017, n. 25819; Cass. 21.8.2019 n. 21560), potendosi ritenere che, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della p.e.c. e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c. (v. Cass. 21.2.2020 n. 4624).
In applicazione dei suddetti princìpi, l'inerzia mantenuta dall'ingiunta Parte_1
a seguito alla constatazione di problemi di ricezione dell'atto notificato e la mancanza di prova dell'effettività e della natura di tali problemi non possono che condurre a ritenere avvenuto il perfezionamento della notifica litigiosa con la consegna della comunicazione via p.e.c. alla destinataria in data 21.12.2021, senza necessità di disporre una CTU relativa ad eventuali vizi dell'attività comunicatoria compiuta da che non solo avrebbe carattere Controparte_1 manifestamente esplorativo, ma si porrebbe in contrasto con la descritta ottica del sistema.
Quanto alla dedotta erroneità della pronuncia gravata nel ritenere “non … giustificabile la scelta da parte dell'opponente di non attivare i computer a causa del dedotto spostamento della sede”, si osserva che, in quanto soggetto abilitato all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, era responsabile della gestione della propria utenza ed aveva dunque Parte_1
l'onere non solo di attivarsi affinché i messaggi potessero essere regolarmente recapitati, ma anche di procedere al controllo periodico delle comunicazioni inviate al proprio indirizzo.
La circostanza dedotta di non aver potuto prendere conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione sulla propria casella p.e.c. è quindi circostanza imputabile alla stessa signora che, nella sua qualità di titolare dell'account di Parte_1 posta elettronica certificata, avrebbe dovuto non solo assicurare il funzionamento della propria casella postale, ma anche verificarne costantemente i contenuti.
A diversa conclusione non potrebbe certamente condurre l'ammissione delle prove orali dedotte, e in particolare del capitolo 1) della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata il 15.3.2023, con il quale l'appellante chiede di poter dimostrare che “nel mese di Dicembre 2021 […] stava trasferendo la propria attività in Genova dai locali di Via Parte_1
Piccone 13/R al nuovo ed attuale indirizzo di Via Cadamosto 5/R e conseguentemente il computer aziendale come pure i macchinari ed i beni strumentali dell'azienda (chiusa per oltre un mese) erano “staccati” ovvero non funzionanti in corso ed in occasione dell'allestimento e del trasferimento della/nella nuova e predetta sede”.
pagina 5 di 7 n. 427/2024 r.g.
A prescindere dalla relativa formulazione del tutto generica quanto agli esatti confini temporali della dedotta impossibilità di prendere visione dei messaggi recapitati al proprio indirizzo telematico, si pone infatti come assorbente la considerazione che in nessun caso gli effetti della decisione assunta unilateralmente da di rendere inaccessibile il proprio Parte_1 account potrebbero farsi ricadere su Controparte_1
L'appellante lamenta anche che controparte “neppure ha fornito la prova che l'indirizzo pec utilizzato per la comunicazione / notifica fosse inserito nei registri autorizzati di posta elettronica certificata”: si tratta tuttavia di questione sollevata per la prima volta in sede di gravame, con evidente violazione del divieto dei cd. nova in appello imposto dall'art. 345 c.p.c.
Dunque, non può formare oggetto di esame da parte della Corte.
Consegue alle considerazioni sin qui svolte che correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile l'opposizione proposta da in data 18.3.2022, Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo notificato nei suoi confronti a mezzo p.e.c. da Controparte_1 il 21.12.2021, per intervenuto decorso del termine di cui all'art. 641 co. 1 c.p.c.
[...]
L'appello deve essere dunque respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza n.
312/2024 del Tribunale di Milano oggetto dello stesso.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante, e, avuto riguardo al valore della causa (scaglione compreso da € 5.201 a € 26.000), si liquidano a favore di Controparte_1 come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per le fasi introduttiva, di studio e decisionale e dei parametri minimi per la fase di trattazione/istruttoria, dato il mancato svolgimento di attività istruttoria nel presente grado.
A carico di poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 comma 1 - Parte_1 quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n.
228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, o altrimenti assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 312/2024 del
Tribunale di Milano pubblicata in data 10.1.2024;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.888,00 per compensi
[...]
(di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione/istruttoria ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a. come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento pagina 6 di 7 n. 427/2024 r.g.
da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte il 25
Febbraio 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Laura Sara Tragni
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 427/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. PAOLO CAMPAGNA, elettivamente C.F._1 domiciliata in VIA G.T. INVREA 16/6 16129 GENOVA presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO Controparte_1 P.IVA_1
MAJOCCHI, elettivamente domiciliata in PIAZZA FONTANA 6 20122 MILANO presso il difensore
APPELLATA
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1
“Nel rito e nel merito:
- accogliere le eccezioni e le conclusioni/doglianze dell'odierno gravame, per l'effetto riformando / annullando la Sentenza di prime cure del Tribunale Civile di Milano, Dr.ssa
Caterina Canu, n. 312 del 10.01.2024, notificata al difensore dell'odierna appellante ex artt. n. 427/2024 r.g.
170, comma 1 e 285 e 325 comma1 c.p.c. / L. n.°53 del 1994 in data11.01.2024, facendo luogo al pieno e totale accoglimento del motivo di appello di cui al presente atto e così integralmente accogliendo, contrariis reiectis, le conclusioni della Sig.ra nella Parte_1 qualità, in prime cure e di cui alle precisate conclusioni per l'udienza del 10.10.2023 in R.G.
11766/2022 incluse le disattese ed insistite istanze istruttorie (Note dep. PCT del 28/09/2023) con integrale rigetto delle avversarie eccezioni e domande;
- condannare la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio di primo grado in favore dell'odierna appellante;
- vinte le spese del presente gravame”.
Per l'Appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
1 IN VIA PRINCIPALE. NEL MERITO
2 rigettare l'appello e i motivi di impugnazione formulati dall'appellante Pt_2 nei confronti di in quanto infondati in fatto e Parte_1 Controparte_1 in diritto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
312/2024 del 10.01.2024 – R.G. 11766/2022 emessa dal Tribunale di Milano, quivi impugnata;
3 IN SUBORDINE. NEL MERITO
4 nella denegata e improbabile ipotesi di accoglimento anche solo parziale dei motivi di appello formulati dalla controparte, condannare quest'ultima al pagamento della diversa maggiore o minore somma ritenuta dovuta a ovvero equa o di giustizia;
CP_1
5 IN OGNI CASO
6 con la rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio a carico della parte soccombente, oltre alla maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1bis, D.M. 55/2014”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Chiamato a decidere in merito all'opposizione proposta il 18.3.2022 da
[...]
quale titolare dell'impresa individuale avverso il decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 20268/2021 emesso nei suoi confronti su ricorso di per Controparte_1
l'importo di € 16.081,85, oltre interessi e spese, sul presupposto del mancato pagamento di canoni di locazione operativa di bene strumentale (n. 1 macchinario “T-Shape”) come da contratto inter partes n.13624907 in data 6.12.2019, il Tribunale di Milano, con sentenza n.
312/2024 pubblicata il 10.1.2024, ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché tardivamente proposta oltre lo spirare del termine di cui all'art. 641 c.p.c., escludendo l'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio effettuata a mezzo p.e.c. il 21.12.2021, ed ha condannato l'opponente a rifondere a controparte le spese di lite, liquidate in
€ 4.200,00, oltre accessori di legge.
pagina 2 di 7 n. 427/2024 r.g.
ha interposto tempestivo appello, lamentando, con lo sviluppo di un Parte_1 unico motivo, l'erroneità della pronuncia “nella percezione della realtà fattuale e nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto (processuale e sostanziale) alla fattispecie”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita ritualmente ed ha contestato la fondatezza del gravame, Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza del 10.9.2024, il Consigliere Istruttore ha rinviato per la rimessione al
Collegio al 18.2.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionale e il deposito delle memorie di replica.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
L'eccezione svolta dalla difesa di ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., con Controparte_1 cui la Corte è stata sollecitata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di alta probabilità di insuccesso del medesimo, deve intendersi superata, poiché implicitamente disattesa con l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art 352 c.p.c., fondata sulla ritenuta necessità che l'oggetto della causa e le questioni dibattute in fatto e in diritto fossero sottoposti ad approfondita disamina in sede decisionale.
Nel merito, con lo sviluppo di un unico articolato motivo, che svolge Parte_1 attività di parrucchiera/estetista sotto l'insegna di denuncia l'erroneità della Parte_1 decisione assunta dal Giudice di prime cure, per avere quest'ultimo ritenuto che l'eccepito vizio di notificazione del decreto ingiuntivo opposto, dato dall'illeggibilità dei relativi allegati, dovesse formare oggetto di onere probatorio a proprio carico, quando controparte non solo non aveva richiesto la relativa verifica a mezzo CTU, ma neppure aveva fornito dimostrazione del fatto “che l'indirizzo pec utilizzato per la comunicazione / notifica fosse inserito nei registri autorizzati di posta elettronica certificata”.
Insiste inoltre ad affermare che la notificazione del provvedimento monitorio risalirebbe ad epoca in cui era in corso il trasferimento della propria sede operativa e critica l'affermazione, contenuta nella sentenza gravata, secondo cui “non sarebbe comunque giustificabile la scelta
… di non attivare i computer a causa del dedotto spostamento della sede”, sul rilievo che “il mancato collegamento dell'unico computer aziendale non fu affatto una scelta, ma una necessità dettata dai tempi di chiusura trasferimento e riorganizzazione di centro estetico tanto più in un periodo ancora soggetto alle limitazioni post Covid 19”, circostanza che avrebbe potuto essere a suo dire dimostrata se solo fossero stati ammessi i mezzi di prova dedotti con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata il 15.3.2023.
Si tratta di censure prive di fondamento.
Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, al quale risulta allegata “copia notificata di ricorso e decreto” perfettamente chiara e decifrabile nei suoi contenuti (Allegato A), non sono pagina 3 di 7 n. 427/2024 r.g.
illustrate le ragioni a sostegno, viceversa, della pretesa illeggibilità di tali atti, ragioni che la difesa della signora non si cura di precisare neppure nel presente grado di appello. Parte_1
È l'opposta ad indicare, nella propria comparsa di costituzione, che all'origine di tale pretesa illeggibilità vi sarebbe il “tipo di formato con cui sono stati trasmessi gli atti”, osservando tuttavia che “gli allegati alle notificazioni effettuate via PEC sono firmat[i] digitalmente e pertanto presentano un'estensione che contraddistingue il file per l'apposizione della firma digitale (formato p7m)”, come evidenziato anche “nel corpo del messaggio relativo alla notificazione via PEC [in cui] vengono indicate le istruzioni per prendere corretta visione degli allegati”.
La presenza di tali istruzioni è circostanza in effetti documentata
Così come è, più in generale, documentata l'avvenuta consegna in data 21.12.2021, a mezzo p.e.c., del messaggio “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” proveniente da ed indirizzato a Email_1
" , con allegati il ricorso per ingiunzione di pagamento, Email_2 la Procura Generale alle liti rilasciata all'avv. Matteo Majocchi e all'avv. Matteo Molinari da il decreto ingiuntivo telematico n. 20268/2021 in data 1/29.11.2021 Controparte_1 del Tribunale di Milano e la relata di notifica con relativa attestazione di conformità, firmati digitalmente e visibili in ogni loro parte (doc. 4 appellata).
La notificazione è, all'apparenza, del tutto regolare, né vi sono evidenze per ritenere non solo l'effettiva illeggibilità del messaggio di posta elettronica al momento della relativa ricezione, come lamentata dall'appellante, ma anche la ricollegabilità della stessa a vizi dell'attività notificatoria da doversi addebitare all'odierna appellata.
Ad ogni buon conto, in un'ottica necessariamente collaborativa, la signora Parte_1 avrebbe dovuto preoccuparsi di rendere edotta Grenke Locazione S.r.l. delle difficoltà di prendere completa cognizione della comunicazione, così da fornirle la possibilità di rimediare all'inconveniente.
Non essendo ciò avvenuto, vale il principio, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, sono a carico del destinatario, il quale viceversa denunci un vizio della notifica via p.e.c., la concreta allegazione di disfunzionalità riferibili ai sistemi telematici ed il correlativo onere probatorio (v. Cass
28.5.2021; id. ord.
2.3.2022 n. 6912).
La posta elettronica certificata è infatti il sistema che, per espressa previsione di legge (D.P.R.
11.2.2005, n. 68), consente di inviare e-mail con valore legale equiparato a raccomandata con ricevuta di ritorno.
Essa presenta, rispetto alla posta elettronica ordinaria, caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario, così da garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
pagina 4 di 7 n. 427/2024 r.g.
Infatti, attraverso il sistema delle "ricevute", i gestori certificano con riferimenti temporali specifici per ciascuna operazione (data e ora del relativo compimento) che il messaggio ed i relativi allegati: a). sono stati spediti;
b). sono stati consegnati;
c). non sono stati alterati.
Gli stessi gestori sono tenuti inoltre all'invio di avvisi in caso di errore che abbia riguardato una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna), in modo da non lasciar residuare dubbi sullo stato della spedizione.
Di conseguenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato o gli allegati notificati è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica (v. Cass. 31.10.2017, n. 25819; Cass. 21.8.2019 n. 21560), potendosi ritenere che, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della p.e.c. e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c. (v. Cass. 21.2.2020 n. 4624).
In applicazione dei suddetti princìpi, l'inerzia mantenuta dall'ingiunta Parte_1
a seguito alla constatazione di problemi di ricezione dell'atto notificato e la mancanza di prova dell'effettività e della natura di tali problemi non possono che condurre a ritenere avvenuto il perfezionamento della notifica litigiosa con la consegna della comunicazione via p.e.c. alla destinataria in data 21.12.2021, senza necessità di disporre una CTU relativa ad eventuali vizi dell'attività comunicatoria compiuta da che non solo avrebbe carattere Controparte_1 manifestamente esplorativo, ma si porrebbe in contrasto con la descritta ottica del sistema.
Quanto alla dedotta erroneità della pronuncia gravata nel ritenere “non … giustificabile la scelta da parte dell'opponente di non attivare i computer a causa del dedotto spostamento della sede”, si osserva che, in quanto soggetto abilitato all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, era responsabile della gestione della propria utenza ed aveva dunque Parte_1
l'onere non solo di attivarsi affinché i messaggi potessero essere regolarmente recapitati, ma anche di procedere al controllo periodico delle comunicazioni inviate al proprio indirizzo.
La circostanza dedotta di non aver potuto prendere conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione sulla propria casella p.e.c. è quindi circostanza imputabile alla stessa signora che, nella sua qualità di titolare dell'account di Parte_1 posta elettronica certificata, avrebbe dovuto non solo assicurare il funzionamento della propria casella postale, ma anche verificarne costantemente i contenuti.
A diversa conclusione non potrebbe certamente condurre l'ammissione delle prove orali dedotte, e in particolare del capitolo 1) della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata il 15.3.2023, con il quale l'appellante chiede di poter dimostrare che “nel mese di Dicembre 2021 […] stava trasferendo la propria attività in Genova dai locali di Via Parte_1
Piccone 13/R al nuovo ed attuale indirizzo di Via Cadamosto 5/R e conseguentemente il computer aziendale come pure i macchinari ed i beni strumentali dell'azienda (chiusa per oltre un mese) erano “staccati” ovvero non funzionanti in corso ed in occasione dell'allestimento e del trasferimento della/nella nuova e predetta sede”.
pagina 5 di 7 n. 427/2024 r.g.
A prescindere dalla relativa formulazione del tutto generica quanto agli esatti confini temporali della dedotta impossibilità di prendere visione dei messaggi recapitati al proprio indirizzo telematico, si pone infatti come assorbente la considerazione che in nessun caso gli effetti della decisione assunta unilateralmente da di rendere inaccessibile il proprio Parte_1 account potrebbero farsi ricadere su Controparte_1
L'appellante lamenta anche che controparte “neppure ha fornito la prova che l'indirizzo pec utilizzato per la comunicazione / notifica fosse inserito nei registri autorizzati di posta elettronica certificata”: si tratta tuttavia di questione sollevata per la prima volta in sede di gravame, con evidente violazione del divieto dei cd. nova in appello imposto dall'art. 345 c.p.c.
Dunque, non può formare oggetto di esame da parte della Corte.
Consegue alle considerazioni sin qui svolte che correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile l'opposizione proposta da in data 18.3.2022, Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo notificato nei suoi confronti a mezzo p.e.c. da Controparte_1 il 21.12.2021, per intervenuto decorso del termine di cui all'art. 641 co. 1 c.p.c.
[...]
L'appello deve essere dunque respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza n.
312/2024 del Tribunale di Milano oggetto dello stesso.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante, e, avuto riguardo al valore della causa (scaglione compreso da € 5.201 a € 26.000), si liquidano a favore di Controparte_1 come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per le fasi introduttiva, di studio e decisionale e dei parametri minimi per la fase di trattazione/istruttoria, dato il mancato svolgimento di attività istruttoria nel presente grado.
A carico di poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 comma 1 - Parte_1 quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n.
228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, o altrimenti assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 312/2024 del
Tribunale di Milano pubblicata in data 10.1.2024;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.888,00 per compensi
[...]
(di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione/istruttoria ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a. come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento pagina 6 di 7 n. 427/2024 r.g.
da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte il 25
Febbraio 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Laura Sara Tragni
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