Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/04/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV^ Sezione Civile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Feola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6187 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2014, avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine della Parte 1 '
comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Loreta Di Marco, presso il cui studio in
Piedimonte Matese (Ce) alla via A. Gaetani n. 49 è elettivamente domiciliato;
ATTORE
CONTRO
in persona dell'amministratore p.t, rappresentato e Controparte_1 '
difeso unitamente e/o disgiuntamente dall' Avv. Michele Piazza e dall' Avv. Laura Antonella
Di Lorenzo, in virtù di mandato in calce della comparsa di costituzione dei nuovi difensori e con loro elettivamente domiciliato in Caserta alla via Roma n. 143;
CONVENUTO
NONCHE'
CP 2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, unitamente e/o disgiuntamente dall' Avv. Aldo Natale ed Avv. Davide Natale, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliata in Casagiove, alla via Arcivescovo Pontillo
n. 75;
NONCHE'
AR rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di costituzione, dall'Avvocato Luisa Durazzano, con cui elettivamente domicilia in Caserta alla via M. Ruta n.46
CONVENUTO
NONCHE'
n persona del legale rappresentante Controparte_4 , gia OP
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Fiorelli, in virtù di procura generali alle liti per P.IVA notaio dott. Persona 1 rep. n.186905, racc. n. con il quale elettivamente domicilia in Caserta alla Via L. Ricciardelli n. 52
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.01.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 in qualità di proprietario e possessore dell'appartamento sito al piano terra dello stabile del Controparte_1 conveniva in e l'Architetto Controparte_1giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la CP 2 il
,
AR al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in seguito ai lavori effettuati nel giardino di sua proprietà, nonché il rimborso delle spese maturate nel procedimento di Atp
proposto ante causam, la corresponsione di un'indennità ex art. 843 c.c. comma II e la rimozione 'CP 1 previo accertamento della delle opere abusive realizzate nel giardino di sua proprietà dal insussistenza di servitù.
In subordine, l'attore chiedeva il riconoscimento di una indennità ex art. 1038 c.c., quantificata in €
10.000,00.
L'istante, in particolare, assumeva che in data 13.01.2010, venivano deliberati dall'assemblea condominiale dei lavori da effettuarsi sulle parti condominiali e tra questi anche la impermeabilizzazione delle pareti verticali dei garages sottostanti lo stabile condominiale, da effettuarsi passando all'interno del giardino di proprietà e nel possesso esclusivo del ricorrente.
I suddetti lavori venivano affidati alla CP_2 sotto la direzione dell'Arch. AR
A seguito dei suddetti lavori, l'immobile attoreo e le sue pertinenze, in particolare, i giardini ed il terrazzo, subivano danni di varia natura ed entità.
Parte 1 un manufattoVenivano, altresì, realizzati nel giardino di proprietà esclusiva del cementizio per l'impermeabilizzazione del vano garage condominiale al cui interno veniva realizzata una vasca in cemento per la raccolta degli scarichi pluviali.
Il ricorrente, inoltre, in data 18.04.2012, riportava anche delle lesioni al piede per essere incorso in un oggetto incautamente abbandonato dalle maestranze della ditta appaltatrice nel giardino di sua proprietà.
Si costituiva in giudizio il Controparte 1 il quale concludeva per il rigetto di tutte le pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva il convenuto AR , il quale contestava le avverse pretese ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva. Si costituiva CP 2 contestando gli assunti avversi in ordine alla sussistenza della propria responsabilità e concludendo per il rigetto di tutte le pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
proponeva altresì domanda riconvenzionale affinché si procedesse ad accertare il residuo credito vantato nei confronti del Controparte_6 del Parte 1 ;infine, chiedeva di
OP (oggiessere autorizzata a chiamare in causa ex art.106 c.p.c., la Controparte 7 quale compagnia assicuratrice che garantiva la società CP 2 al al fine di esseremomento dell'esecuzione del contratto di appalto con il Controparte 1
manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva quindi la società di assicurazione, la quale eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa, per violazione degli obblighi contrattuali (precisamente dell'omessa denuncia ex art. 1915) e nel merito si associava a tutte le difese della convenuta,
chiedendo il rigetto della domanda attorea. Inoltre, eccepiva la mancata partecipazione della stessa all'Atp e pertanto chiedeva la nullità dell'elaborato peritale nei suoi confronti.
Ciò posto, va rilevato che l'attore, prima dell'introduzione del presente giudizio, ha proposto ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (R.G.5383/2012), al fine di accertare le cause degli inconvenienti lamentati e le relative responsabilità..
E' vero che non è stata parte del detto procedimento la compagnia di assicurazione e tuttavia l'elaborato peritale, redatto dal ctu ing. Persona 2 ed acquisito agli atti del presente procedimento è comunque valutabile come elemento di prova da parte di questo Giudice,
conformemente all'orientamento ribadito, anche di recente, dalla Suprema Corte di legittimità,
secondo il quale "la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una della parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e valutabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo" (Cass. Civ., Sez. III, Sent. 24.03.2023,
n. 8496).
Le conclusioni espresse dal C.t.u., Ing. Per 2, meritano di essere pienamente condivise anche in questa sede, in quanto basate su un completo ed approfondito esame dei luoghi e sullo studio della documentazione tecnica prodotta, e perché esaurienti e complete. I danni subiti all'immobile di Parte 1 risultano chiaramente sia dai rilievi fotografici successivi ai lavori, sia dalla relazione del C.T.u, sia dalla prova testimoniale.
Tali elementi probatori confermano la sussistenza del nesso di casualità intercorrente tra i danni arrecati al giardino ed i lavori eseguiti dalla CP 2
Per quanto concerne più specificamente le cause dei danni, si legge nella consulenza che "le macchie presenti nella pavimentazione del cortile e sui coprimuri sono state causate dagli schizzi di intonaco,
malta cementizia e vernice utilizzate dall'impresa nel corso dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sull'intero stabile condominiale....Evidentemente i teli protettivi, che pur l'impresa ha provveduto a sistemare al di sotto del ponteggio, non sono stati disposti a regola d'arte, lasciando scoperte alcune zone (come peraltro si evince dalla documentazione agli atti). Vi è altresì da aggiungere che, dalla documentazione fotografica prodotta, emerge che il ponteggio installato non era munito di alcun dispositivo per la ritenuta di polveri, calcinacci e qualsiasi altro tipo di materiale che poteva cadere dall'alto. Tale circostanza appare confermata anche dall'Ordine di Servizio del
Direttore dei lavori del 03.11.2010 e dall'Ordine di Servizio del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, arch. Persona 3 del 14.03.2011..... Oltre alla responsabilità per le
,
macchie alla pavimentazione ed ai coprimuri, è da imputare alla CP 2 anche la responsabilità
per lo stato di "degrado" in cui versa il giardino su Piazza Ungaretti e per i danni arrecati al suo manto erboso. Quest'ultimo, infatti, appare rovinato a causa dell'azione del ponteggio installatovi,
del continuo andirivieni delle maestranze al lavoro e del peso delle attrezzature e materiali da lavoro appoggiativi: bidoni di vernice, elementi di ponteggio etc... "
Lo stesso Ing. Per 2, chiamato come teste all'udienza del 19.01.2022, affermava in relazione al capo 4: "vero è che, nell'esecuzione dei suddetti lavori, veniva (gravemente ed irrimediabilmente)
danneggiata la pavimentazione esterna in cotto a causa della caduta di calcinacci, cementi e pitture... si... omissis il cemento si indurisce, quando ho eseguito l'incarico non era liquido, ma
...
gli schizzi erano solidi... omissis......... Le stesse macchie che erano nel cortile si rilevavano anche sul coprimuro...omissis.... nell'esecuzione dei lavori, veniva danneggiato il manto erboso del giardino prospiciente la Piazza Ungaretti... omissis”
Pertanto, alla luce della prova documentale, ovvero il contratto d'appalto stipulato tra l'impresa appaltatrice CP 2 ed il nonché i rilievi fotografici, delle testimonianzeControparte_1
rese in giudizio e della consulenza tecnica, va ravvisata una responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo alla CP 2
Secondo un costante e consolidato principio affermato in giurisprudenza dei danni cagionati a terzi durante ed a causa dell'esecuzione dell'opera appaltata è direttamente, responsabile l'appaltatore ex art.2043 c.c., quando questi svolge autonomamente la propria attività, organizzando ed apprestando autonomamente i mezzi e curando le modalità esplicative, atteso che egli si è obbligato verso il committente a prestargli il risultato della sua opera: comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivante a terzi dall'esecuzione dell'opera.
Il punto controverso è se sussista una concorrente responsabilità del Controparte 1
(committente dei lavori) e del Direttore dei lavori ( AR )
Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art.2043 c.c., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per
"culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale "nudus minister” attuandone specifiche direttiva" (Cass. Civ. sent.n.
886 del 2000).
In tali casi, accertare se ricorra o meno la responsabilità del committente costituisce questione di fatto,
come tale rimessa al giudice di merito la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. Civ. sent. N. 11478/2004).
Alla luce dei principi giurisprudenziali dinanzi enunciati si ritiene che nel caso concreto, tali situazioni non possono dirsi configurate, in quanto dalla documentazione prodotta agli atti emerge che l'affidamento dell'appalto per i lavori sia stato preceduto dalla verifica della capacità ed idoneità
tecnico professionale della ditta affidataria.
L'idoneità tecnica della CP 2 è stata valutata mediante acquisizione ed allegazione al contratto d'appalto della visura della CCIAA di Caserta, della copia del Documento di Valutazione dei Rischi,
dell'attestazione di conformità dei macchinari, delle attrezzature e delle opere provvisionale ed altri documenti prodotti.
Né tantomeno può affermarsi, nel caso di specie, che in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, la CP 2 sia stata privata della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister del Controparte_1
Resta da valutare se si possa ravvisare una qualche forma di responsabilità in capo al direttore dei lavori.
Con sentenza n. 15789/2003 la Suprema Corte ha avuto modo proprio di affermare il seguente principio di diritto: "... la responsabilità del direttore dei lavori per fatto dannoso cagionato ad un terzo durante o a causa dell' esecuzione di lavori esula dai limiti del rapporto contrattuale con il committente o l' appaltatore e può concorrere con quella di costoro se le rispettive azioni od omissioni, costituenti autonomi illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, hanno contribuito in modo efficiente a produrlo, con la conseguenza che, indipendentemente dalla graduazione delle colpe nei rapporti interni, tutti possono essere chiamati a risarcire integralmente il danno derivato ad un terzo. Per quanto attiene in particolare alla colpa del direttore dei lavori, questi è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di specifiche, peculiari cognizioni tecniche, acquisite per studi ed esperienze, e perciò deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative in guida da assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, che non ne derivino danni a terzi. Ne consegue che il comportamento del direttore dei lavori deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto, rapportando la condotta effettivamente tenuta alla natura e alla specie dell'incarico professionale assunto nonché alle concrete circostanze nelle quali la prestazione è svolta. Egli, pertanto, risponde del fatto dannoso verificatosi sia se non si è accorto del pericolo, percepibile in base alle norme di perizia tecnica esigibili nel caso concreto, che sarebbe potuto derivare dalla esecuzione delle opere, sia se ha omesso di impartire direttive al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza, al contempo manifestando il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi ed astenendosi dal continuare la propria opera di direttore se non venissero adottate le cautela disposte"..." (cfr. Tribunale di Firenze, Sent. n. 1399/2022 del 10-05-2022).
Tuttavia, dalla documentazione agli atti deve escludersi una qualsivoglia responsabilità in capo al
Direttore dei Lavori, in quanto si rinvengono diversi ordini di servizio( tra i tanti, cfr. ordine di servizio del 15.06.2011 in cui il CP_3 ordinava alla ditta CP_2 di provvedere alla risoluzione di tutte le problematiche lamentate dal Parte 1 con vari fax e riscontrate de visu dallo stesso durante l'accesso presso il giardino di proprietà Parte 1 in data 16/05/2011; ordine di servizio del ordinava alla ditta CP_2 di provvedere alla pulizia accurata18.07.2011 mediante il quale CP_3
(mediante prodotti specifici) della pavimentazione e dei muretti in cotto laddove si presenta ad oggi ancora macchiata, all' accurata pulizia dell'armadietto in p.v.c. de esterno presente nel giardino pertinenziale, alla pulizia di tutti i calcinacci presenti nel giardino)
per i danni Appurata, quindi, la esclusiva responsabilità ex art. 2043 c.c. della ditta CP 2
arrecati all'immobile del Parte 1 resta da stabilire il quantum debeatur. و
Il C.t.u., Ing. Persona 2 in sede di A tp, ha individuato e quantificato in Euro 1.314,50i danni arrecati alla pavimentazione esterna del cortile ed al giardino su Piazza Ungaretti, di proprietà
esclusiva del ricorrente.
L'importo di Euro 1.314,50 determinato dal Ctu (di cui Euro 500,00 necessari per la pulizia di pavimentazione esterna, coprimuri ed inferriate ed Euro 814,50 per il ripristino generale del giardino su Piazza Ungaretti) appare condivisibile.
Tale somma va devalutata al dì dell'evento, sicché per effetto di detta devalutazione diventa pari a €
1.284,95. In conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C.,
ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605),
sulla somma di € 1.284,95, via via rivalutata anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione,
per un importo complessivo finale pari ad € 1.814,80 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dal Parte 1 per lesioni fisiche, questa non può trovare accoglimento. Parte 1 aveva proposto ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (ex. Art. 696 bis c.p.c)
anche per l'accertamento delle lesioni subite in data 18.04.2012 a causa della ferita da punta in regione plantare del diametro di 1-2- mm al piede destro.
Tale domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, poiché il materiale istruttorio a disposizione non consente di ritenere provati i fatti a base della richiesta e, quindi, il nesso di causalità fra la condotta e l'evento del sinistro.
Non è stata raggiunta, infatti, la prova certa della effettiva verificazione e della dinamica dell'infortunio.
In primo luogo, va evidenziata in questa sede la dichiarazione resa dal danneggiato al Pronto soccorso dell'Ospedale S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, ove si afferma “il paziente dichiara di aver riportato lesioni in seguito a trauma avvenuto per dinamica accidentale alle ore 19 circa", allorchè
non viene operato alcun riferimento alla circostanza che il soggetto coinvolto fosse nel giardino della propria abitazione.
La dinamica dei fatti non viene chiarita neppure con la prova testimoniale in quanto il teste escusso,
Persona 2 ha affermato in relazione al capo di prova n. h, “...omissis vero è che il sig.
Parte 1 cadeva ex se": non so dell'episodio della caduta. Mi è stato riferito che si era punto con un chiodo o qualcosa di simile...omissis". Anche il teste Testimone 1 chiamato a rispondere al medesimo capo h, affermava
"...omissis... non so... omissis" Per tutti i suddetti motivi il Tribunale ritiene che la domanda di parte attrice non meriti accoglimento.
Occorre ora esaminare la domanda ex art. 843 c.c., comma II.
Secondo tale ultima disposizione "il proprietario deve permettere l'accesso ed il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno è dovuta un'adeguata indennità".
Sull'obbligo di corrispondere una indennità si rilevano due opposte correnti di pensiero, a cui fanno capo due differenti orientamenti giurisprudenziali.
Il primo ritiene che l'indennità debba essere liquidata solo in caso di danni, poiché l'accesso al fondo del vicino, per la esecuzione di un'opera, permette implicitamente che l'accesso sia accompagnato dal deposito di cose strumentali all'esecuzione della stessa, con il conseguente obbligo del depositante di provvedere, a sua cura e spese, al ripristino dello status quo ante.
L'altra interpretazione ritiene che l'obbligo imposto dall'art. 843 c.c. al proprietario di consentire l'accesso al suo fondo per la costruzione o riparazione di un'opera e la corrispondente facoltà
riconosciuta al vicino di accedere al fondo attiguo allo stesso, hanno natura di limitazioni legali della proprietà ed intende, invece, l'indennità come preventiva liquidazione del danno che potrebbe derivare al proprietario del fondo dal passaggio e dal protrarsi dell'occupazione.
Orbene, atteso che la dottrina dominante considera l'obbligo del proprietario di consentire l'accesso o il passaggio del vicino come espressione di un'obbligazione propter rem, appare più confacente alla lettera della legge, considerare l'espressione “indennità” in riferimento ad un danno provocato da liquidarsi in via equitativa, fermo restante l'obbligo del vicino di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita (Cass. n. 1908 del 2009).
In caso di occupazione del giardino a causa di lavori sulla facciata, determinandone così
l'impossibilità di utilizzo, il proprietario ha diritto ad un indennizzo determinabile in via equitativa per il mancato utilizzo del fondo (cfr. Cass. n. 32707del 2004). Secondo la Suprema Corte il danno-evento va identificato nel fatto stesso dell'occupazione, e quindi nella sua impossibilità di utilizzazione, quale circostanza legittimamente del diritto di conseguimento di un'adeguata indennità ex art.843 c.c. comma secondo. Il Controparte 1 pertanto, è tenuto a corrispondere al Parte 1 una somma a titolo
di indennizzo ex art. 843 c.c.
Il ctu, Ing. Per 2, ha quantificato tale indennizzo in € 2.000,00 somma che si ritiene condivisibile.
Tale somma va devalutata al dì dell'evento, sicché per effetto di detta devalutazione diventa pari a €
1.955,03.
In conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C.,
ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605),
sulla somma di €1.955,03, via via rivalutata anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione,
per un importo complessivo finale pari a € 2.761,19 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Con riguardo all'altro motivo di doglianza, va precisato che l'istallazione di manufatti nel giardino di proprietà di Parte 1 sarebbero stati eseguiti sulla base di una deliberazione condominiale, per il tramite della Ditta Falace e sotto la direzione dell'Arch. CP_3 e consistevano nello scavo e nella posa di tubatura condominiale sotterranea per lo scolo di acque piovane, nonché nella realizzazione di un cordolo di cemento per la copertura, delle dimensioni di circa 80 cm di larghezza e di circa 14
metri di lunghezza.
Tali opere costituiscono una servitù del tutto illegittima in quanto costituita senza il consenso e l'autorizzazione espressa dell'attore.
Come è noto, le servitù possono sorgere solo con le modalità tassative previste dalla legge.
Il contratto costitutivo di una servitù deve necessariamente rivestire la forma scritta ad substiam, ai sensi dell'art. 1350 c.c.
Il semplice consenso verbale o la semplice delibera assembleare, peraltro, nel caso di specie, assunta in assenza del condomino interessato, non sono idonei a costituire una servitù. I poteri dell'assemblea, fissati tassativamente dall'art. 1135 c.c., non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini.
Sul punto si richiama il pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui sono nulle le delibere che, al pari di quella oggetto di causa, incidono su diritti individuali sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini (ex. pluris Cass. Civ. S.U. 4806/2005)
Ne consegue, che, se l'assemblea delibera di appaltare lavori che prevedono l'imposizione di tubi condominiali nel giardino di proprietà esclusiva di un condomino, assume illegittimamente decisioni su proprietà altrui ed è pertanto affetta da nullità radicale.
Alla luce dei motivi suesposti, accertata la radicale ed insanabile nullità della delibera condominiale,
va condannato alla rimozione dei manufatti realizzati nel giardino di proprietà del il CP 6
Parte 1 ed al ripristino dello stato originario dei luoghi.
Resta da esaminare, in ultimo, la domanda riconvenzionale avanzata dalla società CP 2 nei confronti del Controparte_1 e nei confronti del Parte 1
In particolare, la CP 2 dichiarava di aver emesso a carico del Controparte_6 quale corrispettivo dei lavori eseguiti, fatture per l'importo complessivo di € 243.448,35, di aver ricevuto la somma di € 216.873,89 e di dover ancora ricevere, pertanto, l'importo di €. 26.674,46 Il CP 1 contestava e confutava la pretesa creditoria avanzata dalla CP 2
Orbene, tale domanda riconvenzionale proposta dalla ditta CP_2 nei confronti del convenuto
Controparte_1 deve essere respinta in quanto genericamente formulata e non supportata da adeguata documentazione probatoria.
CP 1 il credito residuo vantato, ha, infatti, La società appaltatrice CP_2, nel richiedere al omesso di indicare il necessario titolo giustificativo della pretesa, il rapporto o il contratto che avrebbe generato tale debenza limitandosi, diversamente, ad indicare una serie di fatture (senza specificare se queste si riferissero a lavori da contratto, se extra contratto, ma autorizzati dal condominio, se a lavori extra contratto da autorizzare), comunque in ogni caso inidonee a costituire valido titolo per la contestata richiesta di pagamento. Deve, di contro, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale promossa dalla Parte_2 nei
confronti del Parte 1
In particolare, la CP 2 chiedeva la condanna del Parte 1 al pagamento della somma di €
2.750,00, oltre interessi legali dalla scadenza della fattura all'effettivo soddisfo, per l'esecuzione dell'apertura di un varco nel muro perimetrale e per l'istallazione di un cancello pedonale che dal giardino gli consentisse l'accesso diretto all'atrio antistante al vano scala. La CP 2 pertanto, emetteva fattura commerciale n. 20 del 04.03.2014 a carico del Parte 1
di Euro 2.750,00 che non veniva corrisposta dal debitore. Il Parte 1 non ha contestato tale posizione debitoria né tanto meno ha dimostrato l'avvenuto pagamento e, pertanto, deve ritenersi tenuto a corrispondere tale somma.
CP 2 nei confronti di Infine, deve essere accolta la domanda di garanzia avanzata dalla società
essendo stato dimostrato il rapporto assicurativo e la previsione della fattispecie Controparte_4
in esame tra quelle coperte da assicurazione: nel contratto di polizza assicurativa depositato in atti
(polizza n. 02500533839), infatti, è prevista anche la garanzia per i danni involontariamente cagionati a terzi.
Pertanto, la Controparte_4 deve essere condannata a manlevare la convenuta CP 2 delle somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni e per le spese di giudizio e di ctu, in virtù della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del g.i. dott.ssa Maria Feola,
definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.6187/2014, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento parziale della domanda attorea:
- condanna CP 2 al pagamento, in favore di Parte 1 della somma di € 1.814,80 a titolo '
di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
-condanna il Controparte_1 Parte 1 della somma dial pagamento, in favore di
€ 2.761,10 a titolo di indennizzo ex art.843 c.c. oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
dichiara affetta da nullità assoluta la delibera condominiale del 13.01.2010 e per l'effetto condanna il alla eliminazione dei manufatti realizzati nel giardino di proprietà esclusiva diControparte_1
'con il conseguente ripristino dello status quo ante Parte 1
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla CP 2 nei confronti di Parte 1
condanna l'attore al pagamento, in favore della CP_2 della somma di € 2.750,00, oltre[...]
interessi legali dalla scadenza della fattura all'effettivo soddisfo;
3) pone a carico dei convenuti soccombenti le spese delle ctu disposte nei procedimenti di ATP, ante causam.
4) condanna i convenuti soccombenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte 1
delle spese di lite, che si liquidano in € 3.082,00, di cui 530,00 euro per spese ed Euro
[...] '
2.552,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore, dichiaratosi anticipatario;
5) condanna Controparte_4 a manlevare la convenuta CP 2 delle somme che quest'ultima
è tenuta a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni e per le spese di giudizio e di ctu,
in virtù della presente sentenza;
6) condanna Controparte_4 al pagamento in favore di CP 2 delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3.082,00, di cui € 530,00 per esborsi e € 2.552,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensori, anticipatari;
7) rigetta le domande proposte nei confronti di Controparte 3 ;
8) condanna l'attore a pagare a AR le spese di giudizio, che liquida in complessivi €
2.000,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
S. Maria Capua Vetere, 14.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola