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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 14 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 745 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, con l'Avv. Ida Scanu Parte_1
Appellante
E con gli Avv.ti Piergiovanni Controparte_1
AN, RO CH e FR SO
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9893/2023 pubbl. il
08/11/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “ll'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, previ gli adempimenti di legge da parte del suo Presidente, in riforma dell'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 353 c.p.c. di voler accogliere le già rassegnate conclusioni e segnatamente: - “dichiarare il diritto della signora ad essere inquadrata nella Categoria QS del CCNL Settore Elettrico in Parte_1
virtù delle superiori mansioni svolte fin dall'agosto 2009 e per l'effetto condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempre, con sede in Roma, Viale CP_2
Maresciallo Pilsudski 122/124, al pagamento delle differenze retributive maturate come da
1 conteggi allegati al ricorso (All. 24 e 24A) e successivamente alla redazione degli stessi o nella diversa misura che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 CC e della legge 300/07, liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate”. In via subordinata, dichiarare il diritto della signora ad Parte_1
essere inquadrata nella Categoria QS del CCNL Settore Elettrico in virtù delle superiori mansioni svolte dal 20 settembre 2010 e per l'effetto condannare la convenuta in CP_2
persona del legale rappresentante protempore, con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski
122/124, al pagamento delle differenze retributive maturate come da conteggi allegati al presente ricorso (All. 24A) e successivamente alla redazione degli stessi che tengono conto della prescrizione quinquennale ex art. 2948 CC o nella diversa misura che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 CC e della legge 300/07, liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA e contestuale ordine di restituzione delle somme, nelle more, pagate dalla signora in favore di a Parte_1 CP_2
titolo di spese legali liquidate dalla sentenza n. 9893/2023 in ossequio alla provvisoria esecutività della stessa.”; per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni diversa e contraria istanza disattesa e reietta così giudicare - In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso avversario per la violazione degli artt. 342-348bis c.p.c. - Nel merito: respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti, confermando la sentenza impugnata, anche con diversa motivazione, e mandando conseguentemente assolta la da ogni Parte_2
conseguenza pregiudizievole.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora aveva evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Parte_1
per chiedere di accertare, quantomeno dal 2009, Parte_2
l'avvenuto svolgimento di mansioni riconducibili al livello QS in luogo del livello Q formalmente riconosciutole sin dal 1.4.2006, non seguito – a suo dire ingiustamente – da ulteriori promozioni e dal 2012 nemmeno da gratifiche economiche. Premessi cenni all'attività
2 svolta presso la fino al 2004, allorché il suo contratto era stato ceduto alla CP_3 CP_2
Contro
e premessa una descrizione dell'attività istituzionale della della struttura e delle
[...]
modalità operative, in particolare, della Direzione Mercati e in particolare della Sala Mercato in cui la era stata adibita ad occuparsi del back office e del front office, la ricorrente Parte_1
aveva allegato di occuparsi di: effettuare i controlli tecnici e generare le credenziali per l'ammissione alla “piattaforma conti energia” degli operatori delegati dalle singole società; fornire assistenza, al bisogno, sul funzionamento delle piattaforme di mercato elettrico e gas rispetto alla procedure di cui al Testo Integrato del Mercato Elettrico;
fino al 2010, individuare il codice univoco dell'operatore attraverso la propria certificazione digitale per accedere alla piattaforma operativa;
gestire, in completa autonomia, le deleghe sulle unità di produzione e consumo da parte degli operatori con verifica delle scadenze, predisposizione ed invio degli avvisi di scadenza e dei solleciti per il rinnovo, con spendita del proprio nome e comunicazione di eventuali variazioni di disciplina e della necessità di integrazioni documentali, soprattutto nei mesi di dicembre nei quali non poteva assentarsi;
gestire quale referente della società i rapporti con la per l'invio dei dati propedeutici alla fatturazione Terna/JAO, verificando CP_4
i dati forniti da sull'energia importata dall'estero e generando il relativo report, dunque CP_4
comunicando la correttezza dei dati stessi, in difetto indicando, in autonomia, i correttivi in
Contro assenza dei quali la non poteva fatturare;
intrattenere i rapporti fra e GS (e CP_4
analogamente con altri operatori del mercato elettrico), verificando le movimentazioni di energia rinnovabile al fine di rilasciare parere positivo per la successiva fatturazione;
dal 2009
Contro al 2016, rielaborando i dati di fatturazione nel documento “Riepilogo Generale” provenienti da due piattaforme distinte e per controvalori di miliardi di euro, individuandone gli errori e procedendo alla rettifica al fine della “quadratura” e della fatturazione finale, senza alcun coordinamento superiore, tenuto conto che solo dal febbraio 2016 la procedura impone altresì la firma del Dirigente responsabile SME senza però alcuna forma di controllo da parte di questi, e che la fatturazione da mensile è divenuta settimanale, per cui la (che Parte_1
aveva inutilmente richiesto un aiuto per il conseguente aggravio di lavoro) non si occupa più della verifica dei dati inerenti la movimentazione dell'energia elettrica e del gas, ma solo della verifica dei corrispettivi mensili, del rilascio del benestare alla loro fatturazione e della redazione dei citato “Riepilogo Generale”, poi inviato in controfirma.
Aveva altresì allegato di avere fornito apporti risolutivi in occasione:
- della creazione della Zona Calabria, operativa dal 1.1.2021, circostanza conosciuta dalla casualmente da un operatore esterno: la ricorrente ne aveva colto le implicazioni in Parte_1
termini di attività per il riaccredito dei circa 60 operatori ricadenti nella nuova zona per
3 prevenire le interruzioni di attività e aveva operato di conseguenza dopo avere avvisato il
Dirigente GME;
- della creazione della nuova piattaforma nel 2021, appresa sempre informalmente, anche in questo caso avendo la ricorrente evidenziato al Dirigente e al Direttore della necessità di modificare tutte le deleghe degli operatori.
Aveva rilevato che la cessazione delle promozioni e delle gratifiche coincideva temporalmente
(e, forse, anche ritorsivamente) con la sua elezione nelle RSU aziendali seguita da ulteriori incarichi sindacali, avendo gestito in tali ruoli difficili interlocuzioni con l'azienda, che aveva, per questo tentato di isolarla e di aggravare la sua attività.
In diritto, ha ricordato le declaratorie contrattuali del profilo posseduto e di quello rivendicato, dichiarando che, alla luce dei fatti descritti, aveva espletato almeno dal 2009 mansioni di rilevante contenuto specialistico mediante l'utilizzo di risorse strumentali particolarmente articolate e complesse (le diverse piattaforme informatiche), in completa autonomia valutativa e decisionale e correlativa assunzione di responsabilità, perseguendo obiettivi aziendali anche in assenza di direttive aziendali, con rilevante potere di rappresentanza con i singoli operatori nonché con e con la GS;
dovendosi considerare che la modifica della procedura che ha CP_4
introdotto la firma congiunta del responsabile GME sul Rendiconto Generale non ha di fatto intaccato l'autonomia della ricorrente in un ambito fondamentale dell'azienda, così concretandosi il richiesto “incisivo coinvolgimento nella traduzione funzionale ed operativa delle direttive aziendali”; che la ha in diverse occasioni previsto le necessità Parte_1 dell'azienda anche nel silenzio della stessa, evitando gli effetti negativi della mancanza di programmazione delle necessarie modifiche.
Oltre al riconoscimento della qualifica di QS aveva altresì richiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive, come da conteggi allegati al ricorso, con decorrenza dal 2009 o, in subordinata ipotesi (che tenesse conto della eventuale proposizione di una eccezione di prescrizione) dal 2010, oltre alla conseguente contribuzione.
Si era costituita la per resistere al ricorso, in particolare esponendo in fatto: CP_2
- che alla Sala Mercato sono dedicate 14 risorse che operano su turni e riportano al dirigente responsabile ing. nonché un ulteriore team di supporto, che Persona_1
Per_ riporta sempre all'ing. ed è costituito, fra gli altri, dall'ing. e dal dott. CP_5
Con
entrambi fra i massimi esperti del settore a livello internazionale, Per_2
coadiuvati da altre due risorse di categoria A1S;
- che la non fa parte del team di supporto ma opera in back office svolgendo Parte_1
attività di:
4 o controllo della documentazione delle deleghe ad operare nella sala Mercato: e cioè verifica dell'iscrizione della società per operare sul mercato energetico, della correttezza dei codici, della effettiva disponibilità delle unità e dei mercati di operatività della delega, inserendo i relativi dati in un file generato in automatico che viene inviato al Responsabile di Sala in turno insieme alla documentazione per il successivo caricamento, previo ulteriore controllo, nelle piattaforme;
il tutto è sottoposto ad ulteriore verifica mensile;
o inserimento manuale a sistema dei dati della relativa documentazione e caricamento del file così generato nelle piattaforme di mercato;
o generazione delle credenziali di accesso degli operatori, su base automatizzata, senza impingere nelle successive operazioni del Personale di Sala e all'occorrenza del team di supporto;
dal 26.4.2022 le credenziali vengono generate in automatico con la nuova piattaforma Bacheca PPA;
o controllo dei dati delle partite economiche delle transazioni di alcuni mercati, confrontando visivamente due report senza alcuna elaborazione;
o mera trasmissione agli operatori di reminder in merito alle scadenze delle deleghe per sollecitare l'invio delle istanze di rinnovo in tempo utile e non a ridosso della scadenza
- che tutto avviene sotto la supervisione del Responsabile Sala Mercato, destinatario in copia di tutte le comunicazioni;
- che l'ammissione degli operatori alla PCE (Piattaforma Conti Energia) è gestita dalla direzione Legale e Regolamentazione del GME che verifica la documentazione alla luce delle procedure aziendali e solo dopo interviene la per le attività di Parte_3
concreta ammissione alle negoziazioni, di raccolta delle offerte, di gestione delle operazioni di e di assistenza tecnica agli operatori;
Parte_3
- che la ricorrente non si è mai occupata di fatturazione ma solo di controllare visivamente i valori numerici dei due report generati da due diversi applicativi (Pub set check e Set
Service), dovendo segnalare le discrepanze ad altri soggetti che si occupano di individuarne le cause e le soluzioni;
- che l'attività di report divenuta settimanale viene effettuata dal personale della Sala
Mercato mentre la ricorrente controlla i report, come detto, solo per le partite economiche a fatturazione mensile;
- che la ricorrente non ha mai fornito assistenza in merito al funzionamento delle piattaforme, in genere svolta dal Personale di , tecnici qualificati, a supporto della Pt_3
5 continuità del servizio in quanto i turni coprono tutte le ore dell'anno; in merito alle regole del mercato, l'assistenza è svolta invece dall'unità Sviluppo Mercati, con risorse di elevata professionalità;
- che la ricorrente non ha mai svolto il ruolo di referente nei rapporti fra la resistente e limitandosi a scaricare i dati elaborati da un algoritmo attraverso delle macro CP_4
preimpostate sul file excel e a trasmetterli a deputata al confronto con i dati CP_4
interni a detta società;
Contro
- che i rapporti fra e operatori di mercato istituzionali, compresa la GS, non vedono la come referente ma sono gestiti dalla Direzione governance sulla base di Parte_1
apposite Convenzioni e procedure tecniche concordate e che la ricorrente si limita allo
Contro scarico automatico di report relativi alle partite economiche in essere fra e GS per poi trasmetterli ad altri;
- che della introduzione della zona Calabria i dipendenti interessati erano già a conoscenza dal 19.3.2019 allorché è stata pubblicata apposita Deliberazione della ARERA;
e che il
GME aveva organizzato delle prove c.d. in bianco con gli operatori interessati alla modifica, come comunicato sul sito istituzionale il 5.11.2020; mentre già dal 2017 erano state organizzate delle giornate di formazione (cui aveva partecipato anche la ricorrente) per l'implementazione della nuova piattaforma, anche in questo caso con organizzazione di prove c.d. in bianco, attività che hanno coinvolto tutta la Direzione
Mercati, mentre la ricorrente si è limitata ad inviare i consueti reminder agli operatori;
- che la non ha mai coordinato altro personale;
Parte_1
- che nel luglio del 2016 aveva errato nel processare le deleghe di EL arrecando grave danno a uno dei maggiori operatori del settore.
Il Tribunale di Roma, sulla scorta delle prove precostituite, ha respinto la domanda con la seguente motivazione:
“Il ricorso è infondato e deve essere respinto. È pacifico in giurisprudenza che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare (e provare) gli elementi posti a base della domanda. Invero per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori "non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere
6 piramidale" (v. Cass. 21.5.2003, n. 8025). Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. 27.9.2010, n. 20272). Ebbene, già sotto il primo profilo, la domanda della ricorrente è carente, dal momento che nell'atto introduttivo si è limitata a trascrivere le declaratorie indicando le mansioni svolte. Infatti, in ordine a tale peculiare aspetto, la ricorrente per rivendicare il proprio diritto al riconoscimento della superiore mansione si è limitata a dedurre che: la signora , per lungo tempo ed almeno dall'agosto 2009, ha espletato mansioni di Parte_1 rilevante contenuto specialistico mediante l'utilizzo di risorse strumentali particolarmente articolate e complesse rappresentante principalmente dalla diverse piattaforme informatiche in uso. Inoltre, tali mansioni sono state svolte in completa autonomia valutativa e decisionale
e correlativa assunzione di responsabilità perseguendo pienamente gli obiettivi aziendali anche in assenza di direttive dirigenziali fino ad intervenire su direttive aziendali che, in assenza di interventi correttivi, avrebbero anche potuto arrecare danno. E' certo il caso specifico delle attività di generazione e rilascio agli operatori delle credenziali di accesso al mercato dell'energia previa verifica, e quindi valutazione, dei requisiti necessari così come quella del rinnovo delle medesime deleghe valutando il permanere dei requisiti imposti dalle normative. E' anche il caso però dell'assistenza fornita agli operatori nell'utilizzo delle piattaforme dove la competenza della ricorrente nella gestione dei sistemi informatici dell'azienda è accompagnato dalla attività di valutazione, in via assolutamente autonoma, della realtà fattuale e di inquadramento della stessa nella normativa regolamentare al fine di fornire le istruzioni necessarie a chi le richiede. A tali caratteristiche si aggiunge poi il rilevante potere di rappresentanza che la ricorrente detiene nella gestione dei rapporti non solo con i singoli operatori di mercato, anche istituzionali, ma anche con la società e CP_4 con GS. Per quest'ultimo almeno fino al 2010. Per come sopra riferito e documentato, infatti, la ricorrente dopo l'attento esame dei dati contenuti nelle piattaforme informatiche e la correzione di eventuali errori riscontrati, concede il benestare alla fatturazione ad un soggetto terzo ( e GS per il periodo di riferimento) senza alcun intervento dirigenziale. Tali CP_4
modalità operative si sono riscontrate certamente anche nelle attività legate alla produzione del “Rendiconto Generale” che, come detto, sono state svolte in via assolutamente autonoma dalla ricorrente dal 2009 al 2016 e che solo l'intervento dell'Audit, certo consapevole della
7 portata delle concrete attività svolte dalla signora , avrebbe preteso di modificar Parte_1
tanto formalmente che sostanzialmente con la previsione della necessaria sottoscrizione e verifica, anche se a campione, da parte del Responsabile SME. Di fatto, però, le stesse previsioni audit sono state almeno in parte disattese visto che, delle indicazioni fornite dalla relazione del gennaio 2016, è rimasta solo la necessità di sottoscrizione congiunta del
Responsabile che però nulla toglie oggi alla ricorrente che, in qualità di addetto SME continua
a redigere in completa autonomia e, in assenza di qualsiasi ulteriore fase di verifica e
Contr controllo, a sottoscrivere il Riepilogo Generale che consente l'intera fatturazione di
Appare evidente quindi che tutta l'attività svolta dalla signora è diretta al Parte_1 raggiungimento di aspetti fondamentali della vita dell'azienda datrice. Senza l'attività dalla Contr stessa svolta, per esempio, non potrebbe fatturare alcunché dei corrispettivi dovuti dagli operatori di mercato, ma senza l'attività della signora , non potrebbe operare Parte_1 nessuno dei soggetti da ammettersi o mantenere sul mercato stesso attraverso l'attribuzione delle credenziali e la gestione delle deleghe. E' chiaro che l'attività della ricorrente è nel complesso regolamentata e guidata dalle generali direttive aziendali, e diversamente non potrebbe essere, ma è anche vero che la modalità di espletamento delle stesse e la competenza acquisita negli anni consentono di evidenziare nell'operato in esame “quell'incisivo coinvolgimento nella traduzione funzionale ed operativa delle direttive aziendali” richiesto dal CCNL di settore per il riconoscimento della qualifica di QS. >>. In tal modo la ricorrente non ha fornito contezza delle ragioni e del perché le attività svolte sarebbero riconducibili alla declaratoria della superiore qualifica rivendicata, non avendo allegato alcunché sui tratti distintivi tra l'inquadramento posseduto e quello rivendicato e non avendo di conseguenza posto in risalto ciò che differenzia una declaratoria dall'altra e, in particolare, il necessario quid pluris del superiore inquadramento rivendicato, tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Per questo motivo, la domanda relativa al riconoscimento delle mansioni superiori e la conseguente richiesta di condanna alla percezione del relativo trattamento economico devono essere rigettate, non avendo peraltro la ricorrente specificato le ragioni in base alle quali le mansioni da lei svolte non siano in ogni caso sussumibili nella qualifica formale a lei assegnata.
Il ricorso deve quindi essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: - rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte che liquida in euro 3.700,00 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge.”.
ha appellato la sentenza. Resiste la Parte_1 CP_2
8 All'odierna udienza la causa è stata discussa alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati alle già prese conclusioni, trascritte in epigrafe;
e quindi decisa con la pronuncia del dispositivo di cui in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello si contesta l'accertata carenza allegatoria, ovvero il passaggio in cui si stigmatizza che la ricorrente avesse trascritto le declaratorie, indicato le mansioni, ma non anche fornito contezza del perché tali attività sarebbero riconducibili alla superiore qualifica rivendicata e non a quella posseduta, di cui non avrebbe indicato il quid pluris.
Sostiene l'appellante di avere indicato le mansioni espletate dal 2009 come “in aggiunta” alle precedenti e di avere esplicitato i più alti “contenuti manageriali” e “le mansioni con contenuto professionale di maggior rilievo per il più incisivo coinvolgimento nella traduzione funzionale ed preparativa delle direttiva aziendali” di cui al combinato disposto dei due commi dell'art. 34 CCNL, nei “ruoli caratterizzati da autonomia di iniziativa e di decisione” e nelle “elevate competenze e capacità tecnico/professionali acquisite anche a seguito di una significativa esperienza professionale tali da comportare un rilevante ruolo nel perseguimento delle finalità aziendali”; raffrontando le indicazioni contrattuali con le attività in concreto svolte, anche con richiamo specifico alle funzioni di rappresentanza dell'ente e all'utilizzo di piattaforme informatiche complesse.
Quanto al riferimento del Tribunale alla carente specificazione dei motivi per cui le mansioni svolte non fossero sussumibili nella qualifica formalmente assegnata, l'appellante contesta tale conclusione poiché, all'opposto, avrebbe dimostrato per documenti e chiesto di accertare in via istruttoria che la mansioni da lei svolte in favore della datrice sono contraddistinte dalle medesime caratteristiche ritenute necessarie per la qualifica funzionale di QS, e dunque sarebbe “assolutamente superfluo precisare che le medesime mansioni non sono sussumibili in quella della qualifica di Q.”.
Contro Aggiunge l'appellante che dalle stesse repliche della emerge come le attività della lavoratrice fossero cruciali per il funzionamento della Sala Mercato;
e che molte circostanze, come il potere di rappresentanza, sia stato contestato in modo generico o svalutativo, con particolare riferimento alla valutazione di congruità dei dati e anche delle loro successive eventuali correzioni.
L'appello è infondato, avendo il Tribunale ben valutato le carenze allegative del ricorso di primo grado
Giova in primo luogo riportare le declaratorie contrattuali dei due profili in questione.
9 Per il personale regolamentato dal Contratto Collettivo del Settore Elettrico, la figura del quadro è definita dall'attuale comma 1 dell'art. 34 che, in conformità sostanziale con le contrattazioni precedenti, stabilisce che: “Appartengono alla categoria Quadri, ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, i titolari delle posizioni organizzative di maggior rilievo che hanno un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale e svolgono funzioni di particolare importanza per il più elevato contenuto professionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati”.
Il medesimo art. 34 procede poi con il sancire che “la categoria Quadri si articola su due livelli in funzione del differente grado di contenuti manageriali e/o specialistici delle mansioni esercitate cui corrispondono due livelli retributivi così come individuati nella tabella dei minimi contrattuali riportata in calce all'art. 38”. Si tratta dei livelli di categoria QS e Q, ove
“I Quadri aventi titolo al minimo superiore sono quelli che svolgono mansioni con contenuto professionale di maggior rilievo per il più incisivo coinvolgimento nella traduzione funzionale ed operativa delle direttive aziendali, nell'attuazione degli obiettivi e per le maggiori responsabilità nella gestione delle risorse umane e strumentali”.
Deve dunque in primo luogo osservarsi che la qualifica formalmente rivestita è già connotata dall'essere figura di raccordo fra la dirigenza ed il restante personale, dalle funzioni di particolare importanza svolte, dal contenuto professionale delle mansioni (in cui sono incluse facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati); ed in secondo luogo, che la descrizione delle attività della avrebbe dovuto rappresentare Parte_1
la sussistenza del quid pluris costituito da un contenuto professionale di maggior rilievo rispetto agli altri colleghi con qualifica di , da un più incisivo coinvolgimento da parte Pt_4
della dirigenza e da maggiori responsabilità nella gestione delle risorse umane e strumentali.
Ciò in quanto “Ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore - sul quale incombe l'onere della prova - che richiede la qualifica superiore non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (Cass. sez. lav. 7 agosto 2003
n. 11925).
10 Il giudice di primo grado ha negato il riconoscimento del livello superiore richiamando l'ormai consolidato principio trifasico diretto alla determinazione dell'inquadramento stabilito dalla
Suprema Corte (tra le tante Cass. Sez. lav. n. 30580/2019).
Le tre fasi del ragionamento logico giuridico da seguire per la determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato, secondo il citato principio, si esplicano, come
è noto, in: 1) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte;
2) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal CCNL di categoria;
3) raffronto tra i due risultati delle precedenti indagini.
È pertanto necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c.: sul punto, significativamente, la citata Cass. n. 30580/2019 aveva cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto alla segretaria del direttore di un Conservatorio musicale il diritto alle differenze retributive corrispondenti al profilo dell'assistente amministrativo, di cui all'area B del ccnl comparto delle Istituzioni di alta Formazione e Specializzazione, senza esaminare le declaratorie contrattuali relative al livello ed al profilo professionale di inquadramento della lavoratrice, né individuare il tratto qualificante del livello di inquadramento rispetto a quello rivendicato, né analizzare le mansioni della qualifica di appartenenza rispetto all'attività svolta, né, infine, indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori.
Pertanto, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto: si può al riguardo richiamare anche Cass. n.
8025/2003, che ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di una banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV
F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto.
Orbene, nel caso di specie, invece, tale procedimento trifasico non è sviluppato nel ricorso
(tardiva essendo ogni allegazione introdotta nel gravame), essendosi limitata la Parte_1 solamente all'elencazione delle mansioni aggiuntive in concreto svolte dal 2009 e alla
11 enunciazione delle due declaratorie contrattuali: l'anello mancante non consiste in un difetto di allegazione dell'attività prestata, quanto nel manchevole raffronto di questa con le previsioni contrattuali, nel senso specifico di allegare ed illustrare l'insufficienza della qualifica rivestita a comprenderle: non si esplicita in alcun modo, in altre parole, come le stesse mansioni possano venir ricondotte al livello preteso anziché al livello formalmente posseduto.
È peraltro necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003, n.
11125/2001, n. 2859/2001, n. 7170/98, n. 4200/92).
È condivisibile, sul punto controverso, la conclusione cui è giunto il Tribunale di Roma (che non a caso ha riportato lo specifico passaggio del ricorso): la si è limitata a ribadire Parte_1
che le mansioni rientrassero nel livello QS e non nel quadro Q, con espressioni tautologiche
(“appare evidente che…è anche il caso di…la modalità di espletamento consente di evidenziare…”) o genericamente valutative (“in completa autonomia”), nemmeno demandabili alla prova testimoniale né emergenti dai documenti (dai quale si desumono invece scambi di email in cui sono in copia colleghi e superiori e la firma dei superiori su parte della documentazione ufficiale).
Certamente rientrano nel profilo posseduto, in mancanza di ulteriori allegazioni correlate alle caratteristiche intrinseche del livello QS, la capacità di operare su piattaforme informatiche complesse, la gestione dei procedimenti di rilascio delle credenziali agli operatori, la comunicazione con gli stessi onde ricevere tempestive e ben scadenzate richieste di rinnovo delle credenziali medesime, il riscontro dei dati di diversi report con evidenziazione delle eventuali discrepanze, la facoltà di rappresentanza (espressamente inclusa nel profilo del quadro).
Né il profilo superiore richiede, fra i requisiti, la dimostrazione della essenzialità del ruolo ricoperto e nemmeno di allegare l'avvenuta acquisizione di una competenza particolarmente risalente nel tempo.
Quanto ai correttivi in emergenza in merito a direttive aziendali suscettibili di arrecare danno, le due vicende descritte (il caso della “Zona Calabria” e il caso della “nuova piattaforma del
2021”), peraltro almeno in parte già smentite, quanto alla ricostruzione attorea, dalla documentazione dell'appellata, certamente non sono in grado di illustrare, da sole, il requisito pure previsto della prevalenza delle mansioni proprie del superiore profilo.
Si concorda, in conclusione, con il passaggio della sentenza gravata secondo il quale è carente l'allegazione che nelle specifiche attività svolte fosse presente il quid pluris del superiore
12 inquadramento (autonomia, discrezionalità, coinvolgimento più incisivo e così via), onere da valutare con il rigore dovuto alla circostanza che si chiede di riscontrare un livello immediatamente superiore a quello formalmente riconosciuto.
Pertanto, ogni altra questione ed eccezione assorbita, l'appello non può essere accolto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Infine, deve darsi atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 26.3.2024 da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9893/2023 pubbl. il Parte_1
08/11/2023 nei confronti di così provvede: CP_2
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del grado, liquidate in euro
7.500,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge;
- Dà atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 14.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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