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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/11/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5524/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
18/09/2025 da:
Parte_1
con l'avv. GALLINA CHIARA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. TASCHIN IVANA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
6/11/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21/10/2006 tra i coniugi
[...]
, nata a [...] il [...] e nato a [...] Pt_1 Parte_2
NE (TV) il 01/01/1963, matrimonio trascritto al n. 12, Parte II, Serie A, Anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di UD (TV), alle seguenti condizioni del ricorso:
2. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
3. I figli minorenni e saranno affidati ad entrambi i genitori e manterranno la Per_1 Per_2
residenza presso la madre. si è già trasferita presso il padre, dove vivrà stabilmente. Per_3
4. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui figli e in modo condiviso, Per_1 Per_2
assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse, ed in particolare quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute dei minori.
5. I coniugi si impegnano a mantenere una comunicazione funzionale con i figli, a contattare l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano i figli, a condividere con l'altro genitore le informazioni che riguardano i figli, a favorire il mantenimento e lo sviluppo di un sano rapporto tra i figli e l'altro genitore, ad informarsi personalmente -utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla scuola- dell'andamento scolastico della prole.
e staranno con i genitori a settimane alterne;
i turni di responsabilità inizieranno alle Per_1 Per_2
2 ore 20 di giovedì e termineranno alla stessa ora del giovedì successivo. Nella settimana di propria competenza ciascun genitore si occuperà di e ciascun genitore garantirà la frequenza Per_1 Per_2
delle rispettive attività extrascolastiche.
6. e trascorreranno i giorni dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 6/01 Per_1 Per_2
con l'altro genitore, alternativamente di anno in anno.
7. e trascorreranno con il padre metà delle vacanze pasquali, precisando che il giorno Per_1 Per_2
di Pasqua verrà trascorso un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro; le altre festività infrasettimanali saranno trascorse dalla prole alternativamente con un genitore e con l'altro.
8. e trascorreranno durante le vacanze estive 15 giorni consecutivi con ciascun Per_1 Per_2
genitore, secondo i tempi e le modalità concordate tra i signori e entro il mese di maggio Pt_1 Pt_3
di ogni anno.
9. I coniugi si faranno carico in via esclusiva, ciascuno per la settimana di propria competenza, del mantenimento ordinario di e Per_1 Per_2
10. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come previste e disciplinate dal Protocollo in materia di processo di famiglia in uso innanzi al Tribunale di Treviso, saranno suddivise tra i coniugi in misura del 50 %; i coniugi inoltre divideranno in pari misura le spese per abbigliamento dei figli.
11. I signori e concordano che le detrazioni -non comprese nella misura dell'assegno Pt_3 Pt_1
unico ed universale- spetteranno al 50% ciascuno.
12. L'assegno unico ed universale per i figli, il cui importo ad oggi risulta pari ad euro 666,20, sarà percepito interamente dalla signora Pt_1
13. I coniugi dichiarano di essere autonomi ed indipendenti e di non chiedere alcun mantenimento per sé.
14. La sig.ra si obbliga a versare al sig. entro e non oltre la data fissata per la comparizione Pt_1 Pt_3
delle parti, la somma di euro 408,00 euro, importo derivante, a titolo transattivo, dalle reciproche posizioni di dare ed avere per le spese straordinarie e la rivalutazione dell'assegno di mantenimento
3 stabilito in sede di separazione.
Con la corretta e puntuale esecuzione degli impegni summenzionati, le parti dichiarano di aver risolto e definito ogni e qualsiasi rapporto di credito/debito, e parimenti ogni altro rapporto di natura patrimoniale e non patrimoniale, dichiarando di null'altro aver a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e/o causa, dedotti e/o deducibili aventi origine e/o dipendenti e/o connessi al pregresso rapporto di coniugio, ovvero derivanti da qualsivoglia altro rapporto intercorso, e comunque dichiarano di rinunciarvi.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 06/11/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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