Sentenza 27 gennaio 2009
Massime • 1
In materia di rapporti di vicinato, la previsione dell'art. 843 cod. civ. - secondo cui il proprietario è tenuto a permettere l'accesso o il passaggio nel suo fondo al fine di consentire al vicino lo svolgimento di opere necessarie alla manutenzione del muro dell'immobile di sua proprietà - configura un'obbligazione "propter rem", cui corrisponde l'obbligo per il vicino di versare un'adeguata indennità, da liquidare in via equitativa ed anche in assenza di prova del danno, fermo restando l'obbligo per il medesimo di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita.
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- 1. I ponteggi nel fondo altrui sono necessari ove sia in pericolo il superbonus 110%Accesso limitatoAntonio Scarpa · https://www.altalex.com/ · 26 ottobre 2022
- 2. Il diritto al risarcimento per mancato godimento del bene esclusivo in condominioLorenzo Cottignoli · https://www.filodiritto.com/ · 13 febbraio 2020
- 3. Il condominio che impedisce l'installazione dei ponteggiGiuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 16 dicembre 2019
riferimenti normativi: art. 843 c.c. precedenti giurisprudenziali: Trib. Salerno – sentenza del 8 febbraio 2012; Trib. Milano – sentenza del 7 dicembre 2001; La vicenda Un condominio deliberava lavori straordinari di rifacimento di un muro perimetrale. Per meglio eseguire le opere era necessario installare i ponteggi nella proprietà esclusiva di alcuni condomini. Quest'ultimi però impedivano al personale della ditta incaricata dei lavori di accedere al loro giardino per installare i ponteggi. Inoltre posteggiavano la loro automobile in modo tale da ostacolare alle maestranze della ditta incaricata dei lavori condominiali l'accesso alla chiostrina comune (cortile interno). Il condominio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2009, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14278/2004 proposto da:
BR EP, BA RI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AREZZO 38, presso lo studio dell'avvocato MESSINA MAURIZIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASTELLI TULLIO;
- ricorrenti -
contro
EL IO, e per esso gli eredi EL SA, EL LU, AN AS vedova EL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI presso lo studio dell'avvocato FIORE GIOVANNA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERTELLI ENRICO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3/2004 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/01/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2008 dal Consigliere Dott. MALZONE ENNIO;
udito l'Avvocato MATONTI Antonio, con delega depositata in udienza dell'Avvocato MESSINA Maurizio, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato FIORE Giovanna, difensore dei resistenti che si riporta agli atti ed insiste;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per inammissibilità o rigetto del primo motivo, rigetto del resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 6.10.95 EL IO, proprietario di un immobile in Bergosatollo via Roma n. 16, comprensivo di un cortile, mappale 155, confinante con il fabbricato di proprietà dei coniugi BR US e BA EL, deducendo che da decenni egli e la madre godevano indisturbati di tutto il cortile, ivi comprese due piccole aree, costantemente annesse alla proprietà dei convenuti, e che costoro, a seguito di lavori di ristrutturazione al loro fabbricato, avevano perpetrato numerose violazioni del suo diritto di proprietà, conveniva in giudizio gli stessi, davanti al Tribunale di Brescia, chiedendo l'accertamento del suo diritto di proprietà per usucapione acquisitiva dell'area cortilizia e il ripristino della situazione dei luoghi nella situazione preesistente alla ristrutturazione.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 6.10.1995, i coniugi -B chiedevano la condanna del EL a consentire loro l'accesso sulla sua proprietà al fine di completare i lavori di ristrutturazione, nonché la rimozione di una fontana sita nel cortile, che cagionava loro danni da infiltrazioni di umidità. Ottenuto il provvedimento di merito i predetti coniugi iniziano il relativo giudizio di merito, che veniva riunito a quello proposto dal EL.
Con sentenza n. 3881/00 il Tribunale adito accoglieva la domanda di accertamento della proprietà dell'attore sulle due piccole corti, catastalmente appartenenti al mappale 159 dei convenuti, per usucapione, desunta dallo stato dei luoghi, dalla mancanza di recinzione, dalle prove testimoniali e dall'utilizzo indisturbato dell'area per lo scarico di acqua piovana accertava altresì il diritto dei coniugi -B a scaricare le acque meteoritiche provenienti dal tetto del loro edificio attraverso le tubazioni e la fossa insistenti sulla corte usucapita dal EL, accertava il diritto dei convenuti ad accedere alla proprietà EL per i lavori di ristrutturazione e manutenzione della facciata nord del loro fabbricato, con conseguente ordine di restituzione della cauzione e condannava gli stessi al pagamento di L.
4.850.000 a favore dell'attore, quale indennizzo per l'indisponibilità temporanea dell'area di sua proprietà; respingeva ogni altra domanda e compensava le spese processuali.
La Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 3/04 depositata in data 8.1.04 rigettava l'appello proposto dai coniugi -B, confermando la sentenza impugnata, e condannava gli appellanti alle spese del grado.
Per la cassazione della decisione ricorrono i predetti coniugi esponendo due motivi, cui resiste l'intimato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1158 e 2697 c.c., nonché per difetto di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto l'esistenza dei presupposti necessari all'acquisto per usucapione, omettendo ogni motivazione in ordine all'eccepito compossesso delle due aree cortilizie, pur in presenza di "un sintomo ineluttabile di compossesso", costituito dall'esistenza di una rete divisoria o, comunque, di parte di essa, aggiunta a quella dei due scarichi delle acque piovane.
Si sostiene che la Corte di merito, dopo avere esattamente affermato che il periodo rilevante per l'usucapione è quello dagli anni settanta in poi ed avere esattamente affermato che dalle risultanze istruttorie, sia testimoniali sia relative all'indagine tecnica, era emersa la presenza di paletti e pezzi di rete propri di quel periodo, avrebbe, poi, concluso che tale elemento di prova era ininfluente ai fini di causa, concludendo in maniera analogo in ordine allo scarico delle acque. Il motivo è infondato. Ben verro, la Corte di merito ha dato spiegazione dell'ininfluenza di tali elementi ai fini di escludere l'acquisto per usucapione del EL, rilevando che "ciò che rileva allo stesso fine è il fatto accertato che le recinzioni delle due corti in contestazioni "non erano più in atto, dal 1970 in poi e che il EL, in proprio, o attraverso esercitato dal suo inquilino, abbia utilizzato uti dominus dette aree, esattamente come godeva della restante parte del cortile di sua proprietà, dal momento che il periodo da prendersi in considerazione ai fini dell'usucapione era ampiamente maturato alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio, avvenuta con citazione del ¢ ottobre 1995 e cioè a distanza di 25 anni dal 1970, termine a cui rapportarsi il compossesso degli attori.
Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 843 c.c., comma 2, e per difetto di motivazione, per avere ritenuto sussistente il diritto all'indennità in dipendenza della sola occupazione del suolo e in difetto di prova del danno.
Sul punto si rilevano due opposte correnti di pensiero, a cui fanno capo due differenti orientameli giurisprudenziali, entrambi risalenti ad epoca precedente all'instaurazione del presente giudizio: l'una ritiene che l'indennità debba essere liquidata solo in caso di danni, poiché l'accesso al fondo del vicino, per la esecuzione di un'opera, permette implicitamente che l'accesso sia accompagnato dal deposito di cose strumentali all'esecuzione dell'opera, con il conseguente obbligo del depositante di provvedere, a sua cura e spese, al ripristino dello status quo ante, di tal che collega l'indennità all'ipotesi di danni ulteriori oltre quelli connessi alla semplice occupazione del suolo;
l'altra ritiene che l'obbligo imposto dall'art. 843 c.c., al proprietario di consentire al vicino l'accesso al suo fondo per la costruzione o riparazione di un'opera e la corrispondente facoltà riconosciuta al vicino di accedere al fondo attiguo allo stesso fine, hanno natura di limitazioni legali della proprietà e intende, invece, l'indennità come preventiva liquidazione del danno che potrebbe derivare al proprietario del fondo dal passaggio e dal protrarsi dell'occupazione. Orbene, atteso che la dottrina dominante considera l'obbligo del proprietario di consentire l'accesso o il passaggio del vicino come espressione di un'obbligazione propter rem, appare più confaciente alla lettera della legge, considerare l'espressione "indennità" in riferimento ad un danno provocato da liquidarsi in via equitativa, fermo restante l'obbligo del vicino di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita.
Nel caso di specie sussistevano gli elementi di prova per una liquidazione equitativa, desumibili in via presuntiva dal periodo di protrazione dell'occupazione, che fu giorni settecento. Ne consegue che il ricorso va rigettato perché infondato e le spese del presente giudizio possono ritenersi compensate fra le parti, attese la materia del contendere e la decisione adotta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009