Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2009, n. 1908
CASS
Sentenza 27 gennaio 2009

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In materia di rapporti di vicinato, la previsione dell'art. 843 cod. civ. - secondo cui il proprietario è tenuto a permettere l'accesso o il passaggio nel suo fondo al fine di consentire al vicino lo svolgimento di opere necessarie alla manutenzione del muro dell'immobile di sua proprietà - configura un'obbligazione "propter rem", cui corrisponde l'obbligo per il vicino di versare un'adeguata indennità, da liquidare in via equitativa ed anche in assenza di prova del danno, fermo restando l'obbligo per il medesimo di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita.

Commentari3

  • 1I ponteggi nel fondo altrui sono necessari ove sia in pericolo il superbonus 110%Accesso limitato
    Antonio Scarpa · https://www.altalex.com/ · 26 ottobre 2022

  • 2Il diritto al risarcimento per mancato godimento del bene esclusivo in condominio
    Lorenzo Cottignoli · https://www.filodiritto.com/ · 13 febbraio 2020

  • 3Il condominio che impedisce l'installazione dei ponteggi
    Giuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 16 dicembre 2019

    riferimenti normativi: art. 843 c.c. precedenti giurisprudenziali: Trib. Salerno – sentenza del 8 febbraio 2012; Trib. Milano – sentenza del 7 dicembre 2001; La vicenda Un condominio deliberava lavori straordinari di rifacimento di un muro perimetrale. Per meglio eseguire le opere era necessario installare i ponteggi nella proprietà esclusiva di alcuni condomini. Quest'ultimi però impedivano al personale della ditta incaricata dei lavori di accedere al loro giardino per installare i ponteggi. Inoltre posteggiavano la loro automobile in modo tale da ostacolare alle maestranze della ditta incaricata dei lavori condominiali l'accesso alla chiostrina comune (cortile interno). Il condominio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2009, n. 1908
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1908
Data del deposito : 27 gennaio 2009

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