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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/12/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 2124/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SS
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice relatore dott. Michele DELLI PAOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2124/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. RITA GUALCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. RITA GUALCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
Con l'intervento del Pubblico Ministero in data 15/12/2025.
Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 01/10/2025 da e al fine Parte_1 CP_1
di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio con rito concordatario in RI (AL) il 27/05/2007, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al n. 22, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2007, alle condizioni che seguono:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori in maniera condivisa;
Controparte_2
3) collocare la figlia minore presso la madre presso la quale manterrà la residenza Controparte_2
anche in caso di variazione di quest'ultima;
4) dare atto che la figlia minore trascorrerà con il padre il tempo dalla stessa Controparte_2
desiderato, senza imposizioni, per i periodi da concordarsi di volta in volta in base all'occupazione lavorativa del padre, operaio turnista;
5) dare atto che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
6) assegnare la casa coniugale sita in RI (AL) – San Giuliano Vecchio - Via Grassano n.
26/S, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota di ½ indiviso ciascuno, con i beni mobili e gli arredi ivi contenuti, alla IG.ra , in quanto genitore collocatario della figlia minore Parte_1
; Controparte_2
7) dare atto che i coniugi, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, sosterranno nella misura del 50% ciascuno il pagamento delle rate, pari ad euro 945,95 mensili, del mutuo contratto in data 27/01/2021 per l'acquisto della casa coniugale e sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione della casa coniugale, fino a quando la stessa non sarà venduta;
8) dare atto che il marito trasferirà altrove la propria residenza e rilascerà la casa coniugale entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso;
9) dare atto il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , a partire CP_1 Parte_1
dalla sottoscrizione del presente ricorso, l'importo di euro 300,00 mensili entro il giorno 30 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento per la figlia minore , fino a quando la Controparte_2
stessa non sarà economicamente autosufficiente, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
10) dare atto che i coniugi sosterranno, nella misura pari al 50% ciascuno per la figlia minore
[...]
, fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, rimborsandole al CP_2
genitore che le ha anticipate, purché debitamente documentate, le spese straordinarie così come stabilite dal Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate adottato dal Tribunale di RI in data 20/07/2016, che i coniugi dichiarano di accettare integralmente;
11) dare atto che i coniugi si accordano affinché l'assegno unico a favore della figlia Controparte_2
sarà interamente percepito nella misura del 100% dalla madre;
Parte_1
12) dare atto che i coniugi dichiarano di aver così regolato tutti i rapporti economici, direttamente
e/o indirettamente collegati al loro rapporto coniugale e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione.”
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono in RI (AL) il 27/05/2007, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al n. 22, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2007;
- dall'unione è nata il [...], minorenne ed economicamente non autosufficiente;
CP_2
non vi sono altri figli legittimati o adottati;
- i coniugi, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, hanno preso la decisione di vivere separati e porre fine al rapporto matrimoniale, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione.
- rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse della minore e con le norme imperative di legge;
il contributo al mantenimento della minore previsto a carico del padre appare coerente con la situazione reddituale e patrimoniale delle parti;
- la proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale , nata Parte_1 C.F._1
a RHO (MI) il 14/08/1977, e , codice fiscale nato ad CP_1 C.F._2
SS (AL) il 15/03/1976, unitisi in matrimonio con rito concordatario in RI (AL) il 27/05/2007, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al n. 22, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2007;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RI di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 22, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2007);
autorizza i coniugi e a vivere separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 CP_1
omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti e a tal fine dispone:
affida la figlia minore ad entrambi i genitori in maniera condivisa;
colloca la figlia minore Controparte_2
presso la madre ove manterrà la residenza anche in caso di variazione di Controparte_2
quest'ultima;
la figlia minore trascorrerà con il padre il tempo dalla stessa desiderato, senza Controparte_2
imposizioni, per i periodi da concordarsi di volta in volta in base all'occupazione lavorativa del padre, operaio turnista;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
assegna la casa coniugale sita in RI (AL) – San Giuliano Vecchio - Via Grassano n. 26/S, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota di ½ indiviso ciascuno, con i beni mobili e gli arredi ivi contenuti, alla IG.ra , in quanto genitore collocatario della figlia minore;
Parte_1 Controparte_2
prende atto che i coniugi, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, sosterranno nella misura del 50% ciascuno il pagamento delle rate, pari ad euro 945,95 mensili, del mutuo contratto in data
27/01/2021 per l'acquisto della casa coniugale e sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione della casa coniugale, fino a quando la stessa non sarà venduta;
il marito trasferirà altrove la propria residenza e rilascerà la casa coniugale entro sei mesi dalla presentazione del ricorso al Tribunale di RI;
dispone che il IG. corrisponda alla IG.ra , a partire dalla sottoscrizione del CP_1 Parte_1
ricorso che ha dato origine al presente procedimento, l'importo di euro 300,00 mensili entro il giorno 30 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento per la figlia minore , Controparte_2
fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
ile parti sosterranno, nella misura pari al 50% ciascuno per la figlia minore , fino a Controparte_2
quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, rimborsandole al genitore che le ha anticipate, purché debitamente documentate, le spese straordinarie così come stabilite dal
Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate adottato dal Tribunale di RI in data 20/07/2016;
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti i coniugi si accordano affinché l'assegno unico a favore della figlia sarà interamente Controparte_2
percepito nella misura del 100% dalla madre;
Parte_1
i coniugi dichiarano di aver così regolato tutti i rapporti economici, direttamente e/o indirettamente collegati al loro rapporto coniugale e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione.
Spese compensate. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in RI, Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice Delegato
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SS
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice relatore dott. Michele DELLI PAOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2124/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. RITA GUALCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. RITA GUALCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
Con l'intervento del Pubblico Ministero in data 15/12/2025.
Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 01/10/2025 da e al fine Parte_1 CP_1
di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio con rito concordatario in RI (AL) il 27/05/2007, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al n. 22, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2007, alle condizioni che seguono:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori in maniera condivisa;
Controparte_2
3) collocare la figlia minore presso la madre presso la quale manterrà la residenza Controparte_2
anche in caso di variazione di quest'ultima;
4) dare atto che la figlia minore trascorrerà con il padre il tempo dalla stessa Controparte_2
desiderato, senza imposizioni, per i periodi da concordarsi di volta in volta in base all'occupazione lavorativa del padre, operaio turnista;
5) dare atto che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
6) assegnare la casa coniugale sita in RI (AL) – San Giuliano Vecchio - Via Grassano n.
26/S, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota di ½ indiviso ciascuno, con i beni mobili e gli arredi ivi contenuti, alla IG.ra , in quanto genitore collocatario della figlia minore Parte_1
; Controparte_2
7) dare atto che i coniugi, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, sosterranno nella misura del 50% ciascuno il pagamento delle rate, pari ad euro 945,95 mensili, del mutuo contratto in data 27/01/2021 per l'acquisto della casa coniugale e sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione della casa coniugale, fino a quando la stessa non sarà venduta;
8) dare atto che il marito trasferirà altrove la propria residenza e rilascerà la casa coniugale entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso;
9) dare atto il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , a partire CP_1 Parte_1
dalla sottoscrizione del presente ricorso, l'importo di euro 300,00 mensili entro il giorno 30 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento per la figlia minore , fino a quando la Controparte_2
stessa non sarà economicamente autosufficiente, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
10) dare atto che i coniugi sosterranno, nella misura pari al 50% ciascuno per la figlia minore
[...]
, fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, rimborsandole al CP_2
genitore che le ha anticipate, purché debitamente documentate, le spese straordinarie così come stabilite dal Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate adottato dal Tribunale di RI in data 20/07/2016, che i coniugi dichiarano di accettare integralmente;
11) dare atto che i coniugi si accordano affinché l'assegno unico a favore della figlia Controparte_2
sarà interamente percepito nella misura del 100% dalla madre;
Parte_1
12) dare atto che i coniugi dichiarano di aver così regolato tutti i rapporti economici, direttamente
e/o indirettamente collegati al loro rapporto coniugale e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione.”
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono in RI (AL) il 27/05/2007, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al n. 22, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2007;
- dall'unione è nata il [...], minorenne ed economicamente non autosufficiente;
CP_2
non vi sono altri figli legittimati o adottati;
- i coniugi, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, hanno preso la decisione di vivere separati e porre fine al rapporto matrimoniale, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione.
- rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse della minore e con le norme imperative di legge;
il contributo al mantenimento della minore previsto a carico del padre appare coerente con la situazione reddituale e patrimoniale delle parti;
- la proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale , nata Parte_1 C.F._1
a RHO (MI) il 14/08/1977, e , codice fiscale nato ad CP_1 C.F._2
SS (AL) il 15/03/1976, unitisi in matrimonio con rito concordatario in RI (AL) il 27/05/2007, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al n. 22, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2007;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RI di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 22, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2007);
autorizza i coniugi e a vivere separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 CP_1
omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti e a tal fine dispone:
affida la figlia minore ad entrambi i genitori in maniera condivisa;
colloca la figlia minore Controparte_2
presso la madre ove manterrà la residenza anche in caso di variazione di Controparte_2
quest'ultima;
la figlia minore trascorrerà con il padre il tempo dalla stessa desiderato, senza Controparte_2
imposizioni, per i periodi da concordarsi di volta in volta in base all'occupazione lavorativa del padre, operaio turnista;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
assegna la casa coniugale sita in RI (AL) – San Giuliano Vecchio - Via Grassano n. 26/S, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota di ½ indiviso ciascuno, con i beni mobili e gli arredi ivi contenuti, alla IG.ra , in quanto genitore collocatario della figlia minore;
Parte_1 Controparte_2
prende atto che i coniugi, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, sosterranno nella misura del 50% ciascuno il pagamento delle rate, pari ad euro 945,95 mensili, del mutuo contratto in data
27/01/2021 per l'acquisto della casa coniugale e sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione della casa coniugale, fino a quando la stessa non sarà venduta;
il marito trasferirà altrove la propria residenza e rilascerà la casa coniugale entro sei mesi dalla presentazione del ricorso al Tribunale di RI;
dispone che il IG. corrisponda alla IG.ra , a partire dalla sottoscrizione del CP_1 Parte_1
ricorso che ha dato origine al presente procedimento, l'importo di euro 300,00 mensili entro il giorno 30 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento per la figlia minore , Controparte_2
fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
ile parti sosterranno, nella misura pari al 50% ciascuno per la figlia minore , fino a Controparte_2
quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, rimborsandole al genitore che le ha anticipate, purché debitamente documentate, le spese straordinarie così come stabilite dal
Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate adottato dal Tribunale di RI in data 20/07/2016;
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti i coniugi si accordano affinché l'assegno unico a favore della figlia sarà interamente Controparte_2
percepito nella misura del 100% dalla madre;
Parte_1
i coniugi dichiarano di aver così regolato tutti i rapporti economici, direttamente e/o indirettamente collegati al loro rapporto coniugale e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione.
Spese compensate. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in RI, Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice Delegato
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini