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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/11/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 615/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Augusto Sabatini - Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 615\21 r.g., vertente
TRA
– C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Milazzo il 21.10.69 e residente in [...] , rapp.ta e difesa dall'avv. Claudio Cannas – C.F.
- in virtù di procura alle liti apposta su foglio C.F._2
separato inserita nella busta telematica contenente il l'atto introduttivo, che elegge domicilio digitale , presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo professionista risultante dai pubblici elenchi
PEC Email_1
Appellante
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1
via L. Pirandello n. 30, cod. fisc. , ed C.F._3 elettivamente domiciliato in Messina, via del Ve-spro n. 65, presso lo studio dell'avv. Giacomo Torre (cod. fisc. C.F._4
), che lo rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata
[...]
su foglio separato ed allegata all' atto introduttivo
PEC: Email_2
Appellato E nei confronti di nato a [...]-lippo del Mela l'01/11/956 e Controparte_2
residente in [...], cod. fisc.
[...]
, e , nata a [...]-po del Mela il C.F._5 Controparte_3
31/10/1960 e residente in [...], cod. fisc.
[...]
- quali eredi del defunto padre C.F._6 [...]
, nato a [...] il [...] e deceduto in CP_1
Erice in data 02/02/2018, cod. fisc. - ed CodiceFiscale_7
elettivamente domiciliati in Barcellona P.G., via J. F. Kennedy n.
388, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lo Presti (cod. fisc.
[...]
, che li rappresenta e difende per procura C.F._8
rilasciata su foglio separato allegata all'atto introduttivo
PEC : Email_3
***
Oggetto: appello avverso la sentenza n.147/2021, del 16/02/2021, pronunziata dal G.I. del Tribunale Civile di Barcellona P.G, depositata in Cancelleria il 16/02/2021 resa nel giudizio n.15450/2012 R.G.
Conclusioni delle parti: come da verbale del 07.10.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 09.08.2021 ha Parte_1
impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di
[...]
nonché di e eredi CP_1 Controparte_2 Controparte_3 di OR, la sentenza indicata in oggetto con cui Controparte_1
il Tribunale di Barcellona P.G. ha rigettato le domande di parte attrice volte ad ottenere l'annullamento dell'atto di compravendita stipulato tra OR , rappresentante di Controparte_1 Pt_1
e perché stipulato a suo avviso in
[...] Controparte_4
conflitto di interesse con la rappresentata oltre a rigettare le domande formulate in via riconvenzionale dal Controparte_5
di revoca delle donazioni elargite in favore dell'attrice per
[...]
ingratitudine della stessa nei confronti del donante, compensando le spese processuali tra l'attrice ed il OR e condannandola CP_1
invece alle spese in favore di . CP_6
L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse invece accolta la domanda di annullamento del rogito con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 12.04.2022 si costituiva
[...]
il quale contestava i motivi di gravame e ne CP_1
chiedeva il rigetto.
Si Costituivano altresì e in Controparte_2 Controparte_3
proprio e quali eredi del padre i quali Controparte_1
contestavano i motivi di gravame e ne chiedevano il rigetto.
Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa
Corte del 17.03.2023 la causa veniva rinviata alla data del
07.10.2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale data le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per meglio per meglio comprendere la vicenda in esame è opportuno ripercorrere i fatti che hanno dato origine al presente giudizio.
Con atto di donazione del 20 Febbraio 1997 ( Controparte_1
1930) ha donato alla figlia la piena proprietà di Parte_1
uno spezzone di terreno sito in Milazzo contrada San Giovanni via
Capri e la nuda proprietà degli immobili siti in Milazzo via
Pirandello, costituiti da un fabbricato a quattro elevazioni comprendenti un magazzino della superficie di 59 m² e una unità immobiliare di due vani e accessori nonché due appartamenti di cui uno di tre vani al primo piano e uno di tre vani al secondo piano, un appartamentino di abitazione con annesso terrazzo, riservando per sé l'usufrutto.
Precedentemente la signora con atto del 7 Aprile Parte_1
1989 aveva conferito al padre ampia procura Controparte_1
generale nella quale era espressamente previsto che il rappresentante poteva compiere tanto atti di amministrazione quanto di disposizione ivi comprese acquistare, vendere, permutare beni, crediti azioni convenire il prezzo, esigerlo e rilasciare quietanza.
In data 29 giugno 2007 in forza della suddetta Controparte_1
procura vendeva quale procuratore della figlia al nipote Pt_1 [...]
( 1977) per l'importo di 250.000,00 i beni ivi CP_1
indicati e precisamente la piena proprietà del terreno sito Milazzo e la nuda proprietà degli immobili siti in Milazzo via Luigi Pirandello dei quali era usufruttuario.
Con atto di citazione del 07.06.12 la sig.ra citava Parte_1
in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona PG il padre
[...]
ed il nipote per ivi sentire dichiarare CP_1 Controparte_1
la nullità/annullabilità del rogito a firma del Notaio dott. e Per_1
datato 29.06.07 – repertorio 56068 – concluso i tra detti convenuti in danno della stessa perché posto in essere, a suo Parte_1
avviso, in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti dell'art.1394
c.c., con ogni consequenziale pronunzia in ordine alla restituzione del compendio immobiliare trasferito ed in ordine alle spese del giudizio .
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il sig.
[...]
( 1977 ) il quale svolgeva domanda di chiamata in causa e CP_1
garanzia nei confronti del sig. ( 04.04.1930) e Controparte_1
dell'odierna appellante , al fine di essere garantito e sollevato da questi ultimi formulando - tra l'altro - richiesta di risarcimento danni e chiedeva, quindi, di essere autorizzato alla chiamata in causa dei predetti
Con comparsa di costituzione, si costitutiva in giudizio il sig.
[...]
(1930) il quale contestando ogni assunto attoreo CP_1
svolgeva domanda riconvenzionale chiedendo alla sig.ra Pt_1
la rendicontazione in riferimento agli immobili oggetto
[...]
della compravendita per cui chiedeva l'annullamento e dei quali lo stesso era usufruttuario;
chiedeva, altresì, la revoca per ingratitudine delle donazioni dirette ed indirette effettuate dallo stesso in favore della con la restituzione dei beni in natura ed i Parte_1
relativi frutti oltre rivalutazione. Con provvedimento del 18.05.13 il Giudice autorizzava la chiamata in causa a garanzia dei signori e Parte_1 [...]
( 04.04.1930). CP_1
La sig.ra si costituiva quale chiamata in causa Parte_1
nel medesimo giudizio.
La causa veniva istruita con l'espletamento di prove orali e con la
CTU, con la nomina di un Consulente con il mandato di valutare il compendio immobiliare trasferito con l'atto di cui si chiedeva l'annullamento.
Il giudizio, interrotto per il decesso di ( 1930), Controparte_1
veniva riassunto da nei confronti degli eredi. Parte_1
Si costituivano, pertanto, in giudizio i sigg.ri e Controparte_3
entrambi quali eredi del dante causa Controparte_2 [...]
CP_1
Con la sentenza impugnata il Tribunale adito così statuiva :
dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
(padre) e dei suoi eredi rispetto all'azione di annullamento del contratto di compravendita del 29 giugno 2007, ai rogiti del Notaio
(n. rep. 56068); Persona_2
rigetta le domande di annullamento del medesimo contratto e di risarcimento del danno formulate da;
Parte_1
rigetta le domande riconvenzionali formulate da CP_1
(padre) e dai sui eredi nei confronti dell'attrice;
[...] compensa per intero le spese processuali tra e Parte_1
(padre) e i suoi eredi;
Controparte_1
condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
(nipote) delle spese processuali che liquida in € 12.678,00
[...]
per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
pone definitivamente a carico dell'attrice le spettanze liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio;
manda alla Cancelleria per gli accertamenti e gli eventuali adempimenti di cui agli articoli 15 e 16 del testo unico delle spese di giustizia”.
Avverso la predetta sentenza propone impugnazione Pt_1
per i motivi di seguito esposti.
[...]
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha errato a non accogliere la domanda di annullamento dell'atto di compravendita stipulato in data 29.06.2007 che ad avviso di parte appellante, è stato posto in essere in conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato .
Rileva a supporto della domanda che il vincolo di solidarietà fra
[...]
e nipote, la loro comunanza di CP_1 Controparte_1
interessi perché operavano della medesima ditta nonché il comune interesse economico alla stipula del contratto in questione dovevano fare ritenere al giudice sussistente il fine del rappresentante di favorire sia se stesso che il nipote. Deduce che la prova che abbia agito in conflitto di interessi CP_1
ai danni della rappresentata si ravvisa dalla circostanza che CP_1
OR non ha comunicato la vendita del compendio alla
[...]
figlia e ne ha trattenuto per sé la somma ottenuta a titolo di Pt_1
prezzo della vendita.
Evidenzia inoltre, sempre ai fini della fondatezza della domanda, che la procura conferita dalla figlia non conteneva i requisiti minimi negoziali, non contenendo infatti l'indicazione del prezzo della vendita.
La mancanza di tale elemento, che costituisce l'elemento fondamentale e imprescindibile per la validità della procura, vizia l'atto stipulato che deve essere annullato.
Afferma inoltre l'appellante che agendo con la Controparte_1
procura rilasciata nel 1989 da ha posto in essere Parte_1
un contratto con se stesso, poiché oggetto della vendita era il compendio immobiliare di cui la figlia era nuda proprietaria e il rappresentante era usufruttuario .
Chiede pertanto che la Corte esaminati gli atti e verificata la fondatezza delle censure, possa dichiarare che l'atto de quo è stato posto in essere in violazione della statuizione di cui all'art 1395 cc e dichiari l'annullamento dell'atto
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudice non ha ben valutato le risultanze istruttorie da cui è emerso che: 1) Pt_1
non era stata informata della vendita, per dichiarazione resa
[...]
dallo stesso il quale afferma di avere trattato per l'acquisto degli immobili direttamente con il nonno;
2) che gli inquilini che abitavano gli appartamenti acquistati da ( 1977) e di cui era CP_1 usufruttuario il erano stati informati del CP_5
trasferimento dei beni solo con lettera del OR del 2012, CP_1
e ciò confermerebbe quindi che aveva appreso Parte_1
della vendita solo nel 2012 come aveva dichiarato in citazione.
Pertanto ad avviso dell'appellante tali elementi dovevano essere valutati dal Giudice per ritenere provata la circostanza che l'atto di compravendita si è perfezionato ad insaputa della Parte_1
, in suo danno ed in conflitto di interesse con il rappresentante.
Con il terzo motivo lamenta che il primo giudice non ha accolto la richiesta di disporre l'ordine di esibizione degli estratti riguardante il conto corrente intestato a per verificare che il Controparte_1
prezzo della vendita fosse stata incassata dal rappresentante e mai consegnata alla rappresentata .
Lamenta altresì che il primo giudice non ha accolto la richiesta di richiamo del CTU che non avrebbe adeguatamente obiettato alle osservazioni rese dal CTP con cui contestava i valori che il CTU aveva attribuito alle corti assegnando valori e coefficienti inferiori rispetto a quelli indicati dal CTP.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalle parti appellate sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del
2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v.
Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p.
c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 17.03.2023.
Nel merito ragioni di speditezza consigliano la valutazione unitaria delle superiori doglianze.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le ragioni illustrate dall'appellante a supporto della domanda di annullamento del contratto di compravendita del 29.06.2007 e che sostanzialmente ripropongono gli argomenti esaminati e rigettati dal primo giudice, non sono condivisibili. La Cassazione chiamata a pronunciarsi sul tema in esame ha ripetutamente affermato che “ Il conflitto di interessi di cui all'art.
1394 cod. civ. postula un rapporto d'incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti, rapporto che va riscontrato non in termini astratti ed ipotetici, ma con riferimento al singolo atto, di modo che è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l'utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro (Cass. civ n. 19045\2005,
n. 271\17, n. 8907\2024 ).
Nel caso in esame non vi è dubbio che il rappresentante ha agito in virtù di una valida procura che gli ha conferito i poteri estrinsecati, ponendo in essere validamente l'atto di vendita immobiliare e di pattuire il prezzo, oltre che di incassare le somme.
Né valgono a supportare la domanda , le contestazioni sollevate che il contratto in esame deve essere inquadrato nella tipologia del contratto con se stesso.
Infatti con la vendita de quo sono stati trasferiti solo i diritti di nuda proprietà della rappresentata e non anche il diritto di usufrutto del rappresentante quindi non è condivisibile la teoria dell'appellante che il contratto de quo è stato posto dal rappresentante con se stesso.
Non ipotizzandosi nel caso in esame un contratto con se stesso, la predeterminazione del contenuto del contratto non è, come sostiene l'appellante, elemento necessario ai fini della validità dell'atto stipulato . La Suprema Corte ha infatti chiarito che “ In tema di conflitto di interessi, la predeterminazione del contenuto del contratto e la specifica autorizzazione del rappresentato sono elementi richiesti unicamente dall'art. 1395 c.c. per la validità del contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, quali cautele previste in via alternativa dal legislatore per superare la presunzione legale circa l'esistenza connaturale, in tal caso, del conflitto medesimo, attesa l'identità tra la persona del rappresentante e dell'altro contraente, mentre non rilevano ai fini dell'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, ex art. 1394 c.c.. ( Cass. civ. 11439\22) .
Irrilevante è poi la circostanza che le trattative siano state svolte dal rappresentante senza la partecipazione della rappresentata, posto che, anche ove fosse vero che la rappresentata non era a conoscenza della stipula dell'atto, circostanza su cui non vi è una piena prova, la esistenza della procura nei termini conferiti concedeva ampi e validi poteri al rappresentante di svolgere le trattative anche senza la partecipazione della rappresentata.
Non rileva poi che il prezzo della vendita non sia stato versato dal rappresentante alla rappresentata poiché tale vicenda attiene ai rapporti interni tra le parti e non costituisce elemento rilevante al fine di statuire l'annullamento del contratto.
Infine le censure formulate dall'appellante sulla CTU sono generiche e non inficiano la valutazione fornita dal consulente seconda la quale il prezzo pagato dall'acquirente non è sproporzionato rispetto al valore del compendio. Va pertanto condivisa la statuizione del primo giudice che con motivazione esaustiva ha dichiarato la domanda infondata.
3.Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate per ciascuna parte processuale, come da dispositivo applicando, per la semplicità delle questioni trattate, le tariffe minime del DM
147\22, valore della causa (euro 250.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n.147/2021, del 16/02/2021, pronunziata dal G.I. del
Tribunale Civile di Barcellona P.G, emessa anche nei confronti di nonché e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
eredi di così decide: Controparte_1
a) rigetta l'appello ;
b) Condanna l' appellante alle spese di lite che si liquidano, per ciascuna parte processuale, nella somma complessiva di E
7160,00 di cui E 1489,00 per fase studio, E 956,00 per fase introduttiva E 2.163,00 per trattazione ed E.2552,00 per fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
c) Da atto che l' appellante in quanto soccombente ut supra è tenuta al versamento dell'ulteriore contributo.
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) della I sezione in data 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Augusto Sabatini - Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 615\21 r.g., vertente
TRA
– C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Milazzo il 21.10.69 e residente in [...] , rapp.ta e difesa dall'avv. Claudio Cannas – C.F.
- in virtù di procura alle liti apposta su foglio C.F._2
separato inserita nella busta telematica contenente il l'atto introduttivo, che elegge domicilio digitale , presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo professionista risultante dai pubblici elenchi
PEC Email_1
Appellante
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1
via L. Pirandello n. 30, cod. fisc. , ed C.F._3 elettivamente domiciliato in Messina, via del Ve-spro n. 65, presso lo studio dell'avv. Giacomo Torre (cod. fisc. C.F._4
), che lo rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata
[...]
su foglio separato ed allegata all' atto introduttivo
PEC: Email_2
Appellato E nei confronti di nato a [...]-lippo del Mela l'01/11/956 e Controparte_2
residente in [...], cod. fisc.
[...]
, e , nata a [...]-po del Mela il C.F._5 Controparte_3
31/10/1960 e residente in [...], cod. fisc.
[...]
- quali eredi del defunto padre C.F._6 [...]
, nato a [...] il [...] e deceduto in CP_1
Erice in data 02/02/2018, cod. fisc. - ed CodiceFiscale_7
elettivamente domiciliati in Barcellona P.G., via J. F. Kennedy n.
388, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lo Presti (cod. fisc.
[...]
, che li rappresenta e difende per procura C.F._8
rilasciata su foglio separato allegata all'atto introduttivo
PEC : Email_3
***
Oggetto: appello avverso la sentenza n.147/2021, del 16/02/2021, pronunziata dal G.I. del Tribunale Civile di Barcellona P.G, depositata in Cancelleria il 16/02/2021 resa nel giudizio n.15450/2012 R.G.
Conclusioni delle parti: come da verbale del 07.10.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 09.08.2021 ha Parte_1
impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di
[...]
nonché di e eredi CP_1 Controparte_2 Controparte_3 di OR, la sentenza indicata in oggetto con cui Controparte_1
il Tribunale di Barcellona P.G. ha rigettato le domande di parte attrice volte ad ottenere l'annullamento dell'atto di compravendita stipulato tra OR , rappresentante di Controparte_1 Pt_1
e perché stipulato a suo avviso in
[...] Controparte_4
conflitto di interesse con la rappresentata oltre a rigettare le domande formulate in via riconvenzionale dal Controparte_5
di revoca delle donazioni elargite in favore dell'attrice per
[...]
ingratitudine della stessa nei confronti del donante, compensando le spese processuali tra l'attrice ed il OR e condannandola CP_1
invece alle spese in favore di . CP_6
L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse invece accolta la domanda di annullamento del rogito con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 12.04.2022 si costituiva
[...]
il quale contestava i motivi di gravame e ne CP_1
chiedeva il rigetto.
Si Costituivano altresì e in Controparte_2 Controparte_3
proprio e quali eredi del padre i quali Controparte_1
contestavano i motivi di gravame e ne chiedevano il rigetto.
Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa
Corte del 17.03.2023 la causa veniva rinviata alla data del
07.10.2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale data le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per meglio per meglio comprendere la vicenda in esame è opportuno ripercorrere i fatti che hanno dato origine al presente giudizio.
Con atto di donazione del 20 Febbraio 1997 ( Controparte_1
1930) ha donato alla figlia la piena proprietà di Parte_1
uno spezzone di terreno sito in Milazzo contrada San Giovanni via
Capri e la nuda proprietà degli immobili siti in Milazzo via
Pirandello, costituiti da un fabbricato a quattro elevazioni comprendenti un magazzino della superficie di 59 m² e una unità immobiliare di due vani e accessori nonché due appartamenti di cui uno di tre vani al primo piano e uno di tre vani al secondo piano, un appartamentino di abitazione con annesso terrazzo, riservando per sé l'usufrutto.
Precedentemente la signora con atto del 7 Aprile Parte_1
1989 aveva conferito al padre ampia procura Controparte_1
generale nella quale era espressamente previsto che il rappresentante poteva compiere tanto atti di amministrazione quanto di disposizione ivi comprese acquistare, vendere, permutare beni, crediti azioni convenire il prezzo, esigerlo e rilasciare quietanza.
In data 29 giugno 2007 in forza della suddetta Controparte_1
procura vendeva quale procuratore della figlia al nipote Pt_1 [...]
( 1977) per l'importo di 250.000,00 i beni ivi CP_1
indicati e precisamente la piena proprietà del terreno sito Milazzo e la nuda proprietà degli immobili siti in Milazzo via Luigi Pirandello dei quali era usufruttuario.
Con atto di citazione del 07.06.12 la sig.ra citava Parte_1
in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona PG il padre
[...]
ed il nipote per ivi sentire dichiarare CP_1 Controparte_1
la nullità/annullabilità del rogito a firma del Notaio dott. e Per_1
datato 29.06.07 – repertorio 56068 – concluso i tra detti convenuti in danno della stessa perché posto in essere, a suo Parte_1
avviso, in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti dell'art.1394
c.c., con ogni consequenziale pronunzia in ordine alla restituzione del compendio immobiliare trasferito ed in ordine alle spese del giudizio .
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il sig.
[...]
( 1977 ) il quale svolgeva domanda di chiamata in causa e CP_1
garanzia nei confronti del sig. ( 04.04.1930) e Controparte_1
dell'odierna appellante , al fine di essere garantito e sollevato da questi ultimi formulando - tra l'altro - richiesta di risarcimento danni e chiedeva, quindi, di essere autorizzato alla chiamata in causa dei predetti
Con comparsa di costituzione, si costitutiva in giudizio il sig.
[...]
(1930) il quale contestando ogni assunto attoreo CP_1
svolgeva domanda riconvenzionale chiedendo alla sig.ra Pt_1
la rendicontazione in riferimento agli immobili oggetto
[...]
della compravendita per cui chiedeva l'annullamento e dei quali lo stesso era usufruttuario;
chiedeva, altresì, la revoca per ingratitudine delle donazioni dirette ed indirette effettuate dallo stesso in favore della con la restituzione dei beni in natura ed i Parte_1
relativi frutti oltre rivalutazione. Con provvedimento del 18.05.13 il Giudice autorizzava la chiamata in causa a garanzia dei signori e Parte_1 [...]
( 04.04.1930). CP_1
La sig.ra si costituiva quale chiamata in causa Parte_1
nel medesimo giudizio.
La causa veniva istruita con l'espletamento di prove orali e con la
CTU, con la nomina di un Consulente con il mandato di valutare il compendio immobiliare trasferito con l'atto di cui si chiedeva l'annullamento.
Il giudizio, interrotto per il decesso di ( 1930), Controparte_1
veniva riassunto da nei confronti degli eredi. Parte_1
Si costituivano, pertanto, in giudizio i sigg.ri e Controparte_3
entrambi quali eredi del dante causa Controparte_2 [...]
CP_1
Con la sentenza impugnata il Tribunale adito così statuiva :
dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
(padre) e dei suoi eredi rispetto all'azione di annullamento del contratto di compravendita del 29 giugno 2007, ai rogiti del Notaio
(n. rep. 56068); Persona_2
rigetta le domande di annullamento del medesimo contratto e di risarcimento del danno formulate da;
Parte_1
rigetta le domande riconvenzionali formulate da CP_1
(padre) e dai sui eredi nei confronti dell'attrice;
[...] compensa per intero le spese processuali tra e Parte_1
(padre) e i suoi eredi;
Controparte_1
condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
(nipote) delle spese processuali che liquida in € 12.678,00
[...]
per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
pone definitivamente a carico dell'attrice le spettanze liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio;
manda alla Cancelleria per gli accertamenti e gli eventuali adempimenti di cui agli articoli 15 e 16 del testo unico delle spese di giustizia”.
Avverso la predetta sentenza propone impugnazione Pt_1
per i motivi di seguito esposti.
[...]
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha errato a non accogliere la domanda di annullamento dell'atto di compravendita stipulato in data 29.06.2007 che ad avviso di parte appellante, è stato posto in essere in conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato .
Rileva a supporto della domanda che il vincolo di solidarietà fra
[...]
e nipote, la loro comunanza di CP_1 Controparte_1
interessi perché operavano della medesima ditta nonché il comune interesse economico alla stipula del contratto in questione dovevano fare ritenere al giudice sussistente il fine del rappresentante di favorire sia se stesso che il nipote. Deduce che la prova che abbia agito in conflitto di interessi CP_1
ai danni della rappresentata si ravvisa dalla circostanza che CP_1
OR non ha comunicato la vendita del compendio alla
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figlia e ne ha trattenuto per sé la somma ottenuta a titolo di Pt_1
prezzo della vendita.
Evidenzia inoltre, sempre ai fini della fondatezza della domanda, che la procura conferita dalla figlia non conteneva i requisiti minimi negoziali, non contenendo infatti l'indicazione del prezzo della vendita.
La mancanza di tale elemento, che costituisce l'elemento fondamentale e imprescindibile per la validità della procura, vizia l'atto stipulato che deve essere annullato.
Afferma inoltre l'appellante che agendo con la Controparte_1
procura rilasciata nel 1989 da ha posto in essere Parte_1
un contratto con se stesso, poiché oggetto della vendita era il compendio immobiliare di cui la figlia era nuda proprietaria e il rappresentante era usufruttuario .
Chiede pertanto che la Corte esaminati gli atti e verificata la fondatezza delle censure, possa dichiarare che l'atto de quo è stato posto in essere in violazione della statuizione di cui all'art 1395 cc e dichiari l'annullamento dell'atto
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudice non ha ben valutato le risultanze istruttorie da cui è emerso che: 1) Pt_1
non era stata informata della vendita, per dichiarazione resa
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dallo stesso il quale afferma di avere trattato per l'acquisto degli immobili direttamente con il nonno;
2) che gli inquilini che abitavano gli appartamenti acquistati da ( 1977) e di cui era CP_1 usufruttuario il erano stati informati del CP_5
trasferimento dei beni solo con lettera del OR del 2012, CP_1
e ciò confermerebbe quindi che aveva appreso Parte_1
della vendita solo nel 2012 come aveva dichiarato in citazione.
Pertanto ad avviso dell'appellante tali elementi dovevano essere valutati dal Giudice per ritenere provata la circostanza che l'atto di compravendita si è perfezionato ad insaputa della Parte_1
, in suo danno ed in conflitto di interesse con il rappresentante.
Con il terzo motivo lamenta che il primo giudice non ha accolto la richiesta di disporre l'ordine di esibizione degli estratti riguardante il conto corrente intestato a per verificare che il Controparte_1
prezzo della vendita fosse stata incassata dal rappresentante e mai consegnata alla rappresentata .
Lamenta altresì che il primo giudice non ha accolto la richiesta di richiamo del CTU che non avrebbe adeguatamente obiettato alle osservazioni rese dal CTP con cui contestava i valori che il CTU aveva attribuito alle corti assegnando valori e coefficienti inferiori rispetto a quelli indicati dal CTP.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalle parti appellate sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del
2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v.
Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p.
c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 17.03.2023.
Nel merito ragioni di speditezza consigliano la valutazione unitaria delle superiori doglianze.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le ragioni illustrate dall'appellante a supporto della domanda di annullamento del contratto di compravendita del 29.06.2007 e che sostanzialmente ripropongono gli argomenti esaminati e rigettati dal primo giudice, non sono condivisibili. La Cassazione chiamata a pronunciarsi sul tema in esame ha ripetutamente affermato che “ Il conflitto di interessi di cui all'art.
1394 cod. civ. postula un rapporto d'incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti, rapporto che va riscontrato non in termini astratti ed ipotetici, ma con riferimento al singolo atto, di modo che è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l'utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro (Cass. civ n. 19045\2005,
n. 271\17, n. 8907\2024 ).
Nel caso in esame non vi è dubbio che il rappresentante ha agito in virtù di una valida procura che gli ha conferito i poteri estrinsecati, ponendo in essere validamente l'atto di vendita immobiliare e di pattuire il prezzo, oltre che di incassare le somme.
Né valgono a supportare la domanda , le contestazioni sollevate che il contratto in esame deve essere inquadrato nella tipologia del contratto con se stesso.
Infatti con la vendita de quo sono stati trasferiti solo i diritti di nuda proprietà della rappresentata e non anche il diritto di usufrutto del rappresentante quindi non è condivisibile la teoria dell'appellante che il contratto de quo è stato posto dal rappresentante con se stesso.
Non ipotizzandosi nel caso in esame un contratto con se stesso, la predeterminazione del contenuto del contratto non è, come sostiene l'appellante, elemento necessario ai fini della validità dell'atto stipulato . La Suprema Corte ha infatti chiarito che “ In tema di conflitto di interessi, la predeterminazione del contenuto del contratto e la specifica autorizzazione del rappresentato sono elementi richiesti unicamente dall'art. 1395 c.c. per la validità del contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, quali cautele previste in via alternativa dal legislatore per superare la presunzione legale circa l'esistenza connaturale, in tal caso, del conflitto medesimo, attesa l'identità tra la persona del rappresentante e dell'altro contraente, mentre non rilevano ai fini dell'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, ex art. 1394 c.c.. ( Cass. civ. 11439\22) .
Irrilevante è poi la circostanza che le trattative siano state svolte dal rappresentante senza la partecipazione della rappresentata, posto che, anche ove fosse vero che la rappresentata non era a conoscenza della stipula dell'atto, circostanza su cui non vi è una piena prova, la esistenza della procura nei termini conferiti concedeva ampi e validi poteri al rappresentante di svolgere le trattative anche senza la partecipazione della rappresentata.
Non rileva poi che il prezzo della vendita non sia stato versato dal rappresentante alla rappresentata poiché tale vicenda attiene ai rapporti interni tra le parti e non costituisce elemento rilevante al fine di statuire l'annullamento del contratto.
Infine le censure formulate dall'appellante sulla CTU sono generiche e non inficiano la valutazione fornita dal consulente seconda la quale il prezzo pagato dall'acquirente non è sproporzionato rispetto al valore del compendio. Va pertanto condivisa la statuizione del primo giudice che con motivazione esaustiva ha dichiarato la domanda infondata.
3.Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate per ciascuna parte processuale, come da dispositivo applicando, per la semplicità delle questioni trattate, le tariffe minime del DM
147\22, valore della causa (euro 250.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n.147/2021, del 16/02/2021, pronunziata dal G.I. del
Tribunale Civile di Barcellona P.G, emessa anche nei confronti di nonché e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
eredi di così decide: Controparte_1
a) rigetta l'appello ;
b) Condanna l' appellante alle spese di lite che si liquidano, per ciascuna parte processuale, nella somma complessiva di E
7160,00 di cui E 1489,00 per fase studio, E 956,00 per fase introduttiva E 2.163,00 per trattazione ed E.2552,00 per fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
c) Da atto che l' appellante in quanto soccombente ut supra è tenuta al versamento dell'ulteriore contributo.
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) della I sezione in data 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini