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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1840/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura De Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DORI SARA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , con l'assistenza degli Avv.ti CP_1 C.F._2
VALLE CARLO e PORCELLI ANGELA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/04/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto dell'intervenuta consensualizzazione del giudizio alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte che si riportano integralmente:
"Piaccia al Tribunale adìto di disporre quanto segue: 1) Affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre, stante la comune volontà delle parti;
2) Collocamento Per_1 della figlia minore presso la madre e frequentazione del padre rimessa alla libera Per_1 volontà e determinazione della minore;
3) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante versamento, da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese, della Per_1 somma di €. 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie della minore, come da protocollo in uso al Tribunale di Grosseto, faranno carico a ciascun genitore per la quota del 50%. 4) Presa in carico e monitoraggio del nucleo familiare e della condizione di benessere psicofisico della minore, sin tanto che lo stesso Servizio Sociale lo ritenga nell'interesse della minore;
Le parti chiedono la compensazione delle spese di giudizio e rinunciano ai termini per il deposito delle memorie conclusive”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/06/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CIVITELLA PAGANICO (Parte I, atto n.
1, anno 2008).
Dall'unione della coppia nasceva la figlia (2008). Per_1
Con sentenza non definitiva, depositata in data 23/03/2025, il Tribunale aveva pronunciato sentenza non definitiva sullo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti ed aveva rimesso la causa sul ruolo per il proseguimento del giudizio.
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
A tal proposito occorre infatti rilevare che l'affidamento c.d. super esclusivo in favore della madre si giustifica in ragione dell'attuale, assoluta inconsistenza del rapporto tra la figlia ed il padre ed in ragione della scelta liberamente manifestata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRENDE ATTO delle conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 23/04/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Spese di lite compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura De Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DORI SARA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , con l'assistenza degli Avv.ti CP_1 C.F._2
VALLE CARLO e PORCELLI ANGELA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/04/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto dell'intervenuta consensualizzazione del giudizio alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte che si riportano integralmente:
"Piaccia al Tribunale adìto di disporre quanto segue: 1) Affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre, stante la comune volontà delle parti;
2) Collocamento Per_1 della figlia minore presso la madre e frequentazione del padre rimessa alla libera Per_1 volontà e determinazione della minore;
3) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante versamento, da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese, della Per_1 somma di €. 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie della minore, come da protocollo in uso al Tribunale di Grosseto, faranno carico a ciascun genitore per la quota del 50%. 4) Presa in carico e monitoraggio del nucleo familiare e della condizione di benessere psicofisico della minore, sin tanto che lo stesso Servizio Sociale lo ritenga nell'interesse della minore;
Le parti chiedono la compensazione delle spese di giudizio e rinunciano ai termini per il deposito delle memorie conclusive”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/06/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CIVITELLA PAGANICO (Parte I, atto n.
1, anno 2008).
Dall'unione della coppia nasceva la figlia (2008). Per_1
Con sentenza non definitiva, depositata in data 23/03/2025, il Tribunale aveva pronunciato sentenza non definitiva sullo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti ed aveva rimesso la causa sul ruolo per il proseguimento del giudizio.
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
A tal proposito occorre infatti rilevare che l'affidamento c.d. super esclusivo in favore della madre si giustifica in ragione dell'attuale, assoluta inconsistenza del rapporto tra la figlia ed il padre ed in ragione della scelta liberamente manifestata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRENDE ATTO delle conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 23/04/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Spese di lite compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo