TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/04/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2658/2022 promosso da
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Raimondo Cammalleri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Giovanni Pacini n. 5, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con CP_1
l'avv. Tommaso Parisi che lo rappresenta e difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
1 OGGETTO: indennità disoccupazione rimpatriati
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 21.09.2022 la ricorrente indicata in epigrafe chiedeva la corresponsione dell'indennità di disoccupazione per rimpatriati di cui alla domanda protocollo n. 5593.10/02/2021.0003331Il del 10.02.2021. CP_1
Deduceva al riguardo:
- che era stata assunta a tempo determinato in Svizzera dal 24 marzo 2017 fino al 30 giugno 2020;
- che era rientrata in Italia in data 18.10.2020. dopo avere ottenuto la dichiarazione di rimpatrio da parte del presso la Parte_2
città di Zurigo;
- che in data 19.10.2020 ha presentato domanda per l'indennità di disoccupazione per rimpatriati;
pag.
2 - che con nota del 12.10.2021 l' rigettava la domanda per mancata CP_1
presentazione della documentazione richiesta.
- che in data 18.10.2021 ha chiesto il riesame della domanda, allegando i documenti richiesti, senza ottenere alcun riscontro.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'indennità di disoccupazione lavoratori rimpatriati (legge 25/07/1975 n. 402) è
una prestazione economica il cui importo è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali.
Spetta ai cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all'estero), che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.
pag. 3 Per accedere alla prestazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve soddisfare i seguenti requisiti:
- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.
La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima. Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all'estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l'interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all'estero.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
A) Le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria (Paesi dell'UE, Stati SEE -Islanda, Liechtenstein e
Norvegia- e Svizzera), dovranno allegare il documento portatile U1, qualora ne siano in possesso, attestante i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore e tutta la documentazione utile a comprovare l'attività lavorativa all'estero (contratto di lavoro, buste paga, etc.).
pag. 4 Nel caso in cui il richiedente la prestazione non sia in possesso del documento portatile U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla
Struttura territorialmente competente all'Istituzione estera in causa. CP_1
B) Le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero non convenzionato,
dovranno allegare alla domanda apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero o dalla competente autorità consolare.
La prestazione decorre:
- dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso;
- dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall'8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del rimpatrio.
In presenza di tutti i requisiti sopra elencati, il lavoratore rimpatriato ha diritto alla prestazione per la durata massima prevista di 180 giorni.
L' contesta la documentazione in possesso del ricorrente eccependo che CP_1
dalla domanda di prestazione inoltrata dalla ricorrente in data 10.02.2021 si evincerebbe che è rimpatriata in data 31.10.2020 e che ha effettuato l'iscrizione al Centro per l'Impiego in data 20.10.2020, quindi, in data antecedente a quella pag. 5 indicata per il rimpatrio. Rileva, inoltre, l' che la ricorrente è risultata CP_1
residente dal 10.7.2015 fino al 29.1.2019 in Bagheria alla Via Anzelmo 31,
successivamente, in concomitanza con lo svolgimento dell'attività lavorativa all'estero, è risultata di fatto priva di residenza in quanto “indirizzo assente” e solo dal 05.11.2020, nuovamente residente in [...].
I requisiti per l'accoglimento della domanda del lavoratore italiano rimasto disoccupato sono, come già esposto, l'essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.
La documentazione depositata prodotta da parte ricorrente è quella necessaria per l'accoglimento della domanda. In particolare, dall'atto di riesame si evince l'allegazione della disponibilità al lavoro;
il rientro in Italia è avvenuto il
18.10.2020 (cfr. doc. 8 e 9) mentre il giorno successivo, la ricorrente rendeva la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
sul punto si rileva che l' ritiene, comunque risalente la suddetta dichiarazione di disponibilità al CP_1
lavoro del 20.10.2020, contestando, che detta iscrizione è avvenuta prima del rimpatrio che viene dall'Ente ha fatto risalire ad una data successiva, quella del
31.10.2020. Sul punto si rileva dai documenti 8) e 9) versati in atti -
dichiarazione di rimpatrio da parte del presso la Parte_2
pag. 6 città di Zurigo e il biglietto elettrico del volo aereo – può desumersi che la ricorrente ha fatto rientro in Italia il 18.10.2020.
Di qui l'accoglimento della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in CP_1
dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- condanna l' al pagamento di favore di parte ricorrente della indennità CP_1
spettante al lavoratore rimpatriato giusta domanda protocollo n.
5593.10/02/2021.0003331Il del 10.02.2021, oltre accessori come per legge;
CP_1
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che CP_1
si liquidano in complessivi € 1.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv.
Raimondo Cammalleri.
Così deciso in Termini Imerese il 15 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
pag. 7 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 8