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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6414 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20719/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
-Sezione II -
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
-SENTENZA-
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
(Roma 15.09.1933) (Roma 27.01.1959) Parte_1 Parte_2
( ROMA 30.08.1957) (ROMA 07.11.1979 in Parte_3 Parte_4 proprio e nella qualità di madre, sorella, nipoti (figli della sorella di Parte_2
, nata a [...] il [...] e deceduta ivi in data 10.10.2009, tutti Persona_1 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato Ciro Palumbo, del foro di Velletri e dall'avvocato Ezio Bonanni del foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale di quest'ultimo sito in Roma, Via Crescenzio n. 2 scala B, interno 3.
ATTORI
CONTRO
- in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentati e difesi dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, e domiciliato ex lege presso la sua nota sede di Roma, Via dei Portoghesi n. 12
Convenuto
pagina1 di 11 oggetto: azione di danni per il decesso di a cagione di mesotelioma Persona_1 pleurico.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale di Roma, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Giudice designato, ogni contraria istanza, argomentazione, deduzione ed eccezione disattesa, I. accertare e dichiarare che le Sigg.re e sono, Parte_1 Parte_2 rispettivamente, la madre e la sorella della Sig.ra di cui sono eredi Persona_1 legittimi, in quanto stretti congiunti, e hanno subito anche danni iure proprio, unitamente ai nipoti Sigg.ri e , con diritto al loro integrale Parte_3 Parte_4 risarcimento per effetto dei profili di responsabilità tutti fatti valere in premessa, a carico del , prima di tutto a titolo contrattuale (artt. 1173, 2087 c.c. e 35 e 36 Controparte_1
Cost.), ed extracontrattuale, per attività pericolosa (art. 2050 c.c.), per violazione degli obblighi di custodia (ex art. 2051 c.c.), ovvero aquiliana (ex artt. 2043 e 2059 c.c.), ovvero per responsabilità civile da reato (ex artt. 589 e 185 e 187 c.p., e/o 2043 e 2059 c.c.), anche vicaria e per fatto dei proprio dipendenti e dirigenti (ex artt. 1228 e 2049 c.c.), con riferimento all'obbligo di evitare danni alla salute, nei termini di cui all'art. 2087 c.c., e per tutti gli altri profili fatti valere nella premessa in fatto ed in diritto del presente atto di citazione, anche per effetto della produzione documentale;
Accertare, incidenter tantum, la configurabilità nell'evento morte della Sig.ra in data 10.10.2009, la Persona_1 fattispecie di cui all'art. 589 c.p., e nel fenomeno epidemico di patologie asbesto correlate, per coloro che sono stati dipendenti del personale Civile e Militare della , come da CP_1 relazione finale della Commissione Parlamentare d'Inchiesta della Camera dei Deputati del 07.02.2018 (doc. 22), quella di cui agli artt. 434 e 437 c.p., e ciò ai fini di ottenere, nel caso di specie, il riconoscimento dei diritti tutti al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori, tutti iure proprio e, per quanto riguarda la Sig.ra e la Sig.ra Parte_1
anche in qualità di eredi legittimi della deceduta e, quindi, iure Parte_2 hereditario della quota parte non liquidata con il doc. 1/a, per i danni subiti dopo il deposito del ricorso e fino alla data della morte;
conseguentemente e comunque:
a.I in accoglimento della domanda risarcitoria dei danni iure proprio: condannare il
, in persona del Ministro p.t., a risarcire gli odierni attori, Controparte_1 Pt_1
e di tutti i danni iure proprio
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 sofferti, patrimoniali per danno emergente e lucro cessante, e non patrimoniali (biologici, morali, esistenziali, per lesione del rapporto parentale, etc.), per la malattia e la morte della congiunta, Sig.ra per i titoli e per i motivi già dedotti in premessa in Persona_1 fatto e in diritto del su esteso atto di citazione, che si intendono qui riscritte, e per quanto sub capo I delle presenti conclusioni, e rispettivamente:
chiede che il Tribunale accolga tutte le sue domande e che condanni il Parte_1
al risarcimento del danno iure proprio sofferto per la malattia e la Controparte_1 morte della congiunta, con l'importo equitativamente determinato sub capo XIII.
1.c, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o
2056 c.c.;
pagina2 di 11 chiede che il Tribunale accolga tutte le sue domande e che condanni il Parte_2
al risarcimento del danno iure proprio sofferto per la malattia e la Controparte_1 morte della congiunta, con l'importo equitativamente determinato sub capo XIII.
2.c, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o
2056 c.c.;
chiede che il Tribunale accolga tutte le sue domande e che condanni il Parte_3
al risarcimento del danno iure proprio sofferto per la malattia e la Controparte_1 morte della congiunta, con l'importo equitativamente determinato sub capo XIII.
3.c, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o
2056 c.c.; chiede che il Tribunale accolga tutte le sue domande e che Parte_4 condanni il al risarcimento del danno iure proprio sofferto per la Controparte_1 malattia e la morte della congiunta, con l'importo equitativamente determinato sub capo
XIII.
4.c, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o
1226 e/o 2056 c.c.;
a.II. in accoglimento della domanda risarcitoria dei danni iure hereditario: condannare il
, in persona del Ministro p.t., a liquidare in favore delle attrici, Controparte_1
Sigg.re e quali eredi legittime della Sig.ra Parte_1 Parte_2 [...]
, al risarcimento di tutti gli importi dalla medesima maturati dal dì del deposito Per_1 del primo ricorso giudiziario, al dì della sua morte, non ivi contemplati perché successivi al suo deposito, e sulla base dell'accertamento definitivo di Corte di Cassazione, VI sez. civ., n. 29924/2017 (doc. 1/d), la cui entità si chiede sia quantificata equitativamente come in premessa, tenendo conto del repentino aggravamento delle condizioni di salute della deceduta, e per effetto dell'evento morte sussumibile ex art. 589 c.p. (non oggetto del primo ricorso), e in combinato disposto con gli artt. 2043 e 2059 c.c. e 185 e 187 c.p., e per tutti i profili che sono stati fatti valere nella premessa in fatto ed in diritto del presente atto di citazione, ivi compreso il contenuto dei documenti allegati da intendersi parti integranti delle presenti deduzioni, esposte a suffragio della richiesta risarcitoria, e per gli importi di cui in premessa, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432
c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni;
b. Si chiede che le domande tutte, così come formulate da tutti gli attori nella premessa in fatto ed in diritto del presente atto di citazione trovino accoglimento, compresi i danni da esposizione ad amianto di natura indiretta e familiare, per la contaminazione degli abiti e dei capelli della Sig.ra con integrale loro risarcimento da sommarsi ai Persona_1 danni per la malattia e la morte della loro congiunta, innanzitutto per tutti iure proprio, e poi, per la madre e la sorella Sigg.re e anche per i danni Parte_1 Parte_2 iure hereditario, per tutti i profili di responsabilità di cui in premessa, compresi i danni da reato, ovvero per responsabilità civile da reato, con riferimento alla fattispecie di cui agli pagina3 di 11 artt. 437, 434 e 589 c.p., e per ogni altro profilo, con riferimento al danno iure hereditario dei pregiudizi che la Sig.ra ha subito dopo il deposito del primo ricorso Persona_1 giudiziario e fino al dì della sua morte, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni.
c. Si chiede che, con riferimento ai danni iure hereditatis, ci sia una liquidazione in quota parte del 50%, in favore delle Sigg.re e nella loro qualità Parte_1 Parte_2 di eredi legittimi della deceduta, Sig.ra Persona_1
d. Si chiede che comunque ed in ogni caso, tutte le domande formulate dagli attori nella premessa in fatto ed in diritto del presente atto di citazione siano accolte dal Tribunale adito, con consequenziale condanna del al risarcimento di tutti i danni, iure CP_1 hereditatis in favore delle Sigg.re e iure proprio, anche a Parte_1 Parte_2 titolo di responsabilità civile da reato, in favore di tutti gli attori, per gli importi quantificati equitativamente in premessa, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c.;
e. Si chiede che il convenuto sia condannato a corrispondere, altresì, sulle CP_1 somme dovute per i danni iure proprio e iure hereditatis, come rivalutate, gli interessi dal dì del fatto al dì del risarcimento;
- Il tutto per i motivi in fatto e in diritto, come illustrati nel su esteso atto di citazione, che si intende qui riscritto e parte integrante delle presenti conclusioni.
-Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che se ne dichiarano antistatari, ex art. 93 c.p.c.”
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale, in via principale, dichiarare l'estinzione del diritto dedotto in giudizio per intervenuta prescrizione;
in via subordinata, rigettare l'avversa domanda risarcitoria in ragione della sua infondatezza. Spese vinte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Gli avvocati Bonanni – Palumbo, hanno scritto tre pagine di conclusioni che in sintesi così possono essere riportate: risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dai congiunti della de cuius, iure proprio per tutti e iure hereditatis solo per la sorella e la madre.
pagina4 di 11 In data 10.10.2009 moriva congiunta degli attori, per mesotelioma Persona_1 pleurico. La Corte Suprema di Cassazione con sentenza n.29924/2017 confermava in via definitiva l'origine professionale della malattia contratta dal de cuius, dipendente del
, per esposizione all'amianto durante il periodo di lavoro in qualità Controparte_1 di giardiniera svolto dalla congiunta nel periodo intercorrente tra il 25.03.1981 al
10.10.2009 presso l'ospedale Militare di Anzio.
Ed infatti, e sono, rispettivamente, la madre e la Parte_1 Parte_2 sorella della de cuius di cui sono eredi legittime, come accertato nelle Persona_1 sentenze depositate. e sarebbero i nipoti di Parte_3 Parte_4 Pt_1
e figli di .
[...] Parte_2
Va premesso che il thema decidendum ac probandum è tuttavia circoscritto alla domanda risarcitoria iure proprio degli odierni attori, stante la intervenuta separazione della domanda proposta iure successionis da quella iure proprio come da ordinanza del 9 marzo 2022, del Trib. Velletri dott.ssa Bajardi (R.G.11187/2021) con acquiescenza della difesa di parte attrice che, infatti, nella conclusionale “insiste per la condanna del al risarcimento dei danni iure proprio sofferti dagli odierni attori, Controparte_1 stretti congiunti e conviventi.
Va inoltre evidenziato che la documentazione (autocertificazione ed anagrafica) depositate in sede di comparsa conclusionale dalla difesa di parte attrice non può esser utilizzata in quanto, a prescindere dalla scarsa valenza probatoria dell'autocertificazione, appare tardiva. Né appare possibile fare riferimento al concetto di “non contestazione” richiamato dalla difesa di parte attrice a cagione della decadenza in cui è incorsa. In merito al carattere vincolato o meno della non contestazione è ormai maggioritario, in
Cassazione, l'orientamento secondo il quale i fatti non contestati rimangono assoggettati al prudente apprezzamento del giudice, non essendo sostenibile che la non contestazione equivalga ad una prova legale. La Corte di Cassazione peraltro, in una recente ordinanza datata 22 maggio 2019, n. 13828 sembra optare, correttamente, per questa soluzione ed ha precisato: ”Alla stregua del principio di non contestazione, richiamato dall'art. 115 c.p.c., perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. Circostanza questa, certamente non riscontrabile nella fattispecie con riferimento alla certificazione anagrafica al momento del decesso tesi ad accertarne la condizione di conviventi, che devono esser dimostrati dalla parte assoggettata all'onere dimostrativo.
Quanto ai termini fondamentali della pretesa va, viceversa, evidenziato che il presente procedimento si avvale dell'accertamento operato in arresto giurisdizionale tra le medesime parti, ed in particolar modo della – sintetica - sentenza emessa dal Tribunale di
Velletri – in funzione di giudice del Lavoro – n.1657/2012 – del 10.05.2012 nella quale veniva accertata l'origine professionale (2087 c.c.) della malattia (mesotelioma pleurico) contratta dalla dipendente del convenuto, in quanto Persona_1 CP_1
pagina5 di 11 dipendente con funzioni di giardiniere ed ortolano presso il Policlinico Militare di Anzio dal 1981 al 2009, a causa dell'inquinamento ambientale da amianto, fatto che ne causava l'insorgenza della c.d. asbestosi, e poi il decesso, nella data del 10.10.2010. In questo giudizio la consulenza tecnica di ufficio ambientale del dr. (in uno alla Per_2 consulenza del dr. ha riscontrato la derivazione causale della presenza di Persona_3 amianto con l'asbestosi contratta dalla de cuius;
si è accertato che nei luoghi ove ha lavorato sono emerse tracce consistenti di amianto;
il consulente, Persona_1 all'esito del riscontro ambientale, operando una presunzione (ordinario decadimento della presenza di amianto nel corso degli anni e valutazione deduttiva della sua maggior incidenza in passato) ha quindi ritenuto dimostrata l'incidenza eziologica nella patologia contratta dalla dante causa;
tale valutazione, pur essendo sommamente presuntiva, ha trovato conferma nella pronuncia della Corte di Appello di Roma n. 4177/2015, che ha rigettato il gravame avverso la sentenza emessa dal giudice di primo grado. Si consideri infine che il rigetto del ricorso per Cassazione promosso dal avverso la sentenza CP_1 di secondo grado (n. 29924/2017) ha costruito un giudicato irrevocabile sui parametri fondamentali oggetto del presente giudizio (nesso eziologico tra condotta ed evento e responsabilità del datore di lavoro pubblico). E queste considerazioni superano, inevitabilmente, le inverse valutazioni sulla base delle quali il G.I.P. del Tribunale di
Velletri aveva disposto, con provvedimento del 21-24.04.2017, l'archiviazione del procedimento penale.
Come evidenziato nell'ordinanza emessa dallo scrivente in data 31.03.2023, di rigetto delle prove articolate dalla parte attrice, sulla patologia, le sue caratteristiche, la sua etiopatogenesi, la riconducibilità della stessa all'esposizione maturata sui luoghi di lavoro, nonché in relazione all'eziologia dell'evento morte si opera espresso richiamo alle conclusioni svolte dalla Corte di Appello di Roma n. 4177/2015 che sono state confermate incidentalmente anche nella pronuncia del giudice di legittimità.
In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell'amministrazione, che ha chiesto la pronuncia di estinzione del diritto risarcitorio dedotto in giudizio, trattandosi di fattispecie di responsabilità extracontrattuale, (posto che tra la data del decesso della de cuius, 10.10.2009 e la data dell'atto di diffida e messa in mora, 07.09.2015, sono intercorsi ben più dei cinque anni previsti dall'articolo 2947 c.c.) basti richiamare alla mente il terzo comma dell'articolo citato, secondo il quale” se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga questa si applica anche all'azione civile”. E quindi si verifica un'estensione dei termini di prescrizione dell'azione risarcitoria per l'illecito civile se il fatto astrattamente qualificabile come reato preveda una prescrizione più lunga. A nulla rileva la circostanza se sia stato promosso o meno il giudizio penale: l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto (tra le successive conformi, cfr. Cass. n. 24988/2014, Cass. n. 12738/2016 e Cass. n. 2350/2018).
pagina6 di 11 Procedendo dalla verifica di un fatto-reato sulla base delle richiamate coordinate teoriche, per la quale valutazione si fa richiamo al giudicato richiamato va rammentato che alla data del fatto, ai sensi dell'art. 589, co. 1 e 2, c.p. la disposizione penale prevedeva che
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Ma se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni”. A questo punto, va osservato che il riferimento agli infortuni sul lavoro è estensibile anche alla fattispecie di malattia professionale, originata dalla violazione delle norme in materia antinfortunistica come osservato dalla giurisprudenza di legittimità in sede penale (cfr. Cass. n. 45935/2019). Ed inoltre, che il raddoppio del termine di prescrizione penale previsto ai sensi dell'articolo
157 comma 6 c.p. in combinato disposto tra di loro escludono che, a priori, possa venire in esser la prescrizione dell'azione civilistica di danno nella fattispecie concreta.
In ordine alla articolata richiesta di parte attrice rimessione della causa sul ruolo istruttorio al fine della dimostrazione del danno biologico proprio subito dalla madre e dalla sorella e dai nipoti a cagione della esposizione indiretta, nonché in ragione della dimostrazione del danno non patrimoniale subito dai nipoti in correlazione al rapporto di convivenza, e della sorella occorre rilevare che nella sovrabbondante documentazione depositata dalla difesa di parte attrice, difetta la presenza dello stato di famiglia storico,; peraltro, la documentazione tempestivamente depositata, dà conto della presenza di due nuclei familiari: e e da una parte e Parte_2 Parte_4 Parte_3
e la madre dall'altro; i primi, alla data del decesso della Persona_1 Parte_1 sorella , vivevano in Anzio Viale Roma n. 158, laddove la madre e nonna Per_1 Pt_1 unitamente alla de cuius , vivevano in Anzio Via Ionio 6.
[...] Per_1
Quindi, l'esposizione indiretta, a questo punto riguarderebbe solo la madre, di anni
92, ma questo appare un ennesimo escamotage escogitato dalla parte sostanziale per ricavare un obolo aggiuntivo;
dal punto di vista probatorio, prima di poter ipotizzare un danno da esposizione indiretta, occorrono degli elementi che non possono esser lasciati alla mera presunzione di convivenza nella stessa unità abitativa, ma necessitano di un accertamento tecnico che, ovviamente, non pare possibile richiedere ora per allora, stante anche la distanza temporale rispetto alla data del decesso della figlia. (2006).
Quanto al danno patrimoniale preteso si opera inoltre richiamo all'ordinanza istruttoria del 31.03.2023, nella quale si precisava l'inammissibilità del mezzo di prova testimoniale;
(capitoli da 158 a 162) “non essendo stato depositato né il certificato di residenza né il certificato storico di famiglia, né essendo state documentate circostanze o elementi indiziari che possano supportare trasferimenti di somme trascendenti quelle elargizioni liberali erogate con spirito spontaneistico in ragione del rapporto di parentela, e non costituenti quindi, secondo
l'orientamento conclamato della giurisprudenza “redditualità” venute a mancare in occasione dell'evento. (e di che tenore poi, considerando il residuo ipotizzabile in ragione delle mansioni e della conseguente retribuzione guadagnata dalla de cuius dante causa, al netto dello speso per il sostentamento vitale)
pagina7 di 11 In ordine al danno biologico diretto subito dalle parti attrici vale appena il caso di evidenziare che il danno morale, per tracimare in danno psichico, necessita di elementi documentali ben più rilevanti della allegazione, sempre identica a se stessa nonostante la diversità dell'attore ed assertiva nelle relative conclusioni prodotta sistematicamente dalla difesa di parte attrice con il medesimo consulente: appare evidente che il dolore da perdita parentale possa esser acuto e profondo, ma prima che si traduca in danno psichico, occorrono elementi oggettivi che trascendano il de relato, ritenuto sufficiente dalla difesa di parte attrice per l'approfondimento tecnico che si richiede che, che – come tale – è stato rigettato, laddove le circostanze articolate nelle prove testimoniali offerte non danno conto della presenza di un danno psichico.
Residua quindi il solo danno non patrimoniale da perdita parentale.
Nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi nonché dai prossimi congiunti (nella specie madre e sorella e nipoti) di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può – invece- a differenza delle altre poste di danno, essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela” ( Cass. Civ., 5.10.2010, n. 20667; Cass. Civ,
Cassazione civile sez. lav., 19/11/2018, n.29784; conf. Cass. civ., n. 4253/2012, Cass. Civ,
6.4.2011, n. 7844, Cass 30.10.2007, n. 22884; Cass. Civ, 12.6.2006, n. 13546; Cass. Civ,
15.7.2005, n. 1502).
Infatti, “la morte di un congiunto, quale un genitore, coniuge o fratello, appartenente ad un ristretto nucleo familiare implica un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che normalmente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale”. In tali ipotesi si configura la lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che di regola caratterizza la vita familiare, dovendosi ritenere sussistente tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo e un progetto di vita in comune. Di talché, i soggetti danneggiati non devono provare il danno non patrimoniale effettivamente subito, spettando alla controparte offrire elementi di segno contrario tali da far superare la predetta presunzione semplice” (Corte appello Napoli sez. VII, 26/02/2019,
n.1048, conf. Corte appello Lecce sez. I, 28/03/2017, n.363, Tribunale Roma 18/01/2017,
n.773, Tribunale Livorno, 08.01.2016 n. 24 fra le tante).
Quanto al danno del quale gli attori hanno chiesto il risarcimento iure proprio, si tratta del danno da perdita del rapporto parentale, che consiste in “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, sia o meno preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più
pagina8 di 11 godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass Civ., 13.04.2018, n. 9196) come descritto precisato dalla mirabile penna del relatore.
Il danno non patrimoniale da perdita parentale è riconosciuto anche ai nipoti in quanto il nostro ordinamento giuridico considera il legame affettivo e familiare come elemento fondamentale per il risarcimento. La giurisprudenza italiana ha stabilito che la sofferenza morale derivante dalla perdita di un congiunto può essere presunta in base al legame di parentela, senza necessità di dimostrare la convivenza o la frequenza dei rapporti. Naturalmente l'incidenza della convivenza nei rapporti familiari deve esser valutata ai fini della quantificazione del danno e le tabelle ne danno il giusto conto.
In ordine alla quantificazione di questo tipo di danno, si deve necessariamente fare riferimento – invece – alla modalità di determinazione di questo tipo di danno, operate dal
Tribunale di Roma, a fronte della reiterata critica espressa dal giudice nomofilattico del diverso criterio prescelto dal Tribunale di Milano. Solo il sistema romano, infatti, è idoneo a consentire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e, nello stesso tempo, a garantire l'uniformità di giudizio al cospetto di vicende analoghe. Lo ha stabilito espressamente l'ordinanza di Cassazione civile Sez. III 29.09.2021 n. 26300 che ha così confermato un principio del tutto condivisibile in tema di quantificazione del danno parentale invero già parzialmente anticipato da pronunce precedenti, e seguito da pronunce successive, e che può dunque dirsi oggi ufficialmente consolidato, anche perché successivamente ribadito dalla sentenza di Cassazione Civile Sez. III 10.11.2021 n. 33005, e del 23.06.2022 n. 20292. Tali tabelle, infatti, essendo basate su un sistema a punti, consentono un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto nonché uniformità di giudizio in casi analoghi.
Gli attori lamentano dunque la lesione di un interesse giuridico costituito dall'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e dall'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, costituzionalmente tutelata.
Tra le presunzioni assume rilievo il rapporto di stretta parentela tra il danneggiato ed i suoi congiunti, posto che detto rapporto fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitore e figli e nipoti soffrano per la morte del prossimo congiunto a seguito del fatto illecito altrui. Nel presente giudizio la richiesta risarcitoria per la perdita del rapporto parentale è stata avanzata dalla madre e dalla sorella (gemella) nonché dai figli della sorella. Quanto a questi ultimi, non si
è però rinvenuta la prova documentale della convivenza.
pagina9 di 11 Tutti, pertanto, hanno diritto al risarcimento del danno richiesto, avendo determinato la morte del loro congiunto il venir meno dell'affetto e del sostegno, anche morale, che ha distrutto il sistema di vita, di affetti e di sicurezze basato su tale legame affettivo.
I criteri elaborati ed i parametri di attribuzione della nuova tabella per il danno parentale elaborata dal Tribunale di Roma in data consente di riconoscere ( valore punto per l'anno 2025 € 11,549,20) in relazione alle posizioni di di anni 78 Parte_1 all'epoca dell'evento, di di anni 52 alla data dell'evento, di Parte_2 [...]
di anni 32 alla data dell'evento, di , di anni 30 alla data Parte_3 Parte_4 dell'evento, danno luogo ai seguenti punteggi: 31 punti per la madre convivente Pt_1
(20 per il rapporto genitoriale, 2,5 per età della vittima, + 1,5 per età del congiunto
[...]
+ 4 per la convivenza, 3 per assenza di altri familiari conviventi ); punti 12 per la sorella
( ), punti 12,5 per e ( punteggio Parte_2 Numero_1 Parte_4 Parte_3 equalizzato tra i fratelli, non ritendendosi che la distanza di due anni debba determinare una differenza marcata di trattamento); ovviamente il difetto di convivenza di _2
, e con la de cuius imporrebbe la riduzione alla
[...] Parte_4 Parte_3 metà de punteggio complessivo per tutti costoro, ma lo si ritiene applicabile solo ai nipoti, non alla sorella , in quanto sorella gemella, per motivi talmente evidenti Parte_4 da non necessitare di precisazione.
Tali fattori portano il risarcimento del danno parentale riconoscibile in favore di ciascun attore, nella misura di euro 358.025,20 quanto a nella misura di € Parte_1
138.590,40 quanto a , nella misura di € 69.295,20 ciascuno quanto a Parte_2 [...]
e . Parte_3 Parte_4
Stante il carattere della domanda, va rigettata la pretesa/eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato in relazione a quanto corrisposto in vita in ragione della patologia.
Anche tali somme però devono essere devalutate al momento del decesso e poi rivalutate per reintegrare i danneggiati nella stessa situazione nella quale si sarebbero trovati se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma ai valori monetari correnti alla data di liquidazione giudiziale, e sulle stesse andranno altresì calcolati gli interessi compensativi calcolati secondo il criterio indicato da Cass. SS.UU.
17.02.1995 n. 1712.
Vanno quindi riconosciute agli attori, a titolo di danno da perdita parentale, le seguenti somme: euro 423.158,70 in favore di euro 163.803,28 in favore di Parte_1
€ 81.901,73 in favore dei nipoti, somme tutte rivalutate alla data del Parte_2
31.03.2025 e computati gli interessi legali secondo il meccanismo di determinazione di cui alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17.02.1995 n. 1712.
Nessun'altra somma può esser riconosciuta.
pagina10 di 11 Le spese processuali si liquidano come in dispositivo secondo il DM 55/2014, minima solo la fase istruttoria, nella misura media sulla base del quantum decisum e si distraggono in favore dei procuratori, qualificatisi antistatari ex art 93 c.p.c. .
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accertata e dichiarata la responsabilità del per il Controparte_1 decesso della signora accoglie la domanda risarcitoria proposta dagli Persona_1 attori e, per l'effetto;
2) Condanna il al risarcimento dei danni iure proprio vantati Controparte_1 per la lesione del danno parentale subito a cagione del decesso della congiunta
[...]
, che quantifica e liquida nella misura di euro 423.158,70 quanto a Per_1 Parte_1 nella misura di € euro 163.803,28 quanto a nella misura di € 81.901,73 Persona_1 ciascuno quanto a e , oltre accessori successivi, dalla Parte_3 Parte_4 data della pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
3) Rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori
4) Visti gli artt. 91 e 93 c.p.c. condanna il convenuto alla refusione delle CP_1 spese di lite del presente procedimento in favore di parte attrice, che liquida in euro
25.790,00, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, somme da distrarsi in favore degli avvocati Ciro Palumbo ed Ezio Bonanni dichiaratisi antistatari.
Roma lì 29.04.2025 Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
pagina11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
-Sezione II -
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
-SENTENZA-
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
(Roma 15.09.1933) (Roma 27.01.1959) Parte_1 Parte_2
( ROMA 30.08.1957) (ROMA 07.11.1979 in Parte_3 Parte_4 proprio e nella qualità di madre, sorella, nipoti (figli della sorella di Parte_2
, nata a [...] il [...] e deceduta ivi in data 10.10.2009, tutti Persona_1 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato Ciro Palumbo, del foro di Velletri e dall'avvocato Ezio Bonanni del foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale di quest'ultimo sito in Roma, Via Crescenzio n. 2 scala B, interno 3.
ATTORI
CONTRO
- in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentati e difesi dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, e domiciliato ex lege presso la sua nota sede di Roma, Via dei Portoghesi n. 12
Convenuto
pagina1 di 11 oggetto: azione di danni per il decesso di a cagione di mesotelioma Persona_1 pleurico.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale di Roma, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Giudice designato, ogni contraria istanza, argomentazione, deduzione ed eccezione disattesa, I. accertare e dichiarare che le Sigg.re e sono, Parte_1 Parte_2 rispettivamente, la madre e la sorella della Sig.ra di cui sono eredi Persona_1 legittimi, in quanto stretti congiunti, e hanno subito anche danni iure proprio, unitamente ai nipoti Sigg.ri e , con diritto al loro integrale Parte_3 Parte_4 risarcimento per effetto dei profili di responsabilità tutti fatti valere in premessa, a carico del , prima di tutto a titolo contrattuale (artt. 1173, 2087 c.c. e 35 e 36 Controparte_1
Cost.), ed extracontrattuale, per attività pericolosa (art. 2050 c.c.), per violazione degli obblighi di custodia (ex art. 2051 c.c.), ovvero aquiliana (ex artt. 2043 e 2059 c.c.), ovvero per responsabilità civile da reato (ex artt. 589 e 185 e 187 c.p., e/o 2043 e 2059 c.c.), anche vicaria e per fatto dei proprio dipendenti e dirigenti (ex artt. 1228 e 2049 c.c.), con riferimento all'obbligo di evitare danni alla salute, nei termini di cui all'art. 2087 c.c., e per tutti gli altri profili fatti valere nella premessa in fatto ed in diritto del presente atto di citazione, anche per effetto della produzione documentale;
Accertare, incidenter tantum, la configurabilità nell'evento morte della Sig.ra in data 10.10.2009, la Persona_1 fattispecie di cui all'art. 589 c.p., e nel fenomeno epidemico di patologie asbesto correlate, per coloro che sono stati dipendenti del personale Civile e Militare della , come da CP_1 relazione finale della Commissione Parlamentare d'Inchiesta della Camera dei Deputati del 07.02.2018 (doc. 22), quella di cui agli artt. 434 e 437 c.p., e ciò ai fini di ottenere, nel caso di specie, il riconoscimento dei diritti tutti al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori, tutti iure proprio e, per quanto riguarda la Sig.ra e la Sig.ra Parte_1
anche in qualità di eredi legittimi della deceduta e, quindi, iure Parte_2 hereditario della quota parte non liquidata con il doc. 1/a, per i danni subiti dopo il deposito del ricorso e fino alla data della morte;
conseguentemente e comunque:
a.I in accoglimento della domanda risarcitoria dei danni iure proprio: condannare il
, in persona del Ministro p.t., a risarcire gli odierni attori, Controparte_1 Pt_1
e di tutti i danni iure proprio
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 sofferti, patrimoniali per danno emergente e lucro cessante, e non patrimoniali (biologici, morali, esistenziali, per lesione del rapporto parentale, etc.), per la malattia e la morte della congiunta, Sig.ra per i titoli e per i motivi già dedotti in premessa in Persona_1 fatto e in diritto del su esteso atto di citazione, che si intendono qui riscritte, e per quanto sub capo I delle presenti conclusioni, e rispettivamente:
chiede che il Tribunale accolga tutte le sue domande e che condanni il Parte_1
al risarcimento del danno iure proprio sofferto per la malattia e la Controparte_1 morte della congiunta, con l'importo equitativamente determinato sub capo XIII.
1.c, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o
2056 c.c.;
pagina2 di 11 chiede che il Tribunale accolga tutte le sue domande e che condanni il Parte_2
al risarcimento del danno iure proprio sofferto per la malattia e la Controparte_1 morte della congiunta, con l'importo equitativamente determinato sub capo XIII.
2.c, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o
2056 c.c.;
chiede che il Tribunale accolga tutte le sue domande e che condanni il Parte_3
al risarcimento del danno iure proprio sofferto per la malattia e la Controparte_1 morte della congiunta, con l'importo equitativamente determinato sub capo XIII.
3.c, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o
2056 c.c.; chiede che il Tribunale accolga tutte le sue domande e che Parte_4 condanni il al risarcimento del danno iure proprio sofferto per la Controparte_1 malattia e la morte della congiunta, con l'importo equitativamente determinato sub capo
XIII.
4.c, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o
1226 e/o 2056 c.c.;
a.II. in accoglimento della domanda risarcitoria dei danni iure hereditario: condannare il
, in persona del Ministro p.t., a liquidare in favore delle attrici, Controparte_1
Sigg.re e quali eredi legittime della Sig.ra Parte_1 Parte_2 [...]
, al risarcimento di tutti gli importi dalla medesima maturati dal dì del deposito Per_1 del primo ricorso giudiziario, al dì della sua morte, non ivi contemplati perché successivi al suo deposito, e sulla base dell'accertamento definitivo di Corte di Cassazione, VI sez. civ., n. 29924/2017 (doc. 1/d), la cui entità si chiede sia quantificata equitativamente come in premessa, tenendo conto del repentino aggravamento delle condizioni di salute della deceduta, e per effetto dell'evento morte sussumibile ex art. 589 c.p. (non oggetto del primo ricorso), e in combinato disposto con gli artt. 2043 e 2059 c.c. e 185 e 187 c.p., e per tutti i profili che sono stati fatti valere nella premessa in fatto ed in diritto del presente atto di citazione, ivi compreso il contenuto dei documenti allegati da intendersi parti integranti delle presenti deduzioni, esposte a suffragio della richiesta risarcitoria, e per gli importi di cui in premessa, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432
c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni;
b. Si chiede che le domande tutte, così come formulate da tutti gli attori nella premessa in fatto ed in diritto del presente atto di citazione trovino accoglimento, compresi i danni da esposizione ad amianto di natura indiretta e familiare, per la contaminazione degli abiti e dei capelli della Sig.ra con integrale loro risarcimento da sommarsi ai Persona_1 danni per la malattia e la morte della loro congiunta, innanzitutto per tutti iure proprio, e poi, per la madre e la sorella Sigg.re e anche per i danni Parte_1 Parte_2 iure hereditario, per tutti i profili di responsabilità di cui in premessa, compresi i danni da reato, ovvero per responsabilità civile da reato, con riferimento alla fattispecie di cui agli pagina3 di 11 artt. 437, 434 e 589 c.p., e per ogni altro profilo, con riferimento al danno iure hereditario dei pregiudizi che la Sig.ra ha subito dopo il deposito del primo ricorso Persona_1 giudiziario e fino al dì della sua morte, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni.
c. Si chiede che, con riferimento ai danni iure hereditatis, ci sia una liquidazione in quota parte del 50%, in favore delle Sigg.re e nella loro qualità Parte_1 Parte_2 di eredi legittimi della deceduta, Sig.ra Persona_1
d. Si chiede che comunque ed in ogni caso, tutte le domande formulate dagli attori nella premessa in fatto ed in diritto del presente atto di citazione siano accolte dal Tribunale adito, con consequenziale condanna del al risarcimento di tutti i danni, iure CP_1 hereditatis in favore delle Sigg.re e iure proprio, anche a Parte_1 Parte_2 titolo di responsabilità civile da reato, in favore di tutti gli attori, per gli importi quantificati equitativamente in premessa, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c.;
e. Si chiede che il convenuto sia condannato a corrispondere, altresì, sulle CP_1 somme dovute per i danni iure proprio e iure hereditatis, come rivalutate, gli interessi dal dì del fatto al dì del risarcimento;
- Il tutto per i motivi in fatto e in diritto, come illustrati nel su esteso atto di citazione, che si intende qui riscritto e parte integrante delle presenti conclusioni.
-Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che se ne dichiarano antistatari, ex art. 93 c.p.c.”
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale, in via principale, dichiarare l'estinzione del diritto dedotto in giudizio per intervenuta prescrizione;
in via subordinata, rigettare l'avversa domanda risarcitoria in ragione della sua infondatezza. Spese vinte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Gli avvocati Bonanni – Palumbo, hanno scritto tre pagine di conclusioni che in sintesi così possono essere riportate: risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dai congiunti della de cuius, iure proprio per tutti e iure hereditatis solo per la sorella e la madre.
pagina4 di 11 In data 10.10.2009 moriva congiunta degli attori, per mesotelioma Persona_1 pleurico. La Corte Suprema di Cassazione con sentenza n.29924/2017 confermava in via definitiva l'origine professionale della malattia contratta dal de cuius, dipendente del
, per esposizione all'amianto durante il periodo di lavoro in qualità Controparte_1 di giardiniera svolto dalla congiunta nel periodo intercorrente tra il 25.03.1981 al
10.10.2009 presso l'ospedale Militare di Anzio.
Ed infatti, e sono, rispettivamente, la madre e la Parte_1 Parte_2 sorella della de cuius di cui sono eredi legittime, come accertato nelle Persona_1 sentenze depositate. e sarebbero i nipoti di Parte_3 Parte_4 Pt_1
e figli di .
[...] Parte_2
Va premesso che il thema decidendum ac probandum è tuttavia circoscritto alla domanda risarcitoria iure proprio degli odierni attori, stante la intervenuta separazione della domanda proposta iure successionis da quella iure proprio come da ordinanza del 9 marzo 2022, del Trib. Velletri dott.ssa Bajardi (R.G.11187/2021) con acquiescenza della difesa di parte attrice che, infatti, nella conclusionale “insiste per la condanna del al risarcimento dei danni iure proprio sofferti dagli odierni attori, Controparte_1 stretti congiunti e conviventi.
Va inoltre evidenziato che la documentazione (autocertificazione ed anagrafica) depositate in sede di comparsa conclusionale dalla difesa di parte attrice non può esser utilizzata in quanto, a prescindere dalla scarsa valenza probatoria dell'autocertificazione, appare tardiva. Né appare possibile fare riferimento al concetto di “non contestazione” richiamato dalla difesa di parte attrice a cagione della decadenza in cui è incorsa. In merito al carattere vincolato o meno della non contestazione è ormai maggioritario, in
Cassazione, l'orientamento secondo il quale i fatti non contestati rimangono assoggettati al prudente apprezzamento del giudice, non essendo sostenibile che la non contestazione equivalga ad una prova legale. La Corte di Cassazione peraltro, in una recente ordinanza datata 22 maggio 2019, n. 13828 sembra optare, correttamente, per questa soluzione ed ha precisato: ”Alla stregua del principio di non contestazione, richiamato dall'art. 115 c.p.c., perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. Circostanza questa, certamente non riscontrabile nella fattispecie con riferimento alla certificazione anagrafica al momento del decesso tesi ad accertarne la condizione di conviventi, che devono esser dimostrati dalla parte assoggettata all'onere dimostrativo.
Quanto ai termini fondamentali della pretesa va, viceversa, evidenziato che il presente procedimento si avvale dell'accertamento operato in arresto giurisdizionale tra le medesime parti, ed in particolar modo della – sintetica - sentenza emessa dal Tribunale di
Velletri – in funzione di giudice del Lavoro – n.1657/2012 – del 10.05.2012 nella quale veniva accertata l'origine professionale (2087 c.c.) della malattia (mesotelioma pleurico) contratta dalla dipendente del convenuto, in quanto Persona_1 CP_1
pagina5 di 11 dipendente con funzioni di giardiniere ed ortolano presso il Policlinico Militare di Anzio dal 1981 al 2009, a causa dell'inquinamento ambientale da amianto, fatto che ne causava l'insorgenza della c.d. asbestosi, e poi il decesso, nella data del 10.10.2010. In questo giudizio la consulenza tecnica di ufficio ambientale del dr. (in uno alla Per_2 consulenza del dr. ha riscontrato la derivazione causale della presenza di Persona_3 amianto con l'asbestosi contratta dalla de cuius;
si è accertato che nei luoghi ove ha lavorato sono emerse tracce consistenti di amianto;
il consulente, Persona_1 all'esito del riscontro ambientale, operando una presunzione (ordinario decadimento della presenza di amianto nel corso degli anni e valutazione deduttiva della sua maggior incidenza in passato) ha quindi ritenuto dimostrata l'incidenza eziologica nella patologia contratta dalla dante causa;
tale valutazione, pur essendo sommamente presuntiva, ha trovato conferma nella pronuncia della Corte di Appello di Roma n. 4177/2015, che ha rigettato il gravame avverso la sentenza emessa dal giudice di primo grado. Si consideri infine che il rigetto del ricorso per Cassazione promosso dal avverso la sentenza CP_1 di secondo grado (n. 29924/2017) ha costruito un giudicato irrevocabile sui parametri fondamentali oggetto del presente giudizio (nesso eziologico tra condotta ed evento e responsabilità del datore di lavoro pubblico). E queste considerazioni superano, inevitabilmente, le inverse valutazioni sulla base delle quali il G.I.P. del Tribunale di
Velletri aveva disposto, con provvedimento del 21-24.04.2017, l'archiviazione del procedimento penale.
Come evidenziato nell'ordinanza emessa dallo scrivente in data 31.03.2023, di rigetto delle prove articolate dalla parte attrice, sulla patologia, le sue caratteristiche, la sua etiopatogenesi, la riconducibilità della stessa all'esposizione maturata sui luoghi di lavoro, nonché in relazione all'eziologia dell'evento morte si opera espresso richiamo alle conclusioni svolte dalla Corte di Appello di Roma n. 4177/2015 che sono state confermate incidentalmente anche nella pronuncia del giudice di legittimità.
In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell'amministrazione, che ha chiesto la pronuncia di estinzione del diritto risarcitorio dedotto in giudizio, trattandosi di fattispecie di responsabilità extracontrattuale, (posto che tra la data del decesso della de cuius, 10.10.2009 e la data dell'atto di diffida e messa in mora, 07.09.2015, sono intercorsi ben più dei cinque anni previsti dall'articolo 2947 c.c.) basti richiamare alla mente il terzo comma dell'articolo citato, secondo il quale” se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga questa si applica anche all'azione civile”. E quindi si verifica un'estensione dei termini di prescrizione dell'azione risarcitoria per l'illecito civile se il fatto astrattamente qualificabile come reato preveda una prescrizione più lunga. A nulla rileva la circostanza se sia stato promosso o meno il giudizio penale: l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto (tra le successive conformi, cfr. Cass. n. 24988/2014, Cass. n. 12738/2016 e Cass. n. 2350/2018).
pagina6 di 11 Procedendo dalla verifica di un fatto-reato sulla base delle richiamate coordinate teoriche, per la quale valutazione si fa richiamo al giudicato richiamato va rammentato che alla data del fatto, ai sensi dell'art. 589, co. 1 e 2, c.p. la disposizione penale prevedeva che
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Ma se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni”. A questo punto, va osservato che il riferimento agli infortuni sul lavoro è estensibile anche alla fattispecie di malattia professionale, originata dalla violazione delle norme in materia antinfortunistica come osservato dalla giurisprudenza di legittimità in sede penale (cfr. Cass. n. 45935/2019). Ed inoltre, che il raddoppio del termine di prescrizione penale previsto ai sensi dell'articolo
157 comma 6 c.p. in combinato disposto tra di loro escludono che, a priori, possa venire in esser la prescrizione dell'azione civilistica di danno nella fattispecie concreta.
In ordine alla articolata richiesta di parte attrice rimessione della causa sul ruolo istruttorio al fine della dimostrazione del danno biologico proprio subito dalla madre e dalla sorella e dai nipoti a cagione della esposizione indiretta, nonché in ragione della dimostrazione del danno non patrimoniale subito dai nipoti in correlazione al rapporto di convivenza, e della sorella occorre rilevare che nella sovrabbondante documentazione depositata dalla difesa di parte attrice, difetta la presenza dello stato di famiglia storico,; peraltro, la documentazione tempestivamente depositata, dà conto della presenza di due nuclei familiari: e e da una parte e Parte_2 Parte_4 Parte_3
e la madre dall'altro; i primi, alla data del decesso della Persona_1 Parte_1 sorella , vivevano in Anzio Viale Roma n. 158, laddove la madre e nonna Per_1 Pt_1 unitamente alla de cuius , vivevano in Anzio Via Ionio 6.
[...] Per_1
Quindi, l'esposizione indiretta, a questo punto riguarderebbe solo la madre, di anni
92, ma questo appare un ennesimo escamotage escogitato dalla parte sostanziale per ricavare un obolo aggiuntivo;
dal punto di vista probatorio, prima di poter ipotizzare un danno da esposizione indiretta, occorrono degli elementi che non possono esser lasciati alla mera presunzione di convivenza nella stessa unità abitativa, ma necessitano di un accertamento tecnico che, ovviamente, non pare possibile richiedere ora per allora, stante anche la distanza temporale rispetto alla data del decesso della figlia. (2006).
Quanto al danno patrimoniale preteso si opera inoltre richiamo all'ordinanza istruttoria del 31.03.2023, nella quale si precisava l'inammissibilità del mezzo di prova testimoniale;
(capitoli da 158 a 162) “non essendo stato depositato né il certificato di residenza né il certificato storico di famiglia, né essendo state documentate circostanze o elementi indiziari che possano supportare trasferimenti di somme trascendenti quelle elargizioni liberali erogate con spirito spontaneistico in ragione del rapporto di parentela, e non costituenti quindi, secondo
l'orientamento conclamato della giurisprudenza “redditualità” venute a mancare in occasione dell'evento. (e di che tenore poi, considerando il residuo ipotizzabile in ragione delle mansioni e della conseguente retribuzione guadagnata dalla de cuius dante causa, al netto dello speso per il sostentamento vitale)
pagina7 di 11 In ordine al danno biologico diretto subito dalle parti attrici vale appena il caso di evidenziare che il danno morale, per tracimare in danno psichico, necessita di elementi documentali ben più rilevanti della allegazione, sempre identica a se stessa nonostante la diversità dell'attore ed assertiva nelle relative conclusioni prodotta sistematicamente dalla difesa di parte attrice con il medesimo consulente: appare evidente che il dolore da perdita parentale possa esser acuto e profondo, ma prima che si traduca in danno psichico, occorrono elementi oggettivi che trascendano il de relato, ritenuto sufficiente dalla difesa di parte attrice per l'approfondimento tecnico che si richiede che, che – come tale – è stato rigettato, laddove le circostanze articolate nelle prove testimoniali offerte non danno conto della presenza di un danno psichico.
Residua quindi il solo danno non patrimoniale da perdita parentale.
Nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi nonché dai prossimi congiunti (nella specie madre e sorella e nipoti) di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può – invece- a differenza delle altre poste di danno, essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela” ( Cass. Civ., 5.10.2010, n. 20667; Cass. Civ,
Cassazione civile sez. lav., 19/11/2018, n.29784; conf. Cass. civ., n. 4253/2012, Cass. Civ,
6.4.2011, n. 7844, Cass 30.10.2007, n. 22884; Cass. Civ, 12.6.2006, n. 13546; Cass. Civ,
15.7.2005, n. 1502).
Infatti, “la morte di un congiunto, quale un genitore, coniuge o fratello, appartenente ad un ristretto nucleo familiare implica un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che normalmente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale”. In tali ipotesi si configura la lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che di regola caratterizza la vita familiare, dovendosi ritenere sussistente tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo e un progetto di vita in comune. Di talché, i soggetti danneggiati non devono provare il danno non patrimoniale effettivamente subito, spettando alla controparte offrire elementi di segno contrario tali da far superare la predetta presunzione semplice” (Corte appello Napoli sez. VII, 26/02/2019,
n.1048, conf. Corte appello Lecce sez. I, 28/03/2017, n.363, Tribunale Roma 18/01/2017,
n.773, Tribunale Livorno, 08.01.2016 n. 24 fra le tante).
Quanto al danno del quale gli attori hanno chiesto il risarcimento iure proprio, si tratta del danno da perdita del rapporto parentale, che consiste in “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, sia o meno preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più
pagina8 di 11 godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass Civ., 13.04.2018, n. 9196) come descritto precisato dalla mirabile penna del relatore.
Il danno non patrimoniale da perdita parentale è riconosciuto anche ai nipoti in quanto il nostro ordinamento giuridico considera il legame affettivo e familiare come elemento fondamentale per il risarcimento. La giurisprudenza italiana ha stabilito che la sofferenza morale derivante dalla perdita di un congiunto può essere presunta in base al legame di parentela, senza necessità di dimostrare la convivenza o la frequenza dei rapporti. Naturalmente l'incidenza della convivenza nei rapporti familiari deve esser valutata ai fini della quantificazione del danno e le tabelle ne danno il giusto conto.
In ordine alla quantificazione di questo tipo di danno, si deve necessariamente fare riferimento – invece – alla modalità di determinazione di questo tipo di danno, operate dal
Tribunale di Roma, a fronte della reiterata critica espressa dal giudice nomofilattico del diverso criterio prescelto dal Tribunale di Milano. Solo il sistema romano, infatti, è idoneo a consentire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e, nello stesso tempo, a garantire l'uniformità di giudizio al cospetto di vicende analoghe. Lo ha stabilito espressamente l'ordinanza di Cassazione civile Sez. III 29.09.2021 n. 26300 che ha così confermato un principio del tutto condivisibile in tema di quantificazione del danno parentale invero già parzialmente anticipato da pronunce precedenti, e seguito da pronunce successive, e che può dunque dirsi oggi ufficialmente consolidato, anche perché successivamente ribadito dalla sentenza di Cassazione Civile Sez. III 10.11.2021 n. 33005, e del 23.06.2022 n. 20292. Tali tabelle, infatti, essendo basate su un sistema a punti, consentono un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto nonché uniformità di giudizio in casi analoghi.
Gli attori lamentano dunque la lesione di un interesse giuridico costituito dall'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e dall'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, costituzionalmente tutelata.
Tra le presunzioni assume rilievo il rapporto di stretta parentela tra il danneggiato ed i suoi congiunti, posto che detto rapporto fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitore e figli e nipoti soffrano per la morte del prossimo congiunto a seguito del fatto illecito altrui. Nel presente giudizio la richiesta risarcitoria per la perdita del rapporto parentale è stata avanzata dalla madre e dalla sorella (gemella) nonché dai figli della sorella. Quanto a questi ultimi, non si
è però rinvenuta la prova documentale della convivenza.
pagina9 di 11 Tutti, pertanto, hanno diritto al risarcimento del danno richiesto, avendo determinato la morte del loro congiunto il venir meno dell'affetto e del sostegno, anche morale, che ha distrutto il sistema di vita, di affetti e di sicurezze basato su tale legame affettivo.
I criteri elaborati ed i parametri di attribuzione della nuova tabella per il danno parentale elaborata dal Tribunale di Roma in data consente di riconoscere ( valore punto per l'anno 2025 € 11,549,20) in relazione alle posizioni di di anni 78 Parte_1 all'epoca dell'evento, di di anni 52 alla data dell'evento, di Parte_2 [...]
di anni 32 alla data dell'evento, di , di anni 30 alla data Parte_3 Parte_4 dell'evento, danno luogo ai seguenti punteggi: 31 punti per la madre convivente Pt_1
(20 per il rapporto genitoriale, 2,5 per età della vittima, + 1,5 per età del congiunto
[...]
+ 4 per la convivenza, 3 per assenza di altri familiari conviventi ); punti 12 per la sorella
( ), punti 12,5 per e ( punteggio Parte_2 Numero_1 Parte_4 Parte_3 equalizzato tra i fratelli, non ritendendosi che la distanza di due anni debba determinare una differenza marcata di trattamento); ovviamente il difetto di convivenza di _2
, e con la de cuius imporrebbe la riduzione alla
[...] Parte_4 Parte_3 metà de punteggio complessivo per tutti costoro, ma lo si ritiene applicabile solo ai nipoti, non alla sorella , in quanto sorella gemella, per motivi talmente evidenti Parte_4 da non necessitare di precisazione.
Tali fattori portano il risarcimento del danno parentale riconoscibile in favore di ciascun attore, nella misura di euro 358.025,20 quanto a nella misura di € Parte_1
138.590,40 quanto a , nella misura di € 69.295,20 ciascuno quanto a Parte_2 [...]
e . Parte_3 Parte_4
Stante il carattere della domanda, va rigettata la pretesa/eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato in relazione a quanto corrisposto in vita in ragione della patologia.
Anche tali somme però devono essere devalutate al momento del decesso e poi rivalutate per reintegrare i danneggiati nella stessa situazione nella quale si sarebbero trovati se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma ai valori monetari correnti alla data di liquidazione giudiziale, e sulle stesse andranno altresì calcolati gli interessi compensativi calcolati secondo il criterio indicato da Cass. SS.UU.
17.02.1995 n. 1712.
Vanno quindi riconosciute agli attori, a titolo di danno da perdita parentale, le seguenti somme: euro 423.158,70 in favore di euro 163.803,28 in favore di Parte_1
€ 81.901,73 in favore dei nipoti, somme tutte rivalutate alla data del Parte_2
31.03.2025 e computati gli interessi legali secondo il meccanismo di determinazione di cui alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17.02.1995 n. 1712.
Nessun'altra somma può esser riconosciuta.
pagina10 di 11 Le spese processuali si liquidano come in dispositivo secondo il DM 55/2014, minima solo la fase istruttoria, nella misura media sulla base del quantum decisum e si distraggono in favore dei procuratori, qualificatisi antistatari ex art 93 c.p.c. .
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P.Q.M.
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Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accertata e dichiarata la responsabilità del per il Controparte_1 decesso della signora accoglie la domanda risarcitoria proposta dagli Persona_1 attori e, per l'effetto;
2) Condanna il al risarcimento dei danni iure proprio vantati Controparte_1 per la lesione del danno parentale subito a cagione del decesso della congiunta
[...]
, che quantifica e liquida nella misura di euro 423.158,70 quanto a Per_1 Parte_1 nella misura di € euro 163.803,28 quanto a nella misura di € 81.901,73 Persona_1 ciascuno quanto a e , oltre accessori successivi, dalla Parte_3 Parte_4 data della pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
3) Rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori
4) Visti gli artt. 91 e 93 c.p.c. condanna il convenuto alla refusione delle CP_1 spese di lite del presente procedimento in favore di parte attrice, che liquida in euro
25.790,00, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, somme da distrarsi in favore degli avvocati Ciro Palumbo ed Ezio Bonanni dichiaratisi antistatari.
Roma lì 29.04.2025 Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
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